AS 2006 3907
Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Georgia concernente la cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria
Traduzione1
Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Georgia concernente la cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria
Concluso il 17 gennaio 2005 Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 maggio 2006
Il Governo della Confederazione Svizzera (qui di seguito denominato «la Svizzera») e il Governo (potere esecutivo) della Georgia (qui di seguito denominato «la Georgia»), qui di seguito denominati «Parti contraenti», nell’intento di rinsaldare i legami d’amicizia che uniscono i rispettivi Paesi, desiderosi di rafforzare queste relazioni e di sviluppare una fruttuosa cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria tra i due Paesi, riconoscendo che tale cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria contribuirà a promuovere le riforme attualmente in atto in Georgia volte a raggiungere uno svi- luppo sostenibile sul piano economico, sociale ed ecologico e a mitigare i costi economici, sociali ed ecologici del processo di risanamento strutturale nonché a promuovere la democrazia e i diritti dell’uomo, consapevoli che il Governo della Georgia si impegna a perseguire l’attuazione delle riforme allo scopo di instaurare un’economia di mercato in condizioni democratiche, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Base della cooperazione Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo, come espres- si in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ispira sia la politica interna sia quella estera delle Parti contraenti e costituisce un elemento essenziale del presente Accordo, equiparato agli obiettivi di quest’ultimo.
Art. 2 Scopo dell’Accordo Il presente Accordo definisce le modalità e le condizioni generali per tutte le forme di cooperazione allo sviluppo tra le Parti contraenti. Queste modalità e condizioni si applicano ai progetti e ai programmi di cooperazio- ne allo sviluppo convenuti tra le Parti contraenti conformemente all’articolo 5.
RS 0.974.236.0
1 Dal testo originale tedesco (AS 2006 3907)
2002-1241 3907
Cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria. Acc. con la Georgia RU 2006
Le Parti contraenti intendono promuovere, nell’ambito delle rispettive legislazioni nazionali, la realizzazione di progetti e programmi di cooperazione nella Georgia. Questi progetti e programmi sono complementari agli sforzi di sviluppo interni profusi dalla Georgia. La Georgia applicherà parimenti queste disposizioni alle attività nazionali risultanti dai progetti e dai programmi di cooperazione allo sviluppo regionali cofinanziati dalla Svizzera, oppure dai progetti e dai programmi cofinanziati dalla Svizzera tramite organizzazioni internazionali, sempre che sia fatto espressamente riferimento al presente Accordo. Il presente Accordo mira a definire una struttura di norme e di procedure applicabili alla concezione e all’attuazione dei progetti e dei programmi previsti. Allo scopo di evitare doppioni rispetto ai programmi e ai progetti finanziati da altri donatori e per garantire ai progetti e ai programmi la massima efficacia, le Parti contraenti forniscono e condividono tutte le informazioni necessarie per un coordi- namento efficace.
Art. 3 Definizioni I progetti e i programmi specifici e le altre attività connesse che sottostanno al presente Accordo sono qui di seguito denominati «progetti». Ai fini del presente Accordo l’espressione «organismi esecutivi» designa le autorità e gli enti pubblici o privati nonché le organizzazioni pubbliche o private, riconosciu- ti da entrambe le Parti contraenti e a cui sia stato affidato il mandato dalla Svizzera per realizzare i progetti specifici ai sensi dell’articolo 8.1. Gli enti georgiani omologhi di questi organismi sono qui di seguito denominati «partner di progetti». Gli esperti e i consulenti impiegati in missioni di breve o lunga durata dalla Svizzera o dagli organismi esecutivi cui è stata affidata la realizzazione dei progetti, sono qui di seguito denominati «personale». Il termine «familiari» designa il coniuge o il partner e i rispettivi figli. Ai fini del presente Accordo il termine «beni» designa le merci, il materiale, gli autoveicoli, i macchinari, le attrezzature e altri beni messi a disposizione dalla Svizzera o dagli organismi esecutivi per l’attuazione dei progetti contemplati dal presente Accordo nonché tutti gli altri beni forniti alla Georgia nel quadro di accordi specifici concernenti i progetti ai sensi dell’articolo 5.1.
Art. 4 Forme di cooperazione
Forme
4.1. La cooperazione può assumere, successivamente o simultaneamente, una o
più delle forme seguenti: cooperazione tecnica, finanziaria o economica come anche aiuto umanitario o soccorso in caso di catastrofe. 4.2. La cooperazione è realizzata tramite donazioni (in natura, servizi o contanti), crediti a tassi preferenziali o partecipazioni finanziarie.
