AS 2005 3765
Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e l'Agenzia di assicurazione dei crediti l'esportazione SA, Sienna Strasse 39, 00-121 Varsavia (di seguito «KUKE SA»), in virtù della legge del 7 luglio 1994 concernente le assicurazioni dei crediti all'esportazione garantite dal Ministero delle finanze (con appendici ed all.)
Traduzione1
Accordo di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e l’Agenzia di assicurazione dei crediti all’esportazione SA, Sienna Strasse 39, 00-121 Varsavia (di seguito «KUKE SA»), in virtù della legge del 7 luglio 1994 concernente le assicurazioni dei crediti all’esportazione garantite dal Ministero delle finanze
Concluso il 27 gennaio 2005 Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 20052 Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 10 maggio 2005 Entrato in vigore il 10 maggio 2005
Art. 1 Oggetto dell’accordo 1. KUKE SA si dichiara disposta a riassicurare la quota, espressa in percentuale, delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla forni- tura di prodotti d’esportazione di origine polacca. 2. La GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota, espressa in percentuale, delle garanzie di credito accordate dalla KUKE SA a esportatori polacchi (in particolare banche che li finanziano), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svizzera. 3. La decisione finale di riassicurare è presa di caso in caso dal KUKE SA o dalla GRE.
Art. 2 Campo d’applicazione
1. Il presente Accordo è applicabile nei seguenti casi:
a) l’esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori, per adempiere il contratto, si avvale (tra altri) di subfornitori che risiedono nel Paese dell’altro assicuratore; fermo restando che solo l’esportatore è solo ad essere vincolato e a poter far valere diritti e doveri nei confronti dell’acquirente estero; b) gli esportatori che risiedono in Svizzera o in Polonia hanno concluso contrat- ti d’esportazione inerenti al medesimo oggetto con un acquirente che risiede in un Paese diverso dalla Polonia o dalla Svizzera, e l’assicuratore dei crediti del Paese di uno degli esportatori è disposto a concludere una polizza di assicurazione del credito.
RS 0.946.116.49
1 Dall’originale tedesco (AS 2005 3861).
2 RU 2005 3833
2004-2754 3861
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
2. Il presente Accordo non si applica se l’assicuratore accorda una copertura assicu- rativa per un contratto di esportazione, per il quale il mandatario principale ha stabi- lito con il suo (i suoi) subfornitore(i) nel Paese del riassicuratore una convenzione «if and when» riguardo al rischio da assicurare.
Art. 3 Definizioni Nell’ambito del presente Accordo, si intende per: giorno lavorativo un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti, assicuratore(i) dei crediti la GRE e la KUKE SA o uno dei suoi due enti, esportazioni le merci e/o i servizi forniti o consegnati, secondo il caso, conformemente al contratto d’esporta- zione, assicuratore l’assicuratore dei crediti che emette la polizza, mandatario principale l’esportatore che è parte al contratto con l’acqui- rente estero, polizza una polizza d’assicurazione o una garanzia emes- sa dall’assicuratore, quota di riassicurazione il valore delle esportazioni coperte dal riassicura- tore, espresso in percentuale, riassicuratore l’assicuratore dei crediti che riassicura l’altro per una determinata transazione.
Art. 4 Origine delle esportazioni Gli assicuratori dei crediti considerano di massima che le esportazioni provenienti dal Paese del riassicuratore sono originarie di questo Paese. Se, nell’ambito di una determinata transazione, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, ne informa imme- diatamente l’altro assicuratore dei crediti e gli comunica i risultati dei suoi accerta- menti.
Art. 5 Forme di garanzia alle quali si applica il presente Accordo Le assicurazioni e le forme di garanzia accordate dalla GRE e dal KUKE SA ai quali si applica il presente Accordo sono indicate nelle Appendici 1 e 2. Ogni assicuratore dei crediti informa l’altro per scritto delle modifiche apportate alle sue assicurazioni e forme di garanzia.
Art. 6 Designazione dell’assicuratore Di regola, è considerato assicuratore principale l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la quota più importante, in termini di valore, delle esportazioni da garantire. Gli assicuratori dei crediti possono derogare a questa regola di mutuo accordo in considerazione delle circostanze specifiche del caso.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Art. 7 Quota di riassicurazione 1. La quota di riassicurazione è calcolata al pro rata delle quote di origine svizzera e polacca delle esportazioni da riassicurare in base alle informazioni del richiedente. Costituisce il criterio determinante il rapporto tra le esportazioni di origine svizzera e quelle di origine polacca. 2. Se la transazione da assicurare comprende esportazioni provenienti da uno o più Paesi terzi (il Paese dell’acquirente straniero è considerato Paese terzo), l’assicu- ratore dei crediti che copre il rischio è quello dell’esportatore sotto la cui responsabi- lità è eseguita tale quota. Gli assicuratori dei crediti possono convenire di un altro metodo di calcolo per determinare la quota di riassicurazione. Se la quota proveniente dal Paese terzo non può essere determinata in modo inequi- vocabile, l’assicuratore accorda la sua garanzia alla quota proveniente dal Paese terzo senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, non è in grado di assumere l’integralità dei rischi per le forniture provenienti dal Paese terzo, l’assicuratore può convenire con il riassicuratore una ripartizione dei rischi fondata sul rapporto esi- stente tra la quota di origine svizzera e la quota di origine polacca delle esportazioni.
