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AS 2006 3389

Codice penale militare

Codice penale militare (CPM)

Modifica del 21 marzo 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19981, decreta:

I Il libro primo, parte prima, del Codice penale militare del 13 giugno 19272 è inte- gralmente modificato come segue:

Libro primo: Diritto penale militare Parte prima: Disposizioni generali Capo primo: Del campo d’applicazione

Art. 1 1. Nessuna Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la sanzione senza legge legge commina espressamente una pena.

Art. 2

2. Condizioni 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un cri-

di tempo mine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.

2 Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti com-

messi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all’autore.

Art. 3

3. Condizioni Sono sottoposti al diritto penale militare:

personali

1. le persone obbligate al servizio militare, quando siano in ser-

vizio militare, eccetto le persone in congedo, per i reati di cui agli articoli 115–137 e 145–179 non connessi col servizio del- la truppa;

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Art. 4 Estensione In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale mili- in caso di servizio attivo tare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da esso fissati:

1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno

dei reati seguenti: crimine o delitto contro una guardia militare (art. 65); usurpazione di potere (art. 69); tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89); atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 92); violazione di obblighi contrattuali (art. 97); attentati contro la sicurezza militare (art. 98–105 e 107); corruzione attiva (art. 141); gestione infedele (art. 144); liberazione di detenuti (art. 177);

2. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli

degli atti previsti negli articoli 73, 78, 115–118, 121–123, 128, 129–131, 134–136, 149–151c, 160, 161–165 e 167–169 se questi atti sono diretti contro militari e autorità militari o con- cernono cose che servono all’esercito;

3. le persone di condizione civile che commettono intenzional-

mente gli atti previsti negli articoli 166, 169a, 170 e 171;

4. gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle

forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall’esercito;

5. i funzionari, impiegati od operai:

dell’amministrazione militare della Confederazione e dei Can- toni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari, degli impianti e servizi d’interesse vitale come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali.

Art. 5 Estensione in In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle tempo di guerra persone contemplate negli articoli 3 e 4:

1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno

dei reati seguenti:

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tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91; spionaggio contro uno Stato estero (art. 93); saccheggio o rapina di guerra (art. 139 e 140); incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto l’autore commettendo detti reati distrugga cose che servono all’esercito (art. 160 n. 2 cpv. 3 e n. 4, art. 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, art. 162 cpv. 3, art. 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2);

2. i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente Codice,

compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all’estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l’esercito svizzero o persone appartenenti ad esso;

3. i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusa-

no della loro posizione per commettere un reato;

4. i civili internati su territori in guerra o occupati.

Art. 6 Tempo di guerra 1 Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un immi- nente pericolo di guerra per la Svizzera.

2 Il decreto del Consiglio federale è immediatamente esecutorio. Va

sottoposto il più presto possibile all’Assemblea federale; essa decide se debba essere mantenuto.

Art. 7 Partecipazione di Se ad un crimine o delitto puramente militare (art. 61–85) o ad un civili crimine o delitto contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86–107) o contro il diritto delle genti in caso di conflit- to armato (art. 108–114) hanno partecipato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente Codice.

Art. 8 Applicazione del Le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte diritto penale ordinario alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel presente Codice.

Art. 9 4. a. Diritto Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiu- penale minorile to i diciott’anni rimangono salve le disposizioni della legge federale

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del 20 giugno 20034 sul diritto penale minorile. Sono competenti le autorità civili.

Art. 9a b. Giovani adulti 1 Se, al momento del fatto, l’autore aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, si applicano le disposizioni generali del presente Codice.

2 È parimenti applicabile l’articolo 61 del Codice penale svizzero5.

L’autorità competente è quella del Cantone d’esecuzione.

Art. 10 5. Condizioni di 1 Nei limiti delle condizioni d’applicazione personali, il presente luogo Codice si applica sia ai fatti commessi in Svizzera sia a quelli com- messi all’estero.

2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi

ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.

3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione

federale e della Convenzione del 4 novembre 19506 per la salvaguar- dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non è più per- seguito in Svizzera per il medesimo fatto se: a. è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

4 Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente

eseguita all’estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.

Art. 11 Luogo del reato 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dove- re, quanto in quello in cui si verifica l’evento.

2 Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo

compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l’evento.

4 RS 311.1; FF 2003 3844 5 RS 311.0 6 RS 0.101

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Capo secondo: Della punibilità

Art. 12 1. Crimini e 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della delitti. Definizioni gravità della pena comminata.

2 Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre

tre anni.

3 Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre

anni o una pena pecuniaria.

Art. 12a Commissione 1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione per omissione contraria a un obbligo di agire.

2 Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un

obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù: a. della legge; b. di un contratto; c. di una comunità di rischi liberamente accettata; o d. della creazione di un rischio.

3 Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un

obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.

4 Il giudice può attenuare la pena.

Art. 13 2. Intenzione e 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile negligenza. Definizioni solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.

2 Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie

consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio.

3 Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per

un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

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Art. 14 Errore sui fatti 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circo- stanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favo- revole.

2 Se avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, è

punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo.

Art. 15 3. Atti leciti e Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta colpa. Atto permesso lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il presente dalla legge Codice o un’altra legge.

Art. 16 Legittima difesa Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze esimente un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

Art. 16a Legittima difesa 1 Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa discolpante secondo l’articolo 16, il giudice attenua la pena.

2 Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o

sbigottimento non agisce in modo colpevole.

Art. 17 Stato di necessità 1 Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico pro- esimente prio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altri- menti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.

2 Chiunque commette un reato in tempo di guerra agisce lecitamente

se in tal modo protegge beni giuridici preponderanti e il fatto stesso s’impone nell’interesse della difesa nazionale.

Art. 17a Stato di necessità 1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un’altra discolpante persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l’integrità personale, la libertà, l’onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l’autore sacrificasse il bene in pericolo.

2 Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragione-

volmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.

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Art. 18 Incapacità e 1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di scemata imputabilità valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

2 Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di

valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

3 Possono essere ordinate tuttavia le misure previste nel presente

Codice e quelle di cui agli articoli 59–61, 63 e 64 del Codice penale svizzero7.

4 I capoversi 1–3 non sono applicabili se l’autore poteva evitare l’inca-

pacità o la scemata imputabilità e prevedere così l’atto commesso in tale stato.

Art. 18a Dubbio sull’im- Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, putabilità l’autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.

Art. 19 Errore sull’illi- Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire ceità illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena.

Art. 20 Ordine di un 1 Se l’esecuzione di un ordine di servizio costituisce reato, è punito superiore come autore il capo od il superiore che ha dato l’ordine.

2 Anche il subalterno è punibile quando si sia reso conto che eseguen-

do l’ordine cooperava ad un reato. Il giudice attenua la pena o pre- scinde da ogni pena.

Art. 21

4. Tentativo. 1 Chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un

Punibilità delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

2 L’autore che, per grave difetto d’intelligenza, non si rende conto che

l’oggetto contro il quale l’atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consu- mazione del reato è esente da pena.

7 RS 311.0

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Art. 22 Desistenza 1 Se l’autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato e pentimento attivo iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.

2 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei

confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.

3 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se

la desistenza dell’autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.

4 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei

confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo con- tributo.

Art. 23 5. Partecipa- 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine zione. Istigazione o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena appli- cabile all’autore.

2 Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre

nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

Art. 24 Complicità Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.

Art. 25 Partecipazione a Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo del- un reato speciale l’autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.

Art. 26 Circostanze Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l’autore o il compartecipe a cui si riferiscono.

Art. 27 6. Punibilità dei 1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di co- mass media municazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l’autore dell’opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.

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2 Qualora l’autore dell’opera non possa essere individuato o non possa

essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l’articolo 322bis del Codice penale svizzero8. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona respon- sabile della pubblicazione.

3 Qualora la pubblicazione sia avvenuta all’insaputa o contro la volon-

tà dell’autore dell’opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.

4 Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche

e di comunicazioni ufficiali di un’autorità.

Art. 27a Tutela delle fonti 1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testi- moniare sull’identità dell’autore dell’opera o su contenuto e fonti delle informazioni.

2 Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l’integrità fisica di una persona; oppure b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115–117 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni oppure su un reato ai sensi degli articoli 141–143a e 153–156 del presente Codice, degli articoli 197 numero 3, 260ter, 305bis, 305ter e 322septies del Codice penale svizzero9, come pure ai sensi dell’articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 195110 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

8 RS 311.0 9 RS 311.0 10 RS 812.121

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Capo terzo: Delle pene e delle misure I. Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità, della pena detentiva e della degradazione

Art. 28

1. Pena 1 Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria

pecuniaria. Commisurazione ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabili- sce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore.

2 Un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il

giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed econo- mica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.

3 Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni

necessarie per la determinazione dell’aliquota giornaliera.

Art. 29 Esazione 1 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.

2 Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all’esazione,

l’autorità d’esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.

3 Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati,

l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il prov- vedimento appaia efficace.

Art. 30 Pena detentiva 1 Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest’ultima non può sostitutiva essere riscossa in via esecutiva (art. 29 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un’aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria.

2 Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un’autorità amministrativa, il

giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.

3 Se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza

sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece:

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a. la proroga del termine di pagamento per 24 mesi al massimo; b. la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera; oppure c. l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità.

4 Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli

articoli 31, 32 e 33 capoverso 2.

5 La pena detentiva sostitutiva è eseguita se il condannato non paga la

pena pecuniaria nonostante la proroga del termine di pagamento o la riduzione dell’aliquota giornaliera oppure se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità.

Art. 31 2. Lavoro di 1 Con il consenso dell’autore, il giudice, invece di infliggere una pena pubblica utilità. Contenuto detentiva inferiore a 6 mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo.

2 Il lavoro di pubblica utilità dev’essere prestato a favore di istituzioni

sociali, opere d’interesse pubblico o persone bisognose d’aiuto. È prestato gratuitamente.

Art. 32 Esecuzione L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.

Art. 33 Commutazione 1 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alla sentenza o alle condizioni e oneri stabiliti dall’autorità competente, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva.

2 Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota

giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.

3 La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi

che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.

Art. 34

3. Pena Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata

detentiva. In generale massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

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Art. 34a Pena detentiva 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da di breve durata senza condizio- scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospen- nale sione condizionale (art. 36) e vi è da attendersi che una pena pecunia- ria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

2 Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di

pena.