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4.3. La cooperazione può essere condotta su base bilaterale o in collaborazione
con altri donatori o organizzazioni multilaterali.
4.4. Le operazioni di cooperazione possono essere affidate a organizzazioni o
istituzioni pubbliche o private, nazionali, internazionali o multilaterali.
Cooperazione tecnica
4.5. La cooperazione tecnica ha luogo sotto forma di trasferimento di know-how
tramite la formazione e la consulenza nonché sotto forma di servizi o forni- tura dei beni e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei progetti.
4.6. La cooperazione tecnica può assumere le forme seguenti:
a) contributi sotto forma di donazioni; b) fornitura di beni e di servizi; c) messa a disposizione di personale locale o estero; d) assegnazione di borse di studio o di formazione in Georgia, in Svizzera o in un Paese terzo; e) qualsiasi altra forma concordata di comune intesa tra le Parti contraenti.
4.7. I progetti di cooperazione tecnica si concentrano prioritariamente su:
i) azioni di sostegno allo sviluppo sicuro e sostenibile dal punto di vista ecologico, e ii) azioni di sostegno al processo di riforma strutturale volto alla crea- zione di una libera economia di mercato.
4.8. Di norma i progetti di cooperazione tecnica non comportano obblighi di
rimborso, tranne nel caso in cui siano legati ad attività economiche.
Cooperazione economica e finanziaria
4.9. La cooperazione economica e finanziaria consiste nel finanziamento di beni
e servizi di origine svizzera in relazione con progetti prioritari di sviluppo, o contributi al capitale degli intermediari finanziari. Altre forme possono esse- re considerate caso per caso. 4.10. La cooperazione economica e finanziaria è fornita, a seconda del caso, sotto forma di donazioni, di prestiti o sotto forme combinate previa intesa tra le Parti contraenti. 4.11. È data particolare importanza ai progetti atti a favorire lo sviluppo del setto- re emergente dell’economia privata.
Aiuto umanitario e soccorso in caso di catastrofe 4.12. L’aiuto umanitario della Svizzera alla Georgia consiste nella messa a dispo- sizione di beni, di servizi, di esperti e di contributi finanziari. 4.13. I progetti di aiuto umanitario sono destinati alle categorie più vulnerabili della società georgiana e contribuiscono a rafforzare simultaneamente la capacità d’azione delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali.
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Art. 5 Applicazione
5.1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano:
a) ai progetti concordati tra le Parti contraenti; b) ai progetti concordati tra gli enti pubblici o privati di ciascun Paese, ai quali le Parti contraenti o i loro rappresentanti autorizzati abbiano con- venuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 6; c) ai progetti in fase di elaborazione o di realizzazione prima dell’entrata in vigore del presente Accordo. 5.2. La Parte svizzera ha la facoltà di affidare l’attuazione dei suoi impegni ad un organismo esecutivo.
5.3. Le disposizioni del presente Accordo si applicano parimenti agli interventi
in situazioni di emergenza e alle operazioni di soccorso e di aiuto umanitario condotte dalla Svizzera in Georgia in caso di catastrofi umanitarie.
Art. 6 Obblighi
6.1. Allo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti di cooperazione, la
Georgia esenta dal pagamento delle imposte, dei dazi doganali e di altre tas- se obbligatorie la totalità delle attrezzature, servizi, autoveicoli e materiale forniti dalla Parte contraente svizzera sotto forma di donazioni nonché le attrezzature importate temporaneamente in vista della realizzazione dei pro- getti previsti nel quadro del presente Accordo e autorizza la loro riesporta- zione alle medesime condizioni.
6.2. La Georgia accorda le necessarie autorizzazioni per l’importazione tempora-
nea delle attrezzature richieste per la realizzazione dei progetti nel quadro del presente Accordo. 6.3. La Georgia esenta gli organismi esecutivi incaricati della realizzazione di un progetto dal pagamento di qualsiasi onere fiscale o tassa sul reddito, sul plu- svalore o sul patrimonio derivanti da rimunerazioni e acquisti nell’ambito dei progetti considerati.
