AS 2006 5379
Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale
Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
del 23 giugno 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera; visti gli articoli 98 capoversi 1 e 2, nonché 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 settembre 20052, decreta:
Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo 1: Scopo e campo d’applicazione
Art. 1 Scopo La presente legge ha lo scopo di proteggere gli investitori e di garantire la trasparen- za e il buon funzionamento del mercato degli investimenti collettivi di capitale.
Art. 2 Campo d’applicazione 1 Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica, gli inve- stimenti collettivi di capitale e tutte le persone che gestiscono o custodiscono tali investimenti.
2 Non sono sottoposti alla presente legge segnatamente:
a. gli istituti e le istituzioni ausiliarie della previdenza professionale, comprese le fondazioni di investimento; b. gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione; c. gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico; d. le società operative che svolgono un’attività imprenditoriale; e. le società che, per il tramite della maggioranza dei voti o in altro modo, riu- niscono in un gruppo e sotto una direzione omogenea una o più società (società holding);
RS 951.31
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f. i club di investimento, sempreché i loro membri siano in grado di tutelare essi stessi i loro interessi patrimoniali; g. le associazioni e le fondazioni ai sensi del Codice civile3. 3 Alla presente legge non sono sottoposte nemmeno le società d’investimento nella forma di società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se: a. possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell’articolo 10 capo- verso 3; b. le azioni sono nominative; e c. un ufficio di revisione riconosciuto fornisce annualmente all’autorità di vigi- lanza la prova del rispetto di queste condizioni. 4 Sottostanno alle pertinenti disposizioni della presente legge (art. 119 segg.), a prescindere dalla loro forma giuridica, gli investimenti collettivi di capitale esteri per i quali si fa appello al pubblico in Svizzera o dalla Svizzera. L’autorità di vigilanza può dichiarare applicabili ulteriori disposizioni della presente legge, sempreché necessario al raggiungimento dell’obiettivo di protezione della stessa.
Art. 3 Appello al pubblico È considerata appello al pubblico ai sensi della presente legge ogni pubblicità rivolta al pubblico. Non è considerata pubblicità, in particolare, la pubblicazione di prezzi, corsi e valori d’inventario allestita da intermediari finanziari sottoposti a vigilanza. Non è considerata appello al pubblico la pubblicità rivolta esclusivamente a investi- tori qualificati secondo l’articolo 10 capoverso 3.
Art. 4 Portafogli collettivi interni 1 La presente legge non si applica ai portafogli collettivi interni di natura contrattua- le istituti dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari per la gestione colletti- va del patrimonio della clientela esistente, se tali banche e commercianti: a. fanno partecipare la clientela al portafoglio collettivo interno esclusivamente sulla base di un contratto scritto di gestione patrimoniale; b. non emettono relative quote; c. non fanno appello al pubblico per questi portafogli collettivi. 2 La costituzione e la liquidazione di portafogli collettivi interni devono essere comunicate all’ufficio di revisione ai sensi della legislazione sulle banche o della legislazione sulle borse. 3 In caso di fallimento della banca o del commerciante di valori mobiliari, i beni e i diritti che appartengono ai portafogli collettivi interni sono scorporati in favore degli investitori.
3 RS 210
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Art. 5 Prodotti strutturati 1 I prodotti strutturati quali i prodotti a capitale garantito o a rendimento massimo e i certificati possono essere offerti pubblicamente in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto se: a. sono emessi, garantiti o distribuiti da:
1. una banca secondo la legge dell’8 novembre 19344 sulle banche,
2. un’assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 20045 sulla sorve-
glianza degli assicuratori,
3. un commerciante di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo
19956 sulle borse,
4. un istituto estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente;
b. per essi è disponibile un prospetto semplificato.
2 Il prospetto semplificato deve adempiere i seguenti requisiti:
a. descrive, secondo uno schema normato, le caratteristiche essenziali del pro- dotto strutturato (elementi chiave), le sue prospettive d’utili e perdite, non- ché i rischi significativi per l’investitore; b. è facilmente comprensibile per un investitore medio; c. avverte che il prodotto strutturato non è un investimento collettivo di capita- le né soggiace all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. 3 Il prospetto semplificato deve essere offerto ad ogni persona interessata all’atto dell’emissione del prodotto o all’atto della conclusione del contratto. 4 L’esigenza del manifesto di cui all’articolo 1156 del Codice delle obbligazioni7 non è applicabile in questo caso.
