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AS 2004 5457

Ordinanza del DFE concernente l'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito

Ordinanza del DFE concernente l’uscita regolare all’aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA)

Modifica del 15 dicembre 2004

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza URA del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:

Art. 1 lett. a n. 7 e 8 a. animali della specie bovina:

7. vacche madri e nutrici con vitelli fino allo svezzamento;

8. giovenche, tori e buoi, di oltre quattro mesi, per l’ingrasso di bestiame

grosso e vacche da ingrasso;

Art. 4 cpv. 1

1 La corte deve essere ubicata all’aperto.

II Gli allegati 1, 2 e 3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

1 RS 910.132.5

2004-2426 5457

Uscita regolare all’aperto degli animali da reddito. O del DFE RU 2004

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

15 dicembre 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

Uscita regolare all’aperto degli animali da reddito. O del DFE RU 2004

Allegato 1 (art. 2 cpv. 2 e 4)

Prescrizioni minime concernenti l’uscita e facilitazioni in materia di tenuta del registro

1 Animali della specie bovina

Animali Uscita Eccezioni Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite

1.1 Tutti gli animali, a. Durante il periodo di – In caso di cattive condizioni atmosferiche l’uscita al – Per un gruppo di animali che, durante un esclusi gli animali vegetazione: almeno 26 pascolo può essere sostituita mediante un’uscita nella certo periodo, ha permanentemente secondo il uscite mensili al pascolo corte. accesso al pascolo, nel registro delle numero 1.2 – Durante i primi 7 giorni del periodo dell’asciutta, l’uscita uscite devono essere annotati soltanto il al pascolo può essere sostituita mediante un’uscita nella primo e l’ultimo giorno di tale periodo. corte. – Nei due casi seguenti il Cantone può fissare il numero massimo di uscite al pascolo che può essere sostituito, in via suppletiva, mediante un’uscita nella corte: – l’azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo; – le 26 uscite regolamentari non sono possibili in quanto il percorso che conduce a determinate particelle è troppo rischioso (p. es. strada molto trafficata). nonché b. durante il periodo del – Per un gruppo di animali a cui, durante foraggiamento invernale: un certo periodo, viene dato permanente- almeno 13 uscite mensili mente accesso al pascolo, nel registro al pascolo. delle uscite devono essere annotati soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.

Uscita regolare all’aperto degli animali da reddito. O del DFE RU 2004

Animali Uscita Eccezioni Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite

1.2 Giovenche, tori – Come in 1.1 a e 1.1 b; – Come in 1.1a; – Come in 1.1 a e 1.1 b. e buoi, di oltre – Per i vitelli fino a 2 settimane l’uscita è facoltativa. quattro mesi, oppure per l’ingrasso di bestiame grosso – accesso permanente a – Per i vitelli fino a 2 settimane l’uscita è facoltativa. – Non è necessario tenere un registro delle Tori riproduttori di una corte durante tutto uscite. oltre 4 mesi l’anno. Vitelli

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2 Altri animali che consumano foraggio grezzo

Animali Uscita Eccezioni Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite

2.1 Equini a. Durante il periodo di – In caso di cattive condizioni atmosferiche l’uscita al – Per un gruppo di animali che, durante un Ovini vegetazione: almeno 26 pascolo può essere sostituita mediante un’uscita nella certo periodo, ha permanentemente uscite mensili al pascolo corte. accesso al pascolo, nel registro delle Caprini – Nei due casi seguenti il Cantone può fissare il numero uscite devono essere annotati soltanto il massimo di uscite al pascolo che può essere sostituito, in primo e l’ultimo giorno di tale periodo. via suppletiva, mediante un’uscita nella corte: – l’azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo; – le 26 uscite regolamentari non sono possibili in quanto il percorso che conduce a determinate particelle è troppo rischioso (p. es. strada molto trafficata). nonché b. durante il periodo del – Per un gruppo di animali a cui, durante foraggiamento invernale: un certo periodo, viene dato permanen- almeno 13 uscite mensili temente accesso al pascolo, nel registro al pascolo. delle uscite devono essere annotati soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.

2.2 Daini, cervi – Detenzione all’aperto – Non è necessario tenere un registro delle Bisonti tutto l’anno. uscite.

2.3 Conigli – Uscita giornaliera. – Per un gruppo di animali a cui, durante

un certo periodo, viene dato permanen- temente accesso al pascolo, nel registro delle uscite devono essere annotati soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.

