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AS 2006 1089

Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD)

Ordinanza sul sistema svizzero d’accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD)

Modifica del 10 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione è modi- ficata come segue:

Art. 4 cpv. 2 e 3 2 Tenuto conto degli interessi della Svizzera nell’ambito dell’economia nazionale e delle relazioni economiche esterne, possono essere accreditati anche: a. laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità di imprese registrate all’estero e che hanno il loro domicilio in Svizzera; b. laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità all’estero. 3 Tenuto conto degli interessi della Svizzera nell’ambito dell’economia nazionale e delle relazioni economiche esterne, gli organismi esteri d’accreditamento possono essere autorizzati a procedere ad accreditamenti in Svizzera. È fatto salvo l’arti- colo 38.

Art. 5 1 Il servizio d’accreditamento svizzero (SAS) è subordinato al Segretariato di Stato dell’economia (Seco). 2 Il SAS deve rispondere ai criteri determinanti a livello internazionale, come risul- tano segnatamente dalle norme di cui all’allegato 1.

Art. 6 cpv. 1 e 3

1 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) istituisce una commissione

d’accreditamento. Questa si compone di undici membri al massimo e deve rappre- sentare i diversi ambienti interessati.

3 IlDFE disciplina nei dettagli l’organizzazione e i compiti della commissione

d’accreditamento.

1 RS 946.512

2006-0227 1089

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione RU 2006

Art. 14 cpv. 2 Abrogato

Art. 40 Modifica degli allegati D’intesa con gli altri dipartimenti interessati, gli allegati vengono adattati all’evo- luzione internazionale dal DFE.

II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 19982

sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione L’allegato (Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale) è modificato come segue:

Dipartimento federale di giustizia e polizia Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement Département fédéral de justice et police Departament federal da giustia e polizia

1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:

Sostituire: Ufficio federale di metrologia e di accreditamento Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung Office fédéral de métrologie et d’accréditation Uffizi federal da metrologia e d’accreditaziun … con: Ufficio federale di metrologia (METAS) Bundesamt für Metrologie (METAS) Office fédéral de métrologie (METAS) Uffizi federal da metrologia (METAS)

2 RS 172.010.1

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione RU 2006

2. Ordinanza del 17 novembre 19993 sull’organizzazione

del Dipartimento federale di giustizia e polizia Art. 1 cpv. 2 lett. f

2 I punti principali dell’attività del Dipartimento sono i seguenti:

f. metrologia: il Dipartimento elabora le basi metrologiche e vigila sull’ese- cuzione nei Cantoni.

Titolo precedente l’art. 19 Sezione 8: Ufficio federale di metrologia Art. 19 cpv. 1 primo periodo e 2 lett. d

1 L’Ufficio federale di metrologia (METAS) è l’autorità competente della Confe-

derazione in materia di metrologia. ...

2 Per conseguire tali obiettivi, il METAS assolve le funzioni seguenti:

d. abrogata

Art. 20 cpv. 1 frase introduttiva, lett. b e c

1 Oltre alle sue funzioni principali, il METAS assolve i compiti seguenti:

b. abrogata c. assicura il segretariato della Commissione federale di metrologia.

Art. 21 cpv. 2 Abrogato

3. Ordinanza del 14 giugno 19994 sull’organizzazione

del Dipartimento federale dell’economia Art. 5 cpv. 2 lett. k

2 Il Seco persegue in particolare i seguenti obiettivi:

k. gestire il servizio d’accreditamento svizzero (SAS) che accredita in Svizzera gli organismi privati e pubblici di prova e di valutazione della conformità secondo le prescrizioni internazionali riconosciute.

3 RS 172.213.1 4 RS 172.216.1

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione RU 2006

4. Ordinanza del 27 febbraio 19925 sulla Commissione federale

d’accreditamento Titolo Ordinanza del DFE sulla Commissione federale d’accreditamento

Ingresso Il Dipartimento federale dell’economia, …

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 2 lettera b e nell’articolo 3 capoversi 2 primo e secondo periodo, 3 e 5 lettere a e d, l’espressione «organismo» è sostituita dall’espressione «SAS».

Art. 1 Organizzazione Il Dipartimento federale dell’economia nomina il presidente. Per il resto la Com- missione federale d’accreditamento (Commissione) si costituisce da sé.

Art. 2 lett. a e c La Commissione ha segnatamente i compiti seguenti: a. consigliare il servizio d’accreditamento svizzero (SAS); c. elaborare una proposta di decisione all’attenzione del SAS.

Art. 3 cpv. 1 1 La Commissione è convocata dal presidente o dietro richiesta di almeno due mem- bri o del SAS.

Art. 4 cpv. 1

1 La Commissione può decidere validamente sulle proposte che devono essere

sottoposte al SAS soltanto se è presente oltre la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

Art. 5 cpv. 1

1 Il SAS assicura il segretariato della Commissione.

5 RS 941.291.4

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione RU 2006

5. Ordinanza del 6 novembre 20026 sugli emolumenti

dell’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (Oemo-metas) Titolo Ordinanza sugli emolumenti dell’Uffico federale di metrologia (Oem-METAS)

Ingresso visto l’articolo 20 della legge federale del 9 giugno 19777 sulla metrologia, …

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale di metrologia (Ufficio federale).

Art. 14 lett. b, 16 e 17 Abrogati

IV La presente modifica entra in vigore il 1o aprile 2006

10 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 941.298.2 7 RS 941.20

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione RU 2006

Allegato 1 (art. 5 cpv. 2 e art. 9)

Criteri internazionali applicabili al Servizio d’accreditamento svizzero8

Valutazione della conformità – requisiti generali degli organismi di accreditamento che accreditano gli organismi di valutazione della conformità: ISO/CEI 17011

8 Le norme menzionate possono essere richieste all’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione RU 2006

Allegato 2 (art. 7 cpv. 1)

Criteri internazionali applicabili ai laboratori di prova e agli organismi di valutazione della conformità9

a. Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura: ISO/IEC 17025; b. Laboratori di analisi di biologia medica – requisiti speciali concernenti la qualità e la competenza: ISO 15189; c. Requisiti generali relativi alla competenza dei produttori di materiali di rife- rimento (disponibile solo in inglese): ISO Guide 34 in combinazione con ISO/IEC 17025; d. Requisiti di competenza per gli organismi di prova di attitudine (PT pro- vider): ILAC G 13 in combinazione con ISO/IEC 17020 o ISO/IEC 17025; e. Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione: ISO/IEC 17020; f. Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certifi- cazione di prodotti: EN 45011, rispettivamente ISO/IEC Guide 65; g. Requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità: EN 45012, rispettivamente ISO/IEC Guide 62; h. Requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità ambientale: ISO/IEC Guide 66; i. Criteri generali per gli organismi di certificazione del personale: ISO/IEC 17024.

9 Le norme menzionate possono essere richieste all’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione RU 2006

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