5 Per il rimanente, i prodotti strutturati non sottostanno alla presente legge.
Art. 6 Delega al Consiglio federale 1 Nell’ambito delle disposizioni d’esecuzione il Consiglio federale può assoggettare integralmente o parzialmente alla presente legge patrimoni o società analoghi agli investimenti collettivi di capitale o esentarne patrimoni o società assoggettati, sem- preché l’obiettivo di protezione della presente legge lo esiga o non ne risulti pregiu- dicato. 2 Il Consiglio federale sottopone per parere le pertinenti disposizioni alla commis- sione competente secondo l’articolo 151 capoverso 1 della legge del 13 dicembre
20028 sul Parlamento.
4 RS 952.0 5 RS 961.01 6 RS 954.1 7 RS 220 8 RS 171.10
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Capitolo 2: Investimenti collettivi di capitale
Art. 7 Definizione 1 Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di inve- stimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.
2 Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi.
3 Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari.
Art. 8 Investimenti collettivi di capitale aperti 1 Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattua- le di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della società di investimento a capita- le variabile (SICAV, art. 36 segg.). 2 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario. 3 Gli investimenti collettivi di capitale aperti dispongono di un regolamento del fondo. Nel caso del fondo contrattuale di investimento esso corrisponde al contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) e in quello della SICAV allo statuto e al regolamento di investimento.
Art. 9 Investimenti collettivi di capitale chiusi 1 Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg.) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110 segg.). 2 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario. 3 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale si fonda su un contratto di società.
4 La SICAF si fonda sullo statuto ed emana un regolamento di investimento.
Art. 10 Investitori 1 Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collet- tivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale. 2 Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati.
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3 Ai sensi della presente legge si considerano investitori qualificati segnatamente:
a. gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza, come le banche, i commer- cianti di valori mobiliari e le direzioni dei fondi; b. gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza; c. gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professio- nale; d. le imprese con tesoreria professionale; e. i privati facoltosi; f. gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimonia- le con un intermediario finanziario secondo la lettera a. 4 Il Consiglio federale può designare anche altre categorie d’investitori qualificati.
5 L’autorità di vigilanza può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché essi siano esclusivamente rivolti a investitori qualificati e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su: a. la consegna di certificati di quote; b. l’obbligo dell’allestimento del prospetto; c. l’obbligo dell’allestimento del rapporto semestrale; d. l’obbligo di concedere agli investitori il diritto di disdetta in qualsiasi momento; e. l’obbligo di emissione e di rimborso delle quote in contanti; f. la ripartizione dei rischi.
Art. 11 Quote Le quote sono crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di parteci- pazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società.
Art. 12 Protezione da confusioni e inganni 1 La designazione dell’investimento collettivo di capitale non deve prestare a confu- sioni o inganni, in particolare in riferimento agli investimenti. 2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per inve- stimenti collettivi di capitale», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.
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Capitolo 3: Autorizzazione e approvazione Sezione 1: In generale
Art. 13 Obbligo di autorizzazione 1 Chiunque gestisce o custodisce investimenti collettivi di capitale necessita dell’au- torizzazione dell’autorità di vigilanza.
2 Devono chiedere l’autorizzazione:
a. la direzione del fondo; b. la SICAV; c. la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. la SICAF; e. la banca depositaria; f. il gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri; g. i distributori; h. il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri. 3 Il Consiglio federale può esentare dall’obbligo dell’autorizzazione i gerenti patri- moniali, i distributori e i rappresentanti già sottoposti a un’altra vigilanza statale. 4 I gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 118 segg.) possono chiedere un’autorizzazione all’autorità di vigilanza se: a. hanno la sede o il domicilio in Svizzera; b. devono sottostare a una vigilanza in virtù della legislazione estera; c. gli investimenti collettivi di capitale esteri che gestiscono sottostanno a una vigilanza equivalente a quella svizzera. 5 Le persone ai sensi del capoverso 2 lettere a–d possono essere iscritte nel registro di commercio solo ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza.
Art. 14 Condizioni di autorizzazione
1 L’autorizzazione è rilasciata se:
a. le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione godono di buona reputazione, offrono garanzia di una gestione ineccepibile e dispon- gono delle indispensabili qualifiche professionali; b. le persone che detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e il loro influsso non si ripercuote a scapito di una gestione sana e prudente; c. l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge è garantita da direttive interne e da un’adeguata organizzazione d’esercizio; d. esistono sufficienti garanzie finanziarie;
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e. sono adempite le condizioni supplementari di autorizzazione previste dalle corrispondenti disposizioni della presente legge. 2 L’autorità di vigilanza può inoltre fare dipendere il rilascio dell’autorizzazione dalla garanzia dell’osservanza delle norme di comportamento di un’organizzazione del settore.
