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AS 2004 4563

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego

Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 28 ottobre 2004

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:

Modifica di un’agevolazione doganale

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

Agevolazione attuale

2009. Succhi d’uva, non concentrati, non per la fabbricazione 15.—

61 11 fermentati, senza aggiunta di alcole, di succhi d’uva

in recipienti di capacità eccedente 3 l analcolici Sostituire con

2009. Succhi d’uva, non concentrati, non per la fabbricazione 15.—

61 11 fermentati, senza aggiunta di alcole, di succhi d’uva

in recipienti di capacità eccedente 3 l analcolici o miscele analcoliche di succo d’uva con altri succhi di frutta

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

28 ottobre 2004 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

1 RS 631.146.31

2004-2216 4563

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2004

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