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AS 2004 4977

Ordinanza sulle infermità congenite

Ordinanza sulle infermità congenite (OIC)

Modifica del 1° dicembre 2004

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite, ordina:

I L’elenco contenuto nell’allegato all’ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite è modificato come segue:

N. 387, 390, 428, 463, 466 387. Epilessia congenita (ad eccezione delle forme per le quali una terapia anti- convulsiva non è necessaria, oppure è necessaria solo durante una crisi) 390. Paralisi cerebrali congenite (spastiche, discinetiche [distoniche, coreoateto- siche], atassiche)

428. Paresi congenite dei muscoli dell’occhio (se sono necessari prismi, opera-

zioni o trattamento ortottico)

463. Turbe congenite della funzione tiroidea (atireosi e ipotireosi)

466. Turbe congenite della funzione delle gonadi (malformazioni delle gonadi,

anorchidia, sindrome di Klinefelter e resistenza agli androgeni; cfr. anche N. 488)

II La presente modifica entra in vigore il 1°gennaio 2005.

1° dicembre 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

1 RS 831.232.21

2004-2359 4977

Ordinanza sulle infermità congenite RU 2004

4978

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