3 Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata le persone
fisiche o giuridiche nonché le società in nome collettivo e in accomandita che parte- cipano direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l’articolo 13 capoversi 2 e 4 o che possono esercita- re altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari, nonché le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.
Art. 15 Obbligo di approvazione
1 I seguenti documenti necessitano dell’approvazione dell’autorità di vigilanza:
a. il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento (art. 25); b. lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV; c. il contratto di società della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF; e. i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri. 2 Se il fondo di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti colletti- vi di capitale aperti multi-comparto (art. 92 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un’apposita approvazione.
Art. 16 Mutamento delle circostanze Se mutano le circostanze su cui poggiano l’autorizzazione o l’approvazione, per continuare l’attività è necessario ottenere previamente l’autorizzazione o l’appro- vazione dell’autorità di vigilanza.
Art. 17 Procedura semplificata di autorizzazione e di approvazione Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata di autorizzazione e di autorizzazione per gli investimenti collettivi di capitale.
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Sezione 2: Gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri
Art. 18 1 Possono essere gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri con sede o domicilio in Svizzera: a. persone fisiche; b. persone giuridiche aventi la forma di società anonima, di società in acco- mandita per azioni o di società a garanzia limitata; c. società in nome collettivo e società in accomandita.
2 Il cambiamento di gerente patrimoniale deve essere comunicato previamente
all’autorità di vigilanza. 3 Il Consiglio federale può fare dipendere l’autorizzazione da ulteriori condizioni, segnatamente dalla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile profes- sionale.
Sezione 3: Distribuzione
Art. 19 1 Chi offre o distribuisce pubblicamente quote9 di un fondo d’investimento collettivo necessita di un’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni d’autorizzazione.
3 Può in particolare subordinare l’autorizzazione a sufficienti garanzie finanziarie e professionali dei distributori. 4 Il Consiglio federale può altresì esonerare dall’obbligo d’autorizzazione i distribu- tori già soggetti a un’altra vigilanza statale.
Capitolo 4: Norme di comportamento
Art. 20 Principi 1 I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi: a. obbligo di fedeltà: operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori; b. obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative indispensabili a un’at- tività ineccepibile;
9 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
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c. obbligo di informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono. 2 L’autorità di vigilanza può definire come standard minimi le norme di comporta- mento di organizzazioni del settore.
Art. 21 Investimenti patrimoniali 1 I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari perseguono una politica di investi- mento che corrisponda durevolmente al carattere di investimento dell’investimento collettivo di capitale stabilito nei documenti corrispondenti. 2 Nel contesto dell’acquisto e dell’alienazione di beni e di diritti i titolari dell’auto- rizzazione e i loro mandatari possono ricevere per sé e per conto di terzi soltanto le retribuzioni previste dai documenti corrispondenti. Le retrocessioni e gli altri van- taggi patrimoniali devono essere accreditati all’investimento collettivo di capitale. 3 I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari possono assumere investimenti per conto proprio e cedere propri investimenti soltanto al valore di mercato.
Art. 22 Operazioni di commercio di valori mobiliari 1 Le controparti di operazioni di commercio di valori mobiliari e di altre transazioni devono essere selezionate accuratamente. Esse devono offrire garanzia di un adem- pimento al meglio dal profilo dei costi, del tempo e della quantità.
2 La selezione delle controparti deve essere controllata a intervalli regolari.
3 Non sono ammesse le convenzioni che limitano la libertà decisionale dei titolari dell’autorizzazione o dei loro mandatari.
Art. 23 Esercizio dei diritti societari e di creditore 1 I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell’interesse degli investitori. 2 L’articolo 685d capoverso 2 del Codice delle obbligazioni10 non si applica ai fondi di investimento. 3 Se la direzione del fondo gestisce più fondi di investimento, l’ammontare della par- tecipazione è calcolato singolarmente per ogni fondo di investimento in funzione del limite percentuale massimo secondo l’articolo 685d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni. 4 Il capoverso 3 si applica anche a ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto ai sensi degli articoli 92 segg.
Art. 24 Distribuzione 1 I titolari dell’autorizzazione prendono le misure necessarie per garantire una seria acquisizione della clientela e una consulenza oggettiva della stessa.
10 RS 220
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2 Se si avvalgono di terzi per la distribuzione di quote di investimenti collettivi di capitale devono concludere con essi contratti di distribuzione.