3 Sono salvi gli articoli 30, 33 e 81 capoverso 1.

Art. 34b Esecuzione 1 Le pene detentive sono eseguite giusta il Codice penale svizzero11.

2 In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può introdurre l’ese-

cuzione militare della pena detentiva. Esso disciplina i particolari.

Art. 35 4. Pena accesso- 1 Il giudice pronuncia la degradazione dell’ufficiale, sottufficiale od ria: degradazione appuntato che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado.

2 L’ufficiale, il sottufficiale o l’appuntato degradato può essere escluso

dal servizio personale.

3 In caso di servizio attivo, può essere riammesso a prestare servizio

per disposizione del comandante in capo dell’esercito; la degradazione rimane definitiva.

4 Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la senten-

za acquista forza di cosa giudicata.

II. Della condizionale

Art. 36 1. Pene con la 1 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di condizionale un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per tratte- nere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

2 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una

pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favore- voli.

11 RS 311.0

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3 La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata

anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.

4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere

una pena pecuniaria.

Art. 37

2. Pene con 1 Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena

condizionale parziale pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.

3 In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva,

la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 del Codice penale svizzero12) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.

Art. 38 3. Disposizioni 1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al comuni. a. Periodo di condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni. prova

2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assi-

stenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della

sospensione condizionale.

Art. 39 b. Successo del Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena periodo di prova sospesa non è più eseguita.

Art. 40 c. Insuccesso del 1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o periodo di prova un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 43. Può tuttavia pronun- ciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’arti- colo 34a.

12 RS 311.0

3402

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2 Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il

giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordi- nata.

3 Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide

anche sulla revoca.

4 La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza

del periodo di prova.

III. Della commisurazione della pena

Art. 41 1. Principio 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare del- l’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

2 La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione

a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Art. 42

2. Attenuazione Il giudice attenua la pena se:

della pena. Circostanze a. l’autore ha agito: attenuanti

4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o

da cui dipendeva; b. l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima; c. l’autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell’ani- mo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostra- zione; d. l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, special- mente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragione- volmente pretendere da lui;

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e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo tra- scorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.

Art. 42a Effetti 1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima com- minata.

2 Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello

comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.

Art. 43

3. Concorso 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

di reati l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il mas- simo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

2 Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere

stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena com- plementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

3 Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i

reati che l’autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott’anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.

Art. 44

4. Computo Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’am-

del carcere preventivo bito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.

IV. Dell’impunità

Art. 45 1. Motivi. Se l’autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva Riparazione ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:

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a. le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 36); e b. l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.

Art. 46 Autore dura- Se l’autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette mente colpito del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l’autorità compe- tente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 46a 2. Disposizione Se le condizioni dell’impunità sono adempiute, il giudice prescinde comune dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell’esecuzione.

V. Delle misure

Art. 47 Misure terapeu- 1 Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero13 sulle tiche e interna- mento misure terapeutiche e sull’internamento (art. 56–65).

3 Le misure sono eseguite secondo il Codice penale svizzero.

Art. 48 Esclusione 1 Se l’imputato è assolto per incapacità o è condannato coll’am- dall’esercito come misura di missione della scemata imputabilità, il giudice può pronunciarne sicurezza l’esclusione dall’esercito.

2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popola-

zione e dello sport può revocare l’esclusione se i presupposti non esistono più.

13 RS 311.0

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VI. Delle altre misure

Art. 49 1. Esclusione 1 Il giudice esclude dall’esercito il condannato a una pena detentiva di dall’esercito oltre tre anni o internato secondo l’articolo 64 del Codice penale svizzero14.

2 Il giudice può escludere dall’esercito il condannato a un’altra pena.

Art. 50 2. Interdizione 1 Se alcuno, nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un dell’esercizio di una professione commercio, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l’esercizio di tale attività o di altre analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

2 L’interdizione vieta all’autore di esercitare tali attività a titolo indi-

pendente, in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi. Se sussiste il rischio che l’autore abuserà della sua attività per commette- re nuovi reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore, l’interdizione verte sulla totalità dell’attività considerata.

Art. 50a Esecuzione 1 L’interdizione dell’esercizio di una professione ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato. La durata dell’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59–61 e 64 del Codice penale svizzero15) non è computata nella durata dell’interdi- zione.

2 Se l’autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente

revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dell’interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

3 Se l’autore ha superato con successo il periodo di prova, l’autorità

competente decide se l’interdizione debba essere attenuata quanto a durata e contenuto oppure soppressa.

4 Se l’interdizione è stata eseguita per almeno due anni, l’autore può

chiedere all’autorità competente di attenuarne la durata o il contenuto oppure di sopprimerla.

14 RS 311.0 15 RS 311.0

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5 Nei casi di cui ai capoversi 3 e 4, se non vi è da temere un ulteriore

abuso e, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, l’autore ha risarcito il danno da lui causato, l’interdizione è soppressa dall’auto- rità competente.

Art. 50abis 3. Divieto di Se l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimi- condurre ne o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli artico- li 59–64 del Codice penale svizzero16 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.

Art. 50b 4. Pubblicazione 1 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona lesa o dell’avente della sentenza diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di con- danna sia resa pubblica a spese del condannato.

