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AS 2006 4413

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle assicurazioni private (Ordinanza 2 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 2)

Ordinanza dell’UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD-UFAP)

del 24 ottobre 2006

L’Ufficio federale delle assicurazioni private, visti gli articoli 16 capoverso 1 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza ha lo scopo di: a. precisare gli obblighi cui le imprese di assicurazione sottostanno secondo il capitolo 2 della LRD; b. definire il quadro giuridico applicabile agli organismi di autodisciplina delle imprese di assicurazione private; c. concretare i compiti e i provvedimenti dell’autorità di sorveglianza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

Art. 2 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica:

a. alle imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 20042 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) che praticano l’assicurazione diretta sulla vita oppure offrono o distribuiscono quote di fondi di investimento; b. agli organismi di autodisciplina delle imprese di assicurazione private. 2 Le imprese di assicurazione svizzere vigilano affinché le loro succursali all’estero nonché le società estere del loro gruppo attive nel settore assicurativo si conformino ai principi fondamentali della LRD.

3 Esse informano l’autorità di sorveglianza quando:

a. le prescrizioni locali impediscono il rispetto dei principi fondamentali; o b. a cagione di questo fatto subiscono seri svantaggi concorrenziali. Sono fatte salve le disposizioni di accordi internazionali.

RS 955.032

2006-0747 4413

Lotta contro il riciclaggio di denaro. O dell'UFAP RU 2006

Art. 3 Definizioni

1 Sono persone politicamente esposte:

a. le persone che occupano una funzione pubblica preminente all’estero, quali: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti fun- zionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche di importanza nazionale; b. le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate alle suddette persone per motivi familiari, personali o d’affari. 2 È considerato avente economicamente diritto la persona che versa effettivamente il premio dal punto di vista economico (finanziatore).

Capitolo 2: Obblighi di diligenza delle imprese di assicurazione Sezione 1: Identificazione della controparte

Art. 4 Importi determinanti

1 L’impresa di assicurazione identifica la controparte in occasione:

a. della conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita con quota di risparmio, se il premio unico o i premi periodici superano l’importo di

25 000 franchi per contratto nell’arco di cinque anni;

b. di un versamento di premi superiore a 25 000 franchi su un conto premi a favore di un’assicurazione sulla vita individuale, sempreché l’identità della controparte non sia già stata verificata; c. di un’offerta o distribuzione di quote di fondi d’investimento. 2 L’impresa di assicurazione non è tenuta a identificare la controparte in occasione della conclusione di un contratto d’assicurazione collettiva nell’ambito della previ- denza professionale. 3 La controparte deve in ogni caso essere identificata se vi sono elementi di sospetto di un riciclaggio di denaro.

Art. 5 Documenti probanti per le persone fisiche

1 L’identificazione di una persona fisica avviene in base:

a. a un documento di legittimazione ufficiale valido munito di foto e firma, rilasciato da un’autorità statale, se tra la controparte e un collaboratore dell’impresa di assicurazione vi è contatto diretto; b. a una fotocopia autentificata del passaporto valido o della carta d’identità valida, se la relazione d’affari avviene senza contatto personale, segnatamen- te per corrispondenza, telefonicamente, per via elettronica o tramite interme- diari indipendenti dall’istituto di assicurazione.

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2 L’impresa di assicurazione fa confermare l’indirizzo del domicilio della contropar- te per corrispondenza o in modo equivalente quando la relazione d’affari è avviata senza un colloquio personale preliminare. 3 L’attestazione di autenticità della copia del documento d’identificazione può essere rilasciata da: a. una succursale, rappresentanza o società del gruppo dell’impresa di assicu- razione; b. un notaio o un ente pubblico che rilascia abitualmente tali attestazioni di autenticità; c. un intermediario finanziario svizzero ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD oppure un intermediario finanziario estero che esercita una delle attivi- tà di cui all’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD, sempreché esso sia sottoposto a una vigilanza e una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. 4 Per collaboratore giusta il capoverso 1 lettera a si intende ogni persona fisica direttamente legata all’impresa di assicurazione mediante contratto di lavoro, con- tratto d’impiego di commesso viaggiatore o contratto di agenzia diretto oppure legato indirettamente mediante contratto di agenzia di una terza persona, nella misura in cui tale persona fisica sia attiva a titolo professionale principale per detta impresa di assicurazione. Sono parificati ai collaboratori dell’impresa di assicura- zione i collaboratori delle agenzie, delle rappresentanze o delle società del gruppo dell’impresa di assicurazione.

