AS 2005 2465
Accordo dell'11 luglio 1995 tra la Confederazione svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea
Accordo dell’11 luglio 1995 tra la Confederazione svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea Modifica dell’Accordo1
Conclusa il 9 novembre 1998 Entrata in vigore mediante scambio di note il 17 maggio 2005
Traduzione2
Art. 6 n. 1 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare fino a due imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autori- tà aeronautiche delle due Parti.
Art. 8bis Sicurezza 1. Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza nei settori relativi ai membri d’equipaggio, agli aeromobili o al loro esercizio tecnico adottate dall’altra Parte. Le consultazioni hanno luogo entro i trenta (30) giorni seguenti questa richiesta. 2. Se, dopo siffatte consultazioni, una Parte constata che in uno qualunque di tali settori l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza corrispondenti almeno alle norme stabilite a tal momento in base alla Convenzione, la prima Parte deve informare l’altra su queste constatazioni e notificarle i passi ritenuti necessari per adempiere queste norme minime e l’altra Parte deve intrapren- dere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non prenda misure adeguate entro quindici (15) giorni o entro un termine più lungo convenuto, si appli- ca l’articolo 7 del presente Accordo. 3. Nonostante gli obblighi menzionati nell’articolo 33 della Convenzione è, conve- nuto che qualsiasi aeromobile esercitato dalla compagnia aerea o dalle compagnie aeree di una delle Parti sulle linee da o verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere oggetto d’indagine da parte di rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte. La verifica a bordo e nell’ambito dell’aeromobile (nell’articolo detta «ispezione dell’area di traffico») si riferisce alla validità dei certificati di navigabilità e delle licenze degli equipaggi nonché allo stato attuale dell’aeromobile e delle sue attrezzature e non può causare ritardi esagerati.
1 RS 0.748.127.196.56
2 Dal testo originale inglese.
2003-1530 2465
Traffico aereo di linea. Accordo con il Qatar RU 2005
4. Se una simile ispezione dell’area di traffico o una serie di simili ispezioni dà adito: a) a seri motivi di pensare che un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponde alle norme stabilite a tal momento in base alla Convenzio- ne, oppure b) a seri motivi di temere che sussiste una lacuna nell’adozione e nell’esecu- zione efficienti delle norme di sicurezza conformi alle esigenze della Con- venzione, la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione è libera di concludere che le esigenze in base alle quali sono stati rilasciati o riconosciuti il certificato di navigabilità o i brevetti di idoneità con riferimento all’aeromobile o al suo equipaggio, oppure che le esigenze in base alle quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono oppure superano le norme stabilite in base alla Convenzione.
5. Nel caso in cui l’accesso a un aeromobile esercitato dalla compagnia aerea o
dalle compagnie aeree di una Parte al fine di procedere a un’ispezione dell’area di traffico conformemente al summenzionato numero 3 sia negato da un rappresentante della o delle compagnie aeree, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi di preoccupazione, del genere di quelli ai quali è fatto riferimento nel sum- menzionato numero 4 e può trarne le conclusioni menzionate in quel numero. 6. Ciascuna Parte si riserva di sospendere o di modificare subito temporaneamente l’autorizzazione d’esercizio di una compagnia aerea o delle compagnie aeree dell’al- tra Parte nel caso in cui una Parte giunga alla conclusione che, in seguito a un’ispezione dell’area di traffico, a una serie di ispezioni dell’area di traffico, a un negato accesso per un’ispezione dell’area di traffico, a una consultazione o altrimen- ti, sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di una compagnia aerea o delle compagnie aeree dell’altra Parte.
7. Ogni misura adottata da una Parte in conformità con i menzionati numeri 2 e 6
deve essere abolita non appena non sussistano più le ragioni alla base di tali misure.