AS 2004 55
Ordinanza del DDPS sugli ufficiali federali di tiro e sulle commissioni cantonali di tiro (Ordinanza sugli ufficiali di tiro)
Ordinanza del DDPS sull’organizzazione e sui compiti delle commissioni di tiro (Ordinanza sulle commissioni di tiro)
dell’11 dicembre 2003
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 30, 32 capoverso 4, 40 capoverso 1 lettera b e 55 dell’ordinanza del 5 dicembre 20031 sul tiro fuori del servizio, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza è applicabile: a. alla Commissione federale di tiro; b. alle commissioni cantonali di tiro.
Art. 2 Circondari di tiro federali I circondari di tiro federali sono stabiliti nell’allegato.
Capitolo 2: Commissione federale di tiro e ufficiali federali di tiro Sezione 1: Commissione federale di tiro
Art. 3
1 La Commissione federale di tiro è una commissione extraparlamentare giusta
l’ordinanza sulle commissioni del 3 giugno 19962 e consta degli ufficiali federali di tiro (UFT) nominati dal capo del DDPS, ciascuno dei quali dirige un circondario di tiro federale. Il presidente della Commissione è designato dall’Aggruppamento Difesa.
2 La Commissione è convocata alla conferenza federale di tiro una volta l’anno,
prima dell’inizio degli esercizi di tiro. Le deliberazioni sono registrate in un verbale. Il verbale è trasmesso agli UFT e alle commissioni cantonali di tiro.
RS 512.313
2003-0867 55
Ordinanza sulle commissioni di tiro RU 2004
3 Se necessario, alle sedute della Commissione possono essere convocati specialisti militari o civili e rappresentanti di organi ufficiali e della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST); essi hanno voto consultivo.
Sezione 2: Ufficiali federali di tiro
Art. 4 Introduzione e compiti generali 1 L’UFT è introdotto nelle sue attività e istruito dall’Aggruppamento Difesa e dal perito federale degli impianti di tiro.
2 L’UFT risponde direttamente a tutte le domande che gli sono indirizzate e che
rientrano nel suo ambito di competenza. Nel caso in cui la competenza spetta all’Aggruppamento Difesa, al perito federale degli impianti di tiro o all’autorità militare cantonale, l’UFT trasmette le domande a chi di dovere con il suo preavviso.
3 L’Aggruppamento Difesa può affidare agli UFT compiti speciali.
Art. 5 Rappresentanza in commissioni statali e civili 1 A richiesta, l’UFT rappresenta gli interessi della Confederazione per quanto attiene al tiro fuori del servizio, segnatamente negli organi specializzati seguenti: a. nelle commissioni cantonali e comunali nonché negli organi di vigilanza; b. all’assemblea dei delegati della FST; c. all’assemblea dei delegati dell’Assicurazione infortuni delle società svizzere di tiro; d. all’assemblea dei delegati delle sottoorganizzazioni della FST attive nel suo circondario. 2 Per le attività di cui al capoverso 1 sono corrisposte annualmente indennità per dieci mezze giornate al massimo.
Art. 6 Rapporti d’istruzione 1 Ogni anno, prima dell’inizio degli esercizi di tiro, l’UFT organizza un rapporto d’istruzione con i presidenti delle commissioni cantonali di tiro a lui subordinati. In tale occasione, egli stabilisce segnatamente le priorità annuali per quanto attiene ai controlli.
2 Con l’approvazione dell’Aggruppamento Difesa, l’UFT può organizzare periodi-
camente un rapporto d’istruzione con tutti i presidenti e i membri delle commissioni cantonali di tiro a lui subordinati. In questo caso, i rapporti di cui al capoverso 1 e all’articolo 16 capoverso 1 non sono tenuti. 3 L’UFT istruisce i nuovi presidenti delle commissioni cantonali di tiro prima dei rapporti d’istruzione e consegna loro gli atti. 4 Può partecipare ai rapporti d’istruzione dei suoi presidenti in qualità di consulente.
Ordinanza sulle commissioni di tiro RU 2004
Art. 7 Corsi di tiro I compiti dell’UFT concernenti i corsi di tiro fuori del servizio sono disciplinati nell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20033 sui corsi di tiro.
Art. 8 Controllo degli esercizi di tiro e del tiro in campagna 1 Fondandosi sui rapporti di controllo delle commissioni cantonali di tiro, l’UFT dispone, in caso di necessità, che i tiri di una determinata società vengano sottoposti a controlli supplementari. Questi controlli supplementari sono eseguiti dal presidente competente della commissione cantonale di tiro o dallo stesso UFT.
2 Nel suo circondario l’UFT può controllare, in collaborazione con la FST e le
autorità militari cantonali, anche i tiri in campagna.
Art. 9 Controllo degli impianti di tiro
1 L’UFT sorveglia, conformemente all’ordinanza del 27 marzo 19914 sugli impianti
per il tiro fuori del servizio, gli impianti di tiro dei Comuni e delle società di tiro riconosciute del suo circondario. Egli provvede affinché le pertinenti prescrizioni siano osservate. 2 Assiste i Cantoni, i Comuni e le società di tiro in tutte le questioni riguardanti nuove costruzioni, ampliamenti o trasformazioni di impianti di tiro. 3 Fondandosi sul rapporto di controllo delle commissioni cantonali di tiro, l’UFT esamina le carenze riscontrate e dispone i miglioramenti necessari.
Art. 10 Rapporto annuale
1 Ogni anno l’UFT presenta all’Aggruppamento Difesa un rapporto annuale
sull’attività della commissione nel suo circondario.
2 Sui corsi di tiro devono essere allestiti rapporti particolari.
3 L’Aggruppamento Difesa stabilisce i temi dei rapporti e le scadenze.
Art. 11 Conferenza tecnica degli UFT Al termine degli esercizi di tiro, l’Aggruppamento Difesa può convocare una volta l’anno gli UFT a una conferenza sulle questioni tecniche inerenti al tiro fuori del servizio. Essa è preparata e organizzata dal perito federale degli impianti di tiro.
3 RS 512.312; RU 2004 45 4 RS 510.512
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Capitolo 3: Commissioni cantonali di tiro Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 12 Commissioni cantonali di tiro 1 Le commissioni cantonali di tiro sono tecnicamente subordinate all’UFT del rispet- tivo circondario di tiro. 2 Esse sorvegliano e assistono i circondari di tiro cantonali loro assegnati. Ciascuna commissione consta di un presidente e di un determinato numero di membri che dipende dal numero delle società di tiro subordinate. 3 L’UFT competente può proporre all’autorità militare cantonale la revoca del presi- dente o di membri di una commissione cantonale di tiro a causa di carenze a livello tecnico, organizzativo o della comunicazione. L’Aggruppamento Difesa deve esser- ne informato senza indugio.
Art. 13 Durata del mandato, durata d’esercizio della funzione e limite d’età 1 La durata del mandato dei presidenti e dei membri delle commissioni cantonali di tiro è di almeno tre anni. 2 Del rimanente, per quanto riguarda la durata d’esercizio della funzione e l’età massima, sono applicabili le pertinenti regolamentazioni cantonali.
Art. 14 Eleggibilità Possono essere nominati membri di una commissione cantonale di tiro gli Svizzeri membri di una società di tiro riconosciuta.
Sezione 2: Compiti dei presidenti
Art. 15 Compiti 1 Il presidente della commissione cantonale di tiro coordina e sorveglia l’attività dei membri della commissione ed è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni nel circondario di tiro cantonale. 2 Egli risponde direttamente a tutte le domande che gli sono indirizzate e che rien- trano nel suo ambito di competenza. Nel caso in cui la competenza spetta all’UFT o all’autorità militare cantonale, trasmette le domande a chi di dovere con il suo pre- avviso.
