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AS 2006 3961

Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo

Traduzione1

Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo2

del 4 novembre 1998

La Corte europea dei diritti dell’uomo, vista la Convenzione del 4 novembre 19503 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli4, adotta il presente regolamento:

Art. 1 Definizioni Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, e a meno che non risulti diversa- mente dal contesto: a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli; b) l’espressione «Corte plenaria» indica la Corte europea dei diritti dell’uomo riunita in Assemblea plenaria; c) il termine «Grande Camera» indica la Grande Camera di diciassette giudici costituita in applicazione dell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione; d) il termine «Sezione» indica una camera costituita dalla Corte plenaria per un periodo determinato ai sensi dell’articolo 26 lettera b della Convenzione, e l’espressione «presidente della Sezione» indica il giudice nominato presi- dente della suddetta Sezione dalla Corte plenaria ai sensi dell’articolo 26 let- tera c della Convenzione; e) il termine «Camera» indica una camera di sette giudici costituita ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione e l’espressione «presidente della Camera» indica il giudice che presiede tale «Camera»; f) il termine «Comitato» indica un comitato di tre giudici costituito in applica- zione dell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione; g) il termine «Corte» indica indifferentemente la Corte plenaria, la Grande Camera, una Sezione, una Camera, un Comitato o il collegio di cinque giu- dici di cui all’articolo 43 paragrafo 2 della Convenzione;

RS 0.101.2

1 Dal testo originale francese (RO 2006 3961).

2 Questa nuova versione comprende gli emendamenti adottati dalla Corte l’8 dic. 2000, il 17 giu. e il 18 lug. 2002, il 7 lug. 2003, il 13 dic. 2004, il 4 lug. e il 7 nov. 2005. Gli allegati non sono pubblicati nella RU. I testi in francese possono essere consultati nel sito Internet della Corte: www.echr.coe.int 3 RS 0.101 4 RS 0.101.06, 0.101.07, 0.101.09, 0.101.093

2006-1296 3961

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h) l’espressione «giudice ad hoc» indica ogni persona, diversa dal giudice nominato, scelta da una Parte contraente ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione per far parte della Grande Camera o di una Camera; i) i termini «giudice» e «giudici» indicano i giudici nominati dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e i giudici ad hoc; j) il termine «giudice relatore» designa un giudice nominato per adempiere alle funzioni di cui agli articoli 48 e 49 del presente regolamento; k) il termine «delegato» indica un giudice nominato dalla Camera per far parte di una delegazione; l’espressione «capo della delegazione» indica il delegato nominato dalla Camera per dirigere la delegazione; l) il termine «delegazione» indica un organo composto di delegati, di membri della cancelleria e di tutte le altre persone nominate dalla Camera per assi- stere la delegazione; m) il termine «cancelliere» indica, a seconda del contesto, il cancelliere della Corte o il cancelliere di una Sezione; n) i termini «parte» e «parti» indicano: – le Parti contraenti ricorrenti o convenute, – il ricorrente (persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati) che ha adito la Corte giusta l’articolo 34 della Convenzione; o) l’espressione «terzo interveniente» indica ogni Stato contraente o ogni per- sona interessata che, in virtù dell’articolo 36 paragrafi 1 e 2 della Conven- zione ha esercitato il suo diritto di presentare osservazioni per scritto e di partecipare a un’udienza, o vi è stato invitato; p) i termini «udienza» e «udienze» indicano i dibattimenti tenuti sulla ricevibi- lità e/o sul merito di un ricorso o di una domanda di revisione, di interpreta- zione o di un parere consultivo; q) l’espressione «Comitato dei Ministri» indica il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa; r) i termini «vecchia Corte» e «Commissione» designano, rispettivamente, la Corte e la Commissione europea dei diritti dell’uomo istituite giusta il vec- chio articolo 19 della Convenzione.

Titolo I Dell’organizzazione e del funzionamento della Corte Capitolo I Dei giudici

Art. 2 Computo della durata del mandato 1. La durata del mandato di un giudice eletto si computa a far data dall’elezione. Tuttavia, qualora un giudice venga rieletto alla scadenza del suo mandato, o eletto in sostituzione di un giudice il cui mandato sia scaduto o stia per scadere, la durata del suo mandato si computa a far data da tale scadenza.

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2. Conformemente all’articolo 23 paragrafo 5 della Convenzione, il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore. 3. Conformemente all’articolo 23 paragrafo 7 della Convenzione, il giudice eletto rimane in carica fino al momento in cui il suo successore presta giuramento o rende la dichiarazione prevista nell’articolo 3 del presente regolamento.

Art. 3 Giuramento o dichiarazione solenne 1. Prima di entrare in carica, ogni giudice eletto deve, nel corso della prima riunione della Corte plenaria alla quale assiste dopo la sua elezione o, in caso di necessità, davanti al presidente della Corte, prestare il giuramento o rendere la dichiarazione solenne che segue: «Giuro» – o «Dichiaro solennemente» – «che eserciterò le mie funzioni con onestà, indipendenza ed imparzialità e che osserverò il segreto delle delibe- razioni».

2. Il giuramento o la dichiarazione solenne sono verbalizzati.

Art. 4 Incompatibilità Ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 3 della Convenzione, durante il loro mandato i giudici non possono esercitare nessuna attività politica o amministrativa né nessuna attività professionale incompatibile con il loro dovere di indipendenza ed imparziali- tà o con la disponibilità richiesta dal loro mandato esercitato a tempo pieno. Ciascun giudice segnala ogni sua attività secondaria al presidente della Corte. Sulle questioni sorte in caso di dissenso fra quest’ultimo e il giudice interessato decide la Corte plenaria.

Art. 5 Precedenza 1. I giudici eletti prendono posto dopo il presidente e i vicepresidenti della Corte e i presidenti di Sezione, secondo la data della loro elezione; nell’ipotesi di rielezione, anche non immediata, si tiene conto della durata delle funzioni di giudice eletto esercitate anteriormente dall’interessato. 2. I vicepresidenti della Corte preposti a tale funzione il medesimo giorno prendono posto in relazione alla durata delle loro funzioni di giudice. In caso di parità, pren- dono posto in relazione all’età. La stessa regola vale per i presidenti di Sezione. 3. I giudici la cui durata delle funzioni è la medesima, prendono posto in relazione all’età.

4. I giudici ad hoc prendono posto in relazione all’età, dopo i giudici eletti.

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Art. 6 Dimissioni La dimissione di un giudice è indirizzata al presidente della Corte che la trasmette al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Fatta salva l’applicazione degli artico- li 24 paragrafo 3 in fine e 26 paragrafo 2 del presente regolamento, essa comporta vacanza di seggio.

Art. 7 Revoca Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici, riuniti in seduta plenaria, decidono, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti. Deve previamente essere sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può dare inizio al procedimento di revoca.

Capitolo II Presidenza della Corte e ruolo dell’ufficio

Art. 8 Elezione del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti e vicepresidenti di Sezione 1. La Corte plenaria elegge il suo presidente, i due vicepresidenti e i presidenti delle sezioni per un periodo di tre anni, senza che tale termine ecceda la durata del manda- to di giudice degli interessati. 2. Ciascuna Sezione elegge del pari per un periodo di tre anni un vicepresidente che sostituisce il presidente di Sezione in caso di impedimento. 3. Un giudice eletto conformemente ai paragrafi 1 o 2 può essere rieletto una sola volta allo stesso livello di funzioni. Tale limitazione imposta al numero di mandati non impedisce a un giudice titolare di un mandato come sopra descritto alla data d’entrata in vigore del presente emendamento5 all’articolo 8 del regolamento di essere rieletto una volta allo stesso livello di funzioni. 4. I presidenti e i vicepresidenti restano in carica fino all’elezione dei loro succes- sori. 5. Le elezioni previste nel presente articolo si svolgono a scrutinio segreto; vi parte- cipano soltanto i giudici eletti presenti. Se nessun candidato raggiunge la maggio- ranza assoluta di questi ultimi, si procede a uno o più turni addizionali di scrutinio fino a quando un candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta. A ogni turno, il candidato che ha raccolto minor numero di voti viene eliminato. Se più candidati ottengono ognuno il minor numero di voti, viene eliminato il candidato che risulta ultimo nell’ordine di precedenza giusta l’articolo 5 del presente regolamento. In caso di parità di voti tra due candidati all’esito del turno finale di scrutinio, è data prefe- renza al giudice che ha la precedenza a norma dello stesso articolo 5.

5 1° dic. 2005

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Art. 9 Funzioni del presidente della Corte 1. Il presidente della Corte dirige i lavori e gli uffici della Corte. Rappresenta la Corte e, in particolare, ne assicura le relazioni con le autorità del Consiglio d’Eu- ropa.

2. Presiede le Assemblee plenarie della Corte, le sedute della Grande Camera e

quelle del collegio di cinque giudici. 3. Non partecipa all’esame dei casi trattati dalle Camere, salvo se è il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata.

Art. 9a Ruolo dell’ufficio 1. a) La Corte istituisce un ufficio, composto del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti di Sezione. Quando un vicepresidente della Corte o un presidente di Sezione è impossibilitato a partecipare a una riunione dell’ufficio, egli è sostituito dal vicepresidente di Sezione o, in mancanza di quest’ultimo, dal membro della Sezione che prende posto immediatamente dopo di lui, ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento. b) L’ufficio può convocare alle sue riunioni ogni altro membro della Corte o ogni altra persona, la cui presenza sia ritenuta necessaria.

2. L’ufficio è assistito dal cancelliere e dai cancellieri aggiunti.

3. L’ufficio assiste il presidente nell’adempimento delle sue funzioni di direzione dei lavori e dei servizi della Corte. A tal fine, il presidente può sottoporgli ogni questione amministrativa o extragiudiziale di sua competenza.

4. L’ufficio agevola inoltre il coordinamento tra le Sezioni della Corte.

5. Il presidente può consultare l’ufficio prima di emanare istruzioni pratiche giusta l’articolo 32 del presente regolamento e prima di approvare le istruzioni generali predisposte dal cancelliere giusta l’articolo 17 paragrafo 4 del presente regolamento. 6. L’ufficio può fare rapporto su qualunque questione alla Corte plenaria e sottopor- le proposte. 7. Di ogni riunione dell’ufficio è steso un rendiconto e distribuito ai giudici in entrambe le lingue ufficiali della Corte. Il segretario dell’ufficio è nominato dal cancelliere d’intesa con il presidente.

