AS 2006 3865
Ordinanza sulle foreste
Ordinanza sulle foreste (OFo)
Modifica del 13 settembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 19921 sulle foreste è modificata come segue:
Art. 36 Condizioni (art. 29 cpv. 3, 51 cpv. 2)
Può essere nominato a capo di un Ufficio di circondario forestale o a un’altra fun- zione superiore del servizio forestale della Confederazione o di un Cantone chi: a. è titolare di un diploma nel settore forestale, rilasciato da una scuola univer- sitaria svizzera, o di un titolo di studio estero riconosciuto come equivalente; b. ha svolto una pratica forestale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2006.
13 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 921.01
2006-2041 3865
Ordinanza sulle foreste RU 2006
3866