AS 2006 2489
Ordinanza del 31 agosto 1983 su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Ordinanza su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 16 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
2 Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS. Se il diritto all’indennità è esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene aperto qualora il periodo di contribuzione durante l’intero termine quadro sia sufficiente per l’apertura e gli altri presupposti siano adempiuti.
3 Abrogato
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.
16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 837.02
2006-1465 2489
Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione RU 2006
Allegato
Aumento del numero massimo di indennità giornaliere nei Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata
Regione Classe d’età Aumento Durata di validità
Cantone di Ginevra 50 anni e oltre 120 1° luglio 2006 – 31 dicembre 2006 Cantone di Neuchâtel, 50 anni e oltre 120 1° luglio 2006 – regione MS 103 30 settembre 2006 Cantone di Vaud 50 anni e oltre 120 1° luglio 2006 – 30 settembre 2006