AS 2004 4655
Ordinanza concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR
Ordinanza concernente l’adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR
del 3 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
I Gli atti legislativi qui elencati sono modificati come segue:
1. Legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri 1 L’ammissione provvisoria può essere proposta dal Ministero pubblico della Confe- derazione e dall’autorità cantonale di polizia degli stranieri.
Art. 20 cpv. 1
1 Le decisioni dell’Ufficio federale della migrazione possono essere impugnate
dinanzi al Dipartimento federale di giustizia e polizia, purché il ricorso non sia di competenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo.
Art. 22e cpv. 1 frase introduttiva e lett. d 1 L’Ufficio federale della migrazione può accordare alle autorità enumerate qui di seguito l’accesso diretto con procedura di richiamo ai dati personali del Registro centrale, nella misura in cui l’adempimento dei compiti legali lo esiga: d. la Commissione di ricorso in materia d’asilo, per l’adempimento dei suoi compiti in virtù della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo e della presente legge;
2004-2050 4655
Ordinanza concernente l’adeguamento delle disposizioni legali in seguito RU 2004 alla fusione degli uffici federali IMES e UFR
2. Legge del 26 giugno 19984 sull’asilo
Art. 101 cpv. 1 lett. c Abrogata
Art. 105 cpv. 1 lett. c 1 La Commissione di ricorso decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio federale concernenti: c. l’allontanamento disposto giusta la presente legge;
3. Codice penale5
2 Nell’ambito previsto dal capoverso 1, le autorità seguenti possono
diffondere segnalazioni tramite il RIPOL: d. Ufficio federale della migrazione; e. abrogata
2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo,
accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2): e. Ufficio federale della migrazione; f. abrogata
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
3 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 142.31 5 RS 311.0