AS 2006 1057
Decreto federale concernente un nuovo ordinamento finanziario
Decreto federale concernente un nuovo ordinamento finanziario
del 19 marzo 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20021, decreta:
I La Costituzione federale2 è modificata come segue:
Art. 128 cpv. 1 lett. b e c
1 La Confederazione può riscuotere un’imposta diretta:
b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con un’aliquota massima dell’8,5 per cento. c. abrogata
Art. 130 Imposta sul valore aggiunto 1 La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto, con un’aliquota normale massima del 6,5 per cento e un’aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni. 2 Per l’imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire un’aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale. 3 Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicu- razione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l’aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l’aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale. 4 Il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.
2002-2339 1057
Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario RU 2006
Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e, n. 13 e 14
2 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:
e. aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dell’imposta sul valore aggiun- to stabilite nell’articolo 130 capoversi 1–3;
13. Disposizione transitoria dell’art. 128 (Durata della riscossione dell’imposta) La facoltà di riscuotere l’imposta federale diretta decade alla fine del 2020.
14. Disposizione transitoria dell’art. 130 (Durata della riscossione dell’imposta) La facoltà di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2020.
II
1 Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 marzo 2004 Consiglio nazionale, 19 marzo 2004 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 Il presente decreto è stato accettato dal popolo e dei Cantoni il 28 novembre 20043.
2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2 febbraio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 FF 2005 849