Art. 6 Documenti probanti per le persone giuridiche 1 L’identificazione di una persona giuridica avviene in base a un estratto del registro di commercio risalente a non oltre dodici mesi oppure a un documento equivalente se si tratta di persona non iscritta nel registro di commercio. Sono equiparati all’e- stratto del registro di commercio le pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e nell’indice centrale delle ditte della Confederazione (ZEFIX).

2 Sono considerati documenti equivalenti segnatamente:

a. gli statuti; b. i contratti della società; c. gli atti di fondazione; d. l’ultimo attestato dell’ufficio di revisione, sempreché non risalga a più di dodici mesi; e. l’autorizzazione di polizia del commercio. 3 Se la persona giuridica ha sede all’estero o non è iscritta nel registro di commercio, occorre inoltre verificare conformemente all’articolo 5 l’identità della persona fisica rappresentante la persona giuridica.

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Art. 7 Mancanza di documenti d’identificazione Se la parte non dispone di documenti d’identificazione ai sensi della presente ordi- nanza, l’identità può essere eccezionalmente accertata sulla base di altri documenti probanti. Questa situazione eccezionale è motivata in una nota.

Art. 8 Deroghe all’obbligo di identificazione

1 L’obbligo di identificare la controparte decade:

a. nel caso di una modifica del contratto assicurativo o in occasione della con- clusione di un nuovo contratto assicurativo, se l’identità della controparte era già stata verificata al momento della conclusione del precedente contratto assicurativo; b. se la controparte è una persona giuridica quotata in borsa; c. se la controparte è già stata identificata conformemente ai principi fonda- mentali della LRD all’interno del gruppo di imprese di cui fa parte l’impresa di assicurazione; d. se la proposta di assicurazione è stata accettata da un intermediario finanzia- rio sottoposto alla LRD, sempreché esso abbia verificato l’identità della con- troparte e accertato l’avente economicamente diritto. 2 Se rinuncia a verificare l’identità della controparte per uno dei motivi di cui al capoverso 1, l’impresa di assicurazione indica questo motivo negli atti. Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a, c e d, occorre unire agli atti le copie dei documenti utilizzati per la prima verifica dell’identità.

Art. 9 Cambiamento dello stipulante Se lo stipulante è sostituito nell’ambito di un contratto esistente, occorre verificarne l’identità conformemente agli articoli 4–8 e se del caso accertare l’avente economi- camente diritto conformemente agli articoli 10 e 11.

Sezione 2: Accertamento dell’avente economicamente diritto

Art. 10 Criteri 1 L’impresa di assicurazione richiede alla controparte una dichiarazione scritta indicante l’avente economicamente diritto, nel caso in cui la controparte non sia l’avente economicamente diritto o vi siano dubbi in merito, segnatamente se: a. la controparte si fa rappresentare da un terzo munito di procura; b. la controparte è una società di sede; c. vi è una crassa discrepanza tra importo assicurativo proposto o versamento effettuato e capacità economica della controparte; d. le relazioni d’affari sono avviate senza contatto personale ai sensi dell’arti- colo 5 capoverso 1 lettera b.

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2 Per società di sede ai sensi del capoverso 1 lettera b si intendono società, istituti, fondazioni (comprese le fondazioni di famiglia), trust o fiduciarie che non esercitano nel Paese di sede alcuna attività commerciale o di fabbricazione oppure un’altra attività esplicata in forma commerciale. Sono considerate società di sede anche le imprese che non dispongono di propri locali commerciali o di personale proprio oppure che impiegano soltanto personale con compiti amministrativi. 3 Non sono considerate società di sede le persone giuridiche e società con sede in Svizzera il cui scopo è quello di tutelare gli interessi dei membri con misure di autosoccorso o di perseguire essenzialmente scopi di carattere politico, religioso, scientifico, artistico, caritativo, ricreativo o simili, sempreché gli scopi statutari vengano effettivamente perseguiti.

