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AS 2006 4975

Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)

Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)

Modifica del 15 novembre 2006

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande analcoliche (in particola- re tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose) è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. b, i ed m 1 La presente ordinanza definisce le seguenti bevande analcoliche e derrate alimenta- ri contenenti caffeina, stabilisce i requisiti e ne disciplina la particolare caratterizza- zione: b. sciroppo, sciroppo di frutta e sciroppo d’acero; i. vermut analcolico, aperitivo analcolico, bitter analcolico, sidro analcolico, birra senz’alcol, vino analcolico, spumante analcolico; m. bevanda di soia e bevanda di cereali.

Titolo prima dell’art. 11 Capitolo 3: sciroppo, sciroppo di frutta e sciroppo d’acero

Art. 11 Definizioni

1 Lo sciroppo è un prodotto liquido denso, preparato con ingredienti quali acqua

potabile, spezie, erbe, fiori commestibili, verdure, frutti o aromi con aggiunta di sorte di zuccheri. In sostituzione di spezie, erbe, verdure o frutti possono pure essere utilizzati i loro estratti. 2 Lo sciroppo di granatina (granatina) è uno sciroppo aromatizzato essenzialmente con il succo di frutti rossi, con vaniglia o suoi estratti ed eventualmente con succo di limone. 3 Lo sciroppo di frutta è un prodotto liquido denso, preparato con succo di frutta o suoi concentrati con aggiunta di sorte di zuccheri, secondo il procedimento di solubi- lizzazione all’ebollizione o a freddo.

1 RS 817.022.111

2006-2265 4975

Bevande analcoliche RU 2006

4 Lo sciroppo d’acero è un succo ottenuto dalla linfa addensata dell’acero da zucche- ro (Acer saccharum) o di un’altra sorta idonea di acero.

Art. 12 cpv. 1 e 3 1 La sostanza secca solubile dello sciroppo, dello sciroppo di frutta e dello sciroppo d’acero deve costituire almeno il 60 per cento della massa.

3 Abrogato

Art. 13 cpv. 2 2 Allo sciroppo secondo l’articolo 11 capoverso 1 è applicabile per analogia il capo- verso 1.

Art. 21 lett. a Oltre alle indicazioni ai sensi dell’articolo 2 OCDerr2 devono figurare: a. accanto alla denominazione specifica, una menzione come «contiene caffei- na» per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 30mg/l oppure la menzione «con tenore di caffeina elevato», seguita dall’indicazione tra parentesi del tenore di caffeina in mg/100 ml, per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 150 mg/l; se il tenore di caffeina di una bevanda che abitualmente contiene caffeina è inferiore a 1 mg/l, ciò va reso noto accanto alla denominazione specifica (p. es. con la menzione «senza caffeina»)

Art. 34 cpv. 1 lett. c e 2

1 Oltre alle indicazioni ai sensi dell’articolo 2 OCDerr3 devono figurare:

c. accanto alla denominazione specifica, una menzione come «contiene caffei- na» per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 30mg/l oppure la menzione «con tenore di caffeina elevato», seguita dall’indicazione tra parentesi del tenore di caffeina in mg/100 ml, per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 150 mg/l; sono esclusi i prodotti che menzionano nella denominazione specifica la presenza di caffè o tè. 2 Illustrazioni degli ingredienti sono permesse anche se al posto degli stessi sono stati aggiunti prevalentemente aromi, purché nel medesimo campo visivo dell’illustrazione si aggiunga la menzione «con aroma di X» oppure «con gusto di X».

2 RS 817.022.21 3 RS 817.022.21

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Titolo prima dell’art. 35 Capitolo 10: Vermut analcolico, aperitivo analcolico. bitter analcolico, sidro analcolico, birra senz’alcol, vino analcolico, spumante analcolico

Sezione 2 (art. 37–40) Abrogata

Titolo prima dell’art. 41 Sezione 3: Aperitivo analcolico, bitter analcolico

Art. 41 Definizioni 1 L’aperitivo analcolico è una bevanda fabbricata con acqua potabile ed estratti di piante aromatiche o aromi.

