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AS 2006 4647

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS)

dell’8 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni fornite dalle unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

2 Non è applicabile:

a. alle prestazioni e ai diritti di utilizzazione oggetto di una regolamentazione particolare; b. alle prestazioni fornite sulla base di contratti di diritto amministrativo; c. alle attività commerciali.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Sempre che la presente ordinanza non preveda disciplinamenti particolari, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre

20042 (OgeEm).

Art. 3 Prestazioni soggette a emolumento Sono soggetti a emolumento le prestazioni di lavoro del personale del DDPS fornite a privati, Cantoni, Comuni e altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività sovrane nonché i costi dei mezzi d’esercizio utilizzati a tale scopo e del materiale dell’esercito.

Art. 4 Domanda

1 Chi intende avvalersi di una prestazione del DDPS deve presentare una domanda

scritta all’unità amministrativa competente del DDPS.

RS 172.045.103

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Ordinanza sugli emolumenti del DDPS RU 2006

2 L’unità amministrativa decide sulla domanda. In caso di prestazioni con considere- vole impiego di personale o di materiale, prima del rilascio dell’autorizzazione essa deve ottenere l’approvazione della Segreteria generale del DDPS.

Art. 5 Calcolo degli emolumenti 1 Gli emolumenti per prestazioni del DDPS sono calcolati in funzione degli oneri, sempre che al riguardo nell’allegato non sia stabilito un importo forfettario. 2 Se l’emolumento è calcolato in funzione degli oneri, sono applicabili le tariffe orarie di cui all’allegato. Esse comprendono i costi del materiale usualmente neces- sario. 3 Nelle tariffe di volo orarie non sono compresi i costi per il personale di cabina (Cabin Crew), l’alloggio dell’equipaggio, il catering, le assicurazioni speciali (per es. per impieghi in regioni di crisi) nonché per i lavori necessari prima e dopo l’impiego. Detti costi sono fatturati separatamente come esborsi. 4 Le tariffe orarie per le prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree che non figurano nell’allegato sono stabilite nel quadro delle aliquote di cui al numero 2 dell’allegato. 5 Oltre agli esborsi di cui all’articolo 6 capoverso 2 OgeEm3, è considerata un esbor- so anche l’imposta sul valore aggiunto.

Art. 6 Supplemento È riscosso un supplemento del 50 per cento al massimo per: a. prestazioni di lavoro fornite al di fuori dell’orario di lavoro normale o fornite d’urgenza a richiesta; b. materiale supplementare che deve essere procurato per l’impiego desiderato oppure nel caso di un dispendio di materiale particolarmente elevato.

Art. 7 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti, riduzione e condono di emolumenti 1 La Segreteria generale del DDPS decide sulla rinuncia alla riscossione di emolu- menti giusta l’articolo 3 capoverso 2 OgeEm4 nonché sul differimento, sulla ridu- zione e sul condono giusta l’articolo 13 OgeEm. 2 I Cantoni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico non pagano emolumenti se anch’essi non riscuotono alcun emolumento dalla Confederazione per prestazioni fornite contemporaneamente oppure se, invece dell’emolumento, forniscono un’ade- guata controprestazione.

3 RS 172.041.1 4 RS 172.041.1

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Art. 8 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 21 dicembre 19905 sulle prestazioni fornite dal DPPS e la riscossio- ne di emolumenti è abrogata.

Art. 9 Modifica del diritto vigente L’ordinanza dell’8 dicembre 19976 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio è modificata come segue: Art. 1 La presente ordinanza disciplina, nell’ambito delle attività civili e delle attività fuori del servizio: a. l’impiego di truppe in servizio d’istruzione e di formazioni di professionisti, nonché degli esercizi della logistica; b. gli impieghi di aeromobili. Art. 6 cpv. 3 3 La truppa porta con sé il materiale dell’esercito necessario per il proprio impiego. Il materiale dell’esercito supplementare deve essere domandato separatamente dal richiedente (art. 10). Art. 7 cpv. 4 Abrogato

Titolo che precede l’art. 10 Sezione 3: Consegna di materiale dell’esercito supplementare Art. 10

1 Le domande di consegna di materiale dell’esercito supplementare presentate

all’esercito da persone fisiche o giuridiche in occasione di impieghi di cui all’arti- colo 1 sono trasmesse alla regione territoriale competente, quelle concernenti il materiale speciale delle Forze aeree alla Base logistica dell’esercito. 2 La consegna di tale materiale supplementare e l’accordo di pagamento di diritto privato si fondano sulle pertinenti istruzioni del DDPS. Art. 11 e 12 Abrogati Art. 13 cpv. 1 1 Le condizioni di cui all’articolo 2 sono applicabili per analogia ai trasporti aerei e ad altri impieghi di aeromobili a favore di attività civili e attività fuori del servizio.

5 RU 1991 91, 1997 2779, 1998 2653, 2002 127 6 RS 510.212

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Art. 17 cpv. 3 3 Il richiedente deve pagare un emolumento per i trasporti aerei e gli altri impieghi di aeromobili che implicano la presenza di piloti militari di professione o di milizia. L’emolumento è riscosso dalle Forze aeree conformemente all’ordinanza dell’8 novembre 20067 sugli emolumenti del DDPS. Per la consegna di materiale dell’esercito supplementare è applicabile l’articolo 10.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

7 RS 172.045.103; RU 2006 4647

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Allegato (art. 5)

Tariffe degli emolumenti

1 Tariffe orarie per il personale federale

Livello Tariffa oraria in franchi

A dipendenza delle conoscenze specialistiche richieste e del livello di funzione. 90.– a 150.–

2 Prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree

Tipo di aeromobile Tariffa oraria in franchi

2.1 Falcon 50 8 000.–

2.2 Excel Citation 5 500.–

2.3 Lear Jet 5 000.–

2.4 Super Puma/Cougar 10 500.–

2.5 Dauphin 6 200.–

2.6 Alouette III 2 600.–

2.7 Ricognitore telecomandato ADS 95

(senza accompagnamento da parte di un Alouette III) 7 300.–

3 Importi forfettari per esami e studi presso la

Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) Tasse d’esame e tassa d’iscrizione Franchi

3.1 Tasse d’esame per studenti della SUFSM

(valutazione pratica delle attitudini sportive) 100.–

3.2 Tassa d’iscrizione semestrale per studenti dei

corsi di diploma (corso di bachelor e di master) 700.–

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