3. L’Allegato A propone esempi per il calcolo della quota di riassicurazione.
Art. 8 Obblighi del riassicuratore
1. Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all’assicuratore
l’importo di riassicurazione convenuto, se l’assicuratore è obbligato a pagare inden- nità in virtù della polizza. 2. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicu- razione che gli incombe al tasso di copertura fissato dall’assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato ad accordare una riassicurazione che superi il suo tasso di copertura massima. 3. Il riassicuratore s’impegna a pagare all’assicuratore un importo corrispondente alla quota, in percentuale, dell’indennità versata dall’assicuratore conformemente alla polizza in questione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavora- tivi da quando il riassicuratore è stato informato dall’assicuratore del versamento di un’indennità. 4. In caso di danno prima della fornitura, il riassicuratore deve ugualmente versare un’indennità proporzionale alla quota di riassicurazione, se tale rischio è coperto dalla polizza. In tal caso, l’importo del pagamento non si calcola in funzione del prezzo di costo delle quote delle esportazioni in questione, ma secondo la quota di riassicurazione riferita al danno totale calcolato sulla base del prezzo di costo.
5. Il riassicuratore s’impegna a non opporsi al versamento di un’indennità se vi
è tenuto ai termini della polizza, sempreché le informazioni contenute nelle Appen- dici 1 e 2, oppure le informazioni che l’assicuratore ha fornito al riassicuratore nell’ambito della procedura descritta all’articolo 13 corrispondono alle disposizioni di polizia.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
6. Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi pro- blema di cui è stato edotto e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.
Art. 9 Obblighi dell’assicuratore 1. L’assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata e del genere della transazione finanziata da un credito all’esportazione, o delle pertinenti disposizioni contrattuali che potrebbero avere effetti sul rischio coperto della polizza e consultarlo immediatamente. 2. L’assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante sulle misure da adottare, o le indicazioni da fornire all’assicurato in caso di eventi che aumentano il rischio o nell’imminenza di un sinistro. 3. L’assicuratore deve trasferire al riassicuratore entro 30 giorni lavorativi l’importo corrispondente alla quota di riassicurazione, che dopo il pagamento di un’indennità, riceve un rimborso o trattiene una parte del versamento.
4. L’assicuratore che apprende che un debitore non ha effettuato un pagamento
destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza è tenuto a informare senza indugio il riassicuratore. 5. L’assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest’ultimo, le copie di tutti i documenti in suo possesso relativi a una transazione. 6. L’assicuratore si impegna a informare il riassicuratore non appena prendono fine i suoi obblighi derivanti dalla polizza.
Art. 10 Calcolo e ripartizione dei premi
1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che
a) corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio; o b) è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare. L’assicuratore può trattenere il 10 per cento al massimo degli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative.
2. Il premio di riassicurazione deve essere versato nei 30 giorni lavorativi che
seguono il giorno in cui l’assicuratore ha ricevuto il premio.
3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio in base alla
polizza, il riassicuratore deve di massima restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota del premio rimborsato corrispondente alla quota di premio che ha ricevuto, dopo deduzione dell’importo trattenuto per le spese amministrative.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Art. 11 Modifica dell’origine delle esportazioni 1. Se, una volta stipulata definitivamente la riassicurazione, l’origine dei prodotti d’esportazione è modificata nella sua composizione per oltre il 10 per cento del valore dei prodotti interessati o se il rapporto fra le quote dei prodotti d’esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato per oltre il 10 per cento del valore, l’assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può allora esigere l’adeguamento della quota di riassicurazione. 2. Se è effettuato questo adeguamento, vengono adeguati di conseguenza gli importi che reciprocamente si devono l’assicuratore e il riassicuratore sotto forma di premi, di diritti e di partecipazione alle prestazioni d’indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.
Art. 12 Regresso 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre un’azione in giustizia o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 per cento dell’importo scoperto. Il riassicuratore partecipa, in proporzione della sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre un proce- dimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligato, conformemente alla polizza che ha emesso, ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di comunicazione delle spese. 2. Se vuole alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.
Art. 13 Norme procedurali Le norme procedurali sull’esecuzione del presente Accordo sono enunciate nell’Appendice 3.
