AS 2006 2671
Ordinanza concernente il materiale bellico
Ordinanza concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)
Modifica del 16 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 febbraio 19981 sul materiale bellico è modificata come segue:
Art. 22 cpv. 6 e 7
6 Non è riscosso alcun emolumento per:
a. il rifiuto di una domanda d’autorizzazione, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione; b. la proroga di un’autorizzazione; c. i controlli di cui all’articolo 19; d. le prestazioni di servizio, segnatamente le risposte a richieste di chiarimento, le ispezioni in aziende e le manifestazioni informative. 7 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre
20042 sugli emolumenti.
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2006.
16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz