AS 2004 5079
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR)
Modifica del 3 dicembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 3 3 Per i nuovi assicuratori sono determinanti gli effettivi degli assicurati registrati all’inizio dell’esercizio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie finché non siano noti i dati di cui ai capoversi 1 e 2. Gli assicuratori che cambiano la loro forma giuridica non sono considerati nuovi assicuratori nell’ambito della com- pensazione del rischio.
Art. 6 cpv. 2 e 4
2 Concerne soltanto il testo tedesco.
4I dati degli assicuratori ai quali è stata revocata l’autorizzazione d’esercizio dell’assicurazione sociale contro le malattie nell’anno precedente quello di compen- sazione non sono presi in considerazione nel calcolo della compensazione provviso- ria dei rischi. Sono fatti salvi i dati degli assicuratori sciolti i cui patrimonio ed effettivo di assicurati sono stati trasferiti contrattualmente a un altro assicuratore giusta l’articolo 11 della legge.
Art. 9 Spese di amministrazione Gli assicuratori partecipano alla copertura delle spese d’amministrazione della compensazione dei rischi mediante un contributo proporzionale al numero di perso- ne assicurate all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Art. 12 cpv. 2 2 L’acconto ammonta a un terzo della tassa di rischio o del contributo compensativo della compensazione provvisoria dei rischi dell’anno precedente l’anno di compen- sazione. Esso va effettuato:
1 RS 832.112.1
2004-2202 5079
Compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie. O RU 2004
a. per le tasse di rischio pagate dagli assicuratori in favore della compensazione dei rischi: entro il 15 febbraio dell’anno di compensazione; b. per i contributi compensativi pagati con la compensazione dei rischi agli assicuratori: entro il 15 marzo dell’anno di compensazione.
II Disposizione transitoria relativa alla modifica del 3 dicembre 2004 L’articolo 6 capoverso 4 non si applica all’acconto per la compensazione provvisoria dei rischi 2005.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005
3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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