Lexipedia

AS 2005 5425

Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate

Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate

Proroga del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 novembre 20011 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3

3 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2008.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 122

2005-2395 5425

Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate RU 2005