AS 2004 4545
Ordinanza 05 concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei salari e dei premi (Ordinanza AM concernente l'adeguamento)
Ordinanza 05 concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei salari e dei premi (Ordinanza AM concernente l’adeguamento)
del 27 ottobre 2004
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM), ordina:
Art. 1 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 1 LAM Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM sono aumentate come segue: a. le rendite assegnate nel 2002 e precedentemente dello 2,50 %; b. le rendite assegnate nel 2003 dell’0,82 %.
Art. 2 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 2 LAM Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 2 LAM sono aumentate come segue: a. le rendite assegnate nel 2002 e precedentemente dell’1,29 %; b. le rendite assegnate nel 2003 dell’0,82 %.
Art. 3 Anno determinante e importo dell’adeguamento L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 19932 sull’assicurazione militare (OAM).
Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità Il nuovo importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menoma- zione dell’integrità secondo l’articolo 26 capoverso 1 primo periodo OAM3 è appli- cabile alle rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 2003, calcolate sul precedente importo annuo di 31 871 franchi, non riscattate, e alle nuove rendite fissate a decor- rere dal 1° gennaio 2005.
RS 833.12
2004-2057 4545
Ordinanza AM concernente l’adeguamento RU 2004
Art. 5 Livello dell’indice 1 Le rendite che devono essere aumentate giusta l’articolo 1 sono adeguate al livello dell’indice del salario nominale di 2093 punti (giugno 1939 = 100).
2 Il rincaro è compensato fino a concorrenza dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo di 110,0 punti (maggio 1993 = 100) per tutte le rendite di durata indeter- minata.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza 03 del 23 ottobre 20024 concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei salari e dei premi è abrogata.
Art. 7 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 10 novembre 19935 sull’assicurazione militare (OAM) è modificata come segue: Art. 15 cpv. 1
1 L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capo-
verso 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e la rendita d’invalidità secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge ammonta a 133 798 fran- chi.
Art. 26 cpv. 1 primo periodo
1 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione
dell’integrità ammonta a 32 283 franchi. ...
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
27 ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RU 2002 3483 5 RS 833.11