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AS 2005 2521

Ordinanza del DATEC sulle emissioni di aeromobili

Ordinanza del DATEC sulle emissioni di aeromobili (OEA)

Modifica del 7 giugno 2005

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 10 gennaio 19961 sulle emissioni di aeromobili è modi- ficata come segue:

Art. 5a Limitazione della potenza Nei velivoli della categoria Ecolight, la potenza del motore installata (potenza all’asse) viene limitata a 90 kW (121 HP) secondo le condizioni ISA.

Art. 5b Carburante senza piombo I velivoli della categoria Ecolight dotati di motori a combustione devono poter funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordi- nanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico.

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

7 giugno 2005 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

Appendice (art. 2)

Valori limite d’emissione e procedure d’esame (secondo l’art. 2) Numeri 131, 132, 14, 141, 15, 151

1 Rumore dei velivoli (volume I)

131 Nel caso di misurazioni del rumore conformemente al capitolo 10, in deroga

al numero 10.4 i valori limite sono calcolati come segue: 65 dB(A) per veli- voli della categoria Ecolight, 68 dB(A) per velivoli con un peso non superio- re a 500 kg, 85 dB(A) per velivoli con un peso al decollo pari o superiore a

1500 kg; per velivoli di peso intermedio si applica una variazione lineare.

132 Abrogato

14 Per i motoveleggiatori a decollo non autonomo si applica il capitolo 6 nume-

ri 6.2–6.5.

141 Nel caso di misurazioni del rumore conformemente al capitolo 6, in deroga

al numero 6.3 i valori limite sono calcolati come segue: 65 dB(A) per veli- voli con un peso non superiore a 600 kg, 77 dB(A) per velivoli con un peso al decollo pari o superiore a 1500 kg; per velivoli di peso intermedio si applica una variazione lineare.

15 Per gli elicotteri si applica il capitolo 8 numeri 8.1–8.7.

151 Per gli elicotteri con un peso massimo ammissibile al decollo non superiore

a 3175 kg si riconoscono anche le disposizioni di cui al capitolo 11 nume- ri 11.1–11.6.