Art. 10 Funzioni dei vicepresidenti della Corte I vicepresidenti della Corte assistono il presidente della Corte. Lo sostituiscono in caso di impedimento o di vacanza della presidenza, o su sua richiesta. Svolgono anche le mansioni dei presidenti di Sezione.

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Art. 11 Sostituzione del presidente e dei vicepresidenti della Corte Nell’ipotesi di contestuale impedimento del presidente e dei vicepresidenti della Corte, o di contestuale vacanza della carica, la presidenza viene assunta da uno dei presidenti di Sezione o, se nessuno di essi è disponibile, da un altro giudice eletto, secondo l’ordine di precedenza stabilito nell’articolo 5 del presente regolamento.

Art. 12 Presidenza delle Sezioni e delle Camere I presidenti di Sezione presiedono le sedute della Sezione o delle Camere di cui fanno parte e dirigono il lavoro delle Sezioni. I vicepresidenti delle Sezioni li sosti- tuiscono nell’ipotesi di impedimento o di vacanza della presidenza della Sezione, o su richiesta del presidente della Sezione. In mancanza, sono sostituiti dai membri della Sezione o delle Camere, secondo l’ordine di precedenza stabilito nell’articolo 5 del presente regolamento.

Art. 13 Impossibilità di esercizio I membri della Corte non possono assumere la presidenza in un caso nel quale è parte una Parte contraente della quale sono cittadini o a titolo della quale sono stati eletti o in un caso in cui siedono in qualità di giudici designati in virtù dell’articolo 29 paragrafo 1 lettera a o dell’articolo 30 paragrafo 1 del presente regolamento.

Art. 14 Rappresentanza equilibrata dei sessi Nelle nomine disciplinate dal presente capitolo e dal capitolo seguente, la Corte per- segue una politica volta a una equilibrata rappresentanza dei sessi.

Capitolo III Della cancelleria

Art. 15 Elezione del cancelliere 1. La Corte plenaria elegge il suo cancelliere. I candidati devono godere della più alta considerazione morale e possedere le conoscenze giuridiche, amministrative e linguistiche nonché l’esperienza richieste per l’esercizio di tale funzione. 2. Il cancelliere è eletto per cinque anni ed è rieleggibile. Può essere sollevato dalle sue funzioni solo se i giudici, riuniti in seduta plenaria, decidono, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che l’interessato non soddisfa più i requisiti richiesti. Deve essere previamente sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può dare inizio al mettere in moto il procedimento di revoca. 3. Le elezioni previste nel presente articolo avvengono per scrutinio segreto; vi par- tecipano solo i giudici eletti presenti. Se nessun candidato ha raggiunto la maggio- ranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il mag- gior numero di voti. In caso di parità di voti, la preferenza è accordata anzitutto alla candidata, se ve n’è una, e poi al candidato più anziano.

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4. Prima di entrare in carica, il cancelliere deve, davanti alla Corte plenaria o, in caso di necessità, davanti al presidente della Corte, prestare il giuramento o rendere la dichiarazione solenne che segue: «Giuro» – o «Dichiaro solennemente» – «che eserciterò con lealtà, discre- zione e coscienza le funzioni che mi sono state conferite nella mia qualità di cancelliere della Corte europea dei diritti dell’uomo». Il giuramento o la dichiarazione solenne sono verbalizzati.

Art. 16 Elezione dei cancellieri aggiunti 1. La Corte plenaria elegge anche due cancellieri aggiunti alle condizioni, nel modo e per la durata definiti nell’articolo precedente. Il procedimento previsto per la revoca del cancelliere si applica anche alla revoca dei cancellieri aggiunti. La Corte consulta previamente il cancelliere. 2. Prima di entrare in carica, un cancelliere aggiunto deve, davanti alla Corte ple- naria o, in caso di necessità, davanti al presidente, prestare giuramento o rendere una dichiarazione analoga a quelle previste per il cancelliere. Il giuramento o la dichiara- zione sono verbalizzati.

Art. 17 Funzioni del cancelliere 1. Il cancelliere assiste la Corte nell’adempimento delle sue funzioni. È responsabile dell’organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l’autorità del presidente della Corte. 2. Custodisce gli archivi della Corte e funge da tramite per le comunicazioni e le notifiche a essa indirizzate o da essa provenienti, in relazione a casi deferitile o da deferirle. 3. Il cancelliere, fatto salvo il dovere di discrezione connesso alle sue funzioni, risponde alle richieste di informazioni sull’attività della Corte, in particolare a quelle della stampa. 4. Istruzioni generali predisposte dal cancelliere e approvate dal presidente della Corte disciplinano il funzionamento della cancelleria.

Art. 18 Organizzazione della cancelleria 1. La cancelleria è composta dalle cancellerie di Sezione, in numero pari a quello delle Sezioni costituite dalla Corte, e dagli uffici necessari per fornire alla Corte le prestazioni amministrative e giuridiche richieste. 2. Il cancelliere di Sezione assiste la Sezione nell’adempimento delle sue funzioni. Può essere coadiuvato da un cancelliere aggiunto di Sezione. 3. I funzionari della cancelleria, inclusi i referendari, ma non il cancelliere né i can- cellieri aggiunti, sono nominati dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa con il consenso del presidente della Corte o del cancelliere che agisce su indicazione del presidente.

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Capitolo IV Del funzionamento della Corte

Art. 19 Sede della Corte

1. La sede della Corte è Strasburgo, sede del Consiglio d’Europa. La Corte può

tuttavia, qualora lo ritenga utile, esercitare le sue funzioni in altri luoghi del territorio degli Stati membri del Consiglio d’Europa. 2. La Corte può decidere, in qualsiasi fase dell’istruttoria di un ricorso, che è neces- sario che essa stessa o uno o più dei suoi membri procedano a un’indagine o adem- piano a ogni altro compito in altri luoghi.

Art. 20 Assemblea plenaria della Corte 1. Su convocazione del suo presidente, la Corte si riunisce in Assemblea plenaria tutte le volte che lo richiede l’esercizio delle funzioni che le competono ai sensi della Convenzione e del presente regolamento. Il presidente procede a tale convoca- zione se almeno un terzo dei membri lo richiedano, e comunque una volta l’anno per l’esame di questioni amministrative. 2. Il quorum dei due terzi dei giudici eletti in carica è richiesto per il funzionamento della Corte plenaria.

3. Se il quorum non è raggiunto, il presidente aggiorna la seduta.

Art. 21 Altre sessioni della Corte

1. La Grande Camera, le Camere e i Comitati funzionano permanentemente. Tutta-

via, su proposta del presidente, la Corte stabilisce annualmente il ciclo delle sessioni.

2. Al di fuori dei suddetti periodi, la Grande Camera e le Camere possono essere

convocate dal loro presidente in caso di urgenza.

Art. 22 Deliberazioni

1. La Corte delibera in Camera di consiglio. Le sue deliberazioni sono segrete.

2. Soltanto i giudici prendono parte alle deliberazioni. Sono presenti in Camera di consiglio il cancelliere o la persona designata per sostituirlo, nonché gli altri funzio- nari della cancelleria e gli interpreti la cui assistenza appare necessaria. Non può es- servi ammessa nessun’altra persona se non in virtù di una speciale decisione della Corte. 3. Prima della votazione su una questione sottoposta alla Corte, il presidente invita i giudici a esprimere la loro opinione.

Art. 23 Votazioni 1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei voti dei giudici presenti. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta e, se vi è sempre parità, il voto del presidente è preponderante. Il presente paragrafo si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.

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2. Le decisioni e le sentenze della Grande Camera e delle Camere sono adottate a

maggioranza dei giudici effettivi. Non sono consentite astensioni per le votazioni definitive concernenti la ricevibilità o il merito di un caso. 3. In linea generale, le votazioni si effettuano per alzata di mano. Il presidente può decidere di procedere a una votazione per appello nominale, nell’ordine inverso di precedenza.

4. Ogni questione messa ai voti deve essere formulata in termini precisi.

Art. 23a Decisione per tacito accordo Se la Corte deve risolvere una questione di procedura o ogni altra questione al di fuori di una riunione programmata, il presidente può dare istruzioni di far circolare tra i giudici un progetto di decisione e di fissare loro un termine per la formulazione di osservazioni. In assenza di obiezioni da parte dei giudici, la proposta è ritenuta adottata alla scadenza di tale termine.

Capitolo V Delle formazioni

Art. 24 Composizione della Grande Camera

1. La Grande Camera si compone di diciassette giudici e di almeno tre giudici

supplenti. 2. a) Fanno parte della Grande Camera il presidente e i vicepresidenti della Corte, nonché i presidenti delle Sezioni. Se il vicepresidente della Corte o il presi- dente di una Sezione non può sedere alla Grande Camera, è sostituito dal vi- cepresidente della Sezione interessata. b) Il giudice eletto a titolo della Parte contraente interessata o, all’occorrenza, il giudice nominato ai sensi dell’articolo 29 o dell’articolo 30 del regolamento fa parte di diritto della Grande Camera, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 27 paragrafi 2 e 3 della Convenzione. c) Per i casi deferiti alla Grande Camera ai sensi dell’articolo 30 della Conven- zione, la Grande Camera comprende anche i membri della Camera che ha deciso la rimessione. d) Per i casi deferiti alla Grande Camera ai sensi dell’articolo 43 della Conven- zione, nessun giudice della Camera che si è pronunciata sulla ricevibilità o sul merito del ricorso può sedere nella Grande Camera, ad eccezione del pre- sidente di quella Camera e del giudice che sedeva a titolo della Parte contra- ente in causa. e) I giudici e i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera ogni volta che un caso le è deferito sono designati fra i rimanenti giudici dal pre- sidente della Corte con estrazione a sorte in presenza del cancelliere. Le mo- dalità dell’estrazione a sorte sono stabilite dalla Corte plenaria, che si adope- ra affinché sia assicurata una composizione geograficamente equilibrata e rappresentativa dei diversi sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti.

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f) Quando esamina una richiesta di parere consultivo ai sensi dell’articolo 47 della Convenzione, la Grande Camera è costituita conformemente alle di- sposizioni di cui al paragrafo 2 lettere a ed e del presente articolo. 3. Qualora un giudice non possa sedere alla Grande Camera, egli è sostituito da un giudice supplente secondo l’ordine di designazione previsto al paragrafo 2 lettera e del presente articolo. 4. I giudici e i giudici supplenti designati conformemente alle disposizioni succitate rimangono membri della Grande Camera fino alla chiusura del procedimento. Se hanno già partecipato all’esame di merito, continuano a trattare il caso anche dopo la fine del loro mandato. Queste disposizioni si applicano parimenti alla procedura relativa ai pareri consultivi.

