AS 2005 417
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping
Traduzione1
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping
Concluso a Varsavia il 12 settembre 2002 Approvato dall’Assemblea federale il 7 giugno 20042 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 4 ottobre 2004 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2005
Le Parti del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping (STE n° 135), firmata a Strasburgo il 16 novembre 19893 (Convenzione), considerato che un accordo generale sul riconoscimento reciproco dei controlli antidoping menzionati negli articoli 4.3.d e 7.3.b della Convenzione accrescerebbe l’efficacia di detti controlli contribuendo all’armonizzazione, alla trasparenza e all’efficacia degli accordi bilaterali e multilaterali esistenti e futuri in tale settore e disciplinando la competenza necessaria per simili controlli in assenza di pertinenti accordi, animati dal desiderio di migliorare e rafforzare l’applicazione delle disposizioni della Convenzione, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Riconoscimento reciproco dei controlli antidoping 1. Viste le disposizioni degli articoli 3.2, 4.3.d e 7.3.b della Convenzione, le Parti riconoscono reciprocamente la competenza delle organizzazioni antidoping sportive o delle organizzazioni antidoping nazionali per effettuare sul loro territorio naziona- le, conformemente alle prescrizioni nazionali del Paese ospitante, controlli antido- ping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. I risul- tati di tali controlli sono contemporaneamente comunicati all’organizzazione antidoping nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all’organizzazione antidoping nazionale del Paese ospitante nonché alla federazione sportiva internazionale. 2. Le Parti adottano le misure necessarie per l’esecuzione di tali controlli, even- tualmente in aggiunta a misure già adottate in applicazione di un accordo bilaterale già esistente o di un accordo specifico. Per garantire il rispetto delle norme ricono- sciute internazionalmente, le organizzazioni antidoping sportive o le organizzazioni antidoping nazionali devono essere certificate conformemente alle norme di qualità ISO per controlli antidoping riconosciuti dal gruppo permanente di vigilanza istituito conformemente all’articolo 10 della Convenzione.
RS 0.812.122.12
1 Dal testo originale francese (RO 2005 417).
2 RU 2005 415 3 RS 0.812.122.1
2003-1784 417
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3. Le Parti riconoscono ugualmente la competenza dell’Agenzia mondiale antido-
ping (AMA) nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo antidoping operanti su mandato di quest’ultima per effettuare, sul loro territorio nazionale o altrove, controlli antidoping sui loro sportivi al di fuori delle competizioni. I risultati di questi controlli sono comunicati all’organizzazione antidoping nazionale degli sportivi interessati. Tali controlli sono effettuati d’intesa con le organizzazioni sportive menzionate all’articolo 4.3.c della Convenzione e conformemente alle prescrizioni e alle disposizioni vigenti della legislazione nazionale del Paese ospi- tante.
Art. 2 Rafforzamento dell’applicazione della Convenzione 1. Il gruppo permanente di vigilanza istituito conformemente all’articolo 10 della Convenzione sorveglia l’applicazione e l’attuazione della Convenzione da parte di ognuna della Parti. Tale supervisione è effettuata da una squadra di valutazione, i cui membri sono nominati a tal fine dal gruppo permanente di vigilanza. I membri della squadra di valutazione sono nominati in funzione delle loro avverate competenze nel settore della lotta antidoping. 2. La squadra di valutazione esamina il rapporto nazionale precedentemente inoltra- to dalla Parte interessata e procede se necessario a ispezioni sul posto. Sulla base delle sue constatazioni relative all’attuazione della Convenzione, sottopone al grup- po permanente di vigilanza un rapporto di valutazione comprendente le sue conclu- sioni e le sue eventuali raccomandazioni. I rapporti di valutazione sono pubblici. La Parte interessata è autorizzata a prendere posizione in merito alle conclusioni della squadra di valutazione; tale presa di posizione è parte integrante del rapporto. 3. L’allestimento dei rapporti nazionali e l’esecuzione delle ispezioni di valutazione hanno luogo conformemente a un programma approvato dal gruppo permanente di vigilanza e d’intesa con le Parti interessate. Le Parti autorizzano l’ispezione della squadra di valutazione e si impegnano a rafforzare i pertinenti organi nazionali ai fini della piena collaborazione con quest’ultima.
4. Le modalità pratiche delle valutazioni (compreso uno schema approvato per la
valutazione dell’attuazione della Convenzione), delle ispezioni e della vigilanza sono stabilite in un regolamento approvato dal gruppo permanente di vigilanza.
Art. 3 Riserve Non sono ammesse riserve alle disposizioni del presente Protocollo.
Art. 4 Accordo ad essere vincolati
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio
d’Europa nonché di altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione; quest’ultimi possono esprimere il loro accordo ad essere vincolati mediante: a. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o b. la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla rati- fica, accettazione o approvazione.
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2. Gli Stati firmatari della Convenzione possono firmare il presente Protocollo
senza riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione o depositare uno strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione soltanto se hanno espresso, precedente- mente o contemporaneamente, il loro accordo ad essere vincolati dalla Convenzione. 3. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 5 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scade- re del periodo di tre mesi successivo alla data in cui cinque Stati contraenti della Convenzione avranno espresso il loro accordo ad essere vincolati dal Protocollo giusta le disposizioni dell’articolo 4.
2. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo accordo ad essere vincolato
dal Protocollo, quest’ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Art. 6 Adesione 1. Dal momento in cui il presente Protocollo è aperto alla firma, potrà aderirvi ogni Stato che ha aderito alla Convenzione. 2. L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Con- siglio d’Europa, di uno strumento d’adesione ed avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data del deposito dello strumento d’adesione.
Art. 7 Campo di applicazione 1. Qualsiasi Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo stru- mento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, può indicare il terri- torio o i territori cui si applicherà il presente Protocollo. 2. Qualsiasi Stato può, in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segreta- rio Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocol- lo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scade- re del periodo di tre mesi successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
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Art. 8 Denuncia
1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo
mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del perio- do di sei mesi successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 9 Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione nonché ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione, a. ogni firma; b. ogni deposito di uno strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5, 6 e 7; d. ogni denuncia; e. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il pre- sente Protocollo.
Fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell’archivio del Consi- glio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione nonché ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.
(Seguono le firme)
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Campo d’applicazione del protocollo il 10 novembre 2004 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Firmato senza riserva di ratifica (F)
Austria 3 febbraio 2004 1° giugno 2004 Azerbaigian 11 febbraio 2004 1° giugno 2004 Danimarca 12 settembre 2002 F 1° aprile 2004 Islanda 30 marzo 2004 F 1° luglio 2004 Lettonia 9 dicembre 2003 1° aprile 2004 Monaco 28 novembre 2003 1° aprile 2004 Norvegia 12 settembre 2002 F 1° aprile 2004 Svezia 12 settembre 2002 F 1° aprile 2004 Svizzera 4 ottobre 2004 1° febbraio 2005 Tunisia 26 febbraio 2004 A 1° giugno 2004
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