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AS 2005 4243

Ordinanza sul trasporto aereo

Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA)

del 17 agosto 2005

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6a e 75 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA); in applicazione della Convenzione del 28 maggio 19992 per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal)3, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 Sempre che non si applichi la Convenzione di Montreal, la presente ordinanza si applica ad ogni trasporto interno o internazionale di persone, bagagli o merci effet- tuato con aeromobile: a. a titolo oneroso; b. a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo titolare di un’autorizza- zione di esercizio. 2 Il capoverso 1 si applica anche ai trasporti effettuati dalla Confederazione o da altre persone giuridiche di diritto pubblico. I trasporti interni effettuati dalla Confe- derazione non rientrano invece sotto la presente ordinanza.

3 Essa non si applica:

a. ai trasporti disciplinati dalla legislazione sul servizio postale, da accordi in- ternazionali sul servizio postale o da accordi speciali conclusi fra La Posta svizzera e le imprese di trasporto aereo;

RS 748.411 3 La presente ordinanza tiene parimenti conto del Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso d’incidente (GU L 140 del 30.5.2002, p. 2), del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vetto- ri aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, p. 1), e del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che isti- tuisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardo prolungato e che abroga il regola- mento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, p. 1).

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b. agli alianti da pendio e ai paracaduti. 4 Ai fini della presente ordinanza il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un’unica operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti. Il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato.

Art. 2 Disposizioni complementari Le seguenti disposizioni della Convenzione di Montreal si applicano al campo di applicazione della presente ordinanza: a. articoli 6, 10–16, 22 capoversi 4 e 6, 23, 25–27, 29, 30, 32, 36, 37 e 49–52; b. le disposizioni contenute negli articoli 9 capoverso 4, 19 capoverso 2 e 20 capoverso 4 della presente ordinanza.

Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. bagagli: i bagagli registrati e quelli non registrati; b. diritti speciali di prelievo: i diritti speciali di prelievo definiti dal Fondo mo- netario internazionale; c. merci: le merci, gli animali e i cadaveri; d. trasporto: il trasporto di persone, bagagli o merci effettuato mediante aero- mobile; il trasporto dei passeggeri comprende il tempo tra l’inizio dell’imbarco sull’aeronave e la fine dello sbarco; il trasporto di bagagli o merci comprende il tempo tra il momento in cui il vettore li ha ricevuti per il trasporto e quello in cui li ha consegnati agli aventi diritto; e. trasporto internazionale: ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati o sul territorio di un solo Stato se uno scalo è previsto sul territorio di un altro Stato; f. trasporto interno: ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo sono situati in Svizzera o all’aeroporto di Basilea-Mulhouse senza scalo intermedio previsto all’estero; g. vettore: chiunque accetta di trasportare persone, bagagli o merci mediante aeromobile.

Art. 4 Condizioni di trasporto 1 Le condizioni di trasporto delle imprese svizzere di trasporto aereo titolari di una concessione sono soggette all’approvazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio).

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2 Esse sono approvate se non sono in contraddizione con le disposizioni tassative del diritto svizzero e delle convenzioni internazionali cui la Svizzera è vincolata.

Sezione 2: Documentazione e obblighi delle parti in materia di trasporto di passeggeri, bagagli e merci

Art. 5 Passeggeri e bagagli

1 Il vettore rilascia ai passeggeri:

a. un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente:

1. l’indicazione dei punti di partenza e di destinazione;

2. se i punti di partenza o di destinazione sono situati in Svizzera e se sono

previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l’indicazione di uno di tali scali; b. uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato. 2 Esso specifica per scritto in che misura è limitata la responsabilità del vettore per morte o lesioni personali, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio, come pure per ritardo. 3 Al posto dei titoli di trasporto stampati, il vettore può utilizzare supporti elettronici. In tal caso rilascia al passeggero, su richiesta di quest’ultimo, un documento scritto con le indicazioni menzionate al capoverso 1 lettera a. 4 L’inosservanza delle disposizioni di cui ai capoversi 1–3 non tange l’esistenza o la validità del contratto di trasporto.

Art. 6 Merci 1 Il mittente emette una lettera di trasporto aereo per il trasporto delle merci.

2 La lettera di trasporto aereo deve contenere:

a. l’indicazione dei punti di partenza e di destinazione; b. se i punti di partenza o di destinazione sono situati in Svizzera e se sono pre- visti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l’indicazione di uno di tali scali; c. l’indicazione del peso complessivo della merce trasportata.

3 La lettera di trasporto aereo è emessa in tre esemplari originali:

a. il primo originale è firmato dal mittente e porta l’indicazione «per il vet- tore»; b. il secondo originale è firmato dal mittente e dal vettore e porta l’indicazione «per il destinatario»; c. il terzo originale è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna la merce.

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4 La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro. 5 Al posto della lettera di trasporto aereo, il vettore può utilizzare supporti elettroni- ci. In tal caso rilascia al mittente, su richiesta di quest’ultimo, una ricevuta di carico che permetta l’identificazione della spedizione e l’accesso alle indicazioni menzio- nate al capoverso 2.

6 Quando vi sono più colli:

a. il vettore può chiedere al mittente di emettere lettere di trasporto aereo di- stinte; b. il mittente può chiedere al vettore di rilasciargli ricevute di carico distinte qualora vengano utilizzati supporti elettronici.

Sezione 3: Responsabilità del vettore e risarcimento per danni

Art. 7 Morte o lesione personale dei passeggeri 1 Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale di un passeggero a seguito di un incidente avvenuto a bordo dell’aeromobile oppure durante le operazioni di imbarco e di sbarco. 2 Il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità per i danni che non superano il valore di 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero. 3 Il vettore non è responsabile dei danni che superano il valore di 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora provi che: a. il danno non è dovuto alla negligenza o a un altro atto oppure omissione pre- giudizievole del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati; o b. il danno è dovuto unicamente alla negligenza o a un altro atto oppure omis- sione pregiudizievole di terzi.

Art. 8 Distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli 1 Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deteriora- mento dei bagagli consegnati se il danno si è verificato a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. 2 La responsabilità del vettore è esclusa se il danno deriva dalla natura o da un vizio proprio dei bagagli. 3 Se il vettore ammette di aver perso i bagagli oppure se i bagagli non giungono a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto. 4 Per i bagagli non consegnati e gli effetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.

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5 La responsabilità del vettore in caso di distruzione , perdita o deterioramento dei bagagli e degli effetti personali è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione. 6 Le disposizioni del capoverso 5 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consa- pevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto oppure di omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 9 Distruzione, perdita o deterioramento della merce 1 Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deteriora- mento della merce se il danno si è verificato durante il trasporto aereo. 2 La responsabilità del vettore è limitata alla somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichia- rato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mitten- te alla consegna a destinazione. 3 Il vettore non è responsabile se risulta che la distruzione, la perdita o il deteriora- mento della merce deriva da uno o alcuni dei seguenti fatti: a. natura o vizio intrinseco della merce; b. imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati; c. un evento bellico o un conflitto armato; d. un atto dell’autorità pubblica compiuto in relazione all’entrata, uscita o tran- sito della merce. 4 Il trasporto aereo ai sensi del capoverso 1 comprende il periodo nel corso del quale la merce si trova sotto la custodia del vettore. L’articolo 18 paragrafo 4 della Con- venzione di Montreal si applica per analogia al periodo del trasporto.

Art. 10 Ritardo 1 Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di pas- seggeri, bagagli o merci.

2 La responsabilità del vettore è limitata:

a. alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di ritardo nel trasporto di passeggeri;

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b. alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di ritardo nel trasporto di bagagli, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tas- sa supplementare; in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a con- correnza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del passeggero alla consegna a desti- nazione; c. alla somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di ritar- do nel trasporto di merci, a meno che al momento della consegna il mittente abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supple- mentare; in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione. 3 Il vettore non è responsabile del danno dovuto a ritardo se dimostra che lui o i suoi dipendenti o incaricati hanno adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per evitare il danno oppure che non è stato loro possibile adottarle.

4 Le disposizioni del capoverso 2 lettere a e b non si applicano qualora venga

dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni. 5 Sono riservate le disposizioni di diritto internazionale concernenti i ritardi nel trasporto aereo di passeggeri che si applicano in Svizzera.

Art. 11 Risarcimento e riparazione 1 In caso di decesso o di lesione corporale del passeggero la qualità di avente diritto, la forma e le modalità di calcolo del risarcimento e della riparazione sono determina- te in base alle disposizioni del Codice delle obbligazioni4.

2 Se in caso di decesso o di lesione corporale dello stesso passeggero, parecchi

aventi diritto possono pretendere il versamento di indennità per un importo comples- sivo superiore a 100 000 diritti speciali di prelievo, il giudice riduce le indennità in proporzione al rapporto fra questo valore massimo e l’importo complessivo. 3 Per il calcolo della riparazione, in caso di danno materiale, sono applicabili a titolo complementare le disposizioni del Codice delle obbligazioni sul contratto di trasporto.

Art. 12 Liberazione dalla responsabilità 1 Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omis- sione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti

4 RS 220

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dell’istante, nella misura in cui la negligenza o l’atto illecito o l’omissione ha provo- cato il danno o vi ha contribuito. 2 Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal pas- seggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest’ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligen- za, atto illecito o omissione.

Art. 13 Termini per la presentazione di reclami 1 Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di tra- sporto. 2 In caso di danno ai bagagli registrati o alle merci, il destinatario deve, appena constatato il danno, presentare reclamo scritto al vettore immediatamente e comun- que entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro 14 giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. 3 In caso di ritardo nella ricezione dei bagagli registrati o di merci, il destinatario deve presentare reclamo scritto al vettore entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione. 4 In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest’ultimo.

Art. 14 Prescrizione Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine di due anni a decorrere dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo a destinazione dell’aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

Art. 15 Anticipi di pagamento 1 In caso di incidente aereo che provoca la morte o il ferimento del passeggero, il vettore provvede agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. Gli anticipi devono essere versati entro 15 giorni dall’identificazione delle persone fisiche che hanno diritto a un’indennità. 2 In caso di decesso l’anticipo non può essere inferiore alla somma di 16 000 diritti speciali di prelievo. 3 Gli anticipi non equivalgono a un riconoscimento della responsabilità. Essi posso- no essere dedotti dagli importi versati successivamente a titolo d’indennizzo. 4 Il presente articolo si applica anche al campo d’applicazione della Convenzione di Montreal.

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Sezione 4: Casi particolari

Art. 16 Trasporto di merci pericolose 1 Per il trasporto aereo di merci pericolose su voli interni ed internazionali sono direttamente applicabili le norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale recate nell’allegato 18 alla Convenzione del 7 dicembre 19445 relativa all’aviazione civile internazionale, nonché le prescrizioni tecniche pertinenti6. Sono fatte salve le deroghe notificate secondo l’articolo 38 di tale Convenzione. 2 Il presente articolo si applica anche ai trasporti non commerciali effettuati a titolo gratuito. 3 In circostanze particolari l’Ufficio può autorizzare eccezioni per particolari tipi di trasporti nel singolo caso e, se del caso, per una durata determinata. Per voli interna- zionali spetta alla richiedente procurarsi l’approvazione degli Stati da sorvolare. 4 L’approvazione dei modelli d’imballaggio e degli invii di materiali radioattivi ai sensi delle disposizioni menzionate al capoverso 1 è di competenza della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari.

Art. 17 Trasporto di animali Per il trasporto di animali tra uno Stato estero e la Svizzera o in transito attraverso la Svizzera, sono riservate le disposizioni sulle epizoozie.

Art. 18 Trasporto di cadaveri Per il trasporto di cadaveri tra uno Stato estero e la Svizzera o in transito attraverso la Svizzera, sono riservate le disposizioni della Convenzione internazionale del 10 febbraio 19377 concernente il trasporto dei cadaveri.

Art. 19 Trasporto intermodale 1 In caso di trasporto intermodale effettuato in parte per via aerea e in parte con l’impiego di qualsiasi altro mezzo di trasporto, le disposizioni della presente ordi- nanza si applicano unicamente al trasporto aereo. 2 Sono riservate le disposizioni della Convenzione di Montreal relative al trasporto intermodale delle merci.

5 RS 0.748.0. Questo allegato non viene pubblicato nella RU né nella RS. Può essere richiesto o consultato presso l’Ufficio. 6 Le norme e le prescrizioni tecniche non vengono pubblicate nella RU né nella RS. Posso- no essere consultate in lingua francese o inglese presso l’Ufficio e i servizi d’infor- mazione degli aeroporti nazionali; esse non sono tradotte né in tedesco né in italiano. 7 RS 0.818.61. Si veda anche l’Accordo del 26 ott. 1973 sulla traslazione delle salme (RS 0.818.62).

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Art. 20 Vettore contrattuale e vettore effettivo 1 Salvo disposizioni contrarie, la presente ordinanza si applica al vettore contrattuale per l’intero trasporto e al vettore effettivo per la parte di trasporto che effettua. 2 Per vettore contrattuale s’intende chiunque conclude un contratto di trasporto e, in base a un accordo, fa eseguire integralmente o in parte il trasporto da un altro vet- tore. 3 Per vettore effettivo si intende chiunque, in base a un accordo, esegue integralmen- te o in parte il trasporto per conto di un vettore contrattuale. 4 Sono riservate le disposizioni della Convenzione di Montreal relative al trasporto aereo effettuato da una persona diversa dal vettore contrattuale.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 21 Abrogazione e modifica del diritto previgente L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 5 settembre 2005.

17 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato (art. 21)

Abrogazione e modifica del diritto previgente

I Il regolamento di trasporto aereo del 3 ottobre 19528 (RTrA) è abrogato.

II L’ordinanza del 14 novembre 19739 sulla navigazione aerea (ONA) è modificata come segue:

Art. 106 cpv. 1

1 L’autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente:

a. dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima di 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero, definiti dal Fondo monetario inter- nazionale (diritti speciali di prelievo), in caso di morte o di lesioni personali; b. dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di danni ai bagagli; c. dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di danni alle merci; d. prova che è assicurato, fino a concorrenza di queste somme, contro i rischi legati alla sua responsabilità civile presso una compagnia d’assicurazione autorizzata ad esercitare l’attività in Svizzera in questo settore.

Art. 108 cpv. 1 lett. f

1 L’autorizzazione di esercizio per il trasporto commerciale di persone e merci

(art. 29 LNA) è rilasciata a un’impresa con sede all’estero se: f. prova che dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima identica a quella richiesta dall’articolo 106 capoverso 1 lettere a–c.

Art. 125 cpv. 1 e 2 1 La responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere coperta almeno come segue

per un sinistro (danni alle persone e danni materiali assieme):

8 RU 1952 1987, 1963 699, 1994 3028, 1997 2779 9 RS 748.01

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Copertura minima (milioni di diritti speciali di prelievo)

a. aeroplani con peso al decollo inferiore a 500 kg 0,75 b. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 1,5 a 500 kg ma inferiore a 1000 kg c. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 3 a 1000 kg ma inferiore a 2700 kg d. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 7 a 2700 kg ma inferiore a 6000 kg e. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 18 a 6000 kg ma inferiore a 12 000 kg f. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 80 a 12 000 kg ma inferiore a 25 000 kg g. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 150 a 25 000 kg ma inferiore a 50 000 kg h. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 300 a 50 000 kg ma inferiore a 200 000 kg i. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 500 a 200 000 kg ma inferiore a 500 000 kg j. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore 700 a 500 000 kg

2 Il capoverso 1 non si applica ai palloni frenati, agli alianti da pendio, ai paracadute,

ai cervi volanti e ai paracadute ascensionali. Per questi aeromobili il Dipartimento stabilisce l’importo di garanzia.

Art. 130 Abrogato

71a Responsabilità dell’esercente di aeromobili nei confronti dei passeggeri

Art. 132a 1 La copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri ammonta a 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero. Per l’esercizio non commerciale di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o uguale a 2700 kg, la copertura minima può essere inferiore a questa somma ma deve ammontare almeno a 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero.

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2 In caso di esercizio non commerciale di un aeromobile senza passeggeri si può

rinunciare alla copertura a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri. 3 Gli articoli 123, 124 capoverso 1, 126 capoversi 1 e 4, 128 lettere a e c, 129, 131 e

132 si applicano per analogia alla responsabilità civile verso i passeggeri.

Art. 137 cpv. 1

1 Per i trasporti a pagamento con aeromobili e i trasporti gratuiti eseguiti da

un’impresa di trasporto aereo che beneficia di una concessione o di un’autoriz- zazione d’esercizio sono applicabili le speciali disposizioni sulla responsabilità contenute nell’ordinanza del 17 agosto 200510 sul trasporto aereo e le condizioni previste agli articoli 106 e 108.

10 RS 748.411

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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