5. a) Il collegio di cinque giudici della Grande Camera chiamata a esaminare una

domanda presentata giusta l’articolo 43 della Convenzione si compone: – del presidente della Corte; se il presidente della Corte si trova impedito, è sostituito dal vicepresidente che ha la precedenza; – dei presidenti delle due Sezioni designate per rotazione; se il presidente di una Sezione così designata si trova impedito, è sostituito dal vicepre- sidente della Sezione; – di due giudici designati a rotazione tra i giudici eletti in seno alle restanti Sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi; – di almeno due giudici supplenti designati a rotazione tra i giudici eletti in seno alle Sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi; b) Quando esamina una domanda di rinvio, il collegio non include alcun giudi- ce che ha preso parte all’esame della ricevibilità o del merito del caso in questione. c) Un giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata a una domanda di rinvio o cittadino di una tale Parte non può sedere nel collegio quando quest’ultimo esamina la domanda. Parimenti, un giudice eletto designato dalla Parte contraente interessata in virtù dell’articolo 29 o dell’articolo 30 del presente regolamento non può partecipare all’esame della domanda. d) Se un membro del collegio si trova impedito per uno dei motivi indicati nella lettera b o c, egli è sostituito da un giudice supplente designato a rotazione tra i giudici eletti in seno alle sezioni per far parte del collegio per un perio- do di sei mesi.

Art. 25 Costituzione delle Sezioni

1. Le Camere previste nell’articolo 26 lettera b della Convenzione (e chiamate

«Sezioni» nel presente regolamento) sono costituite dalla Corte plenaria, su proposta del presidente, per un periodo di tre anni a far data dall’elezione dei titolari delle funzioni presidenziali previsti nell’articolo 8 del presente regolamento. Vi sono almeno quattro Sezioni.

2. Ciascun giudice è membro di una Sezione. La composizione delle Sezioni deve

essere equilibrata sia sotto il profilo geografico sia sotto il profilo della rappresen-

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tanza dei sessi e deve tener conto dei differenti sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti. 3. Qualora un giudice cessi di far parte della Corte prima della scadenza del periodo per il quale la Sezione è costituita, il suo successore in Corte lo sostituisce come membro della Sezione. 4. Il presidente della Corte può eccezionalmente modificare la composizione delle Sezioni se le circostanze lo richiedono. 5. Su proposta del presidente, la Corte plenaria può costituire una Sezione supple- mentare.

Art. 26 Costituzione delle Camere 1. Le Camere di sette giudici previste nell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzio- ne per l’esame dei casi deferiti alla Corte sono costituite come segue, a cominciare dalle Sezioni. a) Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e l’articolo 28 paragrafo 4 ultimo periodo del presente regolamento, per ciascun caso la Camera com- prende il presidente della Sezione e il giudice eletto a titolo di ciascuna Parte contraente in causa. Qualora quest’ultimo non sia membro della Sezione alla quale il ricorso è stato attribuito conformemente agli articoli 51 o 52 del pre- sente regolamento, vi partecipa come membro di diritto della Camera con- formemente all’articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione. Se il giudice non può parteciparvi o si astiene, si applica l’articolo 29 del presente regola- mento. b) Gli altri membri della Camera sono designati dal presidente della Sezione, per rotazione, tra i membri della Sezione. c) I membri della Sezione che non sono così designati partecipano all’esame del caso in qualità di supplenti. 2. Il giudice eletto a titolo di ogni Parte contraente interessata o, all’occorrenza, il giudice eletto o ad hoc designato conformemente all’articolo 29 o all’articolo 30 del presente regolamento, può essere dispensato dal presidente della Camera dall’as- sistere alle riunioni dedicate alle questioni preparatorie o procedurali. Ai fini di tali riunioni, la Parte contraente interessata sarà presunta aver designato al posto del giudice in questione, conformemente all’articolo 29 paragrafo 1 del presente rego- lamento, il primo giudice supplente. 3. Anche dopo la scadenza del suo mandato, il giudice continua a trattare i casi per i quali ha partecipato all’esame di merito.

Art. 27 Comitati 1. Comitati di tre giudici appartenenti alla medesima Sezione sono costituiti, in applicazione dell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione. Previa consultazione dei presidenti delle Sezioni, il presidente della Corte decide sul numero di Comitati da istituire.

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2. I Comitati sono costituiti per un periodo di dodici mesi, per rotazione fra i mem- bri di ciascuna Sezione ad esclusione dal presidente.

3. I membri della Sezione che non sono membri di un Comitato possono essere

chiamati a sostituire i membri impediti a parteciparvi.

4. Ciascun Comitato è presieduto dal membro che ha la precedenza in seno alla

Sezione.

Art. 28 Impedimento, astensione o dispensa 1. Ogni giudice impedito a prendere parte alle sedute per le quali è convocato deve darne comunicazione, nel più breve tempo possibile, al presidente della Camera.

2. Nessun giudice può partecipare all’esame di un caso:

a) se vi ha un interesse personale, ad esempio un legame coniugale o di paren- tela, un altro legame di prossima parentela, uno stretto legame personale o professionale, o un legame di subordinazione con una delle parti; b) se vi è in precedenza intervenuto, sia come agente, avvocato o consulente di una parte o di una persona avente un interesse nel caso, sia, a livello nazionale o a livello internazionale, come membro di un’altra giurisdizione o di una commissione d’inchiesta, o a qualsiasi altro titolo; c) se, allorquando è giudice ad hoc o giudice eletto e continua a partecipare ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 3 del presente regolamento, s’impegna in un’attività politica o amministrativa, o in un’attività professionale incompa- tibile con la sua indipendenza o con la sua imparzialità; d) se ha espresso in pubblico, attraverso i media, per scritto, con azioni pubbli- che o con ogni altro mezzo, opinioni che sono oggettivamente di natura tale da nuocere alla sua imparzialità; e) se, per qualsiasi altra ragione, la sua indipendenza o la sua imparzialità pos- sono legittimamente essere messe in dubbio. 3. Qualora un giudice si astenga per una delle succitate ragioni, ne informa il presi- dente della Camera, il quale lo dispensa dal partecipare. 4. Se il giudice interessato o il presidente della Camera hanno dubbi circa l’esisten- za di una delle cause d’astensione enumerate nel paragrafo 2 del presente articolo, decide la Camera. Essa ascolta il giudice interessato, poi delibera e vota in assenza di quest’ultimo. Ai fini delle deliberazioni e del voto in questione, l’interessato è sostituito dal primo giudice supplente della Camera. Lo stesso avviene se il giudice siede a titolo di una Parte contraente interessata, in tale caso quest’ultima è conside- rata aver designato il primo giudice supplente per partecipare in qualità di giudice al suo posto, conformemente all’articolo 29 paragrafo 1 del presente regolamento. 5. Le precedenti disposizioni si applicano parimenti alla partecipazione di un giudi- ce a un Comitato; in tal caso la notifica prevista ai paragrafi 1 e 3 è indirizzata al presidente della Sezione.

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Art. 29 Giudici ad hoc 1. a) Se il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata si trova impe- dito, si astiene o è dispensato, o in mancanza di tale giudice, il presidente della Camera invita detta Parte a comunicargli entro trenta giorni se essa intende designare sia un altro giudice eletto, sia un giudice ad hoc, e, in caso affermativo, a indicare nello stesso tempo il nominativo della persona desi- gnata. b) La stessa regola si applica se la persona così designata si trova impedita o si astiene. c) Un giudice ad hoc deve essere in possesso delle qualifiche richieste nell’ar- ticolo 21 paragrafo 1 della Convenzione, non deve essere impedito per uno dei motivi menzionati nell’articolo 28 del presente regolamento e deve esse- re in grado di soddisfare le esigenze di disponibilità e di presenza enunciate nel paragrafo 5 del presente articolo. 2. Si reputa che la Parte contraente interessata rinunci al suo diritto di designazione se non risponde entro trenta giorni o prima dello scadere della proroga di tale termi- ne che il presidente della Camera può averle accordato. Lo stesso vale se designa per due volte come giudice ad hoc una persona che non soddisfa le condizioni enunciate nel paragrafo 1 lettera c del presente articolo. 3. Il presidente della Camera può decidere di invitare la Parte contraente interessata a procedere alla designazione prevista nel paragrafo 1 lettera a del presente articolo soltanto al momento in cui viene informata del ricorso in virtù dell’articolo 54 paragrafo 2 del presente regolamento. In tal caso, nell’attesa della sua designazione di un giudice, si presume che la Parte contraente interessata abbia designato il primo giudice supplente per partecipare al posto del giudice eletto. 4. In apertura della prima seduta consacrata all’esame del caso dopo la sua nomina, il giudice ad hoc presta il giuramento o rende la dichiarazione solenne prevista nell’articolo 3 del presente regolamento. Il giuramento o la dichiarazione solenne sono verbalizzati. 5. I giudici ad hoc devono tenersi a disposizione della Corte e, con riserva dell’ar- ticolo 26 paragrafo 2 del presente regolamento, assistere alle riunioni della Camera.

Art. 30 Comunione di interessi 1. Se due o più Parti contraenti ricorrenti o convenute hanno un interesse comune, il presidente della Camera può invitarle ad accordarsi per designare, quale di giudice della comunione di interessi, uno solo dei giudici eletti a loro titolo, il quale sarà chiamato di diritto a partecipare; in mancanza d’accordo, egli estrae a sorte tra i giudici proposti quello che parteciperà in qualità di giudice della comunione di interessi. 2. Il presidente della Camera può decidere di invitare le Parti contraenti interessate a procedere alla designazione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo soltanto dopo che il ricorso sia stato portato a conoscenza delle Parti contraenti convenute conformemente all’articolo 54 paragrafo 2 del presente regolamento.

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3. In caso di contestazione sull’esistenza di una comunione di interessi o su ogni altra questione connessa, decide la Camera, all’occorrenza dopo aver raccolto le osservazioni scritte delle Parti contraenti interessate.

Titolo II Procedura Capitolo I Norme generali

Art. 31 Possibilità di particolari deroghe Le disposizioni del presente titolo non ostano a che la Corte possa derogarvi per l’esame di un caso particolare, se del caso previa consultazione delle parti.

Art. 32 Istruzioni pratiche Il presidente della Corte può emanare istruzioni pratiche, segnatamente in ordine a questioni quali la comparizione alle udienze e il deposito di osservazioni per scritto o di altri documenti.