Art. 11 Informazioni occorrenti La dichiarazione scritta dell’avente economicamente diritto deve fornire informa- zioni su: a. cognome, nome, indirizzo, domicilio, data di nascita e nazionalità dell’aven- te economicamente diritto, se si tratta di una persona fisica; b. ditta, indirizzo della sede, Stato della sede e data di fondazione, se si tratta di una persona giuridica.

Art. 12 Accertamento del destinatario del pagamento 1 L’impresa di assicurazione richiede allo stipulante una dichiarazione scritta giusta gli articoli 10 e 11 concernente il destinatario del pagamento se il versamento della prestazione assicurativa supera l’importo di 10 000 franchi. 2 L’accertamento del destinatario del pagamento non è necessario se la prestazione d’assicurazione è versata sul conto di una banca soggetta alla legislazione svizzera sulle banche o su un conto della Posta Svizzera.

Art. 13 Accertamento del beneficiario Dopo il verificarsi dell’evento assicurato l’impresa di assicurazione accerta il bene- ficiario al momento del pagamento della prestazione assicurativa. L’accertamento deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 11.

Sezione 3: Obblighi di diligenza e misure particolari

Art. 14 Rinnovo dell’identificazione della controparte o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto 1 Se nel corso della relazione d’affari sorgono dubbi in merito all’identità della controparte o dell’avente economicamente diritto, l’impresa di assicurazione proce- de nuovamente all’identificazione della controparte o all’accertamento dell’avente

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economicamente diritto giusta gli articoli 4–11. Procede in tal modo segnatamente se sorgono dubbi: a. sull’esattezza delle indicazioni in merito all’identità della controparte; b. sul fatto che la controparte sia l’avente economicamente diritto; c. sulla credibilità della dichiarazione rilasciata dalla controparte in merito all’avente economicamente diritto. 2 In caso di riscatto di un’assicurazione, l’impresa di assicurazione accerta inoltre nuovamente l’avente economicamente diritto se la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto.

Art. 15 Obbligo speciale di chiarimento nel caso di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato L’impresa di assicurazione effettua chiarimenti speciali se le circostanze economi- che dell’affare o gli interessi dell’avente diritto non sono comprensibili o plausibili o qualora la conclusione del contratto appaia altrimenti insolita, segnatamente se: a. la controparte intende pagare in contanti un importo superiore a 25 000 fran- chi; b. la controparte fa valere motivi di discrezione che vanno oltre la misura usua- le nel ramo; c. è stabilita una relazione d’affari con unioni di persone, trust o unità patrimo- niali in cui non vi è alcun avente economicamente diritto determinato; d. la controparte esige oltre alla polizza assicurativa una dichiarazione di garanzia; e. è avviata una relazione d’affari con persone politicamente esposte; f. vi sono indizi che la controparte o l’avente economicamente diritto appar- tenga a un’organizzazione terroristica o a un’altra organizzazione criminale oppure intrattenga legami con persone che sono membri di un’organiz- zazione di questo tipo, la sostengono o le sono altrimenti prossime; g. la relazione d’affari o la transazione presenta un legame con persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede in Paesi le cui disposizioni relative alla lot- ta contro il riciclaggio di denaro non sono conformi ai principi fondamentali della LRD.

Art. 16 Informazioni occorrenti I chiarimenti speciali di cui all’articolo 15 comprendono, a seconda delle circostan- ze, segnatamente informazioni su: a. lo scopo della stipulazione del contratto; b. l’origine dei valori patrimoniali depositati; c. l’attività professionale o economica della controparte e dell’avente economi- camente diritto;

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d. la situazione finanziaria della controparte e dell’avente economicamente diritto; e. la provenienza del patrimonio della controparte e dell’avente economica- mente diritto; f. per le persone giuridiche: chi le controlla; g. per le unioni di persone, trust o unità patrimoniali in non vi è alcun avente economicamente diritto determinato: chi le ha fondate.