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3 Animali della specie suina

Animali Uscita Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite

3.1 Suini da Scrofe da allevamento non in lattazione:

allevamento – almeno 3 uscite settimanali. – Per un gruppo di animali a cui, durante la gravidanza, viene dato permanente- e suinetti mente accesso al pascolo, non è necessario tenere un registro delle uscite.

Verri da allevamento: – Uscita giornaliera. – Per gli animali a cui viene dato permanentemente accesso al pascolo, non è necessario tenere un registro delle uscite.

Suinetti: – uscita facoltativa. – Non è necessario tenere un registro delle uscite.

3.2 Rimonte e suini – Uscita giornaliera. – Per un gruppo di animali a cui viene dato permanentemente accesso al pascolo, da ingrasso non è necessario tenere un registro delle uscite.

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4 Pollame da reddito

Animali Uscita Eccezioni

4.1 Tutte le categorie A partire dal 43° giorno di vita:

senza polli da a. libero accesso, durante tutto il giorno, all’area – In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse ingrasso con clima esterno; e rispetto all’età degli animali, l’accesso all’area con clima esterno (e quindi b. accesso al pascolo tra al massimo le ore 13 e al anche al pascolo) può essere limitato. minimo le ore 16, ma perlomeno durante 5 ore. – Per evitare la dispersione delle uova, i pollai destinati alle galline da allevamen- to, ai galli da allevamento o alle ovaiole possono rimanere chiusi fino alle ore 10. Dall’entrata nel pollaio delle giovani ovaiole fino alla 23a settimana di vita possono essere previste limitazioni supplementari per quanto concerne l’uscita. – In caso di cattive condizioni atmosferiche l’accesso al pascolo può essere limitato. – Se il terreno del pascolo è inzuppato, come pure durante il riposo vegetativo, si può concedere agli animali di uscire in una corte scoperta invece che dare loro accesso al pascolo. Ciò deve essere annotato nel registro delle uscite. La corte deve essere abbastanza grande e la lettiera deve essere ricoperta a sufficienza di materiale adeguato.

4.2 Polli da ingrasso A partire dal 22° giorno di vita:

a. libero accesso, durante tutto il giorno, all’area – In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse con clima esterno; e rispetto all’età degli animali, l’accesso all’area con clima esterno (e quindi b. accesso al pascolo tra al massimo le ore 13 e al anche al pascolo) può essere limitato. minimo le ore 16, ma perlomeno durante 5 ore. – In caso di cattive condizioni atmosferiche l’accesso al pascolo può essere limitato.

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Allegato 2 (art. 4 cpv. 3 e art. 5 cpv. 2)

Ulteriori esigenze poste alla corte e all’area con clima esterno nonché disposizioni inerenti al controllo

1 Corte per animali della specie bovina

1.1 Corte permanentemente accessibile agli animali

Animali Superficie totale [1] Di cui almeno Della superficie almeno … m2/animale non coperta almeno … m2/animale non coperta … m2/animale non possono presentare pavimenti a rastrellie- ra o griglie [2]

Vacche/tori riproduttori di oltre

500 kg 10 2,5 1,8

Animali di oltre 400 kg 6,5 1,8 1,3 Animali da 300 a 400 kg 5,5 1,5 1,1 Animali di 4 mesi fino a 300 kg 4,5 1,3 0,9 Vitelli fino a 4 mesi 3,5 1 0,7

Durante il controllo l’agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale della stalla e della corte, sul quale sono annotati le misure rilevanti e il numero massimo di ani- mali ammessi. In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indi- cazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la per- sona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schiz- zo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali ammessi non viene superato.

[1] La superficie totale comprende le aree di riposo, di foraggiamento e di movimento (com- presa la corte permanentemente accessibile agli animali). [2] Per il pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non esiste alcuna limitazione riguardo alla superficie.

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1.2 Corte non permanentemente accessibile agli animali adiacente a

una stalla a stabulazione libera Animali Superficie minima della corte, m2/animale con corna senza corna

Vacche/tori riproduttori di oltre 500 kg 8,4 5,6 Animali di oltre 400 kg 7 4,9 Animali da 300 a 400 kg 5,6 4,2 Animali di 4 mesi fino a 300 kg 4,2 4 Vitelli fino a 4 mesi 4 4

Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie.[3]

Durante il controllo l’agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale della corte, sul quale sono annotati le misure rilevanti e il numero massimo degli animali che possono utilizzare contemporaneamente la corte. In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indi- cazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la per- sona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schiz- zo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali ammessi non viene superato.