Art. 33 Pubblicità dei documenti 1. Tutti i documenti depositati in cancelleria dalle parti o da terzi intervenienti e relativi a un ricorso, ad eccezione di quelli presentati nell’ambito di trattative volte a raggiungere una composizione amichevole come previsto nell’articolo 62 del pre- sente regolamento, sono accessibili al pubblico, secondo le modalità pratiche stabili- te dal cancelliere, sempre che il presidente della Camera non decida diversamente per le ragioni indicate nel paragrafo 2 del presente articolo, sia d’ufficio sia su istanza di una parte o d’ogni altra persona interessata.

2. L’accesso del pubblico a un documento o a parte di esso può essere vietato

nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della sfera privata delle parti o, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal presiden- te della Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

3. Ogni richiesta di riservatezza formulata conformemente al paragrafo 1 deve

essere motivata e deve indicare se concerne tutti i documenti o soltanto parte di essi. 4. Le decisioni e le sentenze della Camera sono accessibili al pubblico. La Corte rende periodicamente accessibili al pubblico informazioni generali sulle decisioni adottate dai Comitati in virtù dell’articolo 53 paragrafo 2 del presente regolamento.

Art. 34 Uso delle lingue

1. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l’inglese.

2. Quando è presentato un ricorso ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, tutte le comunicazioni con il ricorrente o con il suo rappresentante e tutte le osserva- zioni orali o scritte presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante, se esse non

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si fanno o non sono redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti fino a che il ricorso non è stato portato a conoscenza di una Parte contraente in virtù del pre- sente regolamento. Se una Parte contraente è informata di un ricorso o se un ricorso è portato alla sua conoscenza in virtù del presente regolamento, il ricorso e i suoi allegati devono esserle comunicati nella lingua in cui il ricorrente li ha depositati in cancelleria. 3. a) Tutte le comunicazioni al ricorrente o al suo rappresentante e tutte le osser- vazioni depositate dal ricorrente o dal suo rappresentante relative a un’udienza, o che intervengono dopo che il caso è stato portato a conoscenza di una Parte contraente, devono essere effettuate o redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, salvo se il presidente della Camera autorizza l’uso della lingua ufficiale di una Parte contraente. b) Qualora venga concessa tale autorizzazione, il cancelliere adotta le disposi- zioni necessarie per l’interpretazione o la traduzione, integrale o parziale, in francese o in inglese delle osservazioni orali o scritte del ricorrente quando il presidente della Camera ritiene tale misura nell’interesse della buona condu- zione della procedura. c) Eccezionalmente, il presidente della Camera può subordinare la concessione dell’autorizzazione alla condizione che il ricorrente sopporti in tutto o in par- te le spese così cagionate. d) Salvo decisione contraria del presidente della Camera, ogni decisione adotta- ta in virtù del presente paragrafo rimane applicabile a tutte le successive fasi della procedura, ivi comprese quelle conseguenti alla presentazione di una domanda di rinvio alla Grande Camera o di una domanda d’interpretazione o di revisione della sentenza ai sensi rispettivamente degli articoli 73, 79 e 80 del presente regolamento. 4. a) Tutte le comunicazioni con una Parte contraente che è parte nella controver- sia e tutte le osservazioni orali o scritte provenienti da tale Parte devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte. Il presidente della Camera può autorizzare la Parte contraente interessata a impiegare la sua lingua ufficiale o una delle sue lingue ufficiali per le sue osservazioni, orali o scritte. b) Se tale autorizzazione è accordata, la parte che l’ha sollecitata deve: i) depositare una traduzione in francese o in inglese delle osservazioni scritte entro il termine fissato dal presidente della Camera; il cancelliere mantiene la possibilità di adottare le disposizioni necessarie per far tra- durre il documento a spese della Parte convenuta se quest’ultima non ha fornito la traduzione nel termine impartito; ii) sostenere le spese afferenti all’interpretazione in francese o in inglese delle sue osservazioni orali; il cancelliere si incarica di adottare le disposizioni necessarie per garantire tale interpretazione.

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c) Il presidente della Camera può ingiungere a una Parte contraente che è parte nella controversia di fornire entro un determinato termine una traduzione o un riassunto in francese o in inglese dell’insieme o di alcuni allegati alle sue osservazioni scritte o di ogni altro atto pertinente, o estratti di tali documenti. d) Le lettere a–c del presente paragrafo si applicano anche, mutatis mutandis, ai terzi intervenienti ai sensi dell’articolo 44 del presente regolamento e all’im- piego di una lingua non ufficiale da parte di un terzo interveniente. 5. Il presidente della Camera può invitare la Parte contraente convenuta a fornire una traduzione delle sue osservazioni scritte nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali al fine di facilitarne la comprensione al ricorrente. 6. Ogni teste, perito o altra persona che compare davanti alla Corte può utilizzare la propria lingua se non conosce sufficientemente nessuna delle due lingue ufficiali. In tal caso, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per l’interpretazione o la tra- duzione.

Art. 35 Rappresentanza delle Parti contraenti Le Parti contraenti sono rappresentate da agenti, che possono farsi assistere da avvo- cati o consulenti.

Art. 36 Rappresentanza dei ricorrenti 1. Le persone fisiche, le organizzazioni non governative o i gruppi di privati di cui all’articolo 34 della Convenzione possono inizialmente introdurre i ricorsi sia per- sonalmente sia tramite un rappresentante.

2. Dopo la notifica del ricorso alla Parte contraente convenuta come previsto

nell’articolo 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, il ricorrente deve essere rappresentato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, salvo decisione contraria del presidente della Camera. 3. Il ricorrente deve essere in tal modo rappresentato a ogni udienza fissata dalla Camera, salvo se il presidente della Camera lo autorizza eccezionalmente a esporre egli stesso la sua causa, con riserva, all’occorrenza, che egli sia assistito da un avvo- cato o da un altro rappresentante autorizzato. 4. a) Il rappresentante che agisce per conto del ricorrente ai sensi dei paragrafi 2 e

3 del presente articolo deve essere un avvocato abilitato all’esercizio della

professione in una qualsiasi Parte contraente e residente nel territorio di una di esse, o qualsiasi altra persona autorizzata dal presidente della Camera. b) In circostanze eccezionali e in qualsiasi fase del procedimento, il presidente della Camera, qualora ritenga che le circostanze o la condotta dell’avvocato o di altra persona designata conformemente alla lettera precedente lo giusti- fichino, può decidere che tale avvocato o tale persona non possa più rappre- sentare o assistere il ricorrente e che quest’ultimo debba dotarsi di un altro rappresentante.

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5. a) L’avvocato o l’altro rappresentante autorizzato del ricorrente, nonché

quest’ultimo se richiede l’autorizzazione ad assumere personalmente la dife- sa dei propri interessi, devono, anche se ottengono l’autorizzazione di cui alla lettera b, conoscere sufficientemente una delle lingue ufficiali della Corte. b) Se essi non hanno conoscenze sufficienti per esprimersi in una delle lingue ufficiali della Corte, il presidente della Camera può, ai sensi dell’articolo 34 paragrafo 3 del presente regolamento, concedere loro l’autorizzazione a uti- lizzare una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti.

Art. 37 Comunicazioni, notifiche e citazioni 1. Le comunicazioni e le notifiche indirizzate agli agenti o agli avvocati delle parti si ritengono indirizzate alle parti. 2. Qualora, per una comunicazione, notifica o citazione destinata a persona diversa dagli agenti o dagli avvocati delle parti, la Corte ritenga necessario il concorso del Governo dello Stato sul cui territorio la comunicazione, la notifica o la citazione deve produrre effetti, il presidente della Corte si rivolge direttamente a tale Governo per ottenere le facilitazioni necessarie.

Art. 38 Osservazioni per scritto 1. Le osservazioni per scritto o altri documenti devono essere depositati unicamente entro il termine fissato, a seconda del caso, dal presidente della Camera o dal giudice relatore conformemente al presente regolamento. Le osservazioni per scritto o altri documenti depositati oltre tale termine o in spregio a un’istruzione pratica prescritta ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento non possono essere acquisiti nel fascicolo, salvo diversa decisione del presidente della Camera. 2. Per il computo del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene presa in considerazione la data certificata dell’invio del documento o, in assenza, la data del ricevimento in cancelleria.

Art. 38a Esame delle questioni di procedura Le questioni di procedura che rendono necessaria una decisione della Camera sono trattate al momento dell’esame del caso, salvo decisione contraria del presidente della Camera.

Art. 39 Misure cautelari 1. La Camera o, se del caso, il suo presidente può, su istanza di parte o dei terzi interessati oppure d’ufficio, indicare alle parti le misure cautelari che ritiene debba- no essere adottate nell’interesse delle parti o della corretta conduzione del procedi- mento.

2. Il Comitato dei Ministri ne è informato.

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3. La Camera può invitare le parti a informarla di ogni questione relativa all’at- tuazione delle misure cautelari da essa indicate.

Art. 40 Comunicazione urgente di un ricorso In caso d’urgenza, fatta salva ogni altra misura procedurale, il cancelliere può, previa autorizzazione del presidente della Camera e con ogni mezzo disponibile, informare la Parte contraente interessata dell’introduzione di un ricorso e somma- riamente del suo oggetto.

Art. 41 Ordine di trattazione dei ricorsi La Camera tratta i ricorsi di cui è investita secondo l’ordine del ruolo. Può, tuttavia, decidere di trattare un ricorso prioritariamente.

Art. 42 Connessione ed esame contestuale dei ricorsi 1. La Camera può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la connessione di due o più ricorsi. 2. Il presidente della Camera può, previa consultazione delle parti, disporre che si proceda contestualmente all’istruttoria di ricorsi assegnati alla medesima Camera, senza pregiudizio per la decisione della Camera sulla connessione dei ricorsi.

