AS 2005 121
Scambio di note del 26 aprile/28 maggio 2004 nell'ambito del colloqui sul rafforzamento della cooperazione di polizia franco-svizzera mediante l'istituzione di pattuglie miste nella zona di frontiera
Scambio di lettere del 26 aprile/28 maggio 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese nell’ambito del rafforzamento della cooperazione di polizia franco-svizzera per mezzo dell’istituzione di pattuglie miste nella zona di frontiera
Entrato in vigore il 28 maggio 2004
Traduzione1
Il Capo Berna, 26 aprile 2004 del Dipartimento federale di giustizia e polizia
Sua Eccellenza Signor Dominique de Villepin Ministro dell’Interno, della Sicurezza interna e delle Libertà locali della Repubblica francese Parigi
Onorevole Signor Ministro,
in riferimento ai colloqui sul rafforzamento della cooperazione di polizia e doganale franco-svizzera avvenuti il 3 marzo scorso in occasione dell’incontro a Ginevra fra la Signora Metzler-Arnold e il Signor Sarkozy e ricordati in una lettera del 15 aprile 2003, in seguito all’attività svolta congiuntamente dai rappresentanti dei nostri due Paesi per l’istituzione di pattuglie miste nella zona di frontiera, in virtù dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla coope- razione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale firmato a Berna l’11 maggio 19982 (Accordo di Berna), ho l’onore di proporle, in nome del Governo che rappresento, la partecipazione degli agenti delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo summenzionato alle pattuglie comuni o miste nella zona di frontiera previste dall’articolo 20 dello stesso accordo. In tale contesto, le pattuglie miste dovranno attuare una cooperazione transfrontalie- ra diretta volta a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblici e a lottare contro i traffici illeciti, l’immigrazione illegale e la delinquenza nella zona di frontiera, ai sensi dei compiti definiti dall’articolo 17 dell’Accordo di Berna. Gli agenti del Paese sul cui territorio opererà la pattuglia mista potranno effettuare controlli e richiedere infor- mazioni. Gli agenti dell’altro Paese faranno parte della pattuglia mista esclusivamente in qualità di osservatori. Nell’ambito di tale cooperazione diretta, questi ultimi, equipa-
RS 0.360.349.12
1 Dal testo originale francese (RO 2005 121).
2 RS 0.360.349.1
2003-2636 121
Ambito del rafforzamento della cooperazione di polizia franco-svizzera RU 2005 per mezzo dell'istituzione di pattuglie miste nella zona di frontiera
rabili agli agenti di collegamento, avranno uno statuto di agenti distaccati ai sensi degli articoli 18 e 19 dell’accordo summenzionato. Questo statuto consente loro di indossare la loro uniforme nazionale o un segno distintivo visibile nonché di essere muniti delle loro armi regolamentari al solo scopo di assicurare, se necessario, la propria legittima difesa. Negli altri casi, sono garantiti i rinforzi di durata limitata conformemente all’articolo
25 del suddetto accordo.
Nell’espletamento dei propri compiti in seno alle pattuglie miste sul territorio dell’altro Paese, gli agenti di entrambi i Paesi, tenuto conto del proprio statuto, sono subordinati alle disposizioni contenute nei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 23 dell’Accordo di Berna. Inoltre ciascun Paese s’impegna a fornire al personale distaccato una formazione adeguata, servendosi in particolare delle possibilità menzionate negli articoli 27–29 dell’Accordo di Berna. Le sarei grato se volesse comunicarmi l’approvazione del Suo Governo per le pre- senti disposizioni. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costitui- ranno un accordo tra i nostri due Governi ai sensi dell’articolo 10 dell’Accordo di Berna, il quale entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.
Nel ringraziarla del favore con cui sostiene la presente questione, Le porgo i sensi della mia massima stima.
Christoph Blocher
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In risposta alla Sua lettera del 26 aprile 2004 sono lieto di accettare la Sua proposta per la partecipazione, in base al titolo IV e in particolare all’articolo 20 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica francese sulla cooperazione tran- sfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale, firmato a Berna l’11 mag- gio 1998, degli agenti delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo summenzionato alle pattuglie comuni nella zona di frontiera dei Canto- ni svizzeri e dei dipartimenti francesi definiti all’articolo 2 dello stesso accordo. Le disposizioni della lettera summenzionata saranno applicate agli agenti di ciascu- no Stato appartenenti alle pattuglie miste. Sul territorio dell’altro Stato, essi dovran- no obbedire alle disposizioni dei paragrafi 1–5 dell’articolo 23 dell’Accordo di Berna e, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 19 dello stesso accordo, non saranno competenti per l’esecuzione autonoma di misure di polizia e di dogana. Lo scambio di lettere in atto costituirà un accordo particolare tra i nostri due Governi ai sensi dell’articolo 10 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese. Sono sicuro che queste pattuglie miste contribuiranno a migliorare l’ordine e la sicurezza pubblici nella zona di frontiera. Beninteso, mi terrò informato sui risultati raggiunti a seguito del loro impiego che mi auguro, anoalogamente a Lei, avvenga al più presto.
Gradisca, onorevole Consigliere federale, l’espressione della mia alta considera- zione.
Dominique de Villepin
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