Art. 14 Consolidamento del debito
1. Se il Paese dell’acquirente o il Paese del mutuatario presenta una domanda di
consolidamento del debito, gli assicuratori dei crediti si consultano per determinare come risolvere i problemi che ne potrebbero risultare. La decisione definitiva spetta tuttavia all’assicuratore. 2. Se il credito coperto è compreso in un accordo di consolidamento del debito con il Paese dell’acquirente o con il Paese del mutuatario, l’assicuratore consulta il riassicuratore per determinare se intende alienare, scambiare o condonare tale debito. 3. L’assicuratore ha diritto di versare l’indennità alla scadenza contrattuale senza osservare il termine di pagamento generalmente previsto per il versamento di un’in- dennità.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Art. 15 Valuta Sempreché gli assicuratori dei crediti non abbiano convenuto altrimenti, tutti i pagamenti concernenti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effet- tuati nella valuta nella quale è stata stabilita la polizza.
Art. 16 Procedura d’arbitrato 1. Le Parti contraenti si adoperano per risolvere amichevolmente le controversie che il presente Accordo può suscitare.
2. Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono decise
da un tribunale arbitrale composto da tre persone. Ogni Parte contraente designa un arbitro, e i due arbitri designati cooptano un terzo arbitro che presiede. Il tribunale arbitrale tiene le sue udienze nel Paese dell’assicuratore: a Varsavia, se si tratta della KUKE SA; a Zurigo se si tratta della GRE. La procedura si svolge in lingua inglese. Per il resto, il tribunale arbitrale stabilisce la procedura conforme- mente ai principi dello Stato di diritto.
Art. 17 Entrata in vigore, denuncia e modifica dell’Accordo 1. Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui la GRE comunica alla KUKE SA che sono adempite le condizioni costituzio- nali previste dal diritto svizzero per la conclusione e l’entrata in vigore del presente Accordo (ratifica). 2. Ciascuna delle due Parti contraenti può denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile. La denuncia deve avvenire per scritto e con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha effetto sugli obblighi contratti prima della scadenza dell’Accordo.
3. Le Parti contraenti possono modificare il presente Accordo in ogni momento.
L’Appendice 3 e tutti gli Allegati possono essere modificati in ogni momento con il consenso scritto della GRE e del KUKE SA.
Art. 18 Lingue 1. Il presente Accordo è redatto in sei esemplari originali, due in lingua polacca, due in lingua tedesca e due in lingua inglese, ogni Parte ha ricevuto un esemplare in ogni lingua. 2. Le versioni polacca, tedesca e inglese fanno ugualmente fede. La versione inglese serve tuttavia da base per l’interpretazione. La lingua di lavoro è l’inglese.
Per conto Per conto della Confederazione Svizzera: della Repubblica di Polonia: Peter W. Silberschmidt Jaroslaw Biernacki
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Appendice 1
Dettaglio delle agevolazioni accordate da KUKE SA Agevolazioni Tasso di copertura Rischi coperti Osservazioni
Credito fornitore Fino all’85 % Rischi economici e politici: La copertura vale per i pagamenti dovuti secondo debitore privato per i rischi I rischi economici comprendono: i singoli contratti d’esportazione con un durata di (rischio di credito) economici credito di due anni o più. Comprende l’importo 1) Insolvenza – Accertamento d’insolvenza di un debitore o, se del del credito compresi gli interessi e vale fino alla Fino al 90 % caso, di un garante che non è in misura di adempiere alle sue per i rischi scadenza. Il termine di attesa è di tre mesi. Il obbligazioni nei confronti dell’assicurato a causa d’insolvenza termine di attesa non si applica se l’insolvenza è politici e le cata- giuridicamente accertata o di fatto. strofi naturali giuridicamente accertata, o se un accordo bilatera- 2) Mora – Mora del debitore o, se del caso, del garante nell’adempi- le sulla ristrutturazione del debito, che comprende mento dei suoi obblighi di pagamento. i beni assicurati, è concluso tra il Paese del debitore e la Repubblica di Polonia. 3) Violazione del contratto – Decisione del debitore senza motivi giustificati di non adempiere il contratto, di porvi fine o di rifiutare di Gli interessi di mora non sono coperti. ricevere le merci o i servizi. I rischi politici comprendono: 1) Decisione di uno Stato terzo – Adozione o modifica di prescrizioni giuridiche o di decisioni prese dal Governo o da altre istanze statali del Paese del debitore o di un altro Paese coinvolto nell’adempi- mento del contratto assicurato che rende impossibile l’adempimento del contratto. 2) Moratoria – Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell’esecuzione degli obblighi di pagamento o nell’adempimento del contratto assicurato. 3) Impossibilità del trasferimento – Impossibilità o ritardo del trasferimento dei pagamenti dovuti, nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Agevolazioni Tasso di copertura Rischi coperti Osservazioni
autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell’adempimento del contratto assicurato. 4) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore – Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati. 5) Decisioni del Paese dell’assicurato – Adozione di prescrizioni giuridiche o decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell’Unione europea concernenti il commercio estero che rende impossibile l’adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato. 6) Forza maggiore – Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti.
