AS 2005 5679
Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC)
Modifica del 9 dicembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:
Art. 1, rubrica e cpv. 2 Circondari dello stato civile e tasso d’occupazione 2 In casi particolarmente motivati, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può autorizzare, su richiesta dell’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (autorità di vigilanza), deroghe al tasso minimo d’occupazione. L’auto- rità di vigilanza decide sotto la propria responsabilità, se la deroga concerne soltanto il tasso d’occupazione di un ufficiale dello stato civile e non modifica la dimensione di un circondario dello stato civile. In ogni caso deve essere garantita l’esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.
Art. 22 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 49 cpv. 1 1 L’ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica tutte le modi- fiche dello stato civile e dei diritti di attinenza nonché la rettificazione di dati all’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona interessata.
Art. 49a All’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza Al fine di adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dal diritto cantonale, l’ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica tutte le modifi- che dello stato civile e dei diritti di attinenza nonché la rettificazione di dati all’ufficio dello stato civile della persona titolare di un diritto di patriziato o di corporazione.
1 RS 211.112.2
2005-3106 5679
Ordinanza sullo stato civile RU 2005
Art. 54 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 56 cpv. 2 e 3 2 Le persone titolari di un diritto di patriziato o di corporazione sono designate in quanto tali nel registro, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici cantonali. 3 I principi concernenti il segreto d’ufficio (art. 44) si applicano anche all’autorità che riceve le comunicazioni o le notificazioni.
Art. 65 cpv. 1 lett. c
1 I fidanzati dichiarano davanti all’ufficiale dello stato civile che:
c. non sono parenti in linea retta, per discendenza o per adozione, né fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
Art. 89 cpv. 3 3 I collaboratori degli uffici dello stato civile e i loro ausiliari, in particolare i media- tori linguistici che partecipano a operazioni delle autorità dello stato civile o tradu- cono documenti da presentare (art. 3 cpv. 2–6), o i medici che rilasciano un certifica- to di morte o attestante il parto di un infante nato morto (art. 35 cpv. 5), devono ricusarsi se le operazioni: a. li concernono personalmente; b. concernono il loro coniuge o una persona con cui convivono di fatto; c. concernono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado; d. concernono una persona che hanno rappresentato o assistito nel quadro di un mandato legale o privato; e. se, per altri motivi, non possono fornire tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di perso- nale inimicizia.
Art. 93 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo francese.
II Concerne soltanto il testo francese.
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Ordinanza sullo stato civile RU 2005
III
Abrogazione e modifica del diritto previgente
1 Gli atti legislativi seguenti sono abrogati:
1. Decreto del Consiglio federale del 28 aprile 19142 concernente l’esercizio,
da parte della Legazione svizzera in Londra, delle funzioni di ufficiale dello stato civile;
2. Decreto del Consiglio federale del 28 settembre 19353 che conferisce le
incombenze di ufficiale dello stato civile alla Legazione di Svizzera in Egitto; 3. Decreto del Consiglio federale dell’8 marzo 19374 che conferisce le attribu- zioni di ufficiale dello stato civile al consolato svizzero a Beirut;
4. Decreto del Consiglio federale del 28 giugno 19575 che conferisce le attri-
buzioni di ufficiale dello stato civile alle legazioni di Svizzera in Siria, in Giordania e nell’Iraq.
2 L’allegato 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 19996 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) è modificato come segue:
N. 1.2, 1.2.1 e 1.2.2
Fr. …
1.2 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato 30–100
1.2.1 – Emolumento di base 30
1.2.2 – Per ogni persona supplementare diversa dal titolare, suo
padre e sua madre (emolumento massimo: 70 franchi) 10 …
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
9 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 CS 2 498 3 RU 51 778 4 RU 53 158 5 RU 1957 633 6 RS 172.042.110
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Ordinanza sullo stato civile RU 2005
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
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