AS 2006 3929
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali e l'interesse di mora per l'imposta sugli oli minerali
Ordinanza del DFF su le agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali
Modifica dell’11 settembre 2006
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del DFF del 28 novembre 19961 su le agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli mineraliè modificata come segue:
Art. 4 cpv. 4 e art. 5 Abrogati
Art. 6 cpv. 2 lett. a e g 2 La cifra di superficie è la somma dei risultati ottenuti dalla moltiplicazione delle superficie in ettari per i coefficienti qui appresso: a. terreno prativo: – sfruttato in modo estensivo 0,7 – altri 1,0 g. colture orticole 4,5
Art. 7 rubrica e cpv. 1 e 2 concerne solo il testo in francese 1 Per le aziende la cui parte principale della superficie agricola utile si trova in regione di montagna, la superficie di terreni prativi è calcolata secondo l’effettivo del bestiame.
2 Il numero di animali è moltiplicato per i coefficienti qui appresso:
Coefficiente
a. cavalli di meno di 3 anni 0,25 b. cavalli di 3 anni e più 0,50 c. pony e cavalli piccoli 0,25 d. asini, muli e bardotti 0,35
1 RS 641.612
2006-1034 3929
Agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali RU 2006
Coefficiente
e. bestiame giovane, da 4 a 12 mesi 0,20 f. giovenche 0,35 g. vacche 0,55 h. tori e buoi 0,40 i. pecore e capre, eccettuati i greggi transumanti, cervi, struzzi 0,05
Art. 8 cpv. 1 1 Il consumo secondo norma giusta l’articolo 4 è ripartito come segue per genere di carburante: 16 % benzina, 84 % olio diesel.
Art. 9 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
11 settembre 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz