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AS 2005 5555

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)

Modifica del 23 novembre

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 maggio 19991 sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. a

2 L’ordinanza non è applicabile:

a. salvo disposizione contraria, alle materie prime e agli alimenti semplici per animali prodotti in un’azienda agricola e utilizzati da quest’ultima.

Art. 2 cpv. 1 periodo introduttivo e lett. d, e, m nonché cpv. 2 lett. d, j e l 1 Gli alimenti per animali sono sostanze o prodotti, compresi gli additivi, trasfor- mati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all’alimentazione per via orale degli animali da reddito o degli animali da compagnia; per tali si intendono: d. additivi: le sostanze, i microorganismi o le preparazioni, che non sono mate- rie prime di alimenti per animali e premiscele, deliberatamente incorporati negli alimenti per animali o nell’acqua per svolgere segnatamente una o più funzioni di seguito elencate:

1. avere un effetto positivo sulle caratteristiche degli alimenti per animali,

2. avere un effetto positivo sulle caratteristiche dei prodotti d’origine ani-

male,

3. avere un effetto positivo sul colore dei pesci e degli uccelli da orna-

mento,

4. soddisfare il fabbisogno nutritivo degli animali,

5. avere un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione

animale,

1 RS 916.307

2005-0157 5555

Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2005

6. avere un effetto positivo sulla produzione, sul rendimento o sul benes-

sere degli animali, soprattutto agendo sulla flora gastrointestinale o sul- la digeribilità degli alimenti per animali, o

7. avere un effetto coccidiostatico o istomonostatico;

e. premiscele: le miscele di additivi per l’alimentazione animale o le miscele di uno o più additivi per l’alimentazione animale con materie prime di alimenti per animali o acqua che costituiscono un supporto non destinato all’alimen- tazione diretta degli animali; m. coccidiostatici e istomonostatici: le sostanze destinate a distruggere o inibire i protozoi.

2 Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

d. messa in commercio: la detenzione di alimenti per animali a scopo di ven- dita, compresa l’offerta di vendita o di cessione sotto altra forma, a titolo oneroso o gratuito, nonché la vendita, la distribuzione e le altre forme di ces- sione propriamente dette; j. intermediario: chiunque metta in commercio alimenti per animali ad uno stadio intermedio tra la produzione e l’utilizzazione; l. produzione primaria di alimenti per animali: la produzione di prodotti agri- coli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura, l’alle- vamento di animali (precedente la macellazione), da cui si ricavano esclusivamente prodotti che non vengono sottoposti ad alcuna operazione successiva al raccolto, ad eccezione del semplice trattamento fisico.

Art. 3 cpv. 2

2 Al momento dell’importazione o della messa in commercio, gli alimenti per ani-

mali omologati devono essere sicuri, genuini, di qualità commerciale ed etichettati conformemente alle prescrizioni.

Art. 4 cpv. 3 lett. c

3 Inoltre, gli alimenti per animali da reddito agricoli devono essere tali da:

c. non rendere pericolose per il consumo umano le derrate alimentari ottenute dagli animali da reddito.

Art. 4b Misure in caso di mancato rispetto delle esigenze relative alla messa in commercio 1 Se un alimento per animali non soddisfa le esigenze relative alla messa in commer- cio, l’Ufficio federale ordina le misure adeguate per porre rimedio a tale situazione. Può in particolare: a. imporre restrizioni alla messa in commercio dell’alimento per animali in questione;

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b. esigerne il ritiro dal mercato; c. ordinarne la distruzione, se necessaria ai fini della sicurezza. 2 Le misure di cui al capoverso 1 riguardano tutti gli alimenti per animali apparte- nenti alla partita o al carico per cui le esigenze non sono soddisfatte. 3 Qualora vi siano motivi per sospettare che, nonostante la conformità alle disposi- zioni della presente ordinanza, un alimento per animali sia pericoloso, l’Ufficio federale può adottare le misure di cui al capoverso 1.

Art. 8 cpv. 1 1 Gli additivi per l’insilamento, i coccidiostatici, gli istomonostatici e gli additivi zootecnici sono omologati soltanto se sono autorizzati dall’Ufficio federale e se soddisfano le esigenze richieste.

