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AS 2006 1893

Decisione n. 3/2005 del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, concernente l'adozione degli allegati 1 e 2 dell'Accordo

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione no 3/2005 concernente l’adozione degli allegati 1 e 2 dell’Accordo

Adottata il 19 dicembre 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2006

Il Comitato misto, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea (in seguito «CE»), dall’altro, sul commercio di prodotti agricoli2 (in seguito «l’Accordo»), in particolare l’articolo 11, considerando quanto segue: (1) L’Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002; due dei suoi allegati, ossia l’allegato 1 e l’allegato 2, riguardano le concessioni commerciali bilaterali concesse dalle Parti. (2) Il 1° maggio 2004 si è realizzato l’allargamento dell’Unione europea con l’ade- sione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca. (3) Al vertice UE-Svizzera del 19 maggio 2004 le Parti hanno convenuto di adattare le concessioni commerciali bilaterali in base al principio secondo il quale è opportu- no che nella sostanza i flussi commerciali corrispondenti alle preferenze concesse nel quadro degli accordi bilaterali tra i nuovi Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera siano reciprocamente mantenuti con effetto dalla data dell’allargamento dell’UE. (4) Le Parti hanno adottato, su base autonoma e transitoria, misure intese a garantire la continuità dei flussi commerciali dal 1° maggio 2004, decide:

Art. 1 L’allegato 1 e l’allegato 2 dell’Accordo sono sostituiti rispettivamente dall’allega- to 1 e dall’allegato 2 della presente decisione.

RS 0.916.026.811

1 Dal testo originale francese (RO 2006 1893).

2 RS 0.916.026.81

2005-2213 1893

Commercio di prodotti agricoli. Decisione 3/2005 RU 2006

Art. 2 La Confederazione Svizzera conferma che le esportazioni svizzere di bovini verso la Comunità europea rispetteranno il sistema di identificazione e di registrazione di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.

Art. 3 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Firmato a Bruxelles, il 19 dicembre 2005.

Per il Comitato misto per l’agricoltura

I capi delegazione: Il capo della delegazione della Comunità europea Aldo Longo Il capo della delegazione svizzera Christian Häberli Il segretario del Comitato misto per l’agricoltura Remigi Winzap

Commercio di prodotti agricoli. Decisione 3/2005 RU 2006

Allegato 1

Concessioni della Svizzera

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguen- ti concessioni tariffali, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabi- lito:

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in peso netto (fr./100 kg (tonnellate) peso lordo)

0101 90 95 Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza 0 100 capi

pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)

0207 14 81 Petti di galli e di galline, congelati 15 2 000
0207 14 91 Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di 15 1 200

galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati

0207 27 81 Petti di tacchini e di tacchine, congelati 15 800
0207 27 91 Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini 15 600

e di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati

0207 33 11 Anatre, intere, congelate 15 700
0207 34 00 Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone, 9,5 20

freschi o refrigerati

0207 36 91 Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di 15 100

oche o di faraone, congelati (esclusi i fegati grassi)

0208 10 00 Carni e frattaglie commestibili di conigli 11 1 700

o di lepri, fresche, refrigerate o congelate

0208 90 10 Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, 0 100

fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali) ex 0210 11 91 Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della esente 1 000 (1) specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati ex 0210 19 91 Prosciutti e loro pezzi, disossati, della esente 1 000 (1) specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati

0210 20 10 Carni secche della specie bovina esente 200 (2)

ex 0407 00 Uova di volatili, in guscio, fresche, 47 150

10 conservate o cotte

ex 0409 00 00 Miele naturale di acacia 8 200 ex 0409 00 00 Miele naturale diverso da quello di acacia 26 50

0602 10 00 Talee senza radici e marze esente illimitato

Piantimi in forma di portinnesto di frutta a esente (3) granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):

Commercio di prodotti agricoli. Decisione 3/2005 RU 2006

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in peso netto (fr./100 kg (tonnellate) peso lordo)

