Lexipedia

AS 2004 5239

Decisione n. 1/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e atto finale)

Decisione n. 1/2004 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica dell’appendice 5 dell’allegato 11 dell’accordo

Adottata il 28 aprile 2004 Entrata in vigore per la Svizzera il 28 aprile 2004

Il Comitato, visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli2 (di seguito denominato «l’accordo agricolo»), in particolare l’articolo 19 paragrafo 3 dell’allegato 11, considerando quanto segue: (1) L’accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) È opportuno modificare il paragrafo III del capitolo 1 dell’appendice 5 dell’alle- gato 11 dell’accordo agricolo allo scopo di adottare un modello di certificato per gli animali destinati al pascolo frontaliero, decide:

Art. 1 Il testo di cui all’allegato I della presente decisione sostituisce il punto III del capito- lo 1 dell’appendice 5 dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

1 Dal testo originale francese (RO 2004 5239).

2 RS 0.916.026.81

2004-1015 5239

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2004

Art. 2 La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle Parti. Essa diviene effettiva alla data dell’ultima firma.

Firmato a Berna, il 28 aprile 2004 Firmato a Bruxelles, il 27 aprile 2004 In nome In nome della Confederazione Svizzera: della Commissione europea: Il capo della delegazione Il capo della delegazione Hans Wyss Alejandro Checchi Lang

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2004

Allegato I

«III. Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1. Definizioni:

– Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a

10 km al momento della spedizione di animali verso un altro Stato membro

o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità. – Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della gior- nata, gli animali vengano ricondotti nell’azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera. 2. Per il pascolo tra gli Stati membri e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pasco- lo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23). Tuttavia, ai fini del presente allegato, l’articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti: – l’espressione «il periodo compreso tra il 1° maggio e il 15 ottobre» è sosti- tuita dai termini «l’anno civile»; – per la Svizzera, le parti di cui all’articolo 1 della decisione 2001/672/CE menzionate nell’allegato corrispondente sono:

Svizzera Cantone di Zurigo Cantone di Berna Cantone di Lucerna Cantone di Uri Cantone di Svitto Cantone di Obvaldo Cantone di Nidvaldo Cantone di Glarona Cantone di Zugo Cantone di Friburgo Cantone di Soletta Cantone di Basilea Città Cantone di Basilea Campagna Cantone di Sciaffusa Cantone di Appenzello Esterno Cantone di Appenzello Interno Cantone di San Gallo Cantone dei Grigioni Cantone di Argovia

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2004

Cantone di Turgovia Cantone del Ticino Cantone di Vaud Cantone del Vallese Cantone di Neuchâtel Cantone di Ginevra Cantone del Giura Principato del Liechtenstein In applicazione dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 9 aprile 2003 (RS 916.401), in particolare l’articolo 7 (registrazione), e dell’ordinanza del 18 agosto 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.404), in particolare l’articolo 2 (contenuto della banca dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che deve essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini. 3. Per il pascolo tra gli Stati membri e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione: a) notifica la spedizione degli animali all’autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE; b) procede all’esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza al pascolo; gli animali devono essere debitamente identificati; c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 11. 4. Il veterinario ufficiale del paese di destinazione procede al controllo degli animali al momento della loro introduzione nel territorio di detto paese, allo scopo di verifi- carne la conformità alle norme del presente allegato. 5. Per tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doga- nale.

6. Il detentore degli animali:

a) deve dichiarare per iscritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adot- tate in virtù del presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera; b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all’applicazione del presente allegato; c) offre la propria piena collaborazione per l’espletamento dei controlli dogana- li o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2004

7. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo: a) notifica la spedizione degli animali all’autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE ; b) procede all’esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza al pascolo; gli animali devono essere debitamente identificati; c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 12. 8. In caso d’insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostene- re. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario. 9. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 8, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri e la Svizzera: a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende; b) il detentore degli animali s’impegna a segnalare all’autorità veterinaria com- petente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende; c) il certificato sanitario di cui al punto 11 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all’atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta; d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all’atto della prima spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell’anno civile in questione; e) le disposizioni del punto 7 non si applicano; f) il detentore degli animali s’impegna a comunicare all’autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.