2 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona assolta o scagiona-

ta lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.

3 La pubblicazione nell’interesse della persona lesa, dell’avente diritto

di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.

4 Il giudice fissa le modalità e l’estensione della pubblicazione.

Art. 51 5. Confisca. 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, a. Confisca di oggetti pericolosi ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’or- dine pubblico.

2 Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili

o distrutti.

Art. 51a b. Confisca 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono di valori patrimoniali. il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensa- Principi re l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla perso- na lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

16 RS 311.0

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2 La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori

patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

3 Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perse-

guimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

4 La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa

o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.

5 Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può

essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

Art. 51b Risarcimenti 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperi- bili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalen- te; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’articolo 51a capoverso 2.

2 Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che

risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinseri- mento sociale dell’interessato.

3 In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può

sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata.

Art. 52 Confisca di Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui valori patrimo- niali di un’orga- un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti nizzazione criminale a una persona che abbia partecipato a un’organizzazione criminale o l’abbia sostenuta (art. 260ter del Codice penale svizzero17) sono presun- ti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.

Art. 53 6. Assegnamenti 1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno al danneggiato non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o del-

17 RS 311.0

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l’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transa- zione: a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato; b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazio- ne, dedotte le spese; c. le pretese di risarcimento.

2 Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il

danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.

3 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in

cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.

Capo quarto: Dell’assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell’assistenza sociale volontaria

Art. 54 Applicabilità del Sono applicabili gli articoli 93–96 del Codice penale svizzero18. Codice penale svizzero

Capo quinto: Della prescrizione

Art. 55

1. Prescrizione 1 L’azione penale si prescrive:

dell’azione penale. a. in trent’anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a Termini vita; b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detenti- va superiore a tre anni; c. in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena.

2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli

articoli 115, 117, 121 e 153–155 commessi su fanciulli minori di sedici anni, la prescrizione dell’azione penale decorre in tutti i casi fino al giorno in cui la vittima compie 25 anni.

3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronun-

ciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

18 RS 311.0

3409

Codice penale militare RU 2006

4 La prescrizione dell’azione penale in caso di atti sessuali con fan-

ciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115–117, 121 e 153–155, commessi su fanciulli minori di sedici anni, è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifi- ca del presente Codice del 5 ottobre 200119 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

Art. 56 Decorrenza La prescrizione decorre: a. dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato; b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto; c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Art. 57

2. Prescrizione 1 La pena si prescrive:

della pena. Termini a. in trent’anni, se si tratta di una pena detentiva a vita; b. in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni; c. in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni; d. in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni; e. in cinque anni, se si tratta di un’altra pena.

2 Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:

a. durante l’esecuzione ininterrotta di questa pena o di un’altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima; b. nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.

3 La pena accessoria della degradazione è imprescrittibile.

Art. 58 Decorrenza La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l’esecuzione della pena.

19 RU 2002 2993 3146

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Art. 59

3. Imprescrit- 1 Sono imprescrittibili i crimini:

tibilità a. volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione a causa della sua nazionalità, razza, confessione o appartenenza etnica, sociale o politica; b. ritenuti gravi dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto

194920 e dagli altri accordi internazionali, ratificati dalla Sviz-

zera, sulla protezione delle vittime della guerra, in quanto il reato risulti particolarmente grave a causa del modo in cui è stato commesso; o c. che, come mezzi d’estorsione o coazione, mettono o minac- ciano di mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica di molte persone, segnatamente con l’impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d’ostaggi.

2 Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l’azione penale fosse

caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 55 e 56.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l’azione penale o

la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

Capo sesto: Della responsabilità dell’impresa

Art. 59a Punibilità 1 Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.

2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 141 o 141a, l’impresa è

punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità

del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provoca- to, nonché della capacità economica dell’impresa.

20 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

3411

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4 Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:

a. le persone giuridiche di diritto privato; b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti ter- ritoriali; c. le società; d. le ditte individuali.

Art. 59b Procedura penale 1 In caso di procedimento penale l’impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. Se l’impresa non designa il suo rappresentante entro un termine ragio- nevole, l’autorità istruttoria o il giudice decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile rappresenta l’impresa nel procedimento penale.

2 La persona che rappresenta l’impresa nel procedimento penale ha i

medesimi diritti e obblighi di un imputato. Le altre persone di cui nel capoverso 1 non sono tenute a deporre.

3 L’impresa deve designare un altro rappresentante se per i medesimi

fatti o per fatti connessi è avviata un’inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso l’autorità istruttoria o il giudice designano per rappresentarla un’altra persona secondo il capoverso 1 oppure, in sua assenza, un terzo qualificato.

Capo settimo: Delle contravvenzioni

Art. 60 Definizione Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.

Art. 60a Applicabilità Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano delle disposizio- ni della parte anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso. prima

Art. 60b Inapplicabilità o 1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 36 e 37) e sulla responsabilità applicabilità condizionale dell’impresa (art. 59a e 59b) non sono applicabili alle contravven- zioni.

2 Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamen-

te previsti dalla legge.

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3 Le misure privative della libertà (art. 59–61 e 64 del Codice penale

svizzero21), l’interdizione dell’esercizio di una professione (art. 50) e la pubblicazione della sentenza (art. 50b) sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 60c Multa 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.