Art. 43 Stralcio dal ruolo e nuova iscrizione al ruolo 1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di stralciare un ricorso dal ruolo conformemente alle condizioni dell’articolo 37 della Convenzione. 2. Qualora una Parte contraente ricorrente comunichi al cancelliere la sua volontà di desistere, la Camera può stralciare il ricorso dal ruolo della Corte conformemente all’articolo 37 della Convenzione se l’altra Parte contraente o le altre Parti contraenti in causa accettino la desistenza. 3. La decisione di stralciare dal ruolo un ricorso dichiarato ricevibile assume la forma di una sentenza. Divenuta definitiva tale sentenza, il presidente della Camera la comunica al Comitato dei Ministri per consentirgli di sorvegliare, conformemente all’articolo 46 paragrafo 2 della Convenzione, l’esecuzione degli obblighi ai quali possono essere subordinate la desistenza, la composizione amichevole o la soluzione della controversia. 4. Qualora un ricorso venga stralciato dal ruolo, le spese sono lasciate alla valuta- zione della Corte. Se sono state assegnate con una decisione di stralcio dal ruolo di un ricorso dichiarato irricevibile, il presidente della Camera trasmette la decisione al Comitato dei Ministri. 5. La Corte può decidere di iscrivere di nuovo al ruolo un ricorso, se ritiene che cir- costanze eccezionali lo giustifichino.

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Art. 44 Intervento di terzi

1. a) Quando un ricorso presentato ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione è

portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell’arti- colo 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, il cancelliere comu- nica simultaneamente una copia del ricorso a ogni altra Parte contraente di cui un ricorrente in causa sia cittadino. Se del caso, egli notifica anche a tale Parte contraente la decisione di tenere un’udienza nella causa. b) Se una Parte contraente desidera esercitare il diritto riconosciutole nell’arti- colo 36 paragrafo 1 della Convenzione di presentare osservazioni scritte o di prendere parte a un’udienza, essa deve darne notizia per scritto al cancelliere al più tardi dodici settimane dopo la comunicazione o la notifica prevista nella lettera a. Il presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un ulteriore termine. 2. a) Dopo che il ricorso è portato alla conoscenza della Parte contraente conve- nuta in virtù dell’articolo 51 paragrafo 1 o dell’articolo 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, il presidente della Camera può, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, come previsto nell’articolo 36 paragrafo 2 della Convenzione, invitare o autorizzare ogni Parte contraente non parte nella procedura, o ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare delle osservazioni scritte o, in circostanze eccezionali, a prendere parte all’udienza. b) Le domande d’autorizzazione a tal fine devono essere debitamente motivate e presentate per scritto in una delle lingue ufficiali, come previsto nell’articolo 34 paragrafo 4 del presente regolamento, al più tardi dodici set- timane dopo che il ricorso è stato portato alla conoscenza della Parte contra- ente convenuta. Il presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un ulteriore termine.

3. a) Con riferimento ai casi che devono essere esaminati dalla Grande Camera, i

termini fissati nei paragrafi precedenti decorrono a partire dalla notifica alle parti della decisione adottata dalla Camera in virtù dell’articolo 72 paragrafo

1 del presente regolamento per la rimessione in favore della Grande Camera,

o dalla decisione adottata dal collegio della Grande Camera in virtù dell’articolo 73 paragrafo 2 del presente regolamento di accogliere la domanda di rinvio davanti alla Grande Camera presentata da una parte. b) I termini fissati nel presente articolo possono eccezionalmente essere proro- gati dal presidente della Camera se sono prospettati argomenti sufficienti per giustificare una simile misura. 4. L’invito o l’autorizzazione menzionati al paragrafo 2 lettera a del presente artico- lo sono corredate delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal presidente della Camera. In caso di mancato rispetto di queste condizioni, il presidente può decidere di non inserire le osservazioni nel dossier o di limitare la partecipazione all’udienza nella misura che egli reputa appropriata.

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5. Le osservazioni scritte presentate in ottemperanza al presente articolo devono essere redatte in una delle lingue ufficiali, come previsto nell’articolo 34 paragrafo 4 del presente regolamento. Il cancelliere le trasmette alle parti, che, con riserva delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal presidente della Camera, sono auto- rizzate a rispondervi per scritto o, all’occorrenza, in udienza.

Art. 44a Obbligo di cooperare con la Corte Le parti hanno l’obbligo di cooperare pienamente nella conduzione del procedimen- to e, in particolare, di adottare le disposizioni in loro potere che la Corte ritiene necessarie per la buona amministrazione della giustizia. Questo obbligo si applica parimenti, all’occorrenza, alle Parti contraenti che non sono parti al procedimento.

Art. 44b Mancato rispetto di un’ordinanza della Corte Quando una parte non ottempera a un’ordinanza della Corte riguardante la conduzio- ne della procedimento, il presidente della Camera può adottare ogni misura che ritiene appropriata.

Art. 44c Mancanza di partecipazione effettiva 1. Quando una parte omette di presentare le prove o le informazioni richieste dalla Corte o di divulgare di sua propria volontà informazioni pertinenti, o quando essa dimostra una mancanza di partecipazione effettiva al procedimento, la Corte può trarre dal suo comportamento le conclusioni che ritiene appropriate. 2. L’astensione o il rifiuto da parte di una Parte contraente convenuta di partecipare effettivamente alla procedura non costituisce di per sé per la Camera una ragione per interrompere l’esame del ricorso.

Art. 44d Osservazioni fuori luogo di una parte Se il rappresentante di una parte formula osservazioni abusive, frivole, vessatorie, ingannatrici o prolisse, il presidente della Camera può escluderlo dal procedimento, può rifiutare di ammettere in tutto o in parte le osservazioni in questione o può emettere qualsiasi ordinanza che egli ritenga appropriata, senza pregiudizio dell’arti- colo 35 paragrafo 3 della Convenzione.

Art. 44e Non mantenimento di un ricorso Come previsto nell’articolo 37 paragrafo 1 lettera a della Convenzione, se una Parte contraente ricorrente o un individuo ricorrente non intende più mantenere il suo ricorso, la Camera può stralciarlo dal ruolo della Corte, conformemente all’articolo

43 del presente regolamento.

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Capitolo II Dell’introduzione dell’istanza

Art. 45 Firme

1. Ogni ricorso formulato in base agli articoli 33 o 34 della Convenzione deve

essere presentato per scritto e sottoscritto dal ricorrente o dal suo rappresentante.

2. Qualora il ricorso venga presentato da un’organizzazione non governativa o da

un gruppo di privati, deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti dell’organizza- zione o del gruppo. La Camera o il Comitato competenti decidono ogni questione relativa alla legittimazione delle persone che hanno sottoscritto il ricorso. 3. Qualora il ricorrente sia rappresentato conformemente all’articolo 36 del presente regolamento, il suo o i suoi rappresentanti devono produrre una procura scritta.

Art. 46 Contenuto di un ricorso statale La o le Parti contraenti che desiderano introdurre un ricorso davanti alla Corte ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione ne depositano il testo in cancelleria, for- nendo: a) il nome della Parte contraente contro la quale il ricorso è introdotto; b) un’esposizione dei fatti; c) l’esposizione della o delle pretese violazioni della Convenzione e le perti- nenti argomentazioni; d) una dichiarazione sull’osservanza dei criteri di ricevibilità (esaurimento dei ricorsi interni e rispetto del termine dei sei mesi) enunciati nell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione; e) l’oggetto del ricorso e un’indicazione generale della o delle richieste di equa soddisfazione eventualmente formulate ai sensi dell’articolo 41 della Con- venzione per conto della o delle parti presumibilmente lese; f) il nome e l’indirizzo della o delle persone designate come agenti; e allegando g) le copie di tutti i documenti pertinenti e in particolare delle decisioni, giudi- ziarie e non, relative all’oggetto del ricorso.

Art. 47 Contenuto di un ricorso individuale 1. Ogni ricorso depositato ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione è presentato sul formulario fornito dalla cancelleria, salvo che il presidente della Sezione com- petente decida diversamente. Il formulario indica: a) il nome, la data di nascita, la nazionalità, il sesso, la professione e l’indirizzo del ricorrente; b) se del caso, il nome, la professione e l’indirizzo del suo rappresentante; c) la o le Parti contraenti contro le quali è introdotto il ricorso;

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d) una succinta esposizione dei fatti; e) una succinta esposizione della o delle pretese violazioni della Convenzione e le pertinenti argomentazioni, f) una succinta esposizione sull’osservanza da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati nell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione (esau- rimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine dei sei mesi); g) l’oggetto del ricorso; ed è corredato: h) dalle copie di tutti i documenti pertinenti e in particolare delle decisioni, giudiziarie e non, relative all’oggetto del ricorso.

2. Il ricorrente deve inoltre:

a) fornire tutti gli elementi, in particolare i documenti e le decisioni citate nel paragrafo 1 lettera h, che consentano di accertare che sono riunite le condi- zioni di ricevibilità enunciate nell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine dei sei mesi); b) comunicare se ha sottoposto la sua doglianza a un’altra istanza internazio- nale di inchiesta o di conciliazione. 3. Il ricorrente che desidera conservare l’anonimato deve precisarlo ed esporre i motivi che giustificano una deroga alla normale regola della pubblicità del procedi- mento davanti alla Corte. Il presidente della Camera può autorizzare l’anonimato in casi eccezionali e debitamente giustificati. 4. In caso di inosservanza degli obblighi previsti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il ricorso non può essere esaminato dalla Corte. 5. Di norma, il ricorso si considera introdotto alla data della prima comunicazione del ricorrente che espone – anche sommariamente – l’oggetto del ricorso. La Corte, se lo ritiene giustificato, può tuttavia decidere di considerare una data diversa. 6. Il ricorrente deve informare la Corte di ogni cambiamento di indirizzo e di ogni fatto pertinente per l’esame del suo ricorso.

Capitolo III Dei giudici relatori

Art. 48 Ricorsi statali 1. Quando la Corte viene adita ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione, la Came- ra costituita per l’esame del caso nomina giudice relatore uno o più dei suoi membri che incarica di predisporre un rapporto sulla ricevibilità, dopo aver ricevuto le osser- vazioni delle Parti contraenti interessate. 2. I giudici relatori presentano alla Camera rapporti, bozze di testi e altri documenti che possono essere d’ausilio a essa e al suo presidente per l’assolvimento delle loro funzioni.

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Art. 49 Ricorsi individuali 1. Quando gli elementi presentati dal ricorrente sono di per sé sufficienti a rilevare che il ricorso è irricevibile o che dovrebbe essere stralciato dal ruolo, questo è esa- minato da un Comitato, fatta salva una speciale ragione per procedere diversamente.

2. Quando la Corte è investita a norma dell’articolo 34 della Convenzione, e il

ricorso sembra giustificare un esame da parte di una Camera, il presidente della Sezione cui il caso è attribuito nomina il giudice che esaminerà il ricorso in qualità di giudice relatore.

3. Nel corso del suo esame, il giudice relatore:

a) può chiedere alle parti di fornire, entro un termine prestabilito, informazioni sui fatti, i documenti e gli elementi che ritiene pertinenti; b) decide se il ricorso debba essere esaminato da un Comitato o da una Camera, fermo restando che il presidente della Sezione può disporre che il caso venga deferito a una Camera; c) sottopone rapporti, bozze di testi e altri documenti utili alla Camera o al suo presidente per assolvere le loro funzioni.

Art. 50 Procedimento davanti alla Grande Camera Qualora un caso sia stato deferito alla Grande Camera ai sensi dell’articolo 30 o dell’articolo 43 della Convenzione, il presidente della Grande Camera designa giudice relatore uno o – nell’ipotesi di ricorso statale – uno o più dei suoi membri.

Capitolo IV Del procedimento dell’esame di ricevibilità Ricorsi statali

Art. 51 1. Quando un ricorso è introdotto ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione, il presidente della Corte lo comunica immediatamente alla Parte contraente convenuta e lo assegna a una delle Sezioni. 2. Conformemente all’articolo 26 paragrafo 1 lettera a del presente regolamento, i giudici eletti a titolo delle Parti contraenti ricorrenti e convenute fanno parte di diritto della Camera costituita per l’esame del caso. L’articolo 30 del presente rego- lamento si applica se il ricorso è stato introdotto da più Parti contraenti o se ricorsi con il medesimo oggetto e introdotti da più Parti contraenti sono esaminati congiun- tamente in applicazione dell’articolo 42 del presente regolamento. 3. Una volta assegnato il caso a una Sezione, il presidente di questa costituisce la Camera conformemente all’articolo 26 paragrafo 1 del presente regolamento e invita la Parte contraente convenuta a presentare per scritto le sue osservazioni sulla rice- vibilità del ricorso. Il cancelliere comunica le osservazioni così ottenute alla Parte contraente ricorrente, che può replicare per scritto.

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4. Prima che sia pronunciata la decisione sulla ricevibilità del ricorso, la Camera o il suo presidente può decidere di invitare le parti a presentare per scritto osservazioni complementari. 5. Viene effettuata un’udienza sulla ricevibilità se una o più Parti contraenti interes- sate ne fanno richiesta o se la Camera decide in tal senso d’ufficio. 6. Prima di fissare la procedura scritta e, se del caso, la procedura orale, il presiden- te della Camera consulta le parti.

Ricorsi individuali

Art. 52 Assegnazione di un ricorso a una Sezione 1. Il presidente della Corte assegna a una Sezione il ricorso introdotto ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, vigilando su una ripartizione equa del carico di lavoro tra le Sezioni. 2. La Camera di sette giudici prevista nell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzio- ne è costituita dal presidente della Sezione interessata, conformemente all’articolo

26 paragrafo 1 del presente regolamento.

3. In attesa della costituzione di una Camera conformemente al paragrafo 2 del pre- sente articolo, il presidente della Sezione esercita le funzioni che il presente regola- mento conferisce al presidente della Camera.

Art. 53 Procedimento davanti a un Comitato 1. Se non ne è membro, il giudice eletto a titolo di una Parte contraente convenuta, può essere invitato ad assistere alle deliberazioni del Comitato. 2. Conformemente all’articolo 28 della Convenzione, il Comitato può, all’unanimi- tà, dichiarare irricevibile un ricorso o stralciarlo dal ruolo della Corte, qualora tale decisione possa essere adottata senza ulteriore esame. La decisione è definitiva. Essa è notificata al ricorrente tramite lettera.

3. Se il Comitato non adotta una decisione come quella prevista nel paragrafo 2,

trasmette il ricorso alla Camera costituita conformemente all’articolo 52 paragrafo 2 del presente regolamento per la trattazione del caso.

Art. 54 Procedimento davanti a una Camera 1. La Camera può dichiarare immediatamente il ricorso irricevibile o stralciarlo dal ruolo della Corte.

2. In caso contrario, la Camera o il suo presidente può:

a) chiedere alle parti di fornire chiarimenti su fatti, documenti od ogni altro elemento ritenuti pertinenti;

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b) informare del ricorso la Parte contraente convenuta e invitarla a depositare osservazioni per scritto sul ricorso e, ricevute queste ultime, invitare il ricor- rente a replicarvi; c) invitare le parti a depositare osservazioni supplementari per scritto. 3. Prima di decidere sulla ricevibilità, la Camera può decidere, su istanza di parte o d’ufficio, di tenere un’udienza se lo reputa necessario per l’assolvimento delle sue funzioni secondo della Convenzione. In tal caso, le parti sono invitate a pronunciarsi anche sulle questioni di merito sollevate dal ricorso, a meno che in via eccezionale la Camera non decida diversamente.

Art. 54a Esame congiunto della ricevibilità e del merito

1. Quando decide di informare del ricorso la Parte contraente convenuta in virtù

dell’articolo 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, la Camera può pari- menti decidere di esaminarne congiuntamente la ricevibilità e il merito, come pre- visto nell’articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione. In simile caso, le parti sono invitate a pronunciarsi nelle loro osservazioni sulla questione dell’equa soddisfazio- ne e, all’occorrenza, a includervi le loro proposte nella prospettiva di un regolamen- to amichevole. Si applicano mutatis mutandis le condizioni fissate negli articoli 60 e

62 del presente regolamento.

2. Se le parti non raggiungono un regolamento amichevole o un’altra soluzione e la Camera è convinta, alla luce dei loro rispettivi argomenti, che la causa è ricevibile e matura per il giudizio, essa pronuncia immediatamente una sentenza che comprende la sua decisione sulla ricevibilità. 3. Quando la Camera lo ritiene appropriato, essa può, dopo averne informato le parti, pronunciare immediatmente una sentenza che comprende la sua decisione sulla ricevibilità, senza aver preventivamente applicato la procedura prevista al paragra- fo 1 del presente articolo.

Ricorsi statali e individuali

Art. 55 Eccezioni di irricevibilità Se la Parte contraente convenuta intende sollevare un’eccezione di irricevibilità, deve farlo, per quanto consentito dalla natura dell’eccezione e dalle circostanze, nelle osservazioni scritte od orali sulla ricevibilità del ricorso presentate ai sensi, secondo il caso, dell’articolo 51 o dell’articolo 54 del presente regolamento.

Art. 56 Decisione della Camera 1. La decisione della Camera indica se è stata adottata all’unanimità o a maggio- ranza; è accompagnata o seguita dalle motivazioni. 2. La decisione della Camera è comunicata dal cancelliere al ricorrente. Se la Parte o le Parti contraenti interessate e, all’occorrenza, il terzo o i terzi intervenienti sono

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stati in precedenza informati del ricorso in applicazione del presente regolamento, la decisione deve essere loro parimenti comunicata.

Art. 57 Lingua della decisione 1. La Corte rende tutte le sue decisioni di Camera in francese o in inglese, a meno che non decida di rendere una decisione in entrambe le lingue ufficiali. 2. Le decisioni sono pubblicate nella raccolta ufficiale della Corte, come previsto nell’articolo 78 del presente regolamento, nelle due lingue ufficiali della Corte.

Capitolo V Del procedimento successivo alla decisione di ricevibilità

Art. 58 Ricorsi statali 1. Qualora la Camera decida di accogliere un ricorso introdotto ai sensi dell’artico- lo 33 della Convenzione, il presidente della Camera, previa consultazione delle Parti contraenti in causa, fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte sul merito e per la produzione di eventuali prove supplementari. Il presidente può tuttavia, con il consenso delle Parti contraenti in causa, decidere di non dar luogo a un procedi- mento scritto. 2. Un’udienza sul merito viene disposta qualora una o più Parti contraenti in causa ne facciano richiesta o se la Camera decide d’ufficio in tal senso. Il presidente della Camera fissa il procedimento orale.

Art. 59 Ricorsi individuali 1. Dopo che un ricorso presentato secondo l’articolo 34 della Convenzione è stato dichiarato ricevibile, la Camera o il suo presidente può invitare le parti a presentare elementi di prova od osservazioni scritte complementari. 2. Salvo decisione contraria, il termine fissato per la presentazione delle osservazio- ni è identico per ciascuna delle parti. 3. La Camera può decidere, sia su istanza di parte sia d’ufficio, di tenere un’udienza sul merito se essa lo reputa necessario per l’assolvimento delle sue funzioni ai sensi della Convenzione. 4. Il presidente della Camera fissa, se del caso, il procedimento scritto e orale.

Art. 60 Domanda di equa soddisfazione

1. Ogni ricorrente che desidera che la Corte gli accordi un’equa soddisfazione

secondo l’articolo 41 della Convenzione deve, in caso d’accertamento di una viola- zione dei suoi diritti da essa derivante, formulare una domanda specifica a tal fine. 2. Salvo decisione contraria del presidente della Camera, il ricorrente deve esporre le sue pretese, quantificate e prospettate per rubrica e accompagnate dai giustificativi pertinenti, entro il termine impartitogli per la presentazione delle sue osservazioni sul merito.

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3. Se il ricorrente non rispetta le condizioni summenzionate, la Camera può rigettare in tutto o in parte le sue pretese. 4. Le pretese del ricorrente sono trasmesse per osservazioni al Governo convenuto.

Art. 61 (Abrogato)

Art. 62 Composizione amichevole 1. Accolto il ricorso, il cancelliere, basandosi sulle istruzioni della Camera o del suo presidente, si mette a disposizione delle parti al fine di pervenire a una composizione amichevole, conformemente all’articolo 38 paragrafo 1 lettera b della Convenzione. La Camera adotta tutte le misure necessarie per facilitare la conclusione di tale composizione. 2. Ai sensi dell’articolo 38 paragrafo 2 della Convenzione le trattative condotte per giungere a una composizione amichevole sono riservate e senza pregiudizio per le osservazioni delle parti nel procedimento contenzioso. Nessuna comunicazione scritta od orale, nessuna proposta o concessione intervenute nel corso delle suddette trattative possono essere menzionate o invocate nel procedimento contenzioso. 3. Qualora la Camera venga informata dal cancelliere che le parti accettano la com- posizione amichevole e dopo essersi assicurata che tale composizione si fondi sul rispetto dei diritti dell’uomo quali riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Proto- colli, stralcia il caso dal ruolo conformemente all’articolo 43 paragrafo 3 del presen- te regolamento.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis alla procedura prevista

nell’articolo 54a del presente regolamento.

Capitolo VI Dell’udienza

Art. 63 Pubblicità delle udienze 1. L’udienza è pubblica, a meno che, in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, la Camera non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali, sia d’ufficio, sia su istanza di una parte o d’ogni altra persona interessata. 2. L’accesso all’aula d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante la totalità o una parte dell’udienza, nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli inte- ressi dei minori o la protezione della sfera privata delle parti in causa, o nella misura ritenuta strettamente necessaria dalla Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. 3. Ogni richiesta d’udienza a porte chiuse formulata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo deve essere motivata e deve indicare se riguarda l’integralità o soltanto una parte del dibattimento.

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Art. 64 Direzione dei dibattimenti 1. Il presidente della Camera organizza e dirige il dibattimento; determina l’ordine in cui i comparenti sono chiamati a prendere la parola.

2. Ogni giudice può porre domande a ogni persona che si presenta davanti alla

Camera.

Art. 65 Mancata comparizione Quando una parte od ogni altra persona che dovrebbe comparire non si presenta o si rifiuta, la Camera può nondimeno proseguire l’udienza se ciò le sembra compatibile con una buona amministrazione della giustizia.

Art. 66–69 (Abrogati)

Art. 70 Rendiconto delle udienze 1. Se la Camera decide in tal senso, viene steso un rendiconto delle udienze a cura del cancelliere. Il rendiconto contiene: a) la composizione della Camera; b) l’elenco dei comparenti; c) il testo delle osservazioni formulate, delle domande poste e delle risposte acquisite; d) il testo di ogni decisione pronunciata in udienza. 2. Qualora tutto o parte del rendiconto sia redatto in una lingua non ufficiale, il can- celliere adotta le disposizioni necessarie per farlo tradurre in una delle lingue uffi- ciali.

3. Ai rappresentanti delle parti viene comunicata una copia del rendiconto per

poterla correggere, sotto il controllo del cancelliere o del presidente della Camera, senza tuttavia alterare il senso e la portata di quanto è stato detto in udienza. Il can- celliere fissa, su indicazione del presidente della Camera, i termini di cui all’uopo dispongono i rappresentanti delle parti.

4. Dopo le correzioni, il rendiconto è firmato dal presidente della Camera e dal

cancelliere; fa fede il suo contenuto.

Capitolo VII Del procedimento davanti alla Grande Camera

Art. 71 Applicabilità delle disposizioni procedurali 1. Le disposizioni che disciplinano il procedimento davanti alle Camere si applicano mutatis mutandis a quello davanti alla Grande Camera. 2. I poteri conferiti alle Camere dagli articoli 54 paragrafo 3 e 59 paragrafo 3 del presente regolamento in materia di conduzione delle udienze possono, nei proce-

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dimenti davanti alla Grande Camera, essere esercitati anche dal presidente della Grande Camera.

Art. 72 Rimessione alla Grande Camera 1. Ai sensi dell’articolo 30 della Convenzione, se la questione oggetto del ricorso all’esame della Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di creare contraddizioni con una sentenza resa anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pro- nunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera, a meno che una delle parti non vi si opponga conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. La decisione di rimessione non necessita di motivazione. 2. Il cancelliere comunica alle parti l’intenzione della Camera di declinare la sua competenza. Le parti dispongono di un mese di tempo dalla data di tale comunica- zione per depositare per scritto in cancelleria un’obiezione debitamente motivata. Ogni obiezione che non soddisfa tali condizioni sarà ritenuta invalida dalla Camera.

Art. 73 Rinvio alla Grande Camera su istanza di parte 1. Ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione, ogni parte può in situazioni eccezio- nali, nel termine di tre mesi a far data dalla pronuncia della sentenza resa da una Camera, depositare per scritto in cancelleria un’istanza di rinvio alla Grande Came- ra, specificando i gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Con- venzione o dei suoi Protocolli, o una grave questione di carattere generale che, a suo giudizio, merita di essere esaminata dalla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera costituito conformemente

all’articolo 24 paragrafo 5 del presente regolamento esamina la domanda sulla sola base del fascicolo esistente. La accoglie solo se ritiene che il caso sollevi una simile questione. La decisione di rigetto dell’istanza non necessita di motivazione. 3. Se il collegio accoglie l’istanza, la Grande Camera si pronuncia con sentenza.

Capitolo VIII Delle sentenze

Art. 74 Contenuto della sentenza

1. Ogni sentenza di cui agli articoli 42 e 44 della Convenzione comprende:

a) il nome del presidente e degli altri giudici che compongono la Camera, del cancelliere o del cancelliere aggiunto; b) la data della sua adozione e quella della sua pronuncia; c) l’indicazione delle parti; d) il nome degli agenti, degli avvocati e dei consulenti delle parti; e) il resoconto del procedimento; f) i fatti di causa;

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g) una sintesi delle conclusioni delle parti; h) i motivi di diritto; i) il dispositivo; j) se necessario, la decisione adottata in ordine alle spese processuali; k) l’indicazione del numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza; l) se necessario, l’indicazione del testo che fa fede. 2. Ogni giudice che ha partecipato all’esame del caso ha il diritto di allegare alla sentenza sia l’esposizione della sua opinione individuale, concordante o dissen- ziente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

Art. 75 Decisione sulla questione dell’equa soddisfazione 1. Qualora la Camera constati una violazione della Convenzione, essa statuisce con la stessa sentenza sull’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione se una domanda specifica è stata sottoposta conformemente all’articolo 60 del presente regolamento e se la questione sia matura per la decisione; in caso contrario, la riser- va, integralmente o parzialmente e fissa il successivo procedimento. 2. Per decidere sull’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Camera si riunisce, per quanto possibile, nella medesima composizione dell’esame di merito del caso. Qualora si riveli impossibile riunire la Camera nella sua composizione ini- ziale, il presidente della Corte completa o costituisce la Camera mediante sorteggio. 3. Se concede un’equa soddisfazione ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, la Camera può decidere che, qualora il pagamento non intervenga nel termine indicato, saranno dovuti gli interessi moratori sulle somme concesse. 4. Nell’ipotesi in cui la Corte riceva comunicazione di un accordo intervenuto tra la parte lesa e la Parte contraente responsabile, accerta che sia equo e, se lo ritiene tale, cancella il caso dal ruolo conformemente all’articolo 43 paragrafo 3 del presente regolamento.

Art. 76 Lingua della sentenza

1. La Corte rende tutte le sue sentenze in inglese o in francese, a meno che non

decida di rendere la sentenza in entrambe le lingue ufficiali. 2. La pubblicazione delle sentenze nella raccolta ufficiale della Corte, quale prevista nell’articolo 78 del presente regolamento, viene effettuata nelle due lingue ufficiali della Corte.

Art. 77 Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza

1. La sentenza è firmata dal presidente della Camera e dal cancelliere.

2. Può essere letta in pubblica udienza dal presidente della Camera o da un altro giudice da questo designato. Gli agenti e i rappresentanti delle parti sono debita- mente avvisati della data dell’udienza. In caso contrario, la comunicazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo equivarrà a pronuncia.

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3. La sentenza è trasmessa al Comitato dei Ministri. Il cancelliere ne comunica

copia autenticata alle parti, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ai terzi intervenienti e a ogni altra persona direttamente interessata. L’originale, debitamente firmato e sigillato, viene depositato negli archivi della Corte.

Art. 78 Pubblicazione delle sentenze e di altri documenti Conformemente all’articolo 44 paragrafo 3 della Convenzione, le sentenze definitive della Corte sono pubblicate nella forma più opportuna, sotto l’autorità del cancel- liere, il quale è inoltre responsabile della pubblicazione della raccolta ufficiale con- tenente una selezione di sentenze e di decisioni, nonché tutti i documenti che il presidente della Corte ritiene utile pubblicare.

Art. 79 Richiesta di interpretazione di una sentenza 1. Ciascuna parte può chiedere l’interpretazione della sentenza nell’anno successivo alla pronuncia. 2. La domanda deve essere depositata in cancelleria. Deve indicare con precisione i punti del dispositivo della sentenza la cui interpretazione è richiesta. 3. La Camera che ha trattato il caso può decidere d’ufficio di respingerla per assen- za di motivi che ne giustifichino l’esame. Qualora non sia possibile riunire la Came- ra nella sua composizione iniziale, il presidente della Corte costituisce o completa la Camera mediante sorteggio. 4. Se la Camera non rigetta la domanda, il cancelliere la comunica a tutte le parti interessate, invitandole a presentare le loro eventuali osservazioni per scritto nel termine fissato dal presidente della Camera. Quest’ultimo fissa anche la data di udienza qualora la Camera decida di tenerne una. La Camera decide con sentenza.

Art. 80 Domanda di revisione di una sentenza 1. In caso di scoperta di un fatto che, per la sua natura, avrebbe potuto esercitare un’influenza decisiva sull’esito di un caso già deciso e che, al momento della sen- tenza, era ignoto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto da una parte, quest’ultima può, nel termine di sei mesi a far data dal momento in cui è venuta a conoscenza del fatto, adire la Corte con una domanda di revisione della sentenza in questione. 2. La domanda deve specificare la sentenza della quale si richiede la revisione, deve contenere le indicazioni necessarie ad accertare la sussistenza delle condizioni previ- ste nel paragrafo 1 ed essere accompagnata da una copia dei documenti a sostegno. Deve essere depositata in cancelleria con gli allegati. 3. La Camera che ha trattato il caso può decidere d’ufficio di respingerla per assen- za di motivi che ne giustifichino l’esame. Qualora non sia possibile riunire la Came- ra nella sua composizione iniziale, il presidente della Corte costituisce o completa la Camera mediante sorteggio.

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4. Se la Camera non rigetta la domanda, il cancelliere la comunica a tutte le parti interessate, invitandole a presentare le loro eventuali osservazioni per scritto nel termine fissato dal presidente della Camera. Quest’ultimo fissa anche la data di udienza qualora la Camera decida di tenerne una. La Camera decide con sentenza.

Art. 81 Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze Senza pregiudizio per le disposizioni relative alla revisione delle sentenze e per la nuova iscrizione al ruolo dei ricorsi, gli errori materiali o di calcolo e le inesattezze palesi possono essere rettificate dalla Corte sia d’ufficio sia su istanza di parte se tale istanza viene presentata entro un mese dalla data della pronuncia della decisione o della sentenza.

Capitolo IX Pareri consultivi

Art. 82 In materia di pareri consultivi, la Corte applica, oltre alle disposizioni degli articoli 47, 48, 49 della Convenzione, le disposizioni seguenti. Nella misura che ritiene opportuna, applica anche le altre disposizioni del presente regolamento.

