AS 2005 2207
Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta
Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d’imposta
Modifica del 25 aprile 2005
L’Amministrazione federale delle contribuzioni, visto l’articolo 5 dell’ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 19671 concernente il computo globale d’imposta, ordina:
I Il numero II dell’allegato dell’ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967 sul computo globale d’imposta è modificato secondo la nuova versione qui annessa.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° aprile 2005.
25 aprile 2005 Amministrazione federale delle contribuzioni: Urs Ursprung
1 RS 672.201.1
2005-1052 2207
Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2005
Allegato
II. Distinta degli Stati contraenti (Stato il 1° aprile 2005; valevole per i redditi maturati nel 2004)2 Il computo globale d’imposta deve essere operato attualmente in base alle conven- zioni intese ad evitare la doppia imposizione menzionate nella presente distinta; esso è concesso per i redditi e le imposte indicati per ogni Stato contraente.
Stati contraenti Redditi [1]3 Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
Albania Dividendi
12.11.99 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 10 [49] Interessi 5 Canoni 5 Argentina Dividendi
23.4.97 – di filiali (dal 25 %) 10 [40]
– altri 15 [40] Interessi 12 [3] [40] Australia Dividendi [19]
28.2.80 Interessi 10
Diritti di licenza 10 Austria Dividendi
30.1.74 – di filiali (dal 20 %) 0
– altri 15 Interessi – di mutui convertibili e d’obbligazioni 0 a premio – ipotecari 0 – altri 0 Diritti di licenza 5 Belgio Dividendi
28.8.78 – di filiali (dal 25 %) 10
– altri 15 Interessi 10 [3] Bielorussia Dividendi
26.4.99 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Interessi 5 [3] Canoni – per brevetti e know-how 3 – per leasing 5 – altri 10 Bulgaria Dividendi
28.10.91 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Interessi 10 [3]
2 Per i redditi maturati nel 2003, vedi RU 2004 3199.
3 Le note sono poste in fondo alla distinta.
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2005
Stati contraenti Redditi [1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
Canada Dividendi
5.5.97 – di filiali (dal 10 %) 5
– altri 15 Interessi 10 [3] Diritti di licenza 10 Cina Dividendi 10
6.7.90 Interessi 10 [3] [18]
Canoni 10 [18] [27] Corea (Sud) Dividendi
12.2.80 – di filiali (dal 25 %) 10
– altri 15 Interessi 10 [3] [13] Diritti di licenza 10 [13] Costa d’Avorio Dividendi 15 [26]
23.11.87 Interessi 15 [3] [11]
Canoni 10 Croazia Dividendi pagati a persone giuridiche [42]
12.3.99 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Interessi pagati a persone giudiriche [42] 5 Ecuador Interessi 10 [3]
28.11.94 Canoni 10
Egitto Interessi 15 [3] [18]
20.5.87 Diritti di licenza 9,75
Finlandia Dividendi
16.12.91 – di filiali (dal 20 %) 0
– altri 5 Filippine Dividendi
24.6.1998 – di filiali (dal 10 %) 10
– altri 15 Interessi 10 Canoni 15 [23] Francia Dividendi 9.9.66/3.12.69 – di filiali (dal 10 %) 0 [5] – altri – con accredito d’imposta [8] 15 [6] – senza accredito d’imposta 15 Interessi 0 Diritti di licenza 5 Germania Dividendi 11.8.71/17.10.89 – di centrali elettriche di frontiera 5 – di filiali (dal 20 %) 0 – Redditi provenienti di diritti di godimento, 21,1 [16] da obbligazioni portanti partecipazione agli utili, partecipazioni occulte e prestiti parziari – altri 15
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2005
Stati contraenti Redditi [1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
Giamaica Dividendi
6.12.94 – di filiali (dal 10 %) 10
– altri 15 Interessi 10 [18] Canoni 10 [18] [27] Compensi per prestazioni di servizi 10 [18] Giappone Dividendi
19.1.71 – di filiali (dal 25 %) 10 [48]
– altri 15 [48] Interessi 10 [3] Diritti di licenza 10 Gran Bretagna Dividendi 8.12.77/5.3.81 – con intero accredito d’imposta [8] 15 [9] – con mezzo accredito d’imposta [10] 5 [9] Grecia Interessi 10 [18] [41]
16.6.83 Diritti di licenza 5
India Dividendi 10 [29]
2.11.94 Interessi 10 [3] [30]
Canoni (leasing incluso) 10 Canoni per prestazioni di servizi tecniche 10 Indonesia Dividendi