2 In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il

giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.

3 Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle

condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.

4 Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione propor-

zionale della pena detentiva sostitutiva.

5 Per l’esazione e la commutazione si applicano per analogia gli

articoli 29 e 30 capoversi 2–5.

Art. 60d Lavoro di 1 Con il consenso dell’autore, il giudice può, in sostituzione della pubblica utilità multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un massimo di 360 ore.

2 L’autorità d’esecuzione fissa un termine di un anno al massimo entro

il quale il lavoro di pubblica utilità dev’essere prestato.

3 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica

utilità, il giudice ordina l’esazione della multa.

Art. 60e Prescrizione L’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.

21 RS 311.0

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Codice penale militare RU 2006

II Il libro primo, parte seconda, del Codice penale militare del 13 giugno 192722 è modificato come segue:

1. Le comminatorie penali delle disposizioni qui appresso sono modificate come

segue: Sostituzione di termini e espressioni

1 Negli articoli 61 numero 2 primo periodo, 62 capoverso 3, 64 numero 2, 73

numero 3, 76 numero 3 primo comma, 86 numeri 1 e 2 primo periodo, 87 numero 1,

88 in fine, 93 numero 2, 94 capoverso 4, 95 numero 2, 98 numero 3, 106 capover-

so 2, 115, 116 in fine, 132 numeri 3 e 4, 139 numero 2 primo comma, 140 capoverso 1, 151c numeri 1 e 2, 153 capoverso 2, 154 capoverso 2, 160 capoverso 2, 161 numero 1 primo e terzo comma, 162 capoverso 3 e 165 numero 1 primo e terzo comma, le espressioni «la reclusione» o «della reclusione» sono sostituite con «una pena detentiva». Negli articoli 61 numero 2 secondo periodo, 63 numero 2, 76 numero 3 secondo comma, 86 numero 2, 87 numero 3, 88, 91 numero 2, 116, 139 numero 2, 140 capoverso 2 e 151c numero 3, le espressioni «la reclusione perpetua» o «della reclusione perpetua» sono sostituite con «la pena detentiva a vita». 2 Negli articoli seguenti le espressioni «la detenzione», «la detenzione o con la multa», «della detenzione o della multa» o «la reclusione sino a tre anni o con la detenzione» o «della detenzione» sono rispettivamente sostituite con «una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria» e «una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria»: articoli 61 numero 1, 62 capoverso 1, 64 numero 1, 66 capoverso 1, 67 capoverso 1, 68 numero 1, 69 capoverso 1, 70 capoverso 1, 71 capoverso 1, 73 numero 1, 76 numero 1, 77 numero 1, 78 numero 1, 79 capoverso 1,

80 numero 2 secondo comma, 82 capoverso 3, 85, 86 numero 3, 87 numero 4, 89

capoverso 2, 93 numero 1, 94 capoverso 1, 95 numero 1, 96 capoverso 1, 97 nume- ro 1 secondo comma, 98 numero 1, 99, 100 capoverso 2, 101 capoverso 1, 103 numero 2, 104 capoverso 1, 105 numeri 1 e 2 primo comma, 106 capoverso 3, 107, 114, 118, 120, 122 numero 1, 124 numero 1, 128 capoverso 1, 129 numero 1, 133 capoverso 1, 133a capoverso 1, 134 capoverso 1, 136 numero 1, 137 capoverso 1,

138 capoverso 1, 141a capoverso 1, 143 capoverso 1, 144 capoverso 1, 146 nume-

ro 1, 148 numero 1 secondo comma, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 152 capoverso 1, 156 numero 4, 160 capoverso 3, 161 numeri 1 secondo comma e 2, 162 capoverso 2, 165 numeri 1 e 2, 166 numeri 1 e 2, 167 numero 2, 168 numeri 1 e 2,

169 capoverso 2, 169a numero 1, 170 capoverso 2, 171 numero 2, 171a capoversi 1

e 2, 171c capoverso 1, 172 numero 2, 176 capoverso 1, 177 numeri 1 e 2 primo comma, 178 numero 2.

135 capoverso 1, 137a numero 1, 137b numero 1 primo periodo, 141, 142, 144

capoverso 2 primo periodo, 151a numero 1, 156 numero 1, 171 numero 1, 171b capoverso 1, 172 numero 1, 173, 174 e 179 capoverso 1, le espressioni «la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione» o «della reclusione sino a cinque

22 RS 321.0

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anni o della detenzione» sono rispettivamente sostituite con «una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria» e «una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria».

4 Negli articoli 154 capoverso 1, 167 numero 1 secondo comma, 168 numero 1

secondo comma e 169a numero 2, le espressioni «la reclusione sino» o «della reclusione sino» sono sostituite con «una pena detentiva da uno». 5 Negli articoli 83 capoverso 1 e 84 capoverso 1, l’espressione «l’arresto o con la multa» e nell’articolo 159a capoverso 1 l’espressione «l’arresto repressivo» sono sostituite con «la multa». 6 Negli articoli 128a capoverso 1 e 163 capoverso 1, l’espressione «la detenzione sino a cinque anni» è sostituita con «una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria». 7 Negli articoli 130 numero 2, 153 capoverso 1 e 155, l’espressione «la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione» è sostituita con «una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria». 8 Negli articoli 131 numero 3, 135 capoverso 4 e 137b numero 2, le espressioni «la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi» o «della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi» sono rispettivamente sostituite con «una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere» e «una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere».