Art. 19 cpv. 4 4 La Stazione federale di ricerche esamina la domanda secondo i principi dell’analisi del rischio.

Titolo prima dell’art. 20 Capitolo 3 Registrazione e omologazione dei produttori e dei responsabili della messa in commercio

Art. 20 Obbligo di registrazione 1 Chiunque produce, anche ad uso privato, importa, immagazzina, trasporta o mette in commercio alimenti per animali deve notificare la propria attività all’Ufficio federale. 2 Chiunque produce, anche ad uso privato, o mette in commercio a titolo d’interme- diario alimenti composti contenenti determinati additivi deve indicare specificata- mente tale attività all’atto della notifica all’Ufficio federale. Il Dipartimento federale designa tali additivi.

3 L’Ufficio federale tiene un registro degli stabilimenti notificati.

4 Per le persone dedite alla produzione primaria di alimenti per animali, l’obbligo di registrazione e la procedura di notifica sono disciplinati nell’articolo 3 dell’ordi- nanza del 23 novembre 20052 concernente la produzione primaria. 5 Nel corso della procedura di registrazione, ai produttori o agli intermediari è asse- gnato un numero di registrazione. 6 L’Ufficio federale può revocare la registrazione, in via provvisoria o definitiva, oppure vincolarla a condizioni o a oneri se le esigenze della presente ordinanza non sono più rispettate.

2 RS 916.020; RU 2005 5545

Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2005

Art. 20a Omologazione

1 Necessita di un’omologazione da parte dell’Ufficio federale chiunque produce o

mette in commercio a titolo d’intermediario uno dei seguenti alimenti per animali: a. additivi e determinati prodotti per l’alimentazione animale:

1. additivi nutrizionali,

2. additivi zootecnici,

3. additivi tecnologici appartenenti al gruppo degli antiossidanti con un

tenore massimo prestabilito o altre restrizioni relative all’impiego,

4. carotenoidi e xantofille,

5. proteine ottenute a partire da microorganismi appartenenti al gruppo dei

batteri, lieviti, alghe e funghi inferiori,

6. coprodotti della fabbricazione di aminoacidi ottenuti mediante fermen-

tazione; b. premiscele contenenti i seguenti additivi:

1. coccidiostatici e istomonostatici,

2. fattori di crescita,

3. vitamine A e D,

4. oligoelementi rame e selenio.

2 Necessita di un’omologazione da parte dell’Ufficio federale chiunque produce ai fini della messa in commercio o ad uso esclusivo della propria azienda alimenti composti utilizzando additivi o premiscele contenenti i seguenti additivi: a. coccidiostatici e istomonostatici, b. fattori di crescita. 3 L’Ufficio federale omologa gli stabilimenti se, a seguito di un’ispezione in loco, si sono rivelati conformi alle esigenze della presente ordinanza.

4 Nel corso della procedura d’omologazione, ai produttori e agli intermediari è

assegnato un numero d’omologazione. 5 L’Ufficio federale può revocare l’omologazione, in via provvisoria o definitiva, oppure vincolarla a condizioni o a oneri se le esigenze della presente ordinanza non sono più rispettate.

Titolo prima dell’art. 20b Capitolo 3a: Obblighi dei produttori e dei responsabili della messa in commercio

Art. 20b Controllo autonomo Chiunque produce, importa o mette in commercio alimenti per animali deve adotta- re, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per anima- li adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano

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alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. Il controllo ufficiale non esonera dall’obbligo del controllo autonomo.

Art. 20c Ottenimento di alimenti per animali I produttori possono procurarsi soltanto alimenti per animali provenienti da stabili- menti registrati o omologati secondo le disposizioni degli articoli 20 e 20a.

Art. 20d Obbligo di tenere un registro

1 Chiunque produce, importa o mette in commercio alimenti per animali da reddito

tiene un registro dove sono riportate le indicazioni pertinenti per la tracciabilità degli alimenti per animali.

2 Il Dipartimento può fissare delle esigenze relative al registro.

3 Le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere conservate per almeno tre anni e presentate, su richiesta, alla Stazione federale di ricerche.

Art. 20e Sistema d’analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP)

1 Chiunque produce, trasporta, immagazzina o mette in commercio alimenti per

animali, deve disporre di una procedura scritta basata sui principi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point): 2 Il capoverso 1 non si applica alla produzione primaria di alimenti per animali, al suo immagazzinamento in seno all’azienda agricola e al suo trasporto in un’altra azienda.

3 I principi HACCP consistono:

a. nell’identificare i rischi per la sicurezza degli alimenti per animali; b. nell’identificare i punti critici che devono essere oggetto di un controllo per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a un livello accettabile; c. nello stabilire, ai punti critici, i limiti accettabili per la prevenzione, l’elimi- nazione o la riduzione dei rischi identificati; d. nel sorvegliare i punti critici; e. nel fissare in anticipo le misure correttive da adottare qualora la sorveglianza evidenzi che un punto critico non è sotto controllo; f. nel verificare periodicamente la completezza e l’efficacia delle misure descritte alle lettere a–e;

4 Gli stabilimenti allestiscono una documentazione relativa all’attuazione delle

misure di cui al capoverso 3 e la tengono costantemente aggiornata. La documenta- zione va presentata su richiesta all’Ufficio federale.

5 L’obbligo di applicare i principi HACCP si applica altresì alla produzione di

miscele di alimenti per animali in un’azienda agricola in vista di un loro utilizzo all’interno di quest’ultima qualora vengano utilizzati additivi o premiscele di additi-

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vi per la preparazione di miscele ad eccezione delle operazioni d’insilamento. Il Dipartimento può prevedere agevolazioni per tali aziende agricole. 6 Le persone interessate devono essere in grado di dimostrare all’Ufficio federale che si avvalgono di: a una procedura HACCP, o b. una guida di buona pratica approvata dall’Ufficio federale. 7 Le guide di buona pratica devono essere elaborate dalla categoria professionale interessata previa consultazione delle cerchie interessate. Sono approvate dall’Uffi- cio federale se: a. consentono un’applicazione corretta delle disposizioni della presente sezio- ne, segnatamente dei principi HACCP, e delle altre disposizioni in materia d’igiene degli alimenti per animali, e b. tengono conto dei pertinenti codici d’uso di cui al Codex Alimentarius.

Art. 20f Ritiro dal mercato di alimenti per animali 1 I produttori, gli importatori e i responsabili della messa in commercio che ritengo- no o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o messo in commercio non sia conforme alle prescrizioni relative alla sicurezza degli alimenti per animali, devono immediatamente ritirarlo dal mercato ed informarne le competenti autorità. Essi informano gli utilizzatori dell’alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, richiamano gli alimenti per animali già forniti, qualora altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. 2 Gli intermediari o chi trasporta o immagazzina alimenti per animali avviano, entro i limiti delle rispettive attività, le procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza degli alimenti per animali. Trasmet- tono le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità di un alimento per animali e collaborano alle misure adottate dai produttori o dall’Ufficio federale.

Art. 20g Esigenze particolari poste ai produttori e ai responsabili della messa in commercio di alimenti per animali 1 Il Dipartimento fissa le esigenze alle quali devono attenersi i produttori e gli addet- ti alla messa in commercio di alimenti per animali in materia di: a. locali ed apparecchiature; b. personale; c. fabbricazione; d. controllo di qualità; e. immagazzinamento; f. documentazione; g. reclamo e richiamo di prodotti.

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2 Il Dipartimento stabilisce i casi in cui le esigenze di cui al capoverso 1 si applicano alla produzione di miscele di alimenti per animali in un’azienda agricola in vista di un loro utilizzo all’interno di quest’ultima, qualora vengano utilizzati additivi o premiscele di additivi.

Titolo prima dell’art. 21 Capitolo 3b: Disposizioni particolari concernenti l’impiego di organismi geneticamente modificati

5 Gli obblighi citati nel presente articolo non si applicano agli alimenti per animali che non sono assoggettati all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 23 capo- verso 2.

Art. 22 cpv. 1, 2 lett. e 1 Sull’etichetta e sull’imballaggio di alimenti per animali non devono figurare indi- cazioni inesatte o incomplete o sottaciute particolarità del prodotto che possano ingannare l’acquirente circa la natura, il genere della composizione o l’utilizzabilità di un alimento per animali. La pubblicità e la presentazione degli alimenti per ani- mali sottostanno alle medesime regole. 2 Su tutti gli imballaggi o sulle relative etichette, sul bollettino di consegna in caso di forniture sciolte o sulla fattura in caso di materie prime e di alimenti semplici per animali devono figurare almeno le seguenti indicazioni: e. designazione del lotto.