29.8.88 – di filiali (dal 25 %) 10
– altri 15 Interessi 10 Canoni 12,5 [32] Remunerazioni per servizi resi 5 Iran Dividendi
27.10.02 – di filiali (dal 15 %) 5 [4]
– altri 15 [4] Interessi 10 [3] [4] Canoni 5 [4] Irlanda Dividendi 0 8.11.66/24.10.80 Islanda Dividendi
3.6.88 – di filiali (dal 25 %) 15 [24]
– pagati a persone fisiche 10 – pagati a persone giuridiche 15 Israele Dividendi
2.7.03 – di filiali (dal 10 %) 5
– di filiali (dal 10 %), qualora non vi sia 10 un’imposizione ordinaria della società israe- liana che distribuisce i dividendi – altri 15 Interessi [3] – regola 10 – prestiti bancari 5 Canoni 5 Italia Dividendi [12] 15 9.3.76/28.4.78 Interessi 12,5 Canoni 5
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2005
Stati contraenti Redditi [1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
Kazakistan Dividendi
21.10.99 – di filiali (dal 10 %) 5 [43]
– altri 15 Interessi 10 [3] Canoni 10 [28] Kirghizistan Dividendi
26.1.01 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Interessi 5 Canoni 5 Lettonia Dividendi
31.1.02 – di filiali (dal 20 %) 5
– altri 15 Interessi 10 [45] Canoni 10 [46] Lituania Dividendi
27.5.02 – di filiali (dal 20 %) 5
– altri 15 Interessi 10 [45] Canoni 10 [46] Lussemburgo Dividendi
21.1.93 – di filiali (dal 25 %) 0 [22]
– altri 15 Macedonia Dividendi
14.4.00 – pagati a persone fisiche 15
– pagati a persone giuridiche 0 Interessi – pagati a persone fisiche 10 [3] – pagati a persone giuridiche 0 Malaysia Dividendi 10 [14]
30.12.74 Interessi 10 [15]
Diritti di licenza 10 [15] Marocco Dividendi
31.3.93 – di filiali (dal 25 %) 7
– altri 15 Interessi 10 [18] Canoni 10 Messico Dividendi [33]
3.8.93 Interessi 15 [2] [3] [7]
Canoni 10 Moldova Dividendi
13.1.99 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Interessi 10 [3] Mongolia Dividendi
20.9.99 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Interessi 10 [3]
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2005
Stati contraenti Redditi [1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
Norvegia Dividendi
7.9.87 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Nuova Zelanda Dividendi 15
6.6.80 Interessi 10 [25]
Diritti di licenza 10 Paesi Bassi Dividendi 12.11.51/22.6.66 – di filiali (dal 25 %) 0 – altri 15 Interessi d’obbligazioni a premio 5 Polonia Dividendi
2.9.91 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Interessi 10 Portogallo Dividendi
26.9.74 – di filiali (dal 25 %) 10
– altri 15 Interessi 10 [18] Diritti di licenza 5 Repubblica Ceca Dividendi
4.12.95 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Canoni 5/1 [31] Repubblica Slovacca Dividendi
14.2.97 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Interessi 5 [3] Canoni 5 Romania Dividendi 10
25.10.93 Interessi 10 [3]
Russia Dividendi
15.11.95 – di filiali (dal 20 % partecipazioni
per un valore pari o superiore a 200 000 fr.) 5 – altri 15 Interessi 10 [3] [34] Singapore Dividendi 10 [14]
25.11.75 Interessi 10 [15]
Diritti di licenza 5 [17] Slovenia Dividendi
12.6.96 – di filiali (dal 25 %) 5
– altri 15 Spagna Dividendi
26.4.66 – di filiali (dal 25 %) 10
– altri 15 Interessi 10 [3] [18] Diritti di licenza 5
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2005
Stati contraenti Redditi [1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
Sri Lanka Dividendi
11.1.83 – di filiali (dal 25 %) 10
– altri 15 Interessi – pagati a banche 5 – altri 10 Diritti di licenza 10 Compensi per servizi 5 Stati Uniti Dividendi
2.10.96 – di filiali (dal 10 %) 5 [35] [44]
– altri 15 [35] [44] Svezia Dividendi 7.5.65/10.3.92 – di filiali (dal 25 %) 0 – altri 15 Thailandia Dividendi
12.2.96 – di filiali (dal 10 %) 5 [38]
– altri 15 [38] Interessi 15 [3] [11] [36] [38] Canoni 10 [31] [37] [38] Trinidad e Tobago Dividendi
1.2.73 – di filiali (dal 10 %) 10
– altri 20 [20] Interessi 10 [18] Tasse di licenza 10 Rimunerazioni della gestione aziendale 5 Tunisia Interessi 10 [18]
12.2.94 Canoni 10 [18]
Ucraina Dividendi
30.10.00 – di filiali (dal 20 %) 5
– altri 15 Interessi 10 [3] Canoni 5 [47] Ungheria Dividendi
9.4.81 – pagati a persone giuridiche 10
– pagati a persone fisiche 10 Interessi 10 [21] Uzbekistan Dividendi
3.4.02 – di filiali (dal 20 %) 5 [4]