Art. 83 La richiesta di parere consultivo è indirizzata al cancelliere. Deve indicare in termini esaustivi e precisi la questione sulla quale è richiesto il parere della Corte e, inoltre: a) la data alla quale il Comitato dei Ministri ha adottato la decisione prevista nell’articolo 47 paragrafo 3 della Convenzione; b) il nome e l’indirizzo delle persone designate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte tutte le spiegazioni che potrebbe richiedere. Deve essere allegato alla richiesta ogni documento utile a chiarire la questione.

Art. 84 1. Dal momento del ricevimento della domanda, il cancelliere invia a tutti i membri della Corte un esemplare di tale domanda nonché e degli allegati. 2. Informa le Parti contraenti che possono sottoporre alla Corte osservazioni scritte sulla domanda.

Art. 85 1. Il presidente della Corte fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte o degli altri documenti. 2. Le osservazioni scritte o gli altri documenti sono indirizzati al cancelliere. Il cancelliere li trasmette a tutti i membri della Corte, al Comitato dei Ministri e a ognuna delle Parti contraenti.

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Art. 86 Concluso il procedimento scritto, il presidente della Corte decide sull’opportunità di consentire alle Parti contraenti che hanno presentato osservazioni per scritto di svi- lupparle oralmente nel corso di un’udienza fissata a tale scopo.

Art. 87

1. Una Grande Camera è costituita per esaminare la domanda di parere consultivo.

2. Se la Grande Camera reputa che la richiesta di parere esula dalla propria compe- tenza consultiva, quale definita nell’articolo 47 della Convenzione, ne dà atto con decisione motivata.

Art. 88 1. Decisioni motivate e pareri consultivi sono emessi a maggioranza dei voti dalla Grande Camera. Riportano il numero dei giudici che hanno costituito la maggio- ranza. 2. Ogni giudice può, qualora lo desideri, allegare alla decisione motivata o al parere consultivo della Corte sia l’esposizione della sua opinione individuale, concordante o dissenziente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

Art. 89 La decisione motivata o il parere consultivo possono essere letti in udienza pubblica, in una delle due lingue ufficiali, dal presidente della Corte o da un altro giudice da lui delegato, previo avviso del Comitato dei Ministri e di ciascuna Parte contraente. In caso contrario, si provvede alla notifica prevista nell’articolo 90 del regolamento.

Art. 90 La decisione motivata o il parere consultivo sono firmati dal presidente della Grande Camera e dal cancelliere. L’originale, debitamente firmato e sigillato, viene deposi- tato negli archivi della Corte. Il cancelliere ne trasmette copia autenticata al Comita- to dei Ministri, alle Parti contraenti e al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Capitolo X Del gratuito patrocinio

Art. 91 1. Il presidente della Camera può, sia su istanza di un ricorrente che ha introdotto un ricorso ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, sia d’ufficio, concedere il gra- tuito patrocinio a tale ricorrente per la difesa della sua causa dopo che, conforme- mente all’articolo 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, la Parte con- traente convenuta ha presentato per scritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso o che il termine concessogli a tal fine è decorso.

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2. Fatto salvo l’articolo 96 del presente regolamento, il ricorrente cui è stato con- cesso il gratuito patrocinio per la difesa della sua causa davanti alla Camera continua a beneficiarne davanti alla Grande Camera.

Art. 92 Il gratuito patrocinio può essere concesso solo se il presidente della Camera con- stata: a) che la sua concessione è necessaria per una corretta conduzione del caso davanti alla Camera; b) che il ricorrente non dispone di mezzi finanziari sufficienti a far fronte inte- gralmente o parzialmente ai costi che deve sopportare.

Art. 93 1. Al fine di accertare se il ricorrente disponga o meno di mezzi finanziari sufficien- ti a far fronte integralmente o parzialmente ai costi che deve sopportare, egli è invi- tato a compilare una dichiarazione che specifichi le sue risorse, i suoi capitali, i suoi impegni finanziari nei confronti delle persone a carico e ogni altro obbligo pecunia- rio. La dichiarazione deve essere autenticata dalle autorità interne competenti. 2. Il presidente della Camera può invitare la Parte contraente interessata a presenta- re le sue osservazioni per scritto. 3. Dopo aver acquisito le informazioni di cui ai paragrafo 1, il presidente della Camera decide per la concessione o il diniego del gratuito patrocinio. Il cancelliere ne informa le parti interessate.

Art. 94

1. Gli onorari possono essere versati soltanto ad un avvocato o ad altra persona

designata conformemente all’articolo 36 paragrafo 4 del presente regolamento. Possono, se del caso, coprire i servizi di più di un rappresentante così definito. 2. Oltre agli onorari, il gratuito patrocinio può coprire le spese di viaggio e di sog- giorno nonché altri esborsi necessari esposti dal ricorrente o dal suo rappresentante designato.

Art. 95 Una volta accordato il gratuito patrocinio, il cancelliere stabilisce: a) l’entità degli onorari da versare conformemente al tariffario vigente; b) la somma da versare a titolo di spese.

Art. 96 Se è persuaso che le condizioni enunciate nell’articolo 92 del presente regolamento non sono più soddisfatte, il presidente della Camera può in qualsiasi momento revocare o modificare il beneficio del gratuito patrocinio.

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Titolo III Disposizioni transitorie

Art. 97 e 98 (Abrogati)

Art. 99 Rapporti tra la Corte e la Commissione 1. Per i casi deferiti alla Corte ai sensi dell’articolo 5 paragrafi 4 e 5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, la Corte può invitare la Commissione a delegare uno o più dei suoi membri per partecipare all’esame del caso davanti alla Corte. 2. Per i casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Corte tiene conto del rap- porto adottato dalla Commissione ai sensi del vecchio articolo 31 della Conven- zione. 3. Salvo decisione contraria del presidente della Camera, il rapporto è reso pubblico dal cancelliere della Corte nel più breve tempo possibile dopo che è stata adita la Corte. 4. Per i casi deferiti alla Corte ai sensi dell’articolo 5 paragrafi 2–5 del Protocollo n. 11, gli altri documenti che compongono il fascicolo della Commissione, incluse tutte le memorie e le osservazioni, restano riservati, a meno che il presidente della Camera non decida diversamente. 5. Per i casi nei quali la Commissione ha acquisito testimonianze ma non è riuscita ad adottare un rapporto ai sensi del vecchio articolo 31 della Convenzione, la Corte prende in considerazione i rendiconti integrali, la documentazione e il parere adotta- to dalle delegazioni della Commissione a conclusione delle indagini.

Art. 100 Procedimento davanti a una Camera e alla Grande Camera 1. Quando un caso viene deferito alla Corte in base all’articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, un collegio di giudici della Grande Camera, costituito conformemente all’articolo 24 paragrafo 6 del presente regolamento, decide, sulla sola base del fascicolo, se debba essere deciso da una Camera o dalla Grande Camera. 2. Qualora il caso venga deciso da una Camera, la sentenza di quest’ultima è defini- tiva, conformemente all’articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo n. 11, e l’articolo 73 del presente regolamento non si applica. 3. I casi trasmessi alla Corte ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo n. 11 sono deferiti alla Grande Camera dal presidente della Corte. 4. Per ciascun caso trasmesso in base all’articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo n. 11, la Grande Camera è completata da giudici designati per rotazione in seno a uno dei gruppi menzionati nell’articolo 24 paragrafo 3 del presente regolamento, essendo i casi attribuiti alternativamente a ciascuno dei gruppi.

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Art. 101 Concessione del gratuito patrocinio Fatto salvo l’articolo 96 del presente regolamento, nei casi deferiti alla Corte in applicazione dell’articolo 5 paragrafi 2–5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, un ricorrente al quale è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio nel proce- dimento davanti alla Commissione o alla vecchia Corte continua a beneficiarne per la difesa della sua causa davanti alla Corte.

Art. 102 Domanda di revisione della sentenza 1. Qualora una parte presenti una domanda di revisione di una sentenza resa dalla vecchia Corte, il presidente della Corte la trasmette a una delle sezioni conforme- mente alle condizioni previste dagli articoli 51 o 52 del presente regolamento, a seconda del caso. 2. Nonostante l’articolo 80 paragrafo 3 del presente regolamento, il presidente della Sezione interessata costituisce una nuova Camera per l’esame della domanda.

3. La Camera che deve essere costituita comprende di diritto:

a) il presidente della Sezione; e, che appartengano o meno alla Sezione interessata, b) il giudice eletto a titolo della Parte contraente in causa o, se impedito, ogni giudice designato in applicazione dell’articolo 29 del presente regolamento; c) ciascun membro della Corte che abbia fatto parte della Camera iniziale della vecchia Corte che ha reso la sentenza. 4. a) Il presidente di Sezione sorteggia gli altri membri della Camera fra i membri della Sezione interessata. b) I membri della Sezione non designati in tal modo partecipano come giudici supplenti.

Titolo IV Norme finali

Art. 103 Emendamento o sospensione di un articolo

1. Ogni emendamento alle disposizioni del presente regolamento deve essere adot-

tato dalla maggioranza dei giudici della Corte, riuniti in Assemblea plenaria, dietro preliminare presentazione di una proposta. La proposta di emendamento, formulata per scritto, deve pervenire al cancelliere almeno un mese prima della sessione nella quale sarà esaminata. Quando riceve tale proposta, il cancelliere ne informa nel più breve tempo possibile tutti i membri della Corte. 2. L’applicazione delle disposizioni relative al funzionamento interno della Corte può essere immediatamente sospesa su proposta di un giudice, a condizione che tale decisione sia adottata all’unanimità dalla Camera interessata. La sospensione così decisa dispiega i suoi effetti solo per le necessità del caso particolare per il quale è proposta.

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Art. 104 Entrata in vigore del regolamento6 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

6 Gli emendamenti adottati l’8 dic. 2000 sono entrati in vigore immediatamente.

Gli emendamenti adottati il 17 giu. 2002 e l’8 lug. 2002 sono entrati in vigore il 1° ott. 2002. Gli emendamenti adottati il 7 lug. 2003 sono entrati in vigore il 1° nov. 2003. Gli emendamenti adottati il 13 dic. 2004 sono entrati in vigore il 1° mar. 2005. Gli emendamenti adottati il 4 lug. 2005 sono entrati in vigore il 3 ott. 2005. Gli emendamenti adottati il 7 nov. 2005 sono entrati in vigore il 1° dic. 2005. Gli emendamenti adottati il 29 mag. 2006 sono entrati in vigore il 1° lug. 2006.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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