2 Il bitter analcolico è una bevanda secondo il capoverso 1 con un sapore amaro.

Art. 42 Requisiti 1 L’aperitivo analcolico e il bitter analcolico possono contenere ingredienti quali sorte di zuccheri, miele o vino analcolico.

2 L’estratto senza zuccheri deve essere di almeno 10 g per litro.

Art. 42a Denominazioni specifiche

1 La denominazione specifica per aperitivo analcolico è «aperitivo analcolico» o

«aperitivo senz’alcol». 2 La denominazione specifica per bitter analcolico è «bitter analcolico» o «bitter senz’alcol». 3 Se all’aperitivo analcolico o al bitter analcolico è addizionata anidride carbonica in quantità superiore a 2 g per litro, accanto alla denominazione specifica deve figurare una menzione come «contiene anidride carbonica».

Sezione 4 (art. 43–46) Abrogata

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Titolo prima dell’art. 53a Sezione 7: Vino analcolico, spumante analcolico

Art. 53a Definizione Il vino o lo spumante analcolici sono vini ai quali è stato sottratto l’alcol mediante un procedimento fisico oppure la cui fermentazione è stata condotta in modo da non formare alcol.

Art. 53b Requisiti

1 Il vino analcolico può essere addizionato con anidride carbonica. Lo spumante

analcolico deve avere un tenore di anidride carbonica almeno pari a 4 g per litro.

2 L’aggiunta di mosto d’uva, mosto d’uva concentrato rettificato o saccarosio è

ammessa. 3 Le componenti volatili che risultano durante la dealcolizzazione possono essere nuovamente aggiunte al vino analcolico nella medesima quantità in cui erano state sottratte. 4 Per il resto, al vino e allo spumante analcolici sono applicabili per analogia i requi- siti posti al vino secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20054 sulle bevande alcoliche.

Art. 53c Caratterizzazione

1 La denominazione specifica è «vino (spumante) analcolico» o «vino (spumante)

senz’alcol» o «vino (spumante) dealcolizzato».

2 La denominazione specifica può essere completata con l’indicazione della sorta

d’uva utilizzata per la preparazione del vino purché questo ne sia costituito almeno per l’85 %.

3 L’indicazione dell’origine o dell’anno di produzione non è ammessa.

4 L’aggiunta di aromi in misura maggiore alla quantità di componenti volatili deve essere dichiarata. 5 Se al vino o allo spumante analcolici è addizionata anidride carbonica in quantità superiore a 2 g per litro, accanto alla denominazione specifica deve figurare una menzione come «contiene anidride carbonica».

4 RS 817.022.110

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Titolo prima dell’art. 83a Capitolo 13a: Bevanda di soia e bevanda di cereali

Art. 83a Bevanda di soia La bevanda di soia («sojadrink») è l’estratto acquoso dei fagioli di soia ammollati e macinati e filtrato o decantato e cotto.

Art. 83b Bevanda di cereali 1 La bevanda di cereali è fabbricata con acqua e prodotti di macinazione, con o senza saccarificazione enzimatica, in cui gli enzimi sono disattivati prima della commer- cializzazione. Essa può essere filtrata o decantata e può contenere ulteriori ingre- dienti come olio commestibile, sale commestibile, maltodestrine e amido. 2 La denominazione specifica è «bevanda di x», «bevanda di cereali a base di x» o «bevanda a base di x», dove x sta per la sorta di cereale. Se una bevanda di cereali è prodotta con numerose sorte di cereali, le sorte di cereali utilizzate possono essere indicate in successione discendente a seconda della quantità presente (p. es. «bevan- da di riso e avena» o «bevanda di cereali a base di riso e avena»).

II Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alla cifra I possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 dicembre

2007. Esse possono essere consegnate ai consumatori sino a esaurimento delle

scorte.

III La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2007.

15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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