3 D’intesa
con l’Aggruppamento Difesa, l’UFT può affidare ai presidenti delle commissioni cantonali di tiro compiti speciali.
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Art. 16 Rapporto d’istruzione 1 Ogni anno, prima dell’inizio degli esercizi di tiro, il presidente della commissione cantonale di tiro organizza, con i membri della sua commissione, un rapporto d’istruzione. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2 della presente ordinanza. 2 Prima del rapporto d’istruzione, egli introduce i nuovi membri della commissione nei loro compiti e consegna loro gli atti. 3 Egli può partecipare a rapporti d’istruzione dei membri delle sua commissione in qualità di consulente. 4 Alla fine degli esercizi di tiro, può invitare i membri della sua commissione a un rapporto annuale finale.
Art. 17 Controllo dei tiri 1 Se sono constatate carenze riguardanti i tiri, il presidente della commissione canto- nale di tiro trasmette senza indugio il rapporto di controllo all’UFT allo scopo di stabilire l’ulteriore modo di procedere. 2 L’organizzazione e il controllo dei tiri di allenamento per il tiro in campagna e dei tiri di gara dei giovani tiratori sono esclusivamente di competenza della FST.
Art. 18 Corsi di tiro Il presidente della commissione cantonale di tiro può essere incaricato dall’UFT di preparare e dirigere corsi di tiro.
Art. 19 Controllo dei rapporti di tiro Il presidente della commissione cantonale di tiro verifica i rapporti di tiro che gli sono trasmessi dai membri della sua commissione e, se necessario, richiede i fogli di stand per un controllo supplementare. Dopo aver vidimato i rapporti, li trasmette, riuniti in un unico fascicolo, all’Aggruppamento Difesa e all’autorità militare canto- nale competente.
Art. 20 Rapporto annuale Ogni anno, il presidente della commissione cantonale di tiro presenta all’UFT com- petente un rapporto annuale sull’attività della sua commissione.
Art. 21 Assemblee delle associazioni Il presidente della commissione cantonale di tiro può assistere, una volta l’anno, a un’assemblea dei delegati dell’associazione distrettuale, regionale o cantonale dei tiratori, tenuta nel suo circondario di tiro, per rappresentarvelo.
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Sezione 3: Compiti dei membri delle commissioni
Art. 22 Compiti
1 Il membro della commissione cantonale di tiro vigila sull’amministrazione,
sull’andamento dei tiri e sugli impianti di tiro delle società poste sotto il suo control- lo. Egli sorveglia segnatamente l’attività edilizia nei dintorni degli impianti di tiro e presenta, per la via di servizio, un rapporto se l’uso di detti impianti è pregiudicato. 2 Egli esamina tutte le domande che gli sono indirizzate e le trasmette senza indugio, munite del suo preavviso, al presidente della sua commissione.
3 D’intesa con l’Aggruppamento Difesa, l’UFT può affidare a un membro di una
commissione cantonale di tiro compiti speciali.
Art. 23 Rapporto d’istruzione e assistenza agli organi delle società di tiro 1 Ogni anno, prima dell’inizio degli esercizi di tiro, il membro della commissione cantonale di tiro organizza, con le società di tiro poste sotto il suo controllo, un rapporto d’istruzione.
2 In tale occasione, occorre introdurre segnatamente gli organi di nuova nomina
delle società di tiro nei loro compiti. Il membro della commissione cantonale di tiro assiste ogni società di tiro anche durante l’anno. 3 Alla fine degli esercizi di tiro, egli può convocare gli organi delle società incaricati dell’allestimento dei rapporti di tiro a un rapporto d’istruzione speciale. Per questa attività, egli può conteggiare una mezza indennità giornaliera al massimo.
Art. 24 Corsi di tiro 1 Il membro della commissione cantonale di tiro può essere chiamato, in rappresen- tanza del presidente della commissione, a fungere da comandante di corso, istruttore di tiro, aiuto istruttore o segretario nell’ambito dei corsi di tiro. 2 Quando non sono disponibili membri delle commissioni cantonali di tiro a suffi- cienza per l’esecuzione dei corsi di tiro, è possibile ricorrere a segretari o aiuto istruttori provenienti dalle società di tiro.
