AS 2005 2527
Ordinanza sull'Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull'Ufficio AI per assicurati all'estero (Ordinanza UCC)
Ordinanza sull’Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull’Ufficio AI per assicurati all’estero (Ordinanza UCC)
Modifica del 24 maggio 2005
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’Ordinanza UCC del 1° ottobre 19991 è modificata come segue:
Art. 10 Controllo dei datori di lavoro
1 La CFC controlla periodicamente i datori di lavoro che le sono affiliati.
2 D’intesa con il Controllo federale delle finanze e l’UFAS, la CFC può affidare ad organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.
24 maggio 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
1 RS 831.143.32
2005-1096 2527
Ordinanza UCC RU 2005