6.4. La Georgia accetta, per quanto concerne le procedure di pagamento relative
ai progetti di aiuto finanziario, la designazione di agenti finanziari che ope- rano per conto di partner locali, previa intesa tra i partner del progetto corri- spondente. Per i pagamenti in valuta locale e/o la creazione di fondi in con- trovalore, potranno essere aperti conti speciali presso tali agenti finanziari in conformità con la legislazione georgiana. I partner dei progetti decidono in merito alla destinazione delle somme depositate. 6.5. I membri del personale incaricato della realizzazione dei progetti nel quadro del presente Accordo e i loro familiari che non sono cittadini georgiani e vivono in Georgia, sono esenti dal pagamento: a) di qualsiasi imposta prevista dalla legislazione georgiana sul reddito percepito nel quadro dei progetti realizzati in applicazione dell’Ac- cordo;
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b) di qualsiasi tassa, dazi doganali o altri oneri previsti dalla legislazione georgiana sui loro effetti personali all’importazione e all’esportazione (mobilia e suppellettili, un autoveicolo per famiglia, equipaggiamento professionale e privato). L’esenzione copre anche la riesportazione dei beni che le persone in questione hanno importato in Georgia. La Georgia rilascia gratuitamente ai membri del personale e ai loro familiari i permessi di dimora e di lavoro legalmente richiesti.
6.6. La Georgia accorda ai membri del personale e ai loro familiari lo stesso
statuto accordato al personale amministrativo e tecnico in virtù della Con- venzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche.
6.7. Nell’ambito della propria legislazione, la Georgia rilascia gratuitamente e
senza indugio i visti di entrata necessari per i membri del personale e dei loro familiari.
6.8. La Georgia aiuta il personale nell’adempimento dei propri compiti e gli
fornisce la documentazione e le informazioni necessarie a tale scopo.
Art. 7 Clausola anticorruzione Le Parti contraenti perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici, impedisce un impiego appropriato delle risorse destinate allo sviluppo e compromette una concorrenza trasparente e leale fondata sui prezzi e sulla qualità. Pertanto esse dichiarano la loro volontà di unire i loro sforzi per lottare contro la corruzione e segnatamente dichiarano che in nessun caso è stato o sarà accordato a chicchessia, direttamente o indirettamente, in relazione con la conclusione o l’attuazione del presente Accordo alcuna offerta, né alcun regalo o pagamento, rimunerazione o vantaggio di un genere tale da poter essere considerato un atto illegale o un atto di corruzione. Ogni atto di siffatta natura costituisce motivo sufficiente per giustificare l’annullamento del presente Accordo o dei contratti o mandati stipulati in applicazione del medesimo, o l’adozione di qual- siasi altra misura coercitiva prevista dalla legge applicabile.
Art. 8 Coordinamento e procedura
8.1. I progetti contemplati dal presente Accordo devono essere oggetto di una
convenzione specifica tra i partner del progetto. Tale convenzione espone in dettaglio i diritti e i doveri dei singoli partner. Questi si scambiano a inter- valli regolari le informazioni tecniche circa l’avanzamento dei progetti finanziati in virtù del presente Accordo.
8.2. Le Parti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni relative ai
progetti intrapresi in virtù del presente Accordo.
8.3. Da parte georgiana, il coordinamento generale della cooperazione allo
sviluppo e dei progetti è garantito, a nome del Governo della Georgia, dal Ministero degli affari esteri.
2 RS 0.191.01
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8.4. Da parte svizzera, l’applicazione del presente Accordo è garantita:
a) dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Diparti- mento federale degli affari esteri; b) dalla Segreteriato di Stato dell’economia (SECO) del Dipartimento federale dell’economia.
8.5. L’Ufficio di cooperazione della DSC a Tbilisi assicura il collegamento con
le autorità georgiane per il coordinamento, la realizzazione e il monitoraggio dei progetti.
Art. 9 Disposizioni finali 9.1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’adempimento di tutte le procedure necessa- rie alla sua entrata in vigore nei rispettivi Paesi. Esso rimane in vigore per una durata di cinque anni dalla sua firma. Trascorso tale termine, l’Accordo sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché non venga denunciato da una delle Parti contraenti con preavviso scritto di almeno sei mesi. In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni dello stesso rimar- ranno applicabili ai progetti convenuti prima della sua denuncia.
9.2 Le Parti contraenti convengono di risolvere per via diplomatica qualsiasi
controversia che possa risultare dall’applicazione del presente Accordo.
9.3 Ogni modifica o emendamento del presente Accordo verranno effettuati per
scritto previa intesa tra le due Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure interne.
Fatto a Tbilisi il 17 gennaio 2005, in due esemplari originali, nelle lingue inglese, georgiana e tedesca. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà la versione inglese.
Per il Governo Per il Governo della Confederazione Svizzera: della Georgia: Stefan Speck Salome Zourabishvili
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Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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