9 Negli articoli 131 numero 4, 132 numero 1 e 164 capoverso 1, l’espressione «la

reclusione sino (/fino) a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi» è sostituita con «una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere». 10 Nell’articolo 132 numero 2, l’espressione «la reclusione o con la detenzione non inferiore ad un anno» e negli articoli 134 capoverso 3, 137a numero 4, 140 capoverso 1, 151b, 151c numero 1, 160 capoverso 1, 161 numero 1, 162 capover- so 1, 165 numero 1 e 166 numero 1 le espressioni «la reclusione» o «della reclusione» sono sostituite con «una pena detentiva non inferiore a un anno».

11 Negli articoli 80 numero 1, 83 capoverso 3 e 148 numero 1, l’espressione «la

detenzione sino (/fino) a tre mesi (o con la multa)» è sostituita con «una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere».

12 Negli articoli 72 numero 1, 80 numero 2 primo periodo, 100 capoverso 1 e 179

capoverso 2, l’espressione «la (della) detenzione sino a sei mesi» è sostituita con «una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere». 13 Negli articoli 145 numero 1 e 159 capoverso 1, l’espressione «la detenzione sino a sei mesi o con la multa» è sostituita con «una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere». 14 Negli articoli 131 numero 2, 164 capoversi 2 e 3 e 169 capoverso 1, le espressioni «la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese» o «della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore ad un mese» e nell’articolo 167 numero 1 primo comma l’espressione «la detenzione da un mese a

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Codice penale militare RU 2006

cinque anni» sono rispettivamente sostituite con «una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere» e «una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere».

15 Negli articoli 63 numero 1 primo comma, 72 numero 2, 81 capoverso 2, 92, 98

numero 2, 102, 103 numero 1, 104 capoverso 2, 170 capoverso 1 e 178 numero 1, le espressioni «la reclusione o (con) la detenzione» o «della reclusione o della detenzione» sono sostituite con «una pena detentiva o pecuniaria». 16 Negli articoli 74 e 75, l’espressione «la reclusione perpetua o con la reclusione» è sostituita con «la pena detentiva a vita o con una pena detentiva». 17 Negli articoli 86a, 109 capoverso 1, 110, 111 capoverso 1, 112 e 113, l’espres- sione «la detenzione o, nei casi gravi, con la reclusione», rispettivamente «la deten- zione, nei casi gravi con la reclusione» è sostituita con «una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno». 18 Negli articoli 87 numero 2 e 91 numero 1, l’espressione «la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi» è sostituita con «una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere».

19 Negli articoli 89 capoverso 1 e 139 numero 1 primo periodo, l’espressione «la

reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi» è sostituita con «una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere». 20 Nell’articolo 94 capoverso 3, l’espressione « la detenzione non inferiore ad un mese e con la multa» è sostituita con «una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva dev’essere cumulata la pena pecuniaria.»

21 Negli articoli 105 numero 2 secondo comma e 177 numero 2 secondo comma,

l’espressione «la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese» è sostituita con «una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere». 22 Nell’articolo 117, l’espressione «la pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione da uno a cinque anni» è sostituita con «la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni». 23 Nell’articolo 121, l’espressione «la reclusione sino a dieci anni o con la deten- zione da sei mesi a cinque anni» è sostituita con «una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere». 24 Negli articoli 146 numero 2 e 157, l’espressione «della detenzione non inferiore ad un mese», rispettivamente «la detenzione non inferiore ad un mese», è sostituita con «una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria», rispettivamente «una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere».

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25 Nelle seguenti disposizioni, le comminatorie penali sono riformulate come segue:

Art. 81 cpv. 1

1 … è punito con una pena detentiva fino a 18 mesi o con una pena

pecuniaria. Se è pronunciata anche l’esclusione dall’esercito ai sensi dell’articolo 49, la pena pecuniaria o il lavoro di utilità pubblica sono esclusi.

Art. 82 cpv. 1

1 …, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 90 Uso d’armi 1 Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro contro la Confederazione la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico è punito con una pena detentiva.

2 Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.

Art. 137a n. 2

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se

Art. 160a Incendio colposo 1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se

il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone.

Art. 163 cpv. 2

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Nuove modalità di querela:

Art. 148a cpv. 1 e 3

3 Si può desistere dalla querela finché non sia pronunciata la sentenza

di seconda istanza.

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Stralcio di espressioni: Nell’articolo137a numero 2 è stralciata l’espressione «e con la multa».

Abrogazione di disposizioni:

Art. 135 cpv. 4, secondo periodo Abrogato

Art. 137a n. 1, secondo periodo Abrogato

Art. 137b n. 2, secondo periodo Abrogato

Art. 144 cpv. 2, secondo periodo Abrogato

Nuove disposizioni concernenti la comminatoria penale:

Art. 144a Cumulo di pena Laddove, nei capi ottavo e nono, si commina esclusivamente una pena detentiva e pena pecuniaria detentiva o l’alternativa fra pena detentiva e pena pecuniaria, le due pene possono in ogni caso essere cumulate.