– altri 15 [4] Interessi 10 [3] [4] Canoni 5 [4] Venezuela Interessi 5 [3]
20.12.96 Canoni 5
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2005
Stati contraenti Redditi [1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
Vietnam Dividendi
6.5.96 – di filiali (dal 50 %) 7 [39]
– di filiali (dal 25 %) 10 [39] – altri 15 [39] Interessi 10 [3] [39] Canoni 10 [39]
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2005
Note [1] Per i dividendi di filiali la partecipazione minima è indicata tra parentesi. [2] Le aliquote d’imposta sono valevoli per i casi normali. In alcuni casi le imposte effetti- vamente prelevate sono inferiori. Alcune legislazioni prevedono per determinati redditi riduzioni d’imposta o esenzioni da imposta; in questi casi il computo globale d’imposta è concesso soltanto per l’imposta effettivamente prelevata. Fanno eccezione la Cina, la Corea, l’Egitto, la Giamaica, la Grecia, l’India, la Malaysia, il Marocco, il Messico, il Portogallo, Singapore, la Spagna, la Thailandia, Trinidad e Tobago, la Tunisia e il Vietnam (vedi note [13] [14] [15] [17] [18] [30] [33] [38] [39]). [3] Nessun computo globale viene concesso per gli interessi che la convenzione esonera dall’imposta dello Stato della fonte. [4] Per redditi versati o accreditati a contare dal 1° gennaio 2004. [5] Eventualmente del 15 % in caso di interesse straniero preponderante nella società svizze- ra da parte di persone non residenti nell’UE (art. 11 par. 2 lett. b (ii)). [6] Questa aliquota è applicata all’ammontare dei dividendi dichiarati, aumentato dell’ac- credito d’imposta («avoir fiscal»), dell’acconto («précompte») o dei computi d’imposta («crédits d’impôt»). [7] L’imposta alla fonte messicana su interessi bancari è del 4,9 %. [8] Se il beneficiario è una persona fisica o una società con partecipazione inferiore al 10 %. [9] Questa aliquota è applicata all’ammontare dei dividendi dichiarati, aumentato dell’intero o del mezzo accredito d’imposta («tax credit»). Computo globale d’imposta del 11,11 % (intero accredito d’imposta) risp. del 5,27 % (mezzo accredito d’imposta). [10] Per le società con una partecipazione del 10 % o più. [11] Computo globale d’imposta del 10 % sul 95 % dell’ammontare lordo degli interessi. [12] Secondo il diritto interno italiano, al beneficiario estero dei dividendi è rimborsata l’imposta pagata sui dividendi nel suo Paese di domicilio; il rimborso è limitato al 20 % dell’ammontare lordo dei dividendi. [13] Per gli interessi e i diritti di licenza esenti dall’imposta coreana a motivo della «Foreign Capital Inducement Law» o dell’articolo 69 capoverso 2 della «Tax Exemption and Reduction Control Law» la Svizzera accorda il computo globale d’imposta; vanno dichiarati come reddito lordo i 10/9 dell’importo netto ricevuto. [14] Questa aliquota è applicata al reddito netto incassato; va dichiarato come reddito lordo il
110 % del reddito netto.
[15] Si applica parimente agli interessi e ai diritti di licenza (pagati in base a un contratto approvato) esonerati giusta la convenzione. [16] Vale soltanto se queste somme sono deducibili per la determinazione del reddito imponi- bile del debitore (inclusa la contribuzione di solidarietà). [17] Computo globale d’imposta sino a concorrenza del 10 %, quando i diritti di licenza sono esonerati dall’imposta di Singapore giusta la convenzione. [18] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta quando la convenzione prevede un computo d’imposta fittizia; il reddito lordo corrisponde ai 10/9 del reddito netto. [19] In certi casi (unfranked dividend) è prelevata un’imposta alla fonte da 0 a 15 % per la quale viene accordato il computo globale d’imposta. [20] Per i dividendi distribuiti a persone fisiche, esentati da imposta a Trinidad e Tobago: 10 %. [21] Applicabile soltanto agli interessi pagati a persone giuridiche. [22] L’imposta non recuperabile è del 5 % se la partecipazione generatrice dei dividendi non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di due anni prima del pagamento dei dividendi. [23] Viene dichiarato soltanto il 95 % dell’ammontare lordo. Il computo d’imposta è del 10 % dell’ammontare lordo.