Titolo secondo: Investimenti collettivi di capitale aperti Capitolo 1: Fondo contrattuale di investimento Sezione 1: Definizione
Art. 25 1 Il fondo contrattuale di investimento (fondo di investimento) è basato su un con- tratto collettivo di investimento (contratto del fondo) in virtù del quale la direzione del fondo si impegna a: a. fare partecipare l’investitore al fondo di investimento proporzionalmente alle quote da lui acquisite; b. gestire il patrimonio del fondo in modo autonomo e in suo nome proprio secondo le disposizioni del contratto del fondo. 2 La banca depositaria è parte nel contratto del fondo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo. 3 Il fondo di investimento dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l’entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.
Sezione 2: Contratto del fondo
Art. 26 Contenuto 1 La direzione del fondo redige il contratto del fondo e lo sottopone per approvazio- ne all’autorità di vigilanza, con l’accordo della banca depositaria. 2 Il contratto del fondo descrive i diritti e gli obblighi degli investitori, della direzio- ne del fondo e della banca depositaria.
3 Esso contiene segnatamente disposizioni relative:
a. alla designazione del fondo di investimento, nonché alla ditta e alla sede del- la direzione del fondo e della banca depositaria; b. alla politica di investimento, alla ripartizione dei rischi, nonché ai rischi ine- renti agli investimenti; c. al calcolo del valore netto di inventario, nonché del prezzo di emissione e di riscatto; d. all’utilizzazione dell’utile netto e dei guadagni di capitale realizzati tramite l’alienazione di beni e di diritti;
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e. alla natura, all’entità e al calcolo di tutte le rimunerazioni, alle commissioni di emissione e di riscatto, nonché alle spese accessorie per la compravendita degli investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere addebitati al patrimonio del fondo o agli investitori; f. all’esercizio contabile; g. ai luoghi dove possono essere ottenuti gratuitamente il contratto del fondo, il prospetto e il prospetto semplificato, nonché i rapporti annuali e semestrali; h. agli organi di pubblicazione; i. alla sua durata e alle condizioni di scioglimento; j. alla suddivisione in segmenti patrimoniali; k. alle classi di quote; l. all’unità di conto; m. al diritto di disdetta degli investitori; n. alle condizioni di dilazione del rimborso nonché di riscatto coatto; o. alla ristrutturazione.
Art. 27 Modifica del contratto del fondo
1 La direzione del fondo deve sottoporre le modiche del contratto del fondo per
approvazione all’autorità di vigilanza, con l’accordo della banca depositaria. 2 Se modifica il contratto del fondo, la direzione del fondo pubblica previamente un compendio delle principali modifiche, con l’indicazione dei luoghi dove le modifi- che testuali del regolamento possono essere ottenute gratuitamente. 3 Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni all’autorità di vigilanza entro 30 giorni dall’ultima pubblicazione. La procedura è disciplinata dall’articolo 141. Gli investitori devono inoltre essere resi attenti al loro diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale o regolamentare. 4 L’autorità di vigilanza pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.
Sezione 3: Direzione del fondo
Art. 28 Organizzazione 1 La direzione del fondo deve essere una società anonima con sede e amministrazio- ne principale in Svizzera. 2 Essa deve disporre di un capitale minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l’entità.
3 Il capitale deve essere suddiviso in azioni nominative.
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4 La direzione del fondo deve disporre di un’organizzazione adeguata all’adempi-
mento dei suoi compiti. Essa stabilisce i compiti e le competenze nello statuto e nel regolamento di organizzazione. 5 Le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.
Art. 29 Scopo Lo scopo principale della direzione del fondo è l’esercizio dell’attività del fondo di investimento. Possono inoltre essere fornite segnatamente le seguenti prestazioni di servizi: a. gestione patrimoniale; b. consulenza in investimenti; c. custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale.
Art. 30 Compiti La direzione del fondo gestisce autonomamente e in nome proprio il fondo di inve- stimento per conto degli investitori. In particolare: a. decide in merito all’emissione di quote, agli investimenti e alla loro valuta- zione; b. calcola il valore netto di inventario; c. stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto, nonché le distribuzioni di utili; d. esercita tutti i diritti appartenenti al fondo di investimento.
