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AS 2004 4589

Ordinanza sull'inchiesta mascherata

Ordinanza sull’inchiesta mascherata (OFIM)

del 10 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 capoverso 3 della legge federale del 20 giugno 20031 sull’inchiesta mascherata (LFIM), ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1 1 La presente ordinanza si applica ai procedimenti penali della Confederazione e dei Cantoni. 2 Sono fatte salve le disposizioni delle sezioni 4 e 5 che si applicano unicamente ai procedimenti penali della Confederazione.

Sezione 2: Documenti relativi all’intervento

Art. 2 1 I documenti relativi all’intervento in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 LFIM devo- no essere tenuti in modo da consentire in ogni momento una visione d’insieme completa ed esatta dell’attività dell’agente infiltrato.

2 I documenti contengono in particolare:

a. la designazione, l’identità fittizia e l’approvazione giudiziaria; b. le istruzioni della persona di contatto; c. i rapporti di intervento dell’agente infiltrato; d. i verbali e le note delle riunioni relative all’intervento dell’agente infiltrato; e. il registro dell’intervento in corso (annotazioni sulle constatazioni, sugli accertamenti, sulle valutazioni personali e sui contatti).

RS 312.81 1 RS 312.8

2004-1820 4589

Ordinanza sull’inchiesta mascherata RU 2004

Sezione 3: Importi necessari alla conclusione di un affare fittizio

Art. 3 Richiesta dei Cantoni La richiesta dei Cantoni all’Ufficio federale di polizia in virtù dell’articolo 20 capo- verso 2 LFIM comprende in particolare i punti seguenti: a. la descrizione dei fatti; b. l’importo desiderato e il taglio; c. il collaboratore responsabile; d. la firma della persona autorizzata a firmare.

Art. 4 Diritto di firma 1 Il comando di polizia notifica all’Ufficio federale di polizia i nomi delle persone autorizzate a firmare.

2 In mancanza di una comunicazione precedente, la richiesta è firmata dal coman-

dante.

Art. 5 Valuta e importo 1 La Banca nazionale mette a disposizione esclusivamente importi in franchi svizze- ri. La restituzione avviene nella stessa valuta e nello stesso importo. 2 Se i Cantoni ricevono il denaro per il tramite dell’Ufficio federale di polizia, esso è restituito in franchi svizzeri e nello stesso importo all’Ufficio federale o alla Banca nazionale. 3 I corpi di polizia provvedono personalmente a cambiare il denaro nella valuta di cui necessitano.

Art. 6 Spese Le spese per preparare il denaro e le ulteriori spese inerenti al suo ritiro sono a carico del corpo di polizia richiedente.

Sezione 4: Disposizioni in materia di diritto del lavoro

Art. 7 Oggetto e campo d’applicazione Al rapporto di lavoro degli agenti infiltrati e delle persone di contatto impiegati presso la Confederazione si applicano le disposizioni sul personale federale. Sono fatte salve le disposizioni della presente sezione.

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Ordinanza sull’inchiesta mascherata RU 2004

Art. 8 Risarcimento delle spese supplementari 1 Le spese supplementari degli agenti infiltrati e delle persone di contatto non coper- te dalle indennità previste dalle disposizioni sul personale federale sono rimborsate, sempreché siano necessarie per la conduzione degli agenti infiltrati o per il compor- tamento adeguato al loro ruolo.

2 Le spese supplementari sono motivate e se possibile documentate.

Art. 9 Prestazioni in caso di danno materiale La Confederazione indennizza i danni materiali subiti senza propria colpa dagli agenti infiltrati e dalle persone di contatto nell’esercizio della loro attività professio- nale.

Art. 10 Infortuni professionali Sono considerati infortuni professionali degli agenti infiltrati e delle persone di contatto anche gli infortuni dovuti ad un’azione rivolta contro di essi a causa della loro funzione.

Art. 11 Protezione della vera identità Il datore di lavoro che, in virtù di una prestazione fornita, subentra nei diritti dell’agente infiltrato o dei suoi superstiti nei riguardi di terzi responsabili, rinuncia a far valere il danno se: a. la riservatezza delle vera identità dell’agente infiltrato non può essere garan- tita; e b. la vita e l’integrità personale dell’agente infiltrato o dei suoi familiari sono esposte a un serio pericolo.

Art. 12 Ulteriori prestazioni 1 Se durante o dopo l’intervento sono indispensabili misure per proteggere la vita e l’integrità personale degli agenti infiltrati, delle persone di contatto o dei loro fami- liari, l’autorità di polizia competente fornisce prestazioni adeguate oppure ne assume integralmente o parzialmente le spese. 2 Se la minaccia alla vita e all’integrità personale è stata provocata o incrementata, intenzionalmente o per grave negligenza, da un comportamento errato dell’avente diritto, l’autorità di polizia competente può ridurre adeguatamente le prestazioni o rifiutarle integralmente. 3 Di massima, l’assunzione delle spese è possibile unicamente per le misure prece- dentemente approvate dall’autorità di polizia competente. In caso di urgenza si può rinunciare all’approvazione precedente.

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Ordinanza sull’inchiesta mascherata RU 2004

Sezione 5: Impiegati di un altro corpo di polizia svizzero o straniero

Art. 13 Conclusione di un contratto 1 Per l’impiego di un agente infiltrato di un altro corpo di polizia svizzero o straniero in virtù dell’articolo 15 LFIM, si stipula un contratto di diritto pubblico con il servi- zio svizzero o straniero competente. 2 Tale l contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Sono fatte salve le convenzioni concluse con un servizio straniero in virtù di un trattato internazionale.

3 Sono autorizzati a concludere il contratto:

a. l’Ufficio federale di polizia; b. l’Ufficio dell’uditore in capo, nel caso di procedimenti penali militari.

Art. 14 Impiegati di un corpo di polizia straniero 1 Nel quadro della politica assicurativa della Confederazione, l’autorità di polizia competente può stipulare, in singoli casi, per gli agenti infiltrati di un corpo di polizia straniero, in particolare le assicurazioni seguenti: a. contro il rischio di infortuni, se la persona impiegata non è assicurata o non lo è sufficientemente in virtù del diritto applicabile; b. contro i danni causati dalla persona impiegata in relazione all’esecuzione dei suoi obblighi di servizio.

2 L’autorità di polizia competente può assumere le spese per la stipulazione di

un’assicurazione malattie se, in virtù del diritto applicabile, la persona impiegata è soggetta all’obbligo d’assicurazione in Svizzera.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 15 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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