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2005
[24] L’imposta non recuperabile è soltanto del 5 % se i dividendi non possono essere dedotti dall’utile imponibile dell’impresa distributrice. [25] Nessun computo globale d’imposta se in luogo dell’imposta alla fonte è prelevata una «approved issuers levy» del 2 %. [26] La Svizzera non concede il computo globale per l’imposta ivoriana alla fonte del 18 % ritenuta su dividendi provenienti da utili non assoggettati all’imposta sulle società. [27] Imposta alla fonte ritenuta soltanto sul 60 % dell’ammontare lordo dei redditi provenienti da leasing. [28] Nel caso di pagamenti per leasing, possibilità di optare per un’imposizione del reddito netto. In questo caso, nessun computo globale d’imposta. [29] Attualmente, l’India non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi; nessun computo globale d’imposta. [30] Per prestiti approvati: computo dell’imposta fittizia del 10 %. [31] In caso di leasing finanziario l’imposta alla fonte è dell’1 %. [32] Deve essere dichiarato il 97,5 % del reddito lordo dei canoni. Il computo globale d’im- posta è del 10 % del reddito lordo. [33] Dal 1° gennaio 2002 il Messico non preleva più d’imposta alla fonte sui dividendi. La Svizzera continua però ad accordare un computo d’imposta di 10 % secondo l’articolo 21, paragrafo 2, lettera c) della convenzione («tax sparing credit»). [34] 5 % per i prestiti bancari. [35] Nessun computo globale d’imposta viene concesso per i redditi di fonte americana che soggiacciono all’imposta americana alla fonte a un’aliquota del 30 % secondo gli artico- li 10 paragrafo 2, 11 paragrafo 6 o 22 della convenzione. [36] 10 % per gli interessi su prestiti accordati da istituti finanziari o da società di assicura- zioni. [37] 5 % per i canoni di opere letterarie, artistiche o scientifiche. [38] Il computo globale d’imposta è del 10 % per dividendi, interessi e diritti di licenza che sono esonerati dall’imposta tailandese, o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione, in applicazione dell’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), del «Revenue Code» (B.E. 2481) o di altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica. [39] Il computo globale d’imposta viene consentito alle aliquote previste dalla convenzione per dividendi, interessi e canoni che non sono tassati in Vietnam, o che sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione, al fine di promozione econo- mica. [40] Applicabile provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 2001. Attualmente l’Argentina non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi. [41] Gli interessi dei prestiti di Stato (a partire dal 1° gennaio 1999) e gli interessi delle obbligazioni emesse da società (a partire dal 1° gennaio 2000) non sottostanno a nessuna imposta alla fonte greca. In questi casi, nessun computo globale d’imposta. [42] I pagamenti di dividendi e interessi a persone fisiche non soggiacciono ad un’imposta alla fonte in Croazia. [43] Nessuna imposta alla fonte per dividendi da partecipazioni a partire dal 50 % e per un valore minimo di 1 milione di dollari US, se l’investimento è stato approvato dal Gover- no del Kazakistan ed è interamente garantito o assicurato dalla Svizzera. [44] Sgravio d’imposta totale per i dividendi pagati a istituti di previdenza riconosciuti che sono esonerati delle imposte. [45] Sgravio integrale nello stato della fonte per gli interessi in relazione con vendite a credito tra imprese non collegate. [46] 5 % per remunerazioni di leasing.
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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2005
[47] Sgravio integrale nello stato della fonte sui canoni di licenza per diritti d’autore su opere scientifiche, brevetti, marchi di fabbrica, modelli, formule segrete o per la comunicazio- ne di esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. [48] – 10 % per i dividendi di società giapponesi quotate in borsa che sono pagati tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2003 a persone giuridiche e a persone fisiche che detengono una partecipazione inferiore al 5 %. – 7 % per i dividendi di società giapponesi quotate in borsa che sono pagati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 marzo 2008 a persone giuridiche e a persone fisiche che detengono una partecipazione inferiore al 5 %. [49] Vale a contare dal 17 gennaio 2004 (precedente 15 %).
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