AS 2005 2521
Ordinanza del DATEC sulle emissioni di aeromobili
Ordinanza del DATEC sulle emissioni di aeromobili (OEA)
Modifica del 7 giugno 2005
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 10 gennaio 19961 sulle emissioni di aeromobili è modi- ficata come segue:
Art. 5a Limitazione della potenza Nei velivoli della categoria Ecolight, la potenza del motore installata (potenza all’asse) viene limitata a 90 kW (121 HP) secondo le condizioni ISA.
Art. 5b Carburante senza piombo I velivoli della categoria Ecolight dotati di motori a combustione devono poter funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordi- nanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico.
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.
7 giugno 2005 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
Appendice (art. 2)
Valori limite d’emissione e procedure d’esame (secondo l’art. 2) Numeri 131, 132, 14, 141, 15, 151
1 Rumore dei velivoli (volume I)
131 Nel caso di misurazioni del rumore conformemente al capitolo 10, in deroga
al numero 10.4 i valori limite sono calcolati come segue: 65 dB(A) per veli- voli della categoria Ecolight, 68 dB(A) per velivoli con un peso non superio- re a 500 kg, 85 dB(A) per velivoli con un peso al decollo pari o superiore a
1500 kg; per velivoli di peso intermedio si applica una variazione lineare.
132 Abrogato
14 Per i motoveleggiatori a decollo non autonomo si applica il capitolo 6 nume-
ri 6.2–6.5.
141 Nel caso di misurazioni del rumore conformemente al capitolo 6, in deroga
al numero 6.3 i valori limite sono calcolati come segue: 65 dB(A) per veli- voli con un peso non superiore a 600 kg, 77 dB(A) per velivoli con un peso al decollo pari o superiore a 1500 kg; per velivoli di peso intermedio si applica una variazione lineare.
15 Per gli elicotteri si applica il capitolo 8 numeri 8.1–8.7.
151 Per gli elicotteri con un peso massimo ammissibile al decollo non superiore
a 3175 kg si riconoscono anche le disposizioni di cui al capitolo 11 nume- ri 11.1–11.6.