0602 20 11 – innestati, con radici nude
0602 20 19 – innestati, con zolla
0602 20 21 – non innestati, con radici nude
0602 20 29 – non innestati, con zolla

Piantimi in forma di portinnesto di frutta esente (3) a nocciolo (ottenuti da semi o da molti- plicazione vegetativa):

0602 20 31 – innestati, con radici nude
0602 20 39 – innestati, con zolla
0602 20 41 – non innestati, con radici nude
0602 20 49 – non innestati, con zolla

Piantimi diversi da quelli in forma di esente illimitato portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:

0602 20 51 – con radici nude
0602 20 59 – altri

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:

0602 20 71 – di frutta a granella
0602 20 72 – di frutta a nocciolo esente (3)
0602 20 79 – altri esente illimitato

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:

0602 20 81 – di frutta a granella
0602 20 82 – di frutta a nocciolo esente (3)
0602 20 89 – altri esente illimitato
0602 30 00 Rododendri e azalee, anche innestati esente illimitato

Rosai, anche innestati: esente illimitato

0602 40 10 – rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici

– altri:

0602 40 91 – con radici nude
0602 40 99 – altri, con zolla

Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione esente illimitato vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio):

0602 90 11 – piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli
0602 90 12 – bianco di funghi (micelio)
0602 90 19 – altri

Altre piante vive (comprese le loro radici) esente illimitato

0602 90 91 – con radici nude
0602 90 99 – altre, con zolla
0603 10 31 Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, esente 1 000

freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre

0603 10 41 Rose, recise, per mazzi o per ornamento, esente 1 000

fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori (diversi dai garofani e esente 1 000 dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre

Commercio di prodotti agricoli. Decisione 3/2005 RU 2006

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in peso netto (fr./100 kg (tonnellate) peso lordo)

0603 10 51 – legnosi
0603 10 59 – altri
0603 10 71 Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, esente illimitato

freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile Fiori e boccioli di fiori (diversi dai tulipani e esente illimitato dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:

0603 10 91 – legnosi
0603 10 99 – altri

Pomodori, freschi o refrigerati: esente 10 000 – pomodori ciliegia (cherry):

0702 00 10 – dal 21 ottobre al 30 aprile

– pomodori peretti (di forma allungata):

0702 00 20 – dal 21 ottobre al 30 aprile

– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):

0702 00 30 – dal 21 ottobre al 30 aprile

– altri:

0702 00 90 – dal 21 ottobre al 30 aprile

Lattuga iceberg, senza corona: esente 2 000

0705 11 11 – dal 1° gennaio alla fine di febbraio

Cicorie Witloof, fresche o refrigerate: esente 2 000

0705 21 10 – dal 21 maggio al 30 settembre
0707 00 30 Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore 5 100

a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile

0707 00 31 Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore 5 100

a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre

0707 00 50 Cetriolini, freschi o refrigerati 3,5 300

Melanzane, fresche o refrigerate: esente 1 000

0709 30 10 – dal 16 ottobre al 31 maggio
0709 51 00 Funghi, freschi o refrigerati, del genere esente illimitato
0709 59 00 Agaricus o altri, esclusi i tartufi

Peperoni, freschi o refrigerati: 2,5 illimitato

0709 60 11 – dal 1° novembre al 31 marzo
0709 60 12 Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 5 1 300

31 ottobre Zucchine (incluse le zucchine con fiore), esente 2 000 fresche o refrigerate:

0709 90 50 – dal 31 ottobre al 19 aprile

ex 0710 80 90 Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, esente illimitato congelati

Commercio di prodotti agricoli. Decisione 3/2005 RU 2006

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in peso netto (fr./100 kg (tonnellate) peso lordo)

0711 90 90 Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di 0 150

legumi, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

0712 20 00 Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a 0 100

fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

0713 10 11 Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in ribasso 1 000

grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di 0,90 di animali

0713 10 19 Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in 0 1 000

grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l’alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra) Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche: esente illimitato

