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AS 2005 179

Accordo del 26 gennaio 1988 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Hong Kong relativo ai servizi aerei (con Allegato)

Accordo del 26 gennaio 1988 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Hong Kong relativo ai servizi aerei

Modifica dell’Accordo1

Conclusa mediante scambio di note dei 7 giugno/21 luglio 2004 Entrata in vigore il 21 luglio 2004

Traduzione2

Art. 1 Definizioni … h. l’espressione «Hong Kong» indica la Regione amministrativa speciale di Hong Kong delle Repubblica Popolare di Cina («the Hong Kong Special Administrative Region»), sempreché il testo non preveda altrimenti.

Art. 11bis Sicurezza tecnica Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza sulle norme di sicurezza applicate dall’altra agli impianti aeroportuali, agli equipaggi, agli aero- mobili e all’esercizio dell’impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, consta- ta che l’altra Parte non mantiene né applica gli standard di sicurezza stabiliti in questo campo in virtù della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443, la Parte interessata notifica all’altra queste constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere questi standard minimi e quest’ultima deve prendere adeguate misure per rimediarvi.

Art. 14bis Riconoscimento di certificati e licenze I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte e ancora validi sono riconosciuti dall’altra Parte per l’esercizio dei servizi convenuti, premesso che simili certificati, brevetti e licenze siano stati rila- sciati o convalidati in virtù e in conformità dei requisiti minimi della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19444.

1 RS 0.748.127.194.16

2 Dal testo originale inglese.

3 RS 0.748.0 4 RS 0.748.0

2003-1500 179

Servizi aerei. Accordo con Hong Kong RU 2005

Allegato

Tavole delle linee

Sezione I Linee che possono essere esercitate dall’impresa o dalle imprese designate della Regione amministrativa speciale di Hong Kong: Regione amministrativa speciale di Hong Kong – punti intermedi – punti in Svizzera – punti oltre.

Note: 1. L’impresa o le imprese designate della Regione amministrativa speciale di Hong Kong possono omettere punti citati sulle linee menzionate in precedenza durante tutti i voli o taluni di essi e possono servirli in qualsiasi ordine, a condizione che i servizi convenuti su dette linee inizino nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong. 2. A meno che di tanto in tanto le autorità aeronautiche delle Parti non convengano altrimenti, nessun traffico potrà essere imbarcato su un punto intermedio o su un punto oltre la Regione amministrativa speciale di Hong Kong e sbarcato in Svizzera o viceversa. Questa limitazione è parimenti applicabile a ogni sorta di traffico cosid- detto stopover.

3. Nessun punto situato nella Cina continentale potrà essere servito come punto

intermedio o punto oltre.

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