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AS 2006 3721

Ordinanza che modifica le tariffe d'imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette

Ordinanza che modifica le tariffe d’imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette

Modifica del 6 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 settembre 20041 che modifica le tariffe d’imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette è modificata come segue:

Art. 2 La tariffa d’imposta per le sigarette e la carta da sigarette secondo l’allegato IV della legge federale del 21 marzo 19692 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:

Allegato IV capoverso 1 primo trattino L’imposta ammonta: – per le sigarette a 9,923 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno 17,298 centesimi il pezzo;

Art. 3

1 Fino al 31 dicembre 2006 i produttori e gli importatori possono dichiarare

all’aliquota d’imposta attuale la quantità di sigarette al vecchio prezzo, maggiorata del 5 per cento rispetto a quella mediamente venduta l’anno precedente sull’arco di tre mesi. 2 Fino al 31 dicembre 2006 le sigarette destinate all’esportazione sono assoggettate alla tariffa d’imposta attuale. 3 Le sigarette al nuovo prezzo prodotte e importate fino al 31 dicembre 2006 sono assoggettate alla nuova tariffa d’imposta.