Credito fornitore Fino a 90 % per I rischi politici comprendono: La copertura vale per gli obblighi di pagamento debitore pubblico tutti i rischi 1) Mora del debitore o, se del caso, del garante nell’adempimento degli derivanti dai singoli contratti d’esportazione con (rischio di credito) obblighi di pagamento. una durata di credito di due anni o più. La coper- tura comprende l’importo del credito più gli 2) Violazione contrattuale – Decisione ingiustificata del debitore interessi e vale fino alla scadenza. pubblico di non adempiere il contratto assicurato, di rescinderlo o di rifiutare le merci e i servizi. Il termine di pagamento è di 3 mesi. Se l’insolvenza è giuridicamente accertata o se un 3) Decisione di uno Stato terzo – Adozione o modifica di prescrizioni accordo bilaterale sulla ristrutturazione del debito giuridiche o di decisioni del Governo o di altre istanze statali del che comprende i beni assicurati è concluso tra il Paese del debitore o di un altro Paese coinvolto nell’adempimento Paese del debitore e la Repubblica di Polonia, non del contratto assicurato che rende impossibile l’adempimento del sussiste termine di pagamento. contratto.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Agevolazioni Tasso di copertura Rischi coperti Osservazioni
4) Moratoria – Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da La copertura è accordata per un debitore pubblico parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto se l’acquirente o il garante rappresenta, in qualsi- nell’esecuzione degli obblighi di pagamento o nell’adempimento del voglia forma, le autorità pubbliche che non contratto assicurato. possono essere dichiarate insolvibili né dal profilo 5) Impossibilità del trasferimento – Impossibilità o ritardo nel giuridico né dal profilo amministrativo. Può trasferimento dei pagamenti dovuti, nella valuta di pagamento, a trattarsi sia di un debitore sovrano, in altri termini causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di di un ente che detiene la fiducia e il credito dello prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità Stato o di ogni altro ente pubblico, regionale, del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto comunale o parastatale, sia di un’altra istituzione nell’adempimento del contratto assicurato. pubblica. 6) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore – Prescrizioni Gli interessi di mora non sono coperti. secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati. 7) Decisioni del Paese dell’assicurato – Adozione di prescrizioni giuridiche o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell’Unione europea concernenti il commercio estero che rende impossibile l’adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato. 8) Forza maggiore – Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti.
Credito acqui- Fino al 100 % I rischi politici comprendono: La copertura del credito acquirente può essere rente debitore per tutti i rischi 1) Mora del debitore o, se del caso, del garante nell’adempimento degli accordata a istituzioni finanziarie che concedono privato obblighi di pagamento dovuti. crediti di una durata di due anni o più. La copertu- ra vale per gli obblighi di rimborso in virtù di un
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Agevolazioni Tasso di copertura Rischi coperti Osservazioni
2) Insolvenza - Accertamento d’insolvenza di un debitore o, se del caso, contratto di credito e comprende l’importo del di un garante che non è in grado di adempiere alle sue obbligazioni credito e i relativi interessi nonché le spese della nei confronti dell’assicurato a causa d’insolvenza giuridicamente banca. KUKE SA può inoltre coprire l’importo accertata o di fatto. del credito per il finanziamento del premio d’assicurazione. Se non può proseguire I rischi politici comprendono in particolare: nell’adempimento del contratto a causa di una 1) Decisione di uno Stato terzo – Adozione o modifica di prescrizioni decisione del Governo polacco o delle istruzioni giuridiche o di decisioni prese da parte del Governo o di altre istanze di KUKE SA, l’assicurato ha diritto a un inden- statali del Paese del debitore o da parte di un altro Paese coinvolto nizzo pari all’importo della penale dovuta dal nel contratto assicurato che rende impossibile l’adempimento del debitore a causa della violazione contrattuale. contratto. La copertura vale fino alla scadenza. Gli interessi 2) Moratoria – Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da di mora non sono coperti. parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto Termine di pagamento: 3 mesi. nell’esecuzione degli obblighi di pagamento o nell’adempimento del contratto assicurato. Se l’insolvenza è accertata dal profilo giuridico o se un accordo bilaterale sulla ristrutturazione del 3) Impossibilità di trasferimento – Impossibilità o ritardo nel debito che comprenda i beni assicurati è concluso trasferimento dei pagamenti dovuti nella valuta di pagamento, a tra il Paese del debitore e la Repubblica di Polonia, causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di non sussiste termine di pagamento. prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell’adempimento del contratto assicurato. 4) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore – Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non
copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Agevolazioni Tasso di copertura Rischi coperti Osservazioni
5) Decisioni del Paese dell’assicurato – Adozione di prescrizioni giuridiche o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell’Unione europea concernenti il commercio estero che rendono impossibile l’adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato. 6) Forza maggiore – Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti.