Art. 31 Delega di compiti 1 La direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento, nonché altri com- piti parziali, sempreché tale delega sia nell’interesse di una gestione adeguata. 2 Essa ne dà incarico soltanto a persone qualificate ai fini di un’esecuzione ineccepi- bile e garantisce un’istruzione nonché una sorveglianza e un controllo dell’esecu- zione dell’incarico. 3 Può delegare le decisioni di investimento soltanto a gerenti patrimoniali sottoposti a una vigilanza riconosciuta. L’autorità di vigilanza può autorizzare eccezioni in casi motivati. 4 Le decisioni di investimento concernenti fondi in valori mobiliari (art. 53 segg.) che devono essere distribuiti in modo agevolato nell’Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria, né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli della direzione del fondo o degli investitori. 5 La direzione del fondo risponde degli atti dei suoi mandatari come fossero suoi propri atti.
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Art. 32 Mezzi propri
1 Tra i mezzi propri della direzione del fondo e il patrimonio complessivo degli
investimenti collettivi di capitale da essa gestiti deve sussistere un adeguato rappor- to. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto. 2 In casi particolari l’autorità di vigilanza può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti. 3 La direzione del fondo non può investire i mezzi propri prescritti in quote di fondi che ha emesso essa stessa, né prestarli agli azionisti o a persone fisiche e giuridiche a loro vicine. La detenzione di liquidità presso la banca depositaria non equivale a un prestito.
Art. 33 Diritti
1 La direzione del fondo ha diritto:
a. alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; b. alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei suoi com- piti; c. al rimborso delle spese sostenute per adempire tali impegni. 2 Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa.
Art. 34 Cambiamento di direzione 1 I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere assunti da un’altra direzione del fondo. 2 Per essere valido, il contratto di assunzione tra la vecchia e la nuova direzione deve avere la forma scritta e ottenere l’accordo della banca depositaria e l’approvazione dell’autorità di vigilanza. 3 Prima dell’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza, la vecchia direzione del fondo rende noto a due riprese il progetto di cambiamento negli organi di pubblica- zione. 4 Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni all’autorità di vigilanza entro 30 giorni dall’ultima pubblicazione. La procedura è disciplinata dall’articolo 141. 5 L’autorità di vigilanza approva il cambiamento di direzione del fondo se le prescri- zioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell’in- teresse degli investitori.
6 Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.
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Art. 35 Scorporo del patrimonio del fondo 1 I beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento sono scorporati in favore degli investitori in caso di fallimento della direzione del fondo. La medesima proce- dura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell’attivo. Sono fatte salve le pretese della direzione del fondo ai sensi dell’articolo 33. 2 I debiti della direzione del fondo che non risultano dal contratto del fondo non possono essere compensati con crediti appartenenti al fondo di investimento.
Capitolo 2: Società di investimento a capitale variabile Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 36 Definizione
1 La società di investimento a capitale variabile (SICAV) è una società:
a. il cui capitale e il cui numero di azioni non sono stabiliti in anticipo; b. il cui capitale è suddiviso in azioni di imprenditore e azioni di investitore; c. dei cui impegni risponde soltanto il patrimonio sociale; d. il cui scopo esclusivo consiste nell’investimento collettivo di capitale.
2 La SICAV dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce
l’entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.
Art. 37 Costituzione
1 La costituzione della SICAV è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle
obbligazioni11 relative alla costituzione della società anonima; ne sono escluse le disposizioni concernenti i conferimenti in natura, l’assunzione di beni e i vantaggi speciali. 2 All’atto della costituzione deve essere fornito un conferimento minimo di 250 000 franchi. 3 A seconda dell’attività commerciale che si propone la SICAV, il Consiglio federa- le può prevedere un conferimento minimo più elevato, segnatamente se il consiglio di amministrazione della SICAV non ha incaricato una direzione del fondo di svol- gere i compiti di cui all’articolo 51 capoverso 5.
Art. 38 Ditta 1 La ditta deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazio- ne (SICAV). 2 Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni12 relati- ve alla ditta della società anonima.
11 RS 220 12 RS 220
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Art. 39 Mezzi propri 1 Tra i conferimenti degli azionisti imprenditori e il patrimonio complessivo della SICAV deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto. 2 In casi particolari l’autorità di vigilanza può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.
Art. 40 Azioni
1 Le azioni di imprenditore sono nominative.
2 Le azioni di imprenditore e le azioni di investitore non hanno valore nominale e devono essere interamente liberate in contanti. 3 Le azioni sono liberamente trasferibili. Lo statuto può limitare la cerchia degli investitori a investitori qualificati se le azioni della SICAV non sono quotate in borsa. L’articolo 82 è applicabile se la SICAV nega il suo consenso al trasferimento delle azioni.
4 Lo statuto può prevedere diverse categorie di azioni cui competono diritti
diversificati. 5 È vietata l’emissione di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.
