AS 2005 4181
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2)
Modifica del 10 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi
N. 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2.1 e 1.1.2.2 1.1.1 La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi sottoposti alla LCStr.
1.1.1.1 I trattori agricoli sono veicoli a motore su ruote con pneumatici e o a
cingoli muniti di almeno due assi, la cui funzione consiste essenzialmente nella trazione e che sono specialmente concepiti per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi e che sono destinati all’impiego nell’attività agricola. Possono essere equipaggiati per il trasporto di carichi e di accompagnatori.
1.1.1.2 Abrogato
1.1.1.3 I rimorchi adibiti al trasporto di cose (art. 20 dell’O del 19 giu. 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV) o che servono da attrezzi di lavoro (art. 22 OETV) sottostanno alla presente ordinanza.
1.1.2.1 I trattori agricoli e i loro rimorchi che non dispongono di un’appro-
vazione generale CE o di un certificato di conformità della CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internaziona- li equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore.
2005-0749 4181
Esigenze tecniche per i trattori agricoli RU 2005
1.1.2.2 I trattori agricoli e i loro rimorchi che dispongono di un’approvazione
generale CE o di un certificato di conformità della CE ai quali, prima o dopo l’immatricolazione, sono tuttavia state apportate modificazioni non corrispondenti all’approvazione. Dal momento della trasformazione, il veicolo sottostà all’OETV.
N. 1.2.1 e 1.2.1.1 1.2.1 I trattori agricoli e i loro rimorchi che sottostanno alla presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni della CE menzio- nate ai numeri 2.4–2.15 (direttive CE), della Commissione economica per l’Europa (regolamenti ECE) o dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (norme OCSE).
1.2.1.1 Le esigenze tecniche menzionate al numero 1.2.1 sono adempiute se è
presentata un’approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo l’allegato III della direttiva n. 74/150 del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote o secondo l’allegato III della direttiva n. 2003/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabi- li trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veico- li e abroga la direttiva n. 74/150/CEE. Altrimenti la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti o dichiarazioni di conformità.
N. 1.5
1.5 Classificazione secondo il diritto CE
1.5.1 Classe T
Trattori a ruote:
1.5.1.1 Classe T1
Trattori aventi una velocità massima per costruzione non superiore a
40 km/h, carreggiata minima dell’asse più vicino al conducente uguale o
superiore a 1150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia (art. 7 OETV) superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a
1000 mm;
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1.5.1.2 Classe T2
Trattori aventi una velocità massima per costruzione non superiore a
40 km/h, carreggiata minima inferiore a 1150 mm, massa a vuoto in
ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 600 mm. Tuttavia, quando il quoziente tra l’altezza del baricen- tro del trattore(2) (misurata rispetto al suolo) e la media delle carreggiate minime di ciascun asse è superiore a 0,90, la velocità massima per costruzione è limitata a 30 km/h;
1.5.1.3 Classe T3
Trattori aventi una velocità massima per costruzione non superiore a
40 km/h e peso a vuoto in ordine di marcia inferiore o uguale a 600 kg;
1.5.1.4 Classe T4
Trattori per usi specifici aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h (come definiti all’appendice 1 della direttiva n. 2003/37/CE);
1.5.1.5 Classe T5
Trattori la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h;
1.5.2 Classe C
Trattori a cingoli:
1.5.2.1 Trattori con movimento e sterzatura comandati sui cingoli, le cui clas-
si C1 a C5 sono definite analogamente alle classi T1 a T5.
1.5.3 Classe R
Rimorchi: Per la classificazione dei semirimorchi o dei rimorchi con asse centrale si applica l’art. 21 OETV.
1.5.3.1 Classe R1
Rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è inferiore o uguale a 1500 kg;
1.5.3.2 Classe R2
Rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1500 kg e inferiore o uguale a 3500 kg;
1.5.3.3 Classe R3
Rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3500 kg e inferiore o uguale a 21 000 kg;
1.5.3.4 Classe R4
Rimorchi la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 21 000 kg;
1.5.4 Classe S
Macchine intercambiabili trainate
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Esigenze tecniche per i trattori agricoli RU 2005
1.5.4.1 Classe S1
Macchine intercambiabili trainate destinate ad usi agricoli o forestali, la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è inferiore o uguale a 3500 kg;
1.5.4.2 Classe S2
Macchine intercambiabili trainate destinate ad usi agricoli o forestali, la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a
3500 kg.
1.5.5 Velocità massima per le classi R e S
Ogni categoria di rimorchi è contrassegnata anche da una lettera, «a» o «b», a seconda della velocità per la quale il rimorchio è stato progettato:
1.5.5.1 Lettera a per i rimorchi, progettati per velocità inferiori o uguali a
40 km/h;
1.5.5.2 Lettera b per i rimorchi, progettati per velocità superiori a 40 km/h.
N. 2.1
2.1 Le prescrizioni della CE (direttive CE), della Commissione economica
per l’Europa (regolamenti ECE) o dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (norme OCSE), menzionate ai numeri 2.4–2.15, si applicano alle singole esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi.
N. 2.4
2.4 Dimensioni / Pesi / Contrassegni
Direttiva di Applicabile alle classi di veicoli Reg. base CE/CEE ECE n.
T1 T2 T3 T4.1 T4.2 T4.3 T5 C C4.1 R S
2.4.1 Peso totale 74/151/CEE; x x x x x x x x x x x
allegato I
2.4.2 Pesi di carico 74/151/CEE, x x x x x x x x
(zavorratura) allegato IV
2.4.3 Dimensioni 89/173/CEE, x x x x x x x x x
e peso allegato V rimorchiabile
2.4.4 Targhetta 89/173/CEE, x x x x x x x x x x x
del fabbricante allegato V
2.4.5 Targa posteriore 74/151/CEE, x x x x x x x x x x x
allegato II
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N. 2.5
2.5 Propulsione / Gas di scarico / Livello sonoro
Direttiva di Applicabile alle classi di veicoli Reg. base CE/CEE o ECE n. Norma OCSE n.
T1 T2 T3 T4.1 T4.2 T4.3 T5 C C4.1 R S
2.5.1 Regolatore del 89/173/CEE, x x x x x x x x x
regime allegato II
2.5.2 Livello sonoro/ 74/151/CEE, x x x x x x x x x ECE-R 51
Dispositivo di allegato VI scappamento
2.5.3 Livello sonoro 77/311/CEE, x x x x x x x x x
all’altezza o Norma n. V dell’orecchio del conducente
2.5.4 Serbatoio per 74/151/CEE, x x x x x x x x x ECE-R 96
carburante allegato III
2.5.5 Emissioni diesel 2000/25/CE x x x x x x x x x ECE-R 49*
ECE-R 96* * Solo in riferimento alle fasi citate nella direttiva corrispondente.
N. 2.6
2.6 Trasmissione
Direttiva di Applicabile alle classi di veicoli Reg. base CE/CEE ECE n.
T1 T2 T3 T4.1 T4.2 T4.3 T5 C C4.1 R S
2.6.1 Misurazione 74/152/CEE x x x x x x x x x
della velocità massima
2.6.2 Prese di forza 86/297/CEE x x x x x x x x x
e relative protezioni
2.6.3 Retromarcia 79/533/CEE x x x x x x x x x
N. 2.7
2.7 Assi / Sospensione
Direttiva di Applicabile alle classi di veicoli Reg. base CE/CEE ECE n.
T1 T2 T3 T4.1 T4.2 T4.3 T5 C C4.1 R S
2.7.1 Carichi 74/151/CEE, x x x x x x x x x x x
sull’asse allegato I
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N. 2.8
2.8 Ruote / Pneumatici
Direttiva di Applicabile alle classi di veicoli Reg. base CE/CEE ECE n.
T1 T2 T3 T4.1 T4.2 T4.3 T5 C C4.1 R S
2.8.1 Pneumatici …/…/CE x x x x x x x x x x x
N. 2.9
2.9 Sterzo
Direttiva di Applicabile alle classi di veicoli Reg. base CE/CEE ECE n.
T1 T2 T3 T4.1 T4.2 T4.3 T5 C C4.1 R S
2.9.1 Dispositivi 75/321/CEE x x x x
di sterzo
N. 2.10
2.10 Freni
Direttiva di Applicabile alle classi di veicoli Reg. base CE/CEE ECE n.
T1 T2 T3 T4.1 T4.2 T4.3 T5 C C4.1 R S
2.10.1 Impianti 76/432/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 13
di frenatura 71/320/CEE x ECE-R 13
2.10.2 Collegamento 89/173/CEE, x x x x x x x x x x x
dei freni allegato VI al rimorchio
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N. 2.11
2.11 Carrozzeria
Direttiva di Applicabile alle classi di veicoli Reg. base CE/CEE ECE n.
T1 T2 T3 T4.1 T4.2 T4.3 T5 C C4.1 R S
2.11.1 Piattaforme 74/152/CEE, x x x x x x x x x
di carico allegato, numero 2
2.11.2 Vetri 89/173/CEE, x x x x x x x x ECE-R 43*
allegato III Vetri 92/22/CEE x ECE-R 43*
2.11.3 Campo di 74/347/CEE x x x x x x x x x ECE-R 71
visibilità/ tergicristalli
2.11.4 Protezione degli 89/173/CEE, x x x x x x x x x
elementi motore allegato II, numero 2
2.11.5 Antispruzzi 91/226/CEE x x
2.11.6 Dispositivo di …/…/CE x
protezione posteriore
2.11.7 Dispositivo di 89/297/CEE x x
protezione laterale * Eccetto i parabrezza in vetro temperato.
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N. 2.12
2.12 Abitacolo
Direttiva di Applicabile alle classi di veicoli Reg. base CE/CEE ECE n.
T1 T2 T3 T4.1 T4.2 T4.3 T5 C C4.1 R S
2.12.1 Spazio di manovra 80/720/CEE x x x x x x x x x
e accesso al posto di guida
2.12.2 Sedile del 78/764/CEE x x x x x x x x x
conducente
2.12.3 Sedili dei 76/763/CEE x x x x x x x x x
passeggeri
2.12.4 Installazione 86/415/CEE x x x x x x x x x
dei comandi
2.12.5 Ancoraggi 76/115/CEE x x x x x
delle cinture di sicurezza
2.12.6 Cinture di 77/541/CEE x
sicurezza
2.12.7 Retromarcia e 75/443/CEE x
tachimetro
2.12.8 Dispositivi di 92/24/CEE x
limitazione
N. 2.13
2.13 Dispositivo d’illuminazione
Direttiva di Applicabile alle classi di veicoli Reg. base CE/CEE ECE n.
T1 T2 T3 T4.1 T4.2 T4.3 T5 C C4.1 R S
2.13.1 Installazione 78/933/CEE x x x x x x x x x x x ECE-R 86*
dei dispositivi d’illuminazione
2.13.2 Omologazione 79/532/CEE x x x x x x x x x x x ECE-R 1,
dei dispositivi 3, 4, 6, 7, 8, d’illuminazione 19, 20, 23,
38 e 98
* Solo per i dispositivi citati nella direttiva corrispondente.
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Esigenze tecniche per i trattori agricoli RU 2005
N. 2.14
2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari
Direttiva di Applicabile alle classi di veicoli Reg. base CE/CEE ECE n.
T1 T2 T3 T4.1 T4.2 T4.3 T5 C C4.1 R S
2.14.1 Soppressione 75/322/CEE x x x x x x x x x ECE-R 10
delle perturbazioni radioelettriche
2.14.2 Specchio 74/346/CEE x x x x x x x x x
retrovisore
2.14.3 Avvisatore 74/151/CEE, x x x x x x x x x ECE-R 28
acustico allegato V
2.14.4 Agganciamento 89/173/CEE x x x x x x x x x x x
di rimorchi/ allegato IV Peso sul timone
N. 2.15
2.15 Dispositivi di protezione del conducente
Direttiva di Applicabile alle classi di veicoli Reg. base CE/CEE ECE n.
T1 T2 T3 T4.1 T4.2 T4.3 T5 C C4.1 R S
2.15.1 Prova dinamica 77/536/CEE, x x x x x
del pendolo allegato III
2.15.2 Prova statica 79/622/CEE, x x x x x
allegato IV
2.15.3 Dispositivo di 86/298/CEE, x x x
protezione fissato allegato VII posteriormente
2.15.4 Dispositivo di 87/402/CEE, x x x
protezione fissato allegato VI anteriormente
2.15.5 Stabilità …/…/CE x
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2005.
10 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Esigenze tecniche per i trattori agricoli RU 2005
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