AS 2004 727
Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Correzione
Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 15 giugno 2001 (RS 741.41; RU 2002 1181)
Art. 33 cpv. 2 lett. a n. 4 e lett. b n. 5 e 6
Invece di:
2 Vigono i seguenti intervalli d’esame:
a. la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per:
4. gli autocarri nonché le motrici per semirimorchi il cui peso totale
supera 3,5 t, b. la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per:
5. i veicoli di fornitura,
6. le motrici per semirimorchi il cui peso totale non supera 3,5 t,
Leggasi:
2 Vigono i seguenti intervalli d’esame:
a. la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per:
4. gli autocarri nonché i trattori a sella il cui peso totale supera 3,5 t,
b. la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per:
5. gli autofurgoni,
6. i trattori a sella il cui peso totale non supera 3,5 t,
3 febbraio 2004 Cancelleria federale
2004-0127 727
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali. Correzione RU 2004