Art. 144b Caso poco grave Vi è caso poco grave ai sensi delle disposizioni dei capi ottavo e nono segnatamente qualora l’atto sia diretto esclusivamente a un valore patrimoniale o danno di lieve entità.

Modifica di titoli marginali Concerne soltanto il testo tedesco

2. Le seguenti disposizioni che contengono rimandi al libro primo, parte prima; sono modificate come segue:

Art. 82 cpv. 4

4 Se più tardi l’autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudi-

ce può attenuare la pena (art. 42a).

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Art. 151c n. 4

4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la

pena può essere attenuata (art. 42a).

Art 171b cpv. 3, ultimo periodo

3 … L’articolo 10 capoverso 2 è applicabile.

Art. 176 cpv. 1 e 1bis

1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o al-

l’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59–61, 63 e 64 del Codice penale svizzero23 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 1bis È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od all’esecuzione all’estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizze- ro una persona perseguita o condannata all’estero per un crimine menzionato nell’articolo 59 del presente Codice.

Art. 179a Attenuazione di 1 Se l’autore d’un reato previsto negli articoli 178 e 179 rettifica pene spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 42a) o prescindere da ogni pena.

2 Se l’autore di un reato previsto nell’articolo 179 ha fatto una falsa

dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a proce- dimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena (art. 42a).

Art. 192 cpv. 1

1 Le disposizioni sull’esazione della pena pecuniaria (art. 29 e 30) si

applicano anche alle multe disciplinari.

Art. 193 6. Confisca Le disposizioni concernenti la confisca (art. 51 segg.) si applicano per analogia.

23 RS 311.0

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III Il libro terzo del Codice penale militare del 13 giugno 192724 è modificato come segue:

Titolo prima dell’art. 215 Libro terzo: Entrata in vigore ed applicazione del Codice Capo primo: Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore

Art. 215 Esecuzione 1 Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono di sentenze anteriori eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.

2 Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è

stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita.

3 Le disposizioni del Codice penale svizzero25 concernenti l’esecu-

zione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato prima della loro entrata in vigore.

Art. 216 Prescrizione 1 Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell’azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all’autore.

2 Il periodo di tempo decorso prima dell’entrata in vigore del nuovo

diritto è computato.

Art. 217 Abrogato

24 RS 321.0 25 RS 311.0

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Titolo prima dell’art. 218 Capo secondo: Giurisdizione

Art. 218 cpv. 1

1 Fatti salvi gli articoli 9 e 9a, ogni persona sottoposta al diritto penale

militare soggiace alla giurisdizione dei tribunali militari.

Titolo prima dell’art. 224 Capo terzo: Procedura

Titolo prima dell’art. 225 Capo quarto: Esecuzione della sentenza

Titolo prima dell’art. 226 Capo quinto: Casellario giudiziale

Art. 226 Casellario L’obbligo di prestare lavoro o l’assegnazione al servizio militare sen- giudiziale z’arma secondo l’articolo 81 numeri 2 o 2bis nonché le pene discipli- nari non sono iscritti nel casellario giudiziale. Peraltro, si applicano gli articoli 365–371 del Codice penale svizzero26.

Titolo prima dell’art. 228 Capo sesto: Procedura di riabilitazione

Art. 228–232 Abrogati

Titolo prima dell’art. 232a Capo settimo: Grazia e amnistia

Art. 232a

1. Grazia. La grazia può essere accordata per tutte le pene pronunciate mediante

Ammissibilità sentenza passata in giudicato, salvo per le pene disciplinari.

26 RS 311.0

3421

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Art. 232e 2. Amnistia 1 Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice, l’Assemblea federale può concedere un’amnistia.

2 Con l’amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti

o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.

Titolo prima dell’art. 233 Capo ottavo: Disposizioni completive e finali

Art. 233 Abrogato

Art. 234 Rimandi a I rimandi a disposizioni modificate o abrogate dal presente Codice, disposizioni modificate o contenuti in altri atti normativi della Confederazione, s’interpretano abrogate come rimandi alle corrispondenti disposizioni del nuovo diritto.

Art. 236a Abrogato

IV

Modifica di altre leggi federali La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato

V

Disposizioni transitorie

1. Esecuzione delle pene

1 L’articolo 36 è applicabile alla revoca della sospensione condizionale della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Il giudice può, invece della pena detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 28–30) o ordinare un lavoro di pubblica utilità (art. 31–33).

3422

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2 Le pene accessorie dell’incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex

art. 3827) e dell’espulsione (ex art. 4028) sono soppresse con l’entrata in vigore della presente legge. 3 Le disposizioni del Codice penale svizzero29 concernenti l’esecuzione delle pene detentive (art. 74–85, 91 e 92) nonché l’assistenza riabilitativa, le norme di condotta e l’assistenza sociale volontaria (art. 93–96) sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.

2. Casellario giudiziale

1 Le disposizioni del Codice penale svizzero concernenti il casellario giudiziale (art. 365–371) sono applicabili anche alle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore. 2 Al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente legge l’autorità compe- tente elimina d’ufficio le iscrizioni cancellate secondo il diritto anteriore;

VI

Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore simultaneamente alla modifica del Codice penale svizzero e alla legge sul diritto penale minorile.