Credito acqui- Fino al 100 % I rischi politici comprendono: La copertura del credito acquirente può essere rente debitore per tutti i rischi 1) Mora nell’adempimento degli obblighi di pagamento da parte di un concessa a istituzioni finanziarie che concedono pubblico debitore. crediti di una durata di due anni o più. La copertu- ra vale per gli obblighi di rimborso in virtù di un 2) Decisione di uno Stato terzo – Adozione o modifica di prescrizioni contratto di credito e comprende l’importo del giuridiche o di decisioni prese da parte del Governo o di altre istanze credito e i relativi interessi nonché le spese della statali del Paese del debitore o da parte di un altro Paese coinvolto banca. KUKE SA può inoltre coprire l’importo nel contratto assicurato che rende impossibile l’adempimento del del credito per il finanziamento del premio contratto. d’assicurazione. Se non può proseguire 3) Moratoria – Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da nell’adempimento del contratto a causa di una parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto decisione del governo polacco e delle istruzioni di nell’esecuzione degli obblighi di pagamento o nell’adempimento del KUKE SA, l’assicurato ha diritto a un indennizzo contratto assicurato. pari all’importo della penale dovuta dal debitore a 4) Impossibilità di trasferimento – Impossibilità o ritardo nel causa della violazione contrattuale. trasferimento dei pagamenti dovuti nella valuta di pagamento, a La copertura vale fino alla scadenza. Gli interessi causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di di mora non sono coperti. prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità Termine di pagamento: 3 mesi. del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell’adempimento del contratto assicurato.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Agevolazioni Tasso di copertura Rischi coperti Osservazioni
5) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore – Prescrizioni Se l’insolvenza è accertata dal profilo giuridico o secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale se un accordo bilaterale sulla ristrutturazione del sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto debito che comprenda i beni assicurati è concluso assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione tra il Paese del debitore e la Repubblica di del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel Polonia, non sussiste termine di pagamento. giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati. 6) Decisioni dello Stato dell’assicurato - Adozione di prescrizioni giuridiche o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell’Unione europea concernenti il commercio estero che rendono impossibile l’adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato. 7) Forza maggiore – Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti.
Rischio di fabbri- Fino all’85 % Impossibilita dell’assicurato di adempiere a un contratto di esportazione La copertura può essere accordata all’esportatore cazione debitore per i rischi a causa di un rischio economico o politico. (come parte integrante di una copertura di credito privato economici I rischi economici comprendono: fornitore o separatamente se è stata accordata una Fino al 90 % copertura di credito acquirente). La copertura si 1) Insolvenza - Accertamento d’insolvenza di un debitore o, se del caso, riferisce a un rischio di una durata di due anni o per i rischi di un garante che non è in grado di adempiere alle sue obbligazioni politici più e ha come oggetto le spese e i costi che nei confronti dell’assicurato a causa d’insolvenza giuridicamente incombono all’assicurato per adempire i suoi accertata o di fatto. obblighi contrattuali. 2) Violazione contrattuale – Decisione ingiustificata del debitore Il termine di pagamento è di 6 mesi. In caso pubblico di non adempiere il contratto assicurato, di rescinderlo o di d’insolvenza giuridicamente accertata non rifiutare le merci e i servizi. sussiste termine di pagamento.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Agevolazioni Tasso di copertura Rischi coperti Osservazioni
I rischi politici comprendono: 1) Decisione di uno Stato terzo – Adozione o modifica di prescrizioni giuridiche o di decisioni prese da parte del Governo o di altre istanze statali del Paese del debitore o da parte di un altro Paese coinvolto nel contratto assicurato che rende impossibile l’adempimento del contratto. 2) Moratoria – Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell’esecuzione degli obblighi di pagamento o nell’adempimento del contratto assicurato. 3) Impossibilità di trasferimento – Impossibilità o ritardo nel trasferimento dei pagamenti dovuti nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell’adempimento del contratto assicurato. 4) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore – Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati. 5) Decisioni dello Stato dell’assicurato - Adozione di prescrizioni giuridiche o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell’Unione europea concernenti il commercio estero che rendono impossibile l’adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Agevolazioni Tasso di copertura Rischi coperti Osservazioni
6) Forza maggiore – Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti.