Art. 17 Responsabilità dell’organo superiore di gestione L’organo superiore di gestione o almeno uno dei suoi membri decide in merito a: a. l’avvio di una relazione d’affari con persone politicamente esposte e le even- tuali modifiche di tali relazioni; b. l’esecuzione di controlli periodici sulle relazioni d’affari che comportano un rischio elevato.

Art. 18 Obbligo di documentazione L’impresa di assicurazione allestisce i documenti relativi alle conclusioni di assicu- razioni, alle identificazioni e ai chiarimenti giusta gli articoli 4–16, in modo da consentire a terzi con competenze specifiche, segnatamente l’autorità di sorveglian- za, in ogni momento: a. di formarsi un giudizio attendibile sul rispetto della LRD e della presente ordinanza da parte dell’impresa di assicurazione; b. di esaminare l’identità della controparte e l’identificazione dell’avente eco- nomicamente diritto.

Art. 19 Conservazione dei documenti 1 Le imprese di assicurazione conservano durante almeno dieci anni a contare dalla scadenza o dalla disdetta del contratto assicurativo i documenti seguenti: a. i documenti sulle conclusioni dei contratti effettuate; b. i documenti relativi all’identificazione della controparte; c. i documenti sostitutivi e la nota di cui all’articolo 7; d. gli atti di cui all’articolo 8 capoverso 2; e. la dichiarazione scritta della controparte di cui agli articoli 10 e 11 della pre- sente ordinanza e all’articolo 4 LRD; f. i documenti relativi agli accertamenti di cui agli articoli 12 e 13; g. i documenti relativi alle informazioni occorrenti per i chiarimenti nel caso di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato di cui all’articolo 16.

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2 I dati in relazione a una comunicazione giusta l’articolo 9 LRD sono conservati separatamente. Essi sono distrutti dieci anni dopo la loro comunicazione alle autorità competenti.

3 I documenti sono conservati in un luogo sicuro in modo tale che l’impresa di

assicurazione possa soddisfare entro il termine imposto eventuali richieste di infor- mazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale. Essi sono accessibili in ogni momento alle persone autorizzate.

Art. 20 Delega degli obblighi di diligenza a terzi 1 L’impresa di assicurazione può incaricare per scritto persone e società di identifi- care la controparte, di accertare l’avente economicamente diritto e di assolvere gli obblighi speciali di chiarimento alle seguenti condizioni: a. si assicura che la persona incaricata compia gli accertamenti con la stessa diligenza che egli stessa applicherebbe; b. la istruisce sui suoi compiti; c. si assicura di poter controllare che l’incarico venga adempiuto diligentemente.

2 La subdelegazione da parte della persona incaricata è esclusa.

3 La documentazione di cui all’articolo 18 è depositata presso l’impresa di assicura- zione e conservata conformemente all’articolo 19. 4 L’impresa di assicurazione verifica la plausibilità dei risultati dei chiarimenti speciali. 5 La delega degli obblighi di diligenza a terzi non esonera l’impresa di assicurazione dalla sua responsabilità per quanto concerne il rispetto degli obblighi di diligenza.

Art. 21 Forma delle comunicazioni

1 Le comunicazioni giusta l’articolo 9 LRD avvengono in forma scritta sul modulo

rilasciato dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) e sono trasmesse via telefax o posta A. 2 Nel rispetto della protezione dei dati, l’impresa di assicurazione informa l’autorità di sorveglianza delle comunicazioni fatte all’Ufficio di comunicazione.

Art. 22 Organo interno preposto alle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro 1 Ogni impresa di assicurazione designa un organo interno che vigili sul rispetto delle prescrizioni della LRD e della presente ordinanza nonché sulla formazione appropria- ta del personale in merito alle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro. 2 L’organo interno emana un regolamento per la lotta contro il riciclaggio di denaro e lo comunica ai consulenti della clientela nonché a tutti gli altri collaboratori inte- ressati. L’organo superiore di gestione approva il regolamento.