Art. 25 Vigilanza sui tiri 1 Presso le società di tiro poste sotto la sua vigilanza, il membro della commissione cantonale di tiro controlla una volta l’anno: a. il programma obbligatorio e un esercizio di tiro del corso per giovani tiratori delle società di tiro con il fucile; b. un programma obbligatorio delle società di tiro con la pistola. 2 Il controllo comprende l’andamento completo dei tiri e le condizioni all’interno e nelle vicinanze degli impianti di tiro interessati. Al riguardo, sono determinanti segnatamente i criteri di controllo stabiliti ogni anno dall’Aggruppamento Difesa.
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Art. 26 Rapporto di controllo Per ogni esercizio di tiro controllato, occorre allestire un rapporto di controllo stan- dardizzato. L’Aggruppamento Difesa mette a disposizione l’apposito modulo.
Art. 27 Verifica dei rapporti di tiro Il membro della commissione cantonale di tiro verifica e corregge i fogli di stand e i rapporti di tiro delle società poste sotto il suo controllo. Dopo aver vidimato i rap- porti di tiro, li trasmette al presidente della sua commissione. I fogli di stand sono conservati dal membro della commissione cantonale di tiro fino alla consegna dei rapporti alle autorità militari cantonali.
Capitolo 4: Disposizioni comuni
Art. 28 Funzioni esercitate in associazioni I membri della Commissione federale di tiro e delle commissioni cantonali di tiro possono accettare la nomina in seno a un organo di un’associazione per il tiro fuori del servizio soltanto previo consenso dell’Aggruppamento Difesa.
Art. 29 Termini I termini che devono essere rispettati dai membri delle commissioni di tiro sono stabiliti dall’Aggruppamento Difesa prima di ogni stagione di tiro in un apposito elenco ufficiale.
Art. 30 Istruzione L’Aggruppamento Difesa provvede affinché i membri delle commissioni di tiro possano beneficiare di un’istruzione e di un perfezionamento conformi alla loro funzione.
Art. 31 Pubblicazione di atti ufficiali I membri delle commissioni di tiro possono pubblicare atti e rapporti concernenti la loro attività soltanto con l’autorizzazione dell’Aggruppamento Difesa.
Art. 32 Indennità per le commissioni di tiro Le indennità per le commissioni di tiro sono stabilite nell’allegato. Per ottenere dette indennità, i membri delle commissioni di tiro allestiscono il rendiconto delle spese. Il rendiconto delle spese va trasmesso, per la via di servizio, all’Aggruppamento Difesa.
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Art. 33 AVS e tassazione 1 L’obbligo di pagare le quote all’AVS e di dichiarare il guadagno per le imposte si fonda sulle pertinenti disposizioni legislative. L’Aggruppamento Difesa è tenuto a informare l’Amministrazione federale delle contribuzioni e la Cassa federale di compensazione per quanto riguarda gli importi versati ai singoli membri delle com- missioni di tiro. I membri che, al momento del pagamento delle indennità, hanno compiuto 65 anni non devono più versare le quote all’AVS. 2 Contemporaneamente al versamento delle indennità, agli interessati viene spedita un’attestazione per la dichiarazione d’imposta.
3 I membri di nuova nomina delle commissioni di tiro spediscono all’Aggruppa-
mento Difesa, entro la fine di marzo, il loro certificato d’assicurazione AVS, per l’apertura del conto individuale delle quote presso la Cassa federale di compensa- zione.
Art. 34 Stampati e materiale
1 La Confederazione mette gratuitamente a disposizione dei membri delle commis-
sioni di tiro la documentazione e il materiale necessari per l’istruzione.
2 Le spese per il materiale d’ufficio e i francobolli sono rimborsate agli UFT
dall’Aggruppamento Difesa, su presentazione della ricevuta. I membri delle com- missioni cantonali di tiro si procurano e conteggiano il materiale d’ufficio e i fran- cobolli per gli invii postali per il tramite delle autorità militari cantonali competenti.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 35 Esecuzione L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 36 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DMF del 2 dicembre 19745 concernente le attribuzioni e le indenni- tà delle commissioni di tiro è abrogata.
Art. 37 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
11 dicembre 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
5 Non pubblicata nella RU.
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Allegato 1 (Art. 2)
Circondari di tiro federali Circon- Cantoni Regioni, distretti dario
1 GE, VD VD: Nyon, Rolle, Aubonne, Morges, Cossonay, Orbe e
La Vallée
2 VD Grandson, Yverdon, Avenches, Payerne, Moudon, Lausanne,
Echallens, Lavaux, Oron, Vevey, Aigle e Pays-d’Enhaut
3 VS Bas-Valais
4 VS Oberwallis
5 FR
6 BE Moutier, Courtelary e La Neuveville
7 BE Seeland e Mittelland
8 BE Oberaargau e Emmental
9 BE Oberland
10 BS, BL 11 SO 12 LU
13 AG (Ovest) Aarau, Lenzburg, Kulm, Laufenburg, Rheinfelden e Zofingen
14 ZH Zürich, Affoltern, Horgen, Meilen, Hinwil, Uster e Dietikon
15 SH, ZH ZH: Pfäffikon, Winterthur, Andelfingen, Bülach e Dielsdorf
16 UR, SZ, OW, NW, ZG
17 TI, GR GR: Moesa
18 TG, SG SG: Alttoggenburg, Gossau, Untertoggenburg, Wil, Rorschach,
St. Gallen, Unter- Rheintal e Ober-Rheintal
19 GL, AR, AI, SG: Gaster, See, Sargans, Werdenberg, Neutoggenburg e Ober-
SG toggenburg
20 GR senza Moesa
21 NE 22 JU
23 AG (Est) Baden, Bremgarten, Muri, Brugg e Zurzach
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Allegato 2 (Art. 32)
Elenco delle indennità per le commissioni di tiro
1 Indennità giornaliere
1.1 Per il controllo degli esercizi di tiro e degli impianti di tiro, la partecipazione a corsi di tiro, a sedute e ad altre attività analoghe conformemente alla pre- sente ordinanza sono corrisposte le indennità giornaliere seguenti: a. 140 franchi agli UFT; b. 120 franchi ai presidenti delle commissioni cantonali di tiro; c. 100 franchi ai membri delle commissioni cantonali di tiro. 1.2 Se l’attività di servizio dei presidenti e dei membri delle commissioni canto- nali di tiro si limita a una mattina (fino alle ore 12.00), a un pomeriggio (fino alle ore 18.00) oppure a una sera, l’indennità giornaliera è ridotta della metà. Il diritto all’indennità giornaliera completa sussiste se l’attività di servizio si estende a differenti parti del giorno e dura (compreso il viaggio) più di sei ore. 1.3 Se l’attività di servizio (compreso il viaggio) degli UFT è limitata a meno di
3 ore al giorno, l’indennità giornaliera è ridotta della metà.
1.4 Per il calcolo della durata dell’attività di servizio è considerato il tempo
compreso tra la partenza dal luogo di lavoro o dal domicilio e il ritorno allo stesso.
2 Indennità di pernottamento
2.1 L’indennità di pernottamento per ragioni di servizio è corrisposta per le
spese di pernottamento effettive secondo le tariffe locali. Di norma, sono applicate le tariffe degli alberghi di media categoria a due stelle, o tre al massimo. Il limite dell’importo delle spese è di 130 franchi (compresa la colazione). In casi eccezionali, è possibile superare tale limite.
2.2 Se nel luogo del pernottamento vi sono stabili della Confederazione con
possibilità di alloggio, è possibile pernottare gratuitamente negli stessi. 2.3 L’indennità è versata soltanto su presentazione di un giustificativo contabile.
3 Indennità per il controllo dei fogli di stand
3.1 Per ogni foglio di stand verificato è corrisposta un’indennità di 30 centesimi. Sono considerati fogli di stand quelli:
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a. per le armi da fuoco portatili (programma obbligatorio e tiro in campa- gna); b. per le armi corte da fuoco (programma obbligatorio 25/50 m e tiro in campagna con la pistola); c. per i giovani tiratori. 3.2 Per i fogli di stand insufficientemente verificati non sussiste alcun diritto alle indennità.
4 Indennità forfetarie
4.1 Per i lavori d’ufficio in genere, lo studio di atti, l’allestimento di rapporti e perizie, i lavori di preparazione e di chiusura dei corsi, nonché la prepara- zione di riunioni, la verifica di rapporti di tiro, i controlli della munizione ecc. sono corrisposte le indennità forfetarie annue seguenti: a. 1600 franchi agli UFT; b. 800 franchi ai presidenti delle commissioni cantonali di tiro; c. 200 franchi ai membri delle commissioni cantonali di tiro.
4.2 La metà dell’indennità forfetaria serve a rimborsare le spese d’ufficio, le
spese telefoniche nonché quelle per il fax, le riproduzioni ecc. 4.3 Agli UFT attivi nei circondari di tiro nei quali sono parlate due lingue nazio- nali l’Aggruppamento Difesa può inoltre concedere annualmente il versa- mento di 200 franchi al massimo per l’assistenza da parte di traduttori ester- ni.
4.4 L’indennità forfetaria può essere ridotta o cancellata dall’Aggruppamento
Difesa in caso di disbrigo lacunoso dei lavori amministrativi oppure di man- cato rispetto dei termini (art. 53 dell’ordinanza sul tiro).
5 Indennità di trasporto
5.1 Per i viaggi in ferrovia o in battello, è rimborsato il prezzo del biglietto di 1a classe. Qualora si debba far uso di altri mezzi di trasporto, sono rimborsa- te le spese effettive di viaggio.
5.2 A condizione che ne risulti un’economia di tempo e di spesa, è concessa
l’autorizzazione generale per l’utilizzazione di autoveicoli privati per le ne- cessità di servizio. Il numero di chilometri percorsi va indicato con esattezza ed è calcolato sulla base del tragitto più breve tra il luogo di partenza e il luogo d’impiego.
5.3 L’indennità chilometrica per l’utilizzazione di autoveicoli privati per le
necessità di servizio, indipendentemente dalla loro cilindrata, è di: a. 60 centesimi per le automobili; b. 25 centesimi per le motociclette e gli scooter, compresi le motociclette leggere e i ciclomotori.
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6 Indennità per i segretari e gli aiuto istruttori provenienti
dalle società di tiro (art. 24 cpv. 2) 6.1 I segretari e gli aiuto istruttori provenienti dalle società di tiro assunti al posto dei membri ordinari delle commissioni cantonali di tiro hanno diritto a un’indennità giornaliera pari all’ammontare di quella corrisposta a un mem- bro della commissione cantonale di tiro per una prestazione giornaliera (compreso il viaggio) di almeno sei ore e a mezza indennità giornaliera per una prestazione (compreso il viaggio) che dura meno di sei ore.
6.2 Le altre indennità sono conteggiate conformemente alle disposizioni appli-
cabili ai membri delle commissioni cantonali di tiro. 6.3 Per i lavori di segretariato è corrisposta al massimo un’indennità giornaliera, anche nel caso di corsi che durano più giorni.
7 Funzionari in servizio militare
6.4 I funzionari che sono in servizio militare e ricevono il soldo non hanno
diritto alle indennità previste ai numeri 1 e 5. Essi sono considerati distaccati dalla loro unità, dal loro corpo di truppa o dalla loro Grande Unità e ricevono le indennità stabilite nelle pertinenti prescrizioni dell’esercito.
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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