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AS 2004 4345

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

del 30 settembre 2004

Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 8 e 26 capoverso 2 della legge del 14 dicembre 20011 sul cinema (LCin), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina la messa a concorso annua del Premio del cinema svizzero, le condizioni di partecipazione, nonché la procedura di nomina dei can- didati e di designazione dei vincitori.

Sezione 2: Scopo e bando di concorso

Art. 2 Scopo Il Premio del cinema svizzero si prefigge di: a. ricompensare film svizzeri di qualità conferendo loro un riconoscimento vol- to a suscitare l’interesse dei media e del grande pubblico nei loro confronti; b. contribuire alla promozione delle opere premiate; c. sensibilizzare il grande pubblico alla creazione cinematografica svizzera; d. rendere omaggio ai cineasti per il loro lavoro; e. ricompensare prestazioni attoriali eccellenti e destare l’interesse per gli attori che recitano in Svizzera; f. ricompensare la qualità del lavoro svolto da un collaboratore o da uno sce- neggiatore per il suo contributo artistico eccezionale a una delle opere nomi- nate.

Art. 3 Bando di concorso 1 L’Ufficio federale della cultura (Ufficio) mette a concorso ogni anno un Premio del cinema svizzero.

RS 443.116 1 RS 443.1

2004-1459 4345

Premio del cinema svizzero. O del DFI RU 2004

2 Il bando di concorso indica segnatamente:

a. le categorie di premio; b. il numero di persone e di film da nominare; c. l’ammontare dei premi attribuiti alle persone e ai film nominati; d. l’ammontare dei premi destinati ai vincitori. 3 Il bando di concorso è pubblicato nel Ciné-Bulletin (Rivista svizzera dei profes- sionisti del cinema e dell’audiovisivo) e sul sito internet dell’Ufficio.

Sezione 3: Condizioni di partecipazione

Art. 4 Film ammessi 1 Sono ammessi i film svizzeri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LCin e le coprodu- zioni riconosciute realizzate da un regista svizzero o domiciliato in Svizzera. 2 I film televisivi di produzione indipendente sono ammessi soltanto se sono stati commercializzati in una sala cinematografica in Svizzera. 3 I film devono, in linea di principio nel corso dell’anno civile precedente quello della premiazione, essere stati selezionati nel programma principale di un festival cinematografico svizzero o di un importante festival estero, oppure commercializzati in una sala cinematografica in Svizzera.

4 Un film può partecipare soltanto una volta al Premio del cinema svizzero.

Art. 5 Premio per prestazioni individuali 1 Sono ammesse le persone di cittadinanza svizzera e quelle al beneficio di un per- messo di domicilio o di un permesso di soggiorno. 2 Per i premi di interpretazione il bando di concorso indica le esigenze relative ai film nei quali sono fornite le prestazioni degli interpreti.

Sezione 4: Commissione di nomina e giuria

Art. 6 Commissione di nomina

1 La Commissione di nomina (Commissione) è composta di nove periti che, per la

loro funzione, hanno una visione d’insieme della produzione cinematografica sviz- zera. 2 Le istituzioni che partecipano all’organizzazione del Premio del cinema svizzero sono consultate per la scelta dei periti.

3 I membri della Commissione sono nominati per un anno. Il loro mandato può

essere riconfermato.

Premio del cinema svizzero. O del DFI RU 2004

4 Un rappresentante dell’Ufficio partecipa alle sedute della Commissione. Assume la presidenza e il suo voto è decisivo.

5 La segreteria della Commissione è assunta dall’Ufficio.

Art. 7 Giuria 1 È istituita una giuria. Essa è composta di sette membri, dei quali uno assume la presidenza. 2 Le istituzioni che partecipano all’organizzazione del Premio del cinema svizzero sono consultate per la scelta dei membri della giuria.

3 I membri della giuria sono nominati per un anno.

4 La segreteria della giuria è assunta dall’Ufficio.

Sezione 5: Procedura

Art. 8 Selezione dei nominati 1 L’Ufficio allestisce l’elenco dei film e delle persone che adempiono le condizioni di partecipazione.

2 L’elenco è sottoposto alla Commissione.

3 La Commissione presenta per scritto all’Ufficio le sue proposte di nomina.

4 La Commissione si riunisce per selezionare le persone e i film nominati nelle cate- gorie di premio previste dal bando di concorso.

5 La Commissione decide a maggioranza dei suoi membri.

6 Le persone e i film nominati sono sottoposti alla giuria per la designazione dei vin- citori.

Art. 9 Designazione dei vincitori 1 La giuria si riunisce per visionare i film nominati nonché i film per i quali è stato nominato un interprete.

2 La giuria designa obbligatoriamente un vincitore per ogni categoria di premio

prevista dal bando di concorso.

Art. 10 Decisioni La giuria decide a maggioranza dei suoi membri.

Premio del cinema svizzero. O del DFI RU 2004

Sezione 6: Premi attribuiti ai film

Art. 11 Salvo accordo contrario, i premi attribuiti ai film vengono suddivisi in parti uguali tra il produttore e il regista.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 12 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

30 settembre 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin