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AS 2005 4563

Ordinanza concernente la liberazione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi

Ordinanza concernente la liberazione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi

dell’8 settembre 2005

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 6 luglio 19831 sulla costituzione di scorte, ordina:

Art. 1 Scopo La presente ordinanza è destinata a garantire l’approvvigionamento di carburanti e combustibili liquidi mediante la liberazione delle scorte obbligatorie conformemente agli obblighi assunti dalla Svizzera nei confronti dell’Agenzia internazionale dell’e- nergia (AIE).

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica ai seguenti carburanti e combustibili liquidi: a. benzine per automobili; b. olio diesel; c. olio per il riscaldamento (extra leggero); d. petrolio per aeromobili.

Art. 3 Utilizzo di merci delle scorte obbligatorie, quantità 1 Per compensare il minore approvvigionamento di carburanti e combustibili liquidi possono essere immesse sul mercato merci tratte dalle scorte obbligatorie costituite dagli importatori. 2 Dalle scorte obbligatorie di benzine per automobili, olio diesel e olio da riscalda- mento (extra leggero) viene messa complessivamente a disposizione al massimo la quantità corrispondente alla differenza tra la quantità media venduta nel periodo di riferimento e la corrispondente quantità di merce liberamente disponibile sul merca- to interno e proveniente da importazioni e riserve. 3 Dalle scorte obbligatorie di petrolio per aeromobili viene messa complessivamente a disposizione al massimo la quantità corrispondente alla differenza tra la quantità totale venduta nel periodo di riferimento e la corrispondente quantità di merce liberamente disponibile sul mercato interno e proveniente da importazioni e riserve.

RS 531.211.3 1 RS 531.211

2005-2206 4563

Liberazione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi RU 2005

4 In mancanza di elementi sufficienti al calcolo della quantità media o totale venduta nel periodo di riferimento, la quantità massima delle scorte obbligatorie complessi- vamente messe a disposizione corrisponde alla differenza tra la quantità media oppure totale importata nel periodo di riferimento e la corrispondente quantità di merce liberamente disponibile sul mercato interno, proveniente da importazioni e riserve.

Art. 4 Periodo di riferimento Si considerano come periodo di riferimento: a. per le benzine per automobili, l’olio diesel e l’olio da riscaldamento (extra leggero), gli otto trimestri precedenti l’entrata in vigore della presente ordi- nanza; b. per il petrolio per aeromobili, il penultimo mese civile precedente l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 5 Liberazione delle scorte obbligatorie 1 Gli importatori che, rispetto alla quantità di merce da loro venduta nel periodo di riferimento, non dispongono di scorte d’esercizio sufficienti per rifornire la propria clientela e non riescono a compensare tale carenza mediante importazioni, possono chiedere la liberazione di scorte obbligatorie mediante una domanda scritta al settore Energia. 2 La quantità di merce delle scorte obbligatorie liberata dal settore Energia rappre- senta la quantità massima di carburanti e combustibili liquidi messa a disposizione dell’importatore per il periodo di tempo stabilito. L’importatore può tuttavia sfrutta- re detta quantità massima solo se non è in grado di coprire altrimenti il suo fabbiso- gno, in particolare mediante importazioni. 3 Prima del prelievo di merci dalle scorte obbligatorie in virtù della decisione di liberazione, il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del paese (UFAE) è adegua- to alle mutate circostanze. L’importatore rimborsa previamente, proporzionalmente al prelievo, un eventuale mutuo per scorte obbligatorie garantito dalla Confederazio- ne e adempie i propri obblighi nei confronti del fondo di garanzia (art. 7 cpv. 1 della L dell’8 ott. 1982 sull’approvvigionamento del Paese, LAP2).

Art. 6 Obbligo di fornitura 1 Gli importatori ai quali è stata autorizzata la liberazione delle scorte obbligatorie sono tenuti a rifornire i clienti anzitutto con merci provenienti dalle proprie riserve non vincolate e dalle importazioni correnti e solo successivamente con le merci messe a loro disposizione dalle scorte obbligatorie.

2 RS 531

Liberazione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi RU 2005

2 Gli importatori possono rifornire i clienti solo in misura del loro effettivo fabbiso- gno corrente di merci. In caso di forniture eccedenti il fabbisogno corrente del cliente, all’importatore possono essere revocate o rifiutate le autorizzazioni per la liberazione delle scorte obbligatorie. 3 Se un importatore rifiuta di rifornire un cliente sebbene le riserve a sua disposizio- ne glielo consentano, il settore Energia può, su richiesta del cliente interessato, obbligarlo a fornire a quest’ultimo la corrispondente quantità di merce. Esso può, inoltre, revocare le liberazioni di scorte obbligatorie già accordate e respingere le richieste di liberazione successive fintanto che l’importatore inadempiente non ha ottemperato all’obbligo di fornitura. 4 In caso di palese insolvibilità del cliente l’importatore ha facoltà di rifiutare la fornitura della merce.

Art. 7 Obbligo di tenere un registro e di fare rapporto Durante il periodo di validità della presente ordinanza gli importatori hanno l’obbligo di tenere un registro di tutte le riserve, di tutti i movimenti di merce, degli acquisti e delle vendite all’interno del Paese e all’estero, e di fare rapporto mensil- mente al settore Energia.

Art. 8 Ricorso contro le decisioni Conformemente all’articolo 38 LAP3, l’istanza di ricorso per le decisioni del settore Energia è l’UFAE. Le decisioni di ricorso prese dall’UFAE possono, in ultima istanza, essere impugnate presso la commissione di ricorso del DFE.

Art. 9 Disposizioni penali Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 47 LAP4.

Art. 10 Esecuzione L’esecuzione della presente ordinanza compete all’UFAE e al settore Energia.

Art. 11 Entrata in vigore e abrogazione La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2005. Essa viene abrogata immediatamente dopo la completa cessazione del grave periodo di crisi.

8 settembre 2005 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

3 RS 531 4 RS 531

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