AS 2005 1297
Convenzione intesa ad agevolare il traffico marittimo internazionale
Convenzione del 9 aprile 1965 intesa ad agevolare il traffico marittimo internazionale
RS 0.747.305.31; RU 1968 726
Campo d’applicazione il 1° settembre 2004, complemento1 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Bangladesh 21 settembre 2000 A 20 novembre 2000 Bulgaria 22 aprile 1999 A 21 giugno 1999 Burundi 29 settembre 1998 A 28 novembre 1998 Camerun 10 aprile 1997 A 9 giugno 1997 Cina 16 gennaio 1995 A 17 marzo 1995 Hong Konga 5 giugno 1997 1° luglio 1997 Cipro 9 marzo 2004 A 8 maggio 2004 Congo (Brazzaville) 7 agosto 2002 A 6 ottobre 2002 Corea (Sud) 6 marzo 2001 5 maggio 2001 Dominica 31 agosto 2001 A 30 ottobre 2001 Estonia 22 marzo 2002 A 21 maggio 2002 Georgia 25 agosto 1995 A 24 ottobre 1995 Giordania 27 marzo 1997 A 26 maggio 1997 Guyana 10 dicembre 1997 A 8 febbraio 1998 Indonesia 4 novembre 2002 A 3 gennaio 2003 Iran 27 marzo 1995 A 26 maggio 1995 Isole Marshall 29 novembre 1994 A 28 gennaio 1995 Lettonia 20 gennaio 1998 A 21 marzo 1998 Libano 17 luglio 2001 15 settembre 2001 Lituania 25 gennaio 2000 A 25 marzo 2000 Malta* 24 settembre 2002 A 23 novembre 2002 Repubblica Ceca* 19 ottobre 1993 S 1° gennaio 1993 Romania 25 aprile 2001 A 24 giugno 2001 Saint Kitts e Nevis 4 ottobre 2004 A 6 dicembre 2004 Saint Lucia 20 maggio 2004 A 19 luglio 2004 Samoa 18 maggio 2004 A 17 luglio 2004 Serbia e Montenegro 27 aprile 1992 S 27 aprile 1992 Slovacchia* 30 gennaio 1995 S 1° gennaio 1993 Sri Lanka 6 marzo 1998 A 5 maggio 1998
1 Completa quelli in RU 1973 254, 1978 1567, 1981 1133, 1983 159, 1985 243, 1987 486,
1987 1146, 1989 160, 1990 1697 e 1993 1907.
2004-1866 1297
Convenzione intesa ad agevolare il traffico marittimo internazionale RU 2005
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Tonga 18 settembre 2003 A 17 novembre 2003 Ucraina 25 ottobre 1993 24 dicembre 1993 Venezuela 10 maggio 2002 A 9 luglio 2002 * Riserve e dichiarazioni Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi inglesi si possono consultare sul Sito Internet dell’Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO): www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=248 e http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D8140/8387.pdf od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 5 marzo 1967 al 30 giugno 1997, la Convenzione era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° luglio 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giugno 1997, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° luglio 1997.