10. In deroga alle disposizioni previste per i canoni all’appendice 5 capitolo 3

punto VI lettera D, per il pascolo giornaliero tra gli Stati membri e la Svizzera i canoni previsti sono riscossi una sola volta per anno civile.

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2004

11. Modello di certificato sanitario per gli animali della specie bovina destinati al pascolo frontaliero.

Certificato sanitario per il pascolo frontalieroa o per il pascolo giornalieroa degli animali delle specie bovine Stato di origine: Svizzeraa, d o Stato membro di originea .......................................................................................................................................

Numero del certificatob

Regione di origine:......................................................................................................... Nome e indirizzo dello speditore:.................................................................................. ....................................................................................................................................... Nome e indirizzo dell’azienda di origine:...................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Informazioni sanitarie Certifico che ciascun animale della partita descritta in appresso: 1. proviene da un’azienda d’origine e da un’area che, conformemente alla normati- va comunitaria o alla legislazione nazionale, non sono soggette ad alcun divieto o restrizioni connessi con malattie degli animali che colpiscono i bovini; 2. proviene da un allevamento d’origine, situato in Svizzera o in uno Stato membro o in una parte del suo territorio: a) che ha attuato una rete di sorveglianza approvata con la decisione .../.../CE della Commissione, per la Svizzera, dall’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 punto I)a; b) riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi;

3. è un animale da allevamentoa o da produzionea che:

– ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi 30 giorni o, se di età inferiore a 30 giorni, è vissuto sin dalla nascita nell’azienda d’origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azien- da nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell’azienda; – non è stato in contatto negli ultimi trenta giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto 2.

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2004

Descrizione della partita Data di partenza :........................................................................................................... Numero totale di animali: ..............................................................................................

Identificazione dell’animale/degli animali: Numero Identificazione ufficiale (marchio auricolare)

1. ........................................................................................................

2. ........................................................................................................

3. ........................................................................................................

4. ........................................................................................................

5. ........................................................................................................

6. ........................................................................................................

7. ........................................................................................................

8. ........................................................................................................

9. ........................................................................................................

10. ........................................................................................................

11. ........................................................................................................

12. ........................................................................................................

13. ........................................................................................................

14. ........................................................................................................

15. ........................................................................................................

16. ........................................................................................................

17. ........................................................................................................

18. ........................................................................................................

19. ........................................................................................................

20. ........................................................................................................

21. ........................................................................................................

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2004

Numero Identificazione ufficiale (marchio auricolare)

22. ........................................................................................................

23. ........................................................................................................

24. ........................................................................................................

25. ........................................................................................................ Se del caso allegare un elenco supplementare, recante la firma e il timbro del veterinario ufficiale o riconosciutob.

Numero di registrazione del trasportatore (se la distanza da percorrere è superiore a 50 km):........................................................................................................................... Mezzo di trasporto: .............................. Numero d’immatricolazione:......................... Nome e indirizzo del destinatario (responsabile del luogo di pascolo): ........................ ....................................................................................................................................... Indirizzo dell’azienda di destinazione in Svizzera o nello Stato membro di destina- zionea (compilare in stampatello): Luogo/Luoghi di pascolo:.............................................................................................. Codice di registrazione del pascolo: .............................................................................. Contea/Provincia:........................................................................................................... Codice postale: ...........................Stato membro:.........................................o Svizzeraa Data di arrivo al pascolo: ............................................................................................... Data prevista di partenza dal pascolo: ...........................................................................