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3 Il regolamento stabilisce segnatamente:

a. l’attuazione degli obblighi di diligenza della presente ordinanza; b. il modo in cui i rischi che necessitano di chiarimenti particolari secondo l’ar- ticolo 15 sono determinati, limitati e controllati; c. la politica dell’impresa nei confronti delle persone politicamente esposte; d. i casi nei quali l’organo superiore di gestione deve essere consultato; e. i casi nei quali l’organo interno deve essere consultato; f. i principi di base della formazione del personale; g. le competenze per la comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

4 L’organo interno presenta un rapporto annuale all’autorità di vigilanza.

Art. 23 Sorveglianza sistematica dei rischi Con un’efficace sorveglianza sistematica dei rischi, l’impresa di assicurazione garantisce che in occasione del raggiungimento degli importi determinanti di cui all’articolo 4 sia identificata la controparte e siano accertati i rischi che necessitano di chiarimenti speciali secondo l’articolo 15.

Art. 24 Controllo esterno del rispetto degli obblighi di diligenza 1 L’ufficio di revisione esterno controlla almeno ogni quattro anni, nell’ambito di un esame particolare giusta l’articolo 29 capoverso 3 LSA3, il rispetto degli obblighi di diligenza.

2 Le spese del controllo esterno sono a carico dell’impresa di assicurazione.

3 L’ufficio di revisione esterno allestisce all’attenzione dell’autorità di sorveglianza un rapporto sul rispetto degli obblighi di diligenza.

Capitolo 3: Organismi di autodisciplina

Art. 25 Riconoscimento L’autorità di sorveglianza rilascia il riconoscimento agli organismi di autodisciplina, nella misura in cui questi ultimi: a. dispongono di un regolamento; b. vigilano affinché le imprese di assicurazione affiliate rispettino gli obblighi di cui al capitolo 2.

3 RS 961.01

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Art. 26 Regolamento

1 Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento.

2 Il regolamento precisa gli obblighi di diligenza cui soggiacciono le imprese di assicurazione affiliate giusta il capitolo 2 e ne regola l’esecuzione. Definisce inoltre: a. le condizioni alle quali le imprese di assicurazione sono ammesse o escluse dall’organismo di autodisciplina; b. le modalità di controllo dell’osservanza degli obblighi di diligenza; c. le sanzioni appropriate. La sanzione più severa è la multa di 1 milione di franchi.

Art. 27 Registro 1 Gli organismi di autodisciplina tengono un registro delle imprese di assicurazione affiliate. Esso indica nome, indirizzo e organo interno dell’impresa di assicurazione. 2 Gli organismi di autodisciplina comunicano tale registro come pure ogni sua modi- fica successiva all’autorità di sorveglianza.

Art. 28 Obbligo d’informare Gli organismi di autodisciplina presentano all’autorità di sorveglianza, secondo le sue direttive, un rapporto annuale sulle loro attività.

Capitolo 4: Sorveglianza

Art. 29 Compiti e competenze

1 L’autorità di sorveglianza ha i seguenti compiti:

a. approva i regolamenti e ogni loro modifica emanati dagli organismi di auto- disciplina; b. vigila affinché gli organismi di autodisciplina impongano l’applicazione di tali regolamenti; c. vigila affinché le imprese di assicurazione non affiliate a un organismo di autodisciplina rispettino gli obblighi di diligenza di cui al capitolo 2.

2 Può effettuare segnatamente ispezioni in loco.

Art. 30 Misure In caso di infrazioni alla presente ordinanza, l’autorità di sorveglianza può ricorrere alle misure previste dall’articolo 20 LRD e a quelle che gli competono secondo la legislazione sulla sorveglianza.

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Art. 31 Obbligo di denuncia L’obbligo di denuncia dell’autorità di sorveglianza è retto dall’articolo 21 LRD.

Capitolo 5: Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 Disposizione transitoria 1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai rapporti contrattuali esi- stenti al momento della sua entrata in vigore. 2 Gli organismi di autodisciplina adeguano il loro regolamento alla presente ordi- nanza entro un anno dall’entrata in vigore della stessa. 3 Le imprese di assicurazione che non sono affiliate a un organismo di autodisciplina rispettano le nuove disposizioni entro un anno dalla loro entrata in vigore.

Art. 33 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’UFAP del 30 agosto 19994 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro è abrogata.

Art. 34 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2007.

24 ottobre 2006 Ufficio federale delle assicurazioni private: Herbert Lüthy

4 RU 1999 3063

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