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AS 2005 107

Protocollo del 1<sup>o</sup> dicembre 1986 relativo ai privilegi e alle immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT)

Protocollo del 1° dicembre 1986 relativo ai privilegi e alle immunità dell’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT)

RS 0.192.110.942.6; RU 1992 1006

I

Emendamenti redazionali al Protocollo

Accettati il 26 giugno 2001 Entrati in vigore il 1° gennaio 2004

Traduzione1

Preambolo Gli Stati parte alla Convenzione relativa alla creazione di un’organizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), aperto alla firma a Ginevra il 24 maggio 19832, nella versione modificata dal Protocollo d’emendamento, entrata in vigore il 19 novembre 2000, (denominata qui di seguito «la Convenzione»), desiderosi di definire i privilegi e le immunità dell’Eumetsat conformemente all’arti- colo 13 della Convenzione;

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: f) L’espressione «membri del personale» indica il Direttore generale e tutte le persone impiegate dall’Eumetsat a titolo permamente secondo lo statuto del personale;

Art. 4 Immunità di giurisdizione e d’esecuzione (1) Nel quadro delle proprie attività ufficiali, l’Eumetsat beneficia dell’immunità di giurisdizione e d’esecuzione, salvo: c) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale resa in applicazione degli articoli 21, 22 o 23 del presente Protocollo o dell’articolo 15 della Con- venzione;

1 Dal testo originale francese (RO 2005 107).

2 RS 0.425.43

2004-0318 107

Privilegi e alle immunità dell’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti RU 2005 meteorologici (EUMETSAT)

Art. 11 Il Direttore generale Oltre ai privilegi e alle immunità concessi al personale dall’articolo 10, il Direttore generale beneficia:

Art. 14 Rinuncia (2) Il Direttore generale è tenuto a togliere l’immunità ad un membro del personale o ad un esperto in tutti i casi in cui il suo mantenimento possa intralciare l’azione della giustizia, sempreché tale provvedimento non leda gli interessi dell’Eumetsat. Il Consiglio è abilitato a togliere l’immunità al Direttore generale.

Art. 15 Notifica ai membri del personale e agli esperti Il Direttore generale dell’Eumetsat comunica agli Stati membri, almeno una volta all’anno, i nomi e la cittadinanza dei membri del personale e degli esperti.

Art. 22 Composizione delle controversie relative ai danni, alla responsabilità non contrattuale e ai membri del personale o agli esperti Ogni Stato membro può sottoporre ad arbitrato, ai sensi della procedura di cui all’articolo 15 della Convenzione, qualsiasi controversia: ...

Art. 23 Composizione delle controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo Qualsiasi controversia tra uno Stato membro e l’Eumetsat o tra due o più Stati membri, relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo, che non sia stata risolta mediante negoziati o con la mediazione del Consiglio, verrà sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad arbitrato secondo la procedura prevista nell’articolo 15 della Convenzione.

Art. 24 Entrata in vigore (2) Il Governo svizzero notifica a tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione e al Direttore generale dell’Eumetsat le firme, il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l’entrata in vigore del presente Protocollo, qualsiasi denuncia di quest’ultimo e la sua scadenza. All’atto dell’entrata in vigore il depositario farà registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, conforme- mente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite3. (6) Qualsiasi denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro, confor- memente all’articolo 19 della Convenzione, comporta automaticamente la denuncia, da parte di questo Stato, del presente Protocollo.

3 RS 0.120

Privilegi e alle immunità dell’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti RU 2005 meteorologici (EUMETSAT)

II

Campo d’applicazione del protocollo il 9 marzo 2004, complemento4 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Grecia 17 settembre 2002 A 17 ottobre 2002 Lussemburgo 9 luglio 2002 A 8 agosto 2002 Portogallo* 7 febbraio 1996 A 8 marzo 1996 Turchia* 3 luglio 2000 2 agosto 2000 * I testi delle riserve e delle dichiarazioni possono essere consultati presso la Sezione trattati internazionali, Direzione del diritto internazionale pubblico, Dipartimento federale degli affari esteri, 3003 Berna (DV-STAATSVERTRAEGE@eda.admin.ch).

4 Completa quelli in RU 1992 1014 e 1994 1090.

Privilegi e alle immunità dell’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti RU 2005 meteorologici (EUMETSAT)

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