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AS 2005 15

Ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere

Ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri

del 22 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 e 2 capoverso 1 lettera a del decreto federale del 22 giugno 19511 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confede- razione per evitare i casi di doppia imposizione; in esecuzione delle convenzioni concluse dalla Svizzera per evitare la doppia impo- sizione (convenzioni di doppia imposizione) e di altri trattati internazionali aventi parimenti per oggetto l’imposizione dei dividendi (altri trattati internazionali), ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la procedura di dichiarazione per il tramite della quale è effettuato alla fonte lo sgravio fiscale dei dividendi da partecipazioni deter- minanti previsto dalle convenzioni di doppia imposizione e da altri trattati interna- zionali. 2 Essa si applica alle società svizzere che devono riscuotere l’imposta alla fonte sui dividendi conformemente alla legge federale del 13 ottobre 19652 su l’imposta preventiva e nelle quali detiene una partecipazione determinante una società di capitali residente di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di doppia imposizione o un altro trattato internazionale (società straniera).

Art. 2 Partecipazione determinante 1 Una società straniera detiene una partecipazione determinante in una società sviz- zera se dispone almeno di una partecipazione che, conformemente alla pertinente convenzione di doppia imposizione o a un altro trattato internazionale, dà diritto a uno sgravio supplementare o totale dell’imposta preventiva. 2 La società straniera deve detenere direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società svizzera se la pertinente convenzione di doppia imposizione o il trattato internazionale non contiene alcuna disposizione concernente lo sgravio supplemen- tare o totale in caso di partecipazione determinante.

RS 672.203

2004-2525 15

Ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri RU 2005

Art. 3 Autorizzazione della procedura di dichiarazione 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può autorizzare la società svizzera che ne fa richiesta a effettuare direttamente lo sgravio dell’imposta preven- tiva sui dividendi previsto dalla pertinente convenzione di doppia imposizione o da un altro trattato internazionale in caso di partecipazione determinante. 2 La richiesta è presentata per il tramite del modulo ufficiale prima della scadenza dei dividendi. 3 L’AFC verifica se la società straniera ha diritto allo sgravio conformemente alla pertinente convenzione di doppia imposizione o a un altro trattato internazionale.

4 L’autorizzazione è comunicata per scritto ed è valida tre anni.

La società svizzera può esigere una decisione dell’AFC se la richiesta è respinta integralmente o parzialmente.

Art. 4 Caducità delle condizioni di autorizzazione La società svizzera che versa i dividendi deve informare tempestivamente l’AFC se le condizioni che autorizzano la procedura di dichiarazione non sono più adempite.

Art. 5 Dichiarazione all’AFC 1 Se dispone di un’autorizzazione, la società svizzera che versa i dividendi ne dichia- ra spontaneamente il pagamento all’AFC, entro un termine di 30 giorni, per il trami- te del modulo 108. Tale modulo va inoltrato all’AFC unitamente al modulo ufficiale di riscossione. 2 Il capoverso 1 è parimenti applicabile se l’autorizzazione non è ancora stata con- cessa o se la richiesta non ha potuto essere presentata tempestivamente per motivi importanti. In quest’ultimo caso, il modulo 108 va inoltrato unitamente alla richie- sta. L’imposta preventiva e un eventuale interesse di mora sono riscossi posticipa- tamente se dall’esame ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 risulta che vi è stato abuso della procedura di dichiarazione. L’AFC emana una decisione se la riscossione posticipata dell’imposta preventiva è contestata.

Art. 6 Rimedi giuridici 1 Entro 30 giorni dalla relativa notificazione, la società svizzera può presentare reclamo contro la decisione dell’AFC. Il reclamo è presentato per scritto all’AFC; esso deve contenere le conclusioni e le motivazioni e deve essere firmato dalla società reclamante o dal suo rappresentate. 2 La decisione su reclamo è notificata con indicazione dei motivi e dei rimedi giuri- dici. Le decisioni su reclamo possono essere impugnate entro 30 giorni dalla loro notificazione mediante ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni. 3 Le decisioni su ricorso della Commissione federale di ricorso in materia di contri- buzioni possono essere impugnate entro 30 giorni dalla loro notificazione mediante

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ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Anche l’AFC è legittimata al ricorso di diritto amministrativo.

Art. 7 Scambio di informazioni L’AFC può trasmettere un duplicato dei moduli 108 alle autorità fiscali straniere competenti.

Art. 8 Reciprocità 1 L’AFC decide in quale misura la procedura di dichiarazione si applica unicamente agli Stati che garantiscono la reciprocità. 2 Gli Stati ai quali la procedura di dichiarazione non si applica sono enumerati in un allegato alla presente ordinanza. L’AFC aggiorna se del caso tale elenco.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

22 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelleria della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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