0802 21 90 – con guscio, diverse da quelle per

l’alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli

0802 22 90 – sgusciate, diverse da quelle per

l’alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli ex 0802 90 90 Pinoli, freschi o secchi esente illimitato

0805 10 00 Arance, fresche o secche esente illimitato
0805 20 00 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); esente illimitato

clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi

0807 11 00 Cocomeri, freschi esente illimitato
0807 19 00 Meloni, freschi, diversi dai cocomeri esente illimitato

Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: esente 2 000

0809 10 11 – dal 1° settembre al 30 giugno

In altro imballaggio:

0809 10 91 – dal 1° settembre al 30 giugno
0809 40 13 Prugne, frasche, in imballaggio aperto, 0 600

dal 1° luglio al 30 settembre

0810 10 10 Fragole, fresche, dal 1° settembre al esente 10 000

14 maggio

0810 10 11 Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto 0 200
0810 20 11 Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 0 250

14 settembre

0810 50 00 Kiwi, freschi esente illimitato

ex 0811 10 00 Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, 10 1 000 congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all’ingrosso, destinate alla lavorazione a scopi industriali

Commercio di prodotti agricoli. Decisione 3/2005 RU 2006

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in peso netto (fr./100 kg (tonnellate) peso lordo)

ex 0811 10 00 Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, 10 1 000 congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all’ingrosso, destinate alla lavorazione a scopi industriali ex 0811 20 90 Lamponi, more di rovo o di gelso, more- 10 1 000 lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all’ingrosso, destinati alla lavorazione a scopi industriali

0811 90 10 Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, 0 200

congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0811 90 90 Frutta commestibili, anche cotte in acqua 0 1 000

o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)

0904 20 90 Pimenti del genere Capsicum o del genere 0 150

Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lavorati

0910 20 00 Zafferano esente illimitato
1001 90 40 Frumento (grano) e frumento segalato ribasso 50 000

(escluso il frumento [grano] duro), di 0,60 denaturati, per l’alimentazione di animali

1005 90 30 Granturco per l’alimentazione di animali ribasso 13 000

di 0,50 Olio d’oliva, vergine, non per l’alimentazione di animali:

1509 10 91 – in recipienti di vetro di capacità non 60,60 (4) illimitato

eccedente 2 l

1509 10 99 – in recipienti di vetro di capacità 86,70 (4) illimitato

eccedente 2 l, o in altri recipienti Olio d’oliva, vergine, non per l’alimenta- zione di animali: Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l’alimentazione di animali:

1509 90 91 – in recipienti di vetro di capacità non 60,60 (4) illimitato

eccedente 2 l

1509 90 99 – in recipienti di vetro di capacità 86,70 (4) illimitato

eccedente 2 l, o in altri recipienti Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:

2002 10 10 – in recipienti eccedenti 5 kg 2,50 illimitato
2002 10 20 – in recipienti non eccedenti 5 kg 4,50 illimitato

Commercio di prodotti agricoli. Decisione 3/2005 RU 2006

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in peso netto (fr./100 kg (tonnellate) peso lordo)

Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:

2002 90 10 – in recipienti eccedenti 5 kg esente illimitato
2002 90 21 Polpe, puree e concentrati di pomodori, in esente illimitato

recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg Pomodori preparati o conservati, ma non esente illimitato nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:

2002 90 29 – in recipienti non eccedenti 5 kg
2003 10 00 Funghi del genere Agaricus, preparati o 0 1 700

conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico Carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: ex 2004 90 18 – in recipienti eccedenti 5 kg 17,5 illimitato ex 2004 90 49 – in recipienti non eccedenti 5 kg 24,5 illimitato Asparagi preparati o conservati, ma non esente illimitato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 60 10 – in recipienti eccedenti 5 kg
2005 60 90 – in recipienti non eccedenti 5 kg

Olive preparate o conservate, ma non esenti illimitato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006:

2005 70 10 – in recipienti eccedenti 5 kg
2005 70 90 – in recipienti non eccedenti 5 kg

Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 ex 2005 90 11 – in recipienti eccedenti 5 kg 17,5 illimitato ex 2005 90 40 – in recipienti non eccedenti 5 kg 24,5 illimitato

2008 30 90 Agrumi, altrimenti preparati o conservati, esente illimitato

con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove

2008 50 10 Polpe di albicocche, altrimenti preparate o 10 illimitato

conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove

Commercio di prodotti agricoli. Decisione 3/2005 RU 2006

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in peso netto (fr./100 kg (tonnellate) peso lordo)

2008 50 90 Albicocche, altrimenti preparate o conservate, 15 illimitato

con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

2008 70 10 Polpe di pesche, altrimenti preparate o esente illimitato

conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove

2008 70 90 Pesche, altrimenti preparate o conservate, esente illimitato

con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove Succhi di agrumi diversi dall’arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole: ex 2009 39 19 – senza aggiunta di zuccheri o di altri 6 illimitato dolcificanti, concentrati ex 2009 39 20 – con aggiunta di zuccheri o di altri 14 illimitato dolcificanti, concentrati Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:

2204 21 50 – non eccedente 2 l(5) 8,5 illimitato
2204 29 50 – eccedente 2 l(5) 8,5 illimitato

ex 2204 21 50 Vino di Porto, in recipienti di capacità non esente 1 000 hl eccedente 2 l, secondo la descrizione(6) ex 2204 21 21 Retsina (vino bianco greco), in recipienti esente 500 hl di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione (7)

Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione(7), con titolo alcolometrico volumico: ex 2204 29 21 – eccedente 13 % vol. ex 2204 29 22 – non eccedente 13 % vol (1) Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972. (2) Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972. (3) Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante. (4) Ivi compreso il contributo al Fondo di garanzia per il magazzinaggio obbligatorio. (5) Riguarda solo i prodotti ai sensi dell’allegato 7 dell’Accordo. (6) Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese (Oporto) che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999. (7) Descrizione: per «retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comuni- tarie di cui all’allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Commercio di prodotti agricoli. Decisione 3/2005 RU 2006

Allegato 2

Concessioni della Comunità

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguen- ti concessioni tariffali, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabi- lito:

Codice NC Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo annuo applicabile in peso netto (euro/100 kg (tonnellate) peso netto)

0102 90 41 Animali vivi della specie bovina di peso 0 4600 capi
0102 90 49 superiore a 160 kg

0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 ex 0210 20 90 Carni della specie bovina, disossate, secche esente 1200 ex 0401 30 Crema di latte, avente tenore, in peso, esente 2000 di materie grasse superiore a 6 %

0403 10 Iogurt

ex 0402 29 11 Latte speciale, detto «per l’alimentazione 43,8 illimitato

0404 90 83 dei bambini lattanti», in recipienti ermetica-

mente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %(1)

0602 Altre piante vive (comprese le loro radici), esente illimitato

talee e marze; bianco di funghi (micelio)

0603 10 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per esente illimitato

ornamento, freschi

0701 10 00 Patate, da semina, fresche o refrigerate esente 4000
0702 00 Pomodori, freschi o refrigerati esente (2) 1000
0703 10 19 Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi esente 5000
0703 90 00 agliacei, freschi o refrigerati
0704 10 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e esente 5500
0704 90 simili prodotti commestibili del genere

Brassica, esclusi i cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

0705 11 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie esente 3000
0705 19 00 (Cichorium spp.), compresa la cicoria
0705 21 00 Witloof (Cichorium intybus var. foliosum),
0705 29 00 fresche o refrigerate
0706 10 00 Carote e navoni, freschi o refrigerati esente 5000
0706 90 10 Barbabietola da insalata, salsefrica, esente 3000
0706 90 90 sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibi-

li, escluso il rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati

0707 00 05 Cetrioli, freschi o refrigerati esente (2) 1000

Commercio di prodotti agricoli. Decisione 3/2005 RU 2006

Codice NC Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo annuo applicabile in peso netto (euro/100 kg (tonnellate) peso netto)

