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AS 2005 1245

Legge federale sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali

Legge federale sull’applicazione provvisoria di trattati internazionali

dell’8 ottobre 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 18 novembre 20031; visto il parere del Consiglio federale del 18 febbraio 20042, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo

e dell’Amministrazione

Art. 7b Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale 1 Nel caso in cui l’Assemblea federale è competente per l’approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l’applicazione prov- visoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. 2 L’applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio fede- rale non ha sottoposto all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concer- nente l’approvazione del trattato in questione. 3 Il Consiglio federale notifica la fine dell’applicazione provvisoria agli Stati con- traenti.