Rischio di fabbri- Fino al 90 % per I rischi politici comprendono: La copertura può essere accordata all’esportatore cazione debitore tutti i rischi 1) Violazione contrattuale – Decisione ingiustificata del debitore (come parte integrante di una copertura di credito pubblico pubblico di non adempiere il contratto assicurato, di rescinderlo o di fornitore o a separatamente se è stata concessa rifiutare le merci e i servizi. una copertura di credito acquirente). La copertura si riferisce a un rischio di una durata di due anni o 2) Decisione di uno Stato terzo – Adozione o modifica di prescrizioni più e ha come oggetto le spese e i costi che giuridiche o di decisioni prese da parte del Governo o di altre istanze incombono all’assicurato nell’esecuzione dei suoi statali del Paese del debitore o da parte di un altro Paese coinvolto obblighi contrattuali. nel contratto assicurato che rende impossibile l’adempimento del contratto. Il termine di pagamento è di 6 mesi. In caso d’insolvenza giuridicamente constatata non 3) Moratoria – Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da sussiste termine di pagamento. parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell’esecuzione degli obblighi di pagamento o nell’adempimento del contratto assicurato. 4) Impossibilità di trasferimento – Impossibilità o ritardo nel trasferimento dei pagamenti dovuti nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell’adempimento del contratto assicurato. 5) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore – Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Agevolazioni Tasso di copertura Rischi coperti Osservazioni
6) Decisioni dello Stato dell’assicurato – Adozione di prescrizioni giuridiche o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell’Unione europea concernenti il commercio estero che rendono impossibile l’adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato. 7) Forza maggiore – Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti.
Copertura di Funzione dello Funzione dello statuto del debitore La copertura può avere per oggetto una garanzia rischi di statuto del d’acconto o una garanzia di buona fine. La garanzia debitore copertura di garanzia è generalmente accordata in aggiunta alla copertura del rischio di fabbricazio- ne per debitori pubblici o privati.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Appendice 2
Dettaglio delle agevolazioni accordate dalla GRE
I Agevolazione: Copertura del credito Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione: Legge federale sulla garanzia dei rischi delle esportazioni Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle espor- tazioni Rischio residuo dell’esportatore: il 5 % almeno Tasso di copertura: il 95 % al massimo Base di calcolo: Prezzo delle esportazioni secondo il contratto d’esportazione Rischi coperti: a) Rischio politico Rischio che si verifichino all’estero avveni- menti politici come guerre o disordini civili, che mettono il cliente nell’impossibilità di adempiere i suoi obblighi contrattuali o pro- vocano la perdita di una merce che appartie- ne ancora all’esportatore. b) Rischio di trasferimento Rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura valutaria adottata dal suo Governo dopo che ha depositato il controvalore in valuta locale. c) Rischi economici: – di debitori pubblici; – di debitori privati – che appartengono a una collettività o a un ente di diritto pubblico o – il cui credito beneficia di una fideius- sione pubblica o è garantito da una ban- ca autorizzata dalla GRE o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi di clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
d) Eventuale rischio valutario: Rischi valutari che possono realizzarsi al momento del finanziamento di un credito in valuta estera, di una transazione a termine sulle valute o di una transazione analoga, dopo che si sia verificato un danno coperto secondo le lettere a) – c). Non sussiste alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari.
II Agevolazione: Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della consegna) Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore e, di massima, anche un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione: Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni Rischio residuo dell’esportatore: il 5 % almeno Tasso di copertura: il 95 % al massimo Base di calcolo: Prezzo di costo Rischi coperti: Impossibilità presunta o reale di effettuare la consegna a causa di un aumento – dopo l’ordinazione – dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I, oppure per mancanza di possibilità di trasporto all’estero.
III Agevolazione: Copertura delle garanzie di offerente e delle garanzie di consegna (soltanto in complemento di una garanzia secondo il n. I e/o II). Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni Rischio residuo dell’esportatore il 5 % almeno
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Tasso di copertura il 95 % al massimo Base di calcolo Importo della garanzia d’offerente o della garanzia di consegna Rischi coperti – Richiesta abusiva – Richiesta legittima se l’esportatore non può adempiere ai suoi impegni a causa della realizzazione di un rischio politico o di trasferimento.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Appendice 3
Norme procedurali (art. 13)
§1 Osservazione preliminare La presente Appendice disciplina le questioni procedurali conformemente all’artico- lo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra KUKE SA e la GRE.
§2 Domanda e risposta provvisorie a) Non appena riceve una domanda che può voler riassicurare presso l’altro, l’assicuratore dei crediti ne informa l’altro mediante un modulo di domanda provvisoria (Allegato B). b) L’assicuratore dei crediti che dovrebbe fungere da riassicuratore risponde nei 30 giorni lavorativi che seguono la ricezione mediante il modulo di risposta provvisoria (Allegato C). Comunica le modifiche eventualmente auspicate (p. es. garanzie supplementari) e indica la sua quota di premio se diverge da quella calcolata dall’assicuratore.
§3 Domanda e risposta definitive a) Se intende accordare un’assicurazione dei crediti all’esportazione, l’assicu- ratore potenziale segnala questo fatto al riassicuratore potenziale mediante il modulo di domanda definitiva (Allegato D). b) Il riassicuratore potenziale risponde alla domanda definitiva nei 30 giorni lavorativi che seguono la ricezione di tale domanda con il modulo di risposta definitiva (Allegato E). c) Una volta emessa la polizza, l’assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto il più presto possibile, il suo impegno di copertura mediante il modulo di emissione della polizza (Allegato F).