Previa indagine regolamentare certifico che: 1. in data ……. (inserire la data) i suddetti animali sono, nelle 48 ore precedenti la partenza prevista, stati oggetto di un’ispezione e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa; 2. l’azienda di origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l’area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie degli animali che colpiscono i bovini; 3. sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio; 4. gli animali di cui sopra soddisfano le garanzie addizionali per l’IBR/IPV, con- formemente alla decisione 93/42/CEE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, mutatis mutandis, conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999;

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2004

5. al momento dell’ispezione, gli animali di cui sopra erano idonei ad essere tra- sportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE.c

Certificazioneb

Timbro ufficiale Luogo Data Firmab

Nome e qualifica in lettere maiuscole: .......................................................................... ....................................................................................................................................... Indirizzo del veterinario che firma il certificato:........................................................... ....................................................................................................................................... Informazioni complementari 1. Il presente certificato deve recare il timbro e la firma in colore diverso dalla stampa. 2. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell’esame sanita- rio effettuato in Svizzera o nello Stato membro di origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l’intero periodo di pascolo. 3. I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema infor- matizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE, il giorno del rilascio del certificato o almeno entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali. a Cancellare le diciture non pertinenti. b Deve essere compilato dal veterinario ufficiale dello Stato membro di origine, per la Svizzera, dal veterinario preposto al controllo all’esportazione. c La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l’idoneità degli animali da trasportare. d Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2004

12. Modello di certificato sanitario per gli animali della specie bovina che ritornano dal pascolo frontaliero.

Certificato sanitario per il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine (ritorno normale o anticipato)

Numero del certificatoa

Numero del certificato di riferimentob

A) Descrizione della Partita Data di partenza: ........................................................................................................... Elenco degli animali al momento del ritorno anticipatoc o Elenco degli animali che figurano sul certificato sanitario di riferimentoc, d Numero totale di animali: ..............................................................................................

Identificazione dell’animale/degli animali: Numero Identificazione ufficiale (marchio auricolare)

1. ........................................................................................................

2. ........................................................................................................

3. ........................................................................................................

4. ........................................................................................................

5. ........................................................................................................

6. ........................................................................................................

7. ........................................................................................................

8. ........................................................................................................

9. ........................................................................................................

10. ........................................................................................................

11. ........................................................................................................

12. ........................................................................................................

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2004

Numero Identificazione ufficiale (marchio auricolare)

13. ........................................................................................................

14. ........................................................................................................

15. ........................................................................................................

16. ........................................................................................................

17. ........................................................................................................

18. ........................................................................................................

19. ........................................................................................................

20. ........................................................................................................

21. ........................................................................................................

22. ........................................................................................................

23. ........................................................................................................

24. ........................................................................................................

25. ........................................................................................................ Se del caso allegare un elenco supplementare, recante la firma e il timbro del veterinario ufficiale o riconosciutoe.

B) Destinazione degli animali Indirizzo dell’azienda di destinazione in Svizzera o nello Stato membro di destina- zionec (compilare in stampatello): Nome: ............................................................................................................................ Via: ................................................................................................................................ Contea/Provincia: .......................................................................................................... Codice postale: .......................... Stato membro: ........................................o Svizzerac C) Mezzo di trasporto Numero di registrazione del trasportatore (se la distanza da percorrere è superiore a 50 km):........................................................................................................................... Mezzo di trasporto: .............................. Numero d’immatricolazione:.........................

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la CE RU 2004

D) Informazioni sanitarie Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 1. in data ……. (inserire la data) i suddetti animali sono, al momento del carico o nelle 48 ore precedenti la partenza prevista, stati oggetto di un’ispezione e non hanno manifestato nessun segno di malattia infettiva o contagiosa;

2. l’area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad

alcun divieto o restrizione connessi con malattie degli animali che colpiscono i bovini, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi o leucosi nel corso del periodo di pascolo.

Certificazionee

Timbro ufficiale Luogo Data Firma

Nome e qualifica in lettere maiuscole: .......................................................................... .......................................................................................................................................

Informazioni complementari 1. Il presente certificato deve recare il timbro e la firma in colore diverso dalla stampa. 2. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell’esame sanita- rio effettuato in Svizzera o nello Stato membro di origine. 3. I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema infor- matizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE, il giorno del rilascio del certificato o almeno entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali. a Numero attribuito dall’autorità competente. b Numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento di entrata nella zona di pascolo. c Cancellare le diciture non pertinenti. d Qualora uno o più animali siano ritornati nell’azienda di origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall’elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale. e Deve essere compilato dal veterinario ufficiale.»

Decisione n. 1/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli | Lexipedia | Lexipedia