0708 20 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), esente 1000

freschi o refrigerati

0709 30 00 Melanzane, fresche o refrigerate esente 500
0709 40 00 Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o esente 500

refrigerati

0709 51 00 Funghi del genere agaricus, freschi o refrigeratiesente illimitato
0709 52 00 Tartufi, freschi o refrigerati esente illimitato
0709 59 10 Funghi diversi dal genere agaricus, freschi o esente illimitato
0709 59 30 refrigerati

0709 59 90

0709 70 00 Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova esente 1000

Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

0709 90 10 Insalate, diverse dalle lattughe e dalle esente 1000

cicorie, fresche o refrigerate

0709 90 50 Finocchi, freschi o refrigerati esente 1000
0709 90 70 Zucchine, fresche o refrigerate esente (2) 1000
0709 90 90 Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati esente 1000
0710 80 61 Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, esente illimitato
0710 80 69 congelati
0712 90 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in esente illimitato

pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedente- mente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi ex 0808 10 20 Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche esente(2) 3000

0808 20 Pere e cotogne, fresche esente(2) 3000
0809 10 00 Albicocche, fresche esente(2) 500
0809 20 95 Ciliege, diverse dalle ciliege acide, fresche esente(2) 1500(3)
0809 40 Prugne e prugnole, fresche esente(2) 1000
0810 20 10 Lamponi, freschi esente 100
0810 20 90 More di rovo o di gelso e more-lamponi, esente 100

fresche

1106 30 10 Farine, semolini e polveri di banane esente 5
1106 30 90 Farine, semolini e polveri di altre frutta del esente illimitato

capitolo 8 ex 2002 90 91 Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di esente illimitato ex 2002 90 99 zuccheri, di altri dolcificanti o di amido(4)

2003 90 00 Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, esente illimitato

preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

0710 10 00 Patate, anche cotte in acqua o al vapore, esente 3000

congelate

Commercio di prodotti agricoli. Decisione 3/2005 RU 2006

Codice NC Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo annuo applicabile in peso netto (euro/100 kg (tonnellate) peso netto)

2004 10 10 Patate, preparate o conservate, ma non
2004 10 99 nell’aceto o nell’acido acetico, congelate,

diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le farine, i semolini e i fiocchi

2005 20 80 Patate preparate o conservate, ma non

nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate ex 2005 90 Polveri preparate di ortaggi o legumi e delle esente illimitato relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido(4) ex 2008 30 Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4) ex 2008 40 Fiocchi e polveri di pere, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido(4) ex 2008 50 Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido(4)

2008 60 Ciliege, altrimenti preparate o conservate, esente 500

con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove ex 0811 90 19 Ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, ex 0811 90 39 congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

0811 90 80 Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore,

congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti ex 2008 70 Fiocchi e polveri di pesche, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido(4) ex 2008 80 Fiocchi e polveri di fragole, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

ex 2008 99 Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

ex 2009 19 Polveri di succhi d’arancia, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 21 Polveri di succhi di pompelmo, con o senza esente illimitato ex 2009 29 aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Commercio di prodotti agricoli. Decisione 3/2005 RU 2006

Codice NC Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo annuo applicabile in peso netto (euro/100 kg (tonnellate) peso netto)

ex 2009 31 Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza esente illimitato ex 2009 39 aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 41 Polveri di succhi di ananasso, con o senza esente illimitato ex 2009 49 aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 71 Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta esente illimitato ex 2009 79 di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 80 Polveri di succhi di pera, con o senza aggiunta esente illimitato di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 80 Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o esente illimitato legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1) Ai fini dell’applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. (2) Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo. (3) Comprese le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986. (4) Si veda la Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

Commercio di prodotti agricoli. Decisione 3/2005 RU 2006

Decisione n. 3/2005 del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, concernente l'adozione degli allegati 1 e 2 dell'Accordo | Lexipedia | Lexipedia