3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003 Consiglio nazionale, 21 marzo 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

27 RU 1975 55, 1979 1037 28 RU 1951 435 452 29 RS 311.0

3423

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2003.30

5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

30 FF 2003 2438

3424

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Allegato (cifra IV)

Modifica di altre leggi federali

Le leggi qui appresso sono modificate nel modo seguente:

1. Procedura penale militare del 23 marzo 197931

Art. 68 Restituzione o realizzazione degli oggetti e dei beni sequestrati 1 Gli oggetti e i beni sequestrati che non sono confiscati devono essere restituiti all’avente diritto appena non siano più necessari per il procedimento penale. 2 Gli oggetti e i beni confiscati in virtù degli articoli 51, 51a e 52 del Codice penale militare32, se devono essere custoditi, realizzati o resi inservibili, devono essere con- segnati dal giudice, dopo la liquidazione definitiva della causa, al servizio compe- tente. 3 Il servizio competente procede alla realizzazione se entro il termine previsto dal- l’articolo 42 numero 1 del Codice penale militare non sono stati fatti valere diritti di terzi. Gli oggetti e i beni deteriorabili o esposti a rapido deprezzamento devono essere tempestivamente realizzati. Durante il termine suddetto, il ricavo è tenuto a disposizione dei terzi aventi diritto. 4 Se i terzi aventi diritto non sono altrimenti individuabili, il servizio competente può ordinare un’unica pubblicazione nel Foglio federale.

Art. 119 cpv. 1 lett. a e 2 lett. b

1 L’uditore emana un decreto d’accusa se:

a. ritiene appropriata una pena detentiva di non oltre 30 giorni, una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere al massimo o un cumulo di queste pene; e

2 La procedura del decreto d’accusa non ha luogo:

b. se entra in linea di conto la revoca di una pena condizionalmente sospesa o la sua sostituzione con le misure previste nell’articolo 40 capoversi 1 e 2 del Codice penale militare33 o nell’articolo 46 capoversi 1, 2 o 4 del Codice penale svizzero34.

31 RS 322.1 32 RS 321.0 33 RS 321.0 34 RS 311.0

3425

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Titolo prima dell’art. 159 Sezione 6: Procedura in caso di revoca della sospensione condizionale

Art. 159 cpv. 1 1 Se il tribunale di divisione o il tribunale militare d’appello deve pronunciare sulla revoca della sospensione condizionale della pena, dev’essere svolto un dibattimento.

Art. 195 lett. a, b e g Le decisioni dei tribunali di divisione e dei tribunali militari d’appello, contro cui non è ammesso l’appello o il ricorso per cassazione, possono essere impugnate mediante ricorso al tribunale militare di cassazione, segnatamente nei casi seguenti: a. esecuzione di pene sospese, dopo l’esecuzione di misure; b. abrogata g. confisca;

Art. 211 Confisca L’esecuzione della confisca incombe alle autorità cantonali. Fatto salvo l’articolo 53 del Codice penale militare35, il ricavo spetta al Cantone che ha effettuato la confisca.

2. Legge del 6 ottobre 199536 sul servizio civile

Art. 72 cpv. 1 e 2 1 Chiunque, nell’intenzione di rifiutare il servizio civile, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona il suo istituto di impiego senza permesso o non vi ritorna dopo un’assenza giustificata, è punito con una pena detentiva fino a 18 mesi o con una pena pecuniaria. Se è pronunciata anche l’esclusione dal servizio civile ai sensi del capoverso 3, la pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità sono esclusi. 2 Chiunque rifiuta di prestare un servizio civile straordinario è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Art. 73 cpv. 1, 2 e 4 1 Chiunque, senza l’intenzione di rifiutare il servizio civile, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona senza permesso il suo istituto d’impiego o non vi ritorna dopo un’assenza giustificata, è punito con una pena pecuniaria fino a

180 aliquote giornaliere.

35 RS 321.0 36 RS 824.0

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2 Chiunque non si presenta ad un servizio civile straordinario è punito con una pena detentiva fino a 3 anni o con una pena pecuniaria. 4 Se più tardi il colpevole riprende spontaneamente il lavoro, il giudice può attenuare la pena.

Art. 74 cpv. 1 e 2 1 Chiunque, per negligenza, non si presenta ad un servizio al quale è stato convo- cato, abbandona senza permesso il suo istituto d’impiego o non vi ritorna per tempo o del tutto dopo un’assenza giustificata, è punito con la multa. 2 Se il colpevole non si presenta per negligenza ad un servizio civile straordinario, il giudice può pronunciare una pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere.

Art. 75 cpv. 1 1 Chi, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione del servizio o omissione del servizio per negligenza, non dà seguito ad una convocazione al servizio civile, pur essendo in grado di viaggiare, è punito con la multa.

Art. 76 Grave violazione degli obblighi 1 Chi si rende ripetutamente reo di gravi mancanze disciplinari è punito con la multa.

2 Se il colpevole viola gravemente i suoi obblighi durante un servizio civile straor- dinario, il giudice può pronunciare una pena pecuniaria fino a 90 aliquote giorna- liere.

Art. 78 cpv. 1 1 Il Consiglio federale può dichiarare punibili le infrazioni contro singole disposi- zioni d’esecuzione della presente legge e comminare la multa per le contravvenzioni a queste disposizioni.

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