Art. 23 cpv. 1 Concerne soltanto il testo in tedesco.

Titolo prima dell’art. 23a

Capitolo 4a: Disposizioni concernenti l’utilizzazione degli alimenti per animali

Art. 23b Esigenze relative all’utilizzazione 1 Agli animali da reddito possono essere somministrati soltanto alimenti per animali sicuri. 2 Gli utilizzatori di alimenti per animali da reddito possono procurarsi soltanto alimenti per animali provenienti da stabilimenti registrati o omologati secondo le disposizioni degli articoli 20 e 20a.

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3 Il Dipartimento può emanare disposizione relative:

a. alla produzione di alimenti per animali in un’azienda agricola in vista di una loro utilizzazione all’interno di quest’ultima; b. all’utilizzazione degli alimenti per animali.

Art. 25 cpv. 5 5 L’Ufficio federale pubblica la lista dei produttori e degli intermediari omologati e registrati.

Art. 25a Esigenze relative ai controlli 1 Nell’esecuzione della presente ordinanza, l’Ufficio federale provvede in particolare affinché: a. i controlli siano svolti regolarmente e in maniera proporzionata al rischio secondo procedure documentate che assicurino controlli di qualità uniformi; b. sia assicurato un coordinamento efficace con le autorità competenti, quando i controlli previsti dalla presente ordinanza possono essere effettuati con- giuntamente con quelli previsti da altre disposizioni; c. i laboratori incaricati dell’analisi ufficiale degli alimenti per animali lavorino secondo procedure approvate a livello internazionale e utilizzino metodi di analisi convalidati; d. siano adottate misure adeguate in caso d’inosservanza delle disposizioni del- la presente ordinanza; e. siano allestiti piani di controllo e un piano di gestione della crisi; f. i controlli siano effettuati in linea generale senza preavviso; g. siano disponibili impianti e apparecchiature adeguati e sottoposti a corretta manutenzione che consentano al personale di effettuare i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente. 2 L’Ufficio federale esegue audit interni o fa eseguire audit esterni e adotta le misure adeguate alla luce dei relativi risultati per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente ordinanza. Tali audit sono oggetto di un esame indipendente e sono svolti in maniera trasparente.

Art. 25b Esigenze relative ai laboratori I laboratori incaricati dell’analisi ufficiale degli alimenti per animali sono accreditati ed esercitano le loro attività in base alla norma europea EN ISO/CEI 17025 «Pre- scrizioni generali concernenti la competenza dei laboratori di taratura e di prova»3.

3 Il testo della presente norma può essere richiesto all’Associazione svizzera di normazio- ne, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); telefono: 052 224 54 82, fax 052 224 54 74, e-mail: verkauf@snv.ch

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Art. 27a Cooperazione con organismi di controllo 1 L’Ufficio federale può delegare i controlli previsti dalla presente ordinanza a organismi di controllo accreditati conformemente alla norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento di vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»4 o ad altra norma più pertinente ai fini dei compiti delegati in materia.

2 L’Ufficio federale provvede affinché tali organismi:

a. dispongano di personale qualificato ed esperto, di infrastrutture e di procedu- re operative per assicurare un controllo imparziale e di qualità ai sensi della presente ordinanza; b. trasmettano in maniera adeguata i risultati di tali controlli. 3 L’Ufficio federale può precisare mediante istruzioni le esigenze e gli obblighi relativi agli organismi e ai controlli. 4 L’Ufficio federale dispone audit ed ispezioni di tali organismi. Se da un audit o da un’ispezione emerge che tali organismi non svolgono correttamente i compiti loro delegati, la delega può essere revocata. La delega è revocata immediatamente qualo- ra l’organismo di controllo non adotti per tempo misure correttive adeguate.

Art. 30 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 novembre 2005 Le guide di buona pratica di cui all’articolo 20f devono essere approvate dall’Ufficio federale entro il 31 dicembre 2006.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 Il testo della presente norma può essere richiesto all’Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); telefono: 052 224 54 82, fax 052 224 54 74, e-mail: verkauf@snv.ch

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