§4 Premi Al più tardi alla ricezione del modulo di emissione di polizza (Allegato F), il riassi- curatore comunica all’assicuratore un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa trasferire il premio di riassicurazione come previsto nell’articolo 10 numeri 1 e 2.
§5 Sinistro Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve fornire a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento; – l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza; – l’importo totale che l’assicuratore deve pagare;
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
– la quota del riassicuratore nell’indennità pagata dall’assicuratore; – il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato); – la data del pagamento dell’indennizzo.
§6 Rimborsi In caso di rimborso, l’assicuratore deve fornire al riassicuratore le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento; – l’importo totale che ha riscosso; – i costi di riscossione che ha pagato; – la quota del riassicuratore nel rimborso netto; – la data del rimborso; – i tassi d’interesse in vigore; – il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso; – (se necessario) i corsi di cambio.
§7 Fine degli obblighi L’assicuratore informa il riassicuratore quando i suoi obblighi in virtù della polizza giungono a scadenza.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Allegato A
Esempi di calcolo della quota di riassicurazione Esempio 1 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Fornitura – Paese A: 70 unità Fornitura – Paese B: 50 unità Copertura dell’assicuratore (A): 100 % Copertura del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 120 × 100 12 000
Esempio 2 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Fornitura – Paese A: 70 unità Fornitura – Paese B: 50 unità Copertura dell’assicuratore (A): 95 % Copertura del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 120 × 95 11 400
Esempio 3 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Fornitura – Paese A: 60 unità Fornitura – Paese B: 40 unità Fornitura – Paese C: 20 unità Copertura dell’assicuratore (A): 100 % Copertura del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 100 × 100 10 000 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo riassi- curato corrisponderebbe dunque a 45,6 unità.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Esempio 4 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Fornitura – Paese A: 60 unità Fornitura – Paese B: 40 unità Fornitura – Paese C: 20 unità Copertura dell’assicuratore (A): 95 % Copertura del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 100 × 95 9500 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo riassi- curato corrisponderebbe dunque a 48 unità.
Esempio 5 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Fornitura – Paese A: 60 unità Fornitura – Paese B: 40 unità Fornitura – Paese C: 20 unità Copertura dell’assicuratore (A): 100 % Copertura del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione – Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese A: 120 × 100 12 000 – Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese B: 120 × 100 12 000
Esempio 6 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Fornitura – Paese A: 40 unità Fornitura – Paese B: 60 unità Fornitura – Paese C: 20 unità Copertura dell’assicuratore (A): 95 % Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Calcolo della quota di riassicurazione – Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese A: 120 × 95 11 400 – Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese B: 120 × 95 11 400
Nota: Se l’assicuratore e il riassicuratore propongono tassi di copertura diversi secondo il rischio, per il calcolo della quota di copertura si usa la media dei diversi tassi di copertura. Esempio:
Rischi politici: 95 % Rischi economici prima della fornitura: 85 % Rischi economici di credito: 90 %
Tasso medio: 90 %
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Allegato B
Modulo di domanda provvisoria
Da: ................................................................................................................................. A: .................................................................................................................................. Con riferimento al nostro contratto concluso il ............................................................ Vi proponiamo di riassicurare la seguente transazione: ............................................... Nostro riferimento: ....................................................................................................... Esportatore del nostro Paese: ........................................................................................ Esportatore del vostro Paese: ........................................................................................ Rispettive relazioni contrattuali: ................................................................................... Progetto: ........................................................................................................................ Acquirente/Paese: ......................................................................................................... Mutuatario/Paese: ......................................................................................................... Garante/garanzie: .......................................................................................................... Valore contrattuale: ....................................................................................................... Tasso d’interesse: .......................................................................................................... Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/prestazioni in fun- zione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):................................... Durata del rischio: – Produzione: ...................................................................................................... – Credito: ............................................................................................................. Condizioni del rimborso: .............................................................................................. Ev. osservazioni particolari concernenti l’affare: .........................................................
Tipo di copertura(e) richiesta(e): ................................................................................... Importo del credito: ...................................................................................................... Tasso d’interessi: .......................................................................................................... Mutuante: ...................................................................................................................... Importo coperto valutato a: ........................................................................................... Quota di riassicurazione valutata a (calcolo): ............................................................... Quota di premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza: .................................... Condizioni particolari: .................................................................................................. Condizioni di regresso: .................................................................................................
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Osservazioni: ................................................................................................................
Data: ...................................................... Firma: ...........................................................