1.3 Corte adiacente a una stalla a stabulazione fissa

Animali Superficie minima della corte, m2 / animale con corna senza corna

Vacche/tori riproduttori di oltre 500 kg 12 8 Animali di oltre 400 kg 10 7 Animali da 300 a 400 kg 8 6 Animali di 4 mesi fino a 300 kg 6 5 Vitelli fino a 4 mesi 4 4

Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie.[3]

[3] Per il pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non esiste alcuna limitazione riguardo alla superficie.

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Durante il controllo l’agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale della corte, sul quale sono annotati le misure rilevanti e il numero massimo degli animali che possono utilizzare contemporaneamente la corte. In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indi- cazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la per- sona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schiz- zo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali ammessi non viene superato.

2 Corte per animali della specie equina, ovina e caprina nonché per i

conigli Almeno il 50 per cento della superficie della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie.[4]

Durante il controllo l’agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale della corte, sul quale sono annotati le misure rilevanti e il numero massimo degli animali che utilizzano contemporaneamente la corte. In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indi- cazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la per- sona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schiz- zo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale.

3 Corte per animali della specie suina

Animali Superficie minima della corte m2 / animale

Scrofe da allevamento non in lattazione 1,3 Verri da allevamento 4

Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg 0,65 Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg 0,45

Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie.[4]

[4] Per il pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non esiste alcuna limitazione riguardo alla superficie.

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Durante il controllo l’agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale della corte, sul quale sono annotati le misure rilevanti e il numero massimo degli animali che possono utilizzare contemporaneamente la corte. In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indi- cazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la per- sona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schiz- zo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali ammessi non viene superato.

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4 Area con clima esterno (ACE) per il pollame da reddito

Animali Superficie del pavimento dell’ACE Effettivi con più di 100 animali: larghezza delle (tutta la superficie deve essere aperture che dal pollaio danno sull’ACE risp. sul ricoperta da una lettiera) pascolo

Galline e galli – Almeno 43 m2 per – Complessivamente almeno 1,5 m da allevamento 1000 animali lineari per 1000 animali; Galline ovaiole – Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

Pollastrelle e – Almeno 32 m2 per – Complessivamente almeno 1,5 m pollastrelli 1000 animali lineari per 1000 animali; Pulcini – Ogni apertura deve essere larga (dal 43° giorno almeno 0,7 m. di vita)

Polli da – Almeno il 20 per cento – Complessivamente almeno 2 m ingrasso della superficie del lineari per 100 m2 della superficie del pavimento nel pollaio pavimento nel pollaio; – Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

Tacchini – Almeno il 20 per cento – Complessivamente almeno 2 m della superficie del lineari per 100 m2 della superficie del pavimento nel pollaio pavimento nel pollaio; – Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

Durante il controllo l’agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale dell’ACE con le seguenti indicazioni: – le misure della superficie accessibile agli animali nell’ACE e delle aperture; nonché – il numero massimo di animali ammessi. In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indi- cazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la per- sona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schiz- zo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali ammessi non viene superato.

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Allegato 3 (art. 6 cpv. 2)

Ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione ed esigenze specifiche in materia di detenzione

1. L’area di riposo destinata ad animali della specie bovina, ad altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo e ad animali della specie suina non deve presentare rastrelliere, griglie né altre perforazioni. 2. Per gli animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina l’area di riposo deve essere provvista di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di ri- poso sopraelevate (non perforate) per i caprini non devono essere coperte di lettiera.

3. I conigli vanno tenuti in gruppi, su lettiera.

4. Le scrofe da allevamento non in lattazione vanno tenute in gruppi. Eccezio-

ne: le scrofe da allevamento possono essere tenute per 10 giorni al massimo, durante il periodo della monta, in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze poste all’area di riposo (si veda il punto 1).

5. Nelle poste da parto le scrofe da allevamento devono poter girarsi libera-

mente. 6. Nei pollai destinati alle galline e ai galli da allevamento, alle galline ovaiole, alle pollastrelle e ai pollastrelli nonché ai pulcini, almeno il 20 per cento del- la superficie, calcolata secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 27 maggio

19812 sulla protezione degli animali e sulla quale gli animali possono spo-

starsi, deve essere munito di una lettiera sufficiente. 7. Nei pollai destinati ai polli da ingrasso e ai tacchini, tutta la superficie del pavimento (senza eventuali posatoi sopraelevati) deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

8. Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non

nuocciano alla salute degli animali, né pregiudichino l’ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato che le consenta di adempiere il suo scopo.

2 RS 455.1

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