Art. 41 Azionisti imprenditori
1 Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la
fondazione della SICAV. 2 Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV secondo l’arti- colo 96 capoverso 2. 3 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative ai diritti degli azionisti (art. 46 segg.). 4 I diritti e gli obblighi degli azionisti imprenditori passano all’acquirente con il trasferimento delle azioni.
Art. 42 Emissione e ripresa di azioni 1 Sempreché la presente legge e lo statuto non prevedano altrimenti, la SICAV può emettere in ogni momento nuove azioni al valore netto di inventario e, su richiesta di un azionista, deve riprendere in ogni momento le azioni al valore netto di inventario. A tale scopo non sono necessarie né una modifica statutaria, né un’iscrizione nel registro di commercio.
2 La SICAV non può detenere azioni proprie né direttamente, né indirettamente.
3 Gli azionisti non possono pretendere la parte delle nuove azioni emesse corrispon- dente alla loro attuale partecipazione. Nel caso dei fondi immobiliari è fatto salvo l’articolo 66 capoverso 1.
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4 Per il rimanente l’emissione e la ripresa di azioni sono disciplinate dagli arti- coli 78–82.
Art. 43 Statuto
1 Lo statuto deve contenere disposizioni relative:
a. alla ditta e alla sede; b. allo scopo; c. al conferimento minimo; d. alla convocazione dell’assemblea generale; e. agli organi; f. agli organi di pubblicazione. 2 Ai fini della loro obbligatorietà vanno inserite nello statuto le disposizioni relative:
a. alla durata; b. alla limitazione della cerchia degli azionisti a investitori qualificati e alla connessa limitazione della trasferibilità delle azioni (art. 40 cpv. 3); c. alle categorie di azioni e ai diritti ad esse connessi; d. alla delega della gestione e della rappresentanza e alle relative modalità (art. 51); e. al voto per corrispondenza.
Art. 44 Regolamento di investimento La SICAV si dota di un regolamento di investimento. Il suo contenuto è disciplinato dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempreché la presente legge e lo statuto non dispongano altrimenti.
Art. 45 Relazione con la legge sulle borse Le disposizioni della legislazione sulle borse sulle offerte pubbliche di acquisto (art. 22 segg. della L del 24 mar. 199513 sulle borse) non si applicano alla SICAV.
Sezione 2: Diritti degli azionisti
Art. 46 Diritti societari
1 Puòesercitare i diritti societari chiunque è riconosciuto come azionista dalla
SICAV.
13 RS 954.1
Legge sugli investimenti collettivi RU 2006
2 Gli azionisti possono rappresentare personalmente le loro azioni all’assemblea
generale o farle rappresentare da un terzo. Sempreché lo statuto non preveda altri- menti, non è necessario che i terzi siano azionisti. 3 La SICAV tiene un registro delle azioni d’imprenditore nel quale sono iscritti i nomi e indirizzi.
Art. 47 Diritti di voto Ogni azione corrisponde a un diritto di voto.
Art. 48 Diritti di controllo Sempreché la presente legge non disponga altrimenti, i diritti di controllo sono retti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni14 sui diritti di controllo degli azio- nisti.
Art. 49 Altri diritti Per il rimanente sono applicabili le disposizioni degli articoli 78 segg.
Sezione 3: Organizzazione
Art. 50 Assemblea generale
1 L’organo supremo della SICAV è l’assemblea generale degli azionisti.
2 L’assemblea generale ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio annuale. 3 Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni15 sull’as- semblea generale della società anonima. Ne è eccettuata la disposizione relativa alle decisioni importanti (art. 704 CO).
Art. 51 Consiglio di amministrazione 1 Il consiglio di amministrazione consta di un minimo di tre membri e di un massimo di sette. 2 Lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o parzialmente a singoli membri o a terzi la gestione e la rappresentanza conforme- mente al regolamento di organizzazione.
3 Le persone responsabili della SICAV e della banca depositaria devono essere
reciprocamente indipendenti. 4 Il consiglio di amministrazione allestisce il prospetto e il prospetto semplificato.
14 RS 220 15 RS 220
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5 L’amministrazione della SICAV può essere delegata soltanto a una direzione del
fondo autorizzata ai sensi degli articoli 28 segg. 6 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni16 sul consiglio di amministrazione della società anonima. Ne sono eccettuate le disposi- zioni relative alla perdita di capitale e all’eccedenza di debiti.
Art. 52 Ufficio di revisione La SICAV designa un ufficio di revisione (art. 126 segg.).