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Allegato C
Modulo di risposta provvisoria
A: .................................................................................................................................. Da: ................................................................................................................................. Con riferimento al vostro modulo di domanda provvisoria del: ................................... Vostro n. di rif.: ............................................................................................................. Nostro n. di rif.: ............................................................................................................. *(a) Sulla base dei dati forniti, riteniamo di potervi accordare una riassicurazione e aspettiamo il vostro modulo di domanda definitiva in tempo utile. *(b) Riteniamo di poter accogliere la vostra domanda se siete disposti a effettuare le seguenti modifiche: ........................................................................................................................... Aspettiamo la vostra risposta e/o un modulo di domanda provvisoria modifi- cata. *(c) In qualità di riassicuratore, chiediamo il seguente premio: – quota di premio: ....................................................................................... – pagabile il: ................................................................................................ *(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda per la presente transazione.
Osservazioni: ................................................................................................................ Il presente modulo di risposta provvisoria non è giuridicamente vincolante. Prima di decidere sulla concessione di una riassicurazione, dobbiamo effettuare un’analisi dei rischi più dettagliata; occorre peraltro il consenso del nostro organo di decisione o delle autorità di vigilanza.
Data: ...................................................... Firma: ........................................................... * Per favore stralciare quanto non fa al caso.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Allegato D
Modulo di domanda definitiva
Da: ................................................................................................................................ A: .................................................................................................................................. Con riferimento al nostro contratto concluso il: ........................................................... E al vostro modulo di domanda provvisoria del............................................................ Nostro n. di rif.: ............................................................................................................ Vostro n. di rif.: ............................................................................................................ Vi proponiamo di riassicurare la transazione alle seguenti condizioni: ....................... Esportatore del nostro Paese: ........................................................................................ Esportatore del vostro Paese: ........................................................................................ Loro relazione contrattuale: .......................................................................................... Progetto: ........................................................................................................................ Acquirente/Paese: ......................................................................................................... Mutuatario/Paese: ......................................................................................................... Garante/garanzie: .......................................................................................................... Valore contrattuale: ...................................................................................................... Tasso d’interesse: ......................................................................................................... Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/prestazioni in fun- zione della quota del Paese interessato/fornitura di Paese terzo): ................................. Durata del rischio: – Produzione: ...................................................................................................... – Credito: .............................................................................................................
Condizioni di rimborso: ................................................................................................ Ev. osservazioni particolari concernenti la transazione: .............................................. Tipo di copertura(e) richiesta(e): .................................................................................. Importo del credito: ...................................................................................................... Tasso d’interesse: ......................................................................................................... Mutuatario: ................................................................................................................... Importo totale coperto: ................................................................................................. – Valore delle merci e/o delle prestazioni provenienti dal Paese del riassicura- tore (in proporzione al valore dell’insieme delle merci e/o delle prestazioni fornite) ..............................................................................................................
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
– Quota di copertura assunta dall’assicuratore: .................................................. – Quota di riassicurazione (calcolo): ................................................................... Condizioni particolari: .................................................................................................. Condizioni di regresso: ................................................................................................. Importo del premio da pagare: ...................................................................................... – all’assicuratore: ................................................................................................ – al riassicuratore: ............................................................................................... (calcolo) L’impegno del riassicuratore nei confronti del richiedente prende fine il ....................
Osservazioni: ................................................................................................................
Data: ...................................................... Firma: ...........................................................
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Allegato E
Modulo di risposta definitiva
Da: ................................................................................................................................ A: .................................................................................................................................. Con riferimento al nostro contratto concluso il: ........................................................... E al vostro modulo di domanda definitiva del .............................................................. Nostro n. di rif.: ............................................................................................................ Vostro n. di rif.: ............................................................................................................
Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente al contratto concluso il .............. e alle condizioni stabilite nel modulo di domanda definitiva del ...................
Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.
Osservazioni: ................................................................................................................
Data: ...................................................... Firma: ........................................................... * Per favore stralciare quanto non fa al caso.
Riassicurazione reciproca. Accordo con la Polonia RU 2005
Allegato F
Modulo di emissione della polizza
Da: ................................................................................................................................. A: .................................................................................................................................. Con riferimento al nostro contratto concluso il ............................................................ E alla vostra risposta definitiva del ............................................................................... Nostro n. di rif.: ............................................................................................................. Vostro n. di rif.: ............................................................................................................. Vi informiamo che una polizza è stata emessa il ..................................... L’importo della copertura ammonta a: ........................................................................................... La quota di riassicurazione ammonta a: ....................................................................... A Il premio totale da pagare ammonta a: ............................................................. B L’importo da pagare all’assicuratore ammonta a: ............................................ C L’importo da pagare al riassicuratore ammonta a: ...........................................
C La quota del premio ammonta a: = ................................................................... A
Il premio deve esserci versato:
Il: Importo: Quota del premio: Quota da pagare al riassi- curatore: ............................. ............................. ............................. .......................................
Effettueremo il pagamento che vi è dovuto nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di ricezione.
Altre osservazioni: ........................................................................................................
Data: ...................................................... Firma: ...........................................................