AS 2006 1159
Decisione n. 1/2006 del Comitato misto CE-Svizzera che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell'accordo
Testo originale
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati Decisione n. 1/2006 del Comitato misto CE-Svizzera che sostituisce le tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell’Accordo
Adottata il 31 gennaio 2006 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2006
Il Comitato misto, visti l’Accordo firmato a Bruxelles il 22 luglio 19721, stipulato tra la Confederazio- ne Svizzera, da un lato, e la Comunità economica europea, dall’altro, denominato qui di seguito «l’Accordo», modificato dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, e il rispettivo Proto- collo n. 23, in particolare l’articolo 7, considerato che ai fini dell’attuazione del Protocollo n. 2 dell’Accordo il Comitato misto stabilisce prezzi di riferimento interni per le Parti contraenti; considerato che sui mercati nazionali delle Parti contraenti sono cambiati i prezzi delle materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione dei prezzi; considerato che è quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimen- to e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2, decide:
Art. 1 La tabella III e la tabella IV b) del Protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle dell’Allegato I e dell’Allegato II alla presente decisione.
2006-0445 1159
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Decisione 1/2006 RU 2006
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2006.
Fatto a Bruxelles il 31 gennaio 2006.
Per il Comitato misto: Il Presidente, Bernhard Marfurt
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Decisione 1/2006 RU 2006
Allegato I Tabella III Prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera
Materia prima agricola Prezzo interno Prezzo interno Differenza prezzo di di riferimento svizzero di riferimento della CE riferimento svizzero/CE CHF per 100 kg netti CHF per 100 kg netti CHF per 100 kg netti
Frumento tenero 55,36 17,88 37,48 Frumento duro 35,39 26,51 8,88 Segala 48,45 17,82 30,63 Orzo 26,48 20,33 6,15 Granturco 29,42 20,67 8,75 Farina di frumento tenero 99,96 37,36 62,60 Latte intero in polvere 583,10 370,70 212,40 Latte scremato in polvere 456,50 315,29 141,21 Burro 897,00 433,29 463,71 Zucchero bianco 0,00 0,00 0,00 Patate fresche 42,00 21,00 21,00 Grasso vegetale2 390,00 160,00 230,00 1 Derivato dal prezzo per uova di volatili liquide, non in guscio, moltiplicato per il coefficiente 0,85. 2 Prezzi dei grassi vegetali (destinati all’industria dei prodotti da forno e alimentare) aventi un tenore di materia grassa pari al 100 %.
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Decisione 1/2006 RU 2006
Allegato II Tabella IV
b) Importi di base per le materie prime di origine agricola presi in considera- zione per il calcolo degli elementi agricoli:
Materia prima agricola Importo di base applicato Importo di base dall’entrata in vigore applicato tre anni dopo l’entrata in vigore CHF per 100 kg netti CHF per 100 kg netti
Frumento tenero 34,00 32,00 Frumento duro 8,00 8,00 Segala 28,00 26,00 Orzo 6,00 5,00 Granturco 8,00 7,00 Farina di frumento tenero 54,00 51,00 Latte intero in polvere 191,00 181,00 Latte scremato in polvere 127,00 120,00 Burro 464,001 464,001 Zucchero bianco 0,00 0,00 Uova 36,00 36,00 Patate fresche 19,00 18,00 Grasso vegetale 207,00 196,00
1 Tenuto conto delle sovvenzioni accordate al burro nel quadro del regolamento
della Commissione (CE) 2571/97 del 15 dic. 1997, l’importo di base applicato al burro non è ridotto rispetto alla differenza di prezzo di cui alla tabella III.