Capitolo 3: Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di investimento Sezione 1: Fondi in valori mobiliari
Art. 53 Definizione I fondi in valori mobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che colloca- no i loro mezzi in valori mobiliari e corrispondono alla legislazione delle Comunità europee.
Art. 54 Investimenti ammessi 1 Per i fondi in valori mobiliari sono ammessi investimenti in cartevalori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valo- ri) che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, come pure altri investimenti finanziari liquidi. 2 In misura limitata sono ammessi anche altri investimenti e la detenzione di adegua- te liquidità.
Art. 55 Tecniche di investimento
1 Nell’ambito di un’amministrazione efficiente la direzione del fondo e la SICAV
possono applicare le seguenti tecniche di investimento: a. prestito di valori mobiliari; b. operazioni pensionistiche; c. assunzione di crediti, ma soltanto a titolo temporaneo e sino a concorrenza di una determinata percentuale; d. costituzione in pegno o fornitura di garanzia, ma soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale.
16 RS 220
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2 Il Consiglio federale può autorizzare altre tecniche di investimento come le vendite a scoperto e la concessione di crediti.
3 Esso stabilisce le percentuali. L’autorità di vigilanza disciplina i dettagli.
Art. 56 Impiego di strumenti derivati
1 La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti
derivati sempreché: a. tali operazioni non comportino una modifica del carattere di investimento del fondo in valori mobiliari; b. dispongano di un’organizzazione idonea e di un’adeguata gestione dei rischi; c. il personale incaricato del disbrigo e della sorveglianza sia qualificato e pos- sa comprendere e seguire in qualsiasi momento il funzionamento degli stru- menti derivati utilizzati.
2 La somma degli impegni per operazioni con strumenti derivati non può superare
una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Gli impegni da opera- zioni con strumenti derivati devono essere computati sui limiti legali e regolamentari massimi, segnatamente sulla ripartizione dei rischi. 3 Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. L’autorità di vigilanza disciplina i dettagli.
Art. 57 Ripartizione del rischio
1 La direzione del fondo e la SICAV effettuano gli investimenti nel rispetto del
principio della ripartizione dei rischi. Di norma esse possono investire soltanto una determinata percentuale del patrimonio del fondo presso il medesimo debitore o la medesima impresa. 2 I diritti di voto acquisiti unitamente alle cartevalori e ai diritti valori presso un debitore o un’impresa non devono superare una determinata percentuale. 3 Il Consiglio federale stabilisce le percentuali. L’autorità di vigilanza disciplina i dettagli.
Sezione 2: Fondi immobiliari
Art. 58 Definizione I fondi immobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari.
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Art. 59 Investimenti ammessi
1 Per i fondi immobiliari sono ammessi investimenti in:
a. beni fondiari, accessori inclusi; b. partecipazioni e crediti nei confronti di società immobiliari il cui scopo è soltanto l’acquisto e la vendita o la locazione e l’affitto di propri beni fondia- ri, sempreché il fondo immobiliare riunisca almeno i due terzi del loro capi- tale e dei diritti di voto; c. quote di altri fondi immobiliari e di società di investimento immobiliare quo- tate in borsa, sino a un massimo del 25 per cento del patrimonio complessivo del fondo; d. valori immobiliari esteri il cui valore può essere giudicato sufficiente. 2 La comproprietà di beni fondiari è ammessa sempreché la direzione del fondo o la SICAV possa esercitare un influsso determinante.
Art. 60 Garanzia degli impegni Per garantire i loro impegni, la direzione del fondo e la SICAV devono mantenere una percentuale adeguata del patrimonio del fondo sotto forma di valori mobiliari a breve scadenza e interesse fisso o in altri mezzi disponibili a breve scadenza.
Art. 61 Impiego di strumenti derivati La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché siano compatibili con la politica di investimento. Sono applicabi- li per analogia le disposizioni relative all’utilizzazione di strumenti derivati in ambi- to di fondi in valori mobiliari (art. 56).
Art. 62 Ripartizione dei rischi Gli investimenti devono essere ripartiti per oggetti, tipo di utilizzazione, età, struttu- ra edile e ubicazione.
Art. 63 Obblighi speciali 1 La direzione del fondo risponde nei confronti degli investitori del rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento del fondo da parte delle società immobiliari facenti parte del fondo immobiliare. 2 La direzione del fondo, la banca depositaria, i loro mandatari e le persone fisiche e giuridiche loro vicine non possono assumere valori immobiliari dai fondi immobilia- ri, né cedere loro tali valori.
3 La SICAV non può assumere valori immobiliari dagli azionisti imprenditori, dai
loro mandatari e da persone fisiche e giuridiche loro vicine, né cedere loro tali valori.
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Art. 64 Periti incaricati delle stime
1 La direzione del fondo e la SICAV designano come periti incaricati delle stime
almeno due persone fisiche o una persona giuridica. La designazione necessita dell’approvazione dell’autorità di vigilanza.
2 L’approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime:
a. dispongono delle qualifiche richieste; b. sono indipendenti; c. sono riconosciuti dall’autorità di vigilanza. 3 I periti incaricati delle stime devono effettuarle con la diligenza di un perito ordina- rio e qualificato. 4 L’autorità di vigilanza può fare dipendere il riconoscimento dalla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale. 5 Essa può stabilire ulteriori esigenze relative ai periti incaricati delle stime e defini- re i metodi di stima.
Art. 65 Competenze speciali 1 La direzione del fondo e la SICAV possono procedere ad edificazioni sempreché il regolamento del fondo preveda espressamente l’acquisto di terreni edificabili e la realizzazione di progetti edili. 2 Esse possono costituire in pegno i beni fondiari e trasferire i diritti di pegno a titolo di garanzia; nella media di tutti i beni fondiari, l’onere non può nondimeno superare una determinata percentuale del valore venale. 3 Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. L’autorità di vigilanza disciplina i dettagli.
Art. 66 Emissione e riscatto delle quote 1 La direzione del fondo e la SICAV devono offrire le nuove quote prioritariamente ai vecchi investitori. 2 Gli investitori possono chiedere il riscatto delle loro quote per la fine di un eserci- zio, rispettando un termine di dodici mesi.
Art. 67 Commercio di quote La direzione del fondo e la SICAV garantiscono per il tramite di una banca o di un commerciante di valori mobiliari il commercio regolare in borsa o fuori borsa delle quote del fondo immobiliare.
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Sezione 3: Altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi
Art. 68 Definizione Gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono inve- stimenti collettivi di capitale aperti che non sono né fondi in valori mobiliari, né fondi immobiliari.
Art. 69 Investimenti autorizzati 1 Per gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono in particolare ammessi investimenti in valori mobiliari, metalli preziosi, immobili, prodotti di base (commodities), strumenti derivati, quote di altri investimenti collet- tivi di capitale, nonché in altri beni e diritti.
2 Per questi fondi possono in particolare essere effettuati investimenti che:
a. hanno soltanto un accesso limitato al mercato; b. sono soggetti a forti fluttuazioni del corso; c. comportano una ripartizione limitata dei rischi; d. sono più difficilmente valutabili.
Art. 70 Altri fondi per investimenti tradizionali 1 Si considerano altri fondi per investimenti tradizionali gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, tecniche e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti tradizionali. 2 Le disposizioni sull’utilizzazione di tecniche di investimento e di strumenti derivati dei fondi in valori mobiliari si applicano per analogia ai fondi per investimenti tradizionali.
Art. 71 Altri fondi per investimenti alternativi 1 Si considerano altri fondi per investimenti alternativi gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, struttura, tecniche di investimento (vendite a sco- perto, assunzione di crediti ecc.) e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti alternativi. 2 L’effetto leva è ammesso soltanto sino a concorrenza di una determinata percen- tuale del patrimonio netto del fondo. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. L’autorità di vigilanza disciplina i dettagli. 3 I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere indicati in relazione con la designazione, nel prospetto e nella pubblicità. 4 Il prospetto deve essere offerto gratuitamente alle persone interessate prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.
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5 L’autorità di vigilanza può consentire che i servizi connessi all’esecuzione delle transazioni di un altro fondo per investimenti alternativi che effettua investimenti diretti siano forniti da un istituto sottoposto a vigilanza e specializzato in simili transazioni («prime broker»). Essa può stabilire i compiti di controllo che la direzio- ne del fondo e la SICAV devono assumere.
Capitolo 4: Disposizioni comuni Sezione 1: Banca depositaria
Art. 72 Organizzazione 1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell’8 novembre
193417 sulle banche.
2 Oltre alle persone responsabili della gestione, anche le persone incaricate di svol- gere i compiti della banca depositaria devono adempiere le esigenze di cui all’arti- colo 14 capoverso 1 lettera a.
Art. 73 Compiti 1 La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all’emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti. 2 Essa può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e colletti- vi in Svizzera o all’estero. In tal caso risponde della debita diligenza nella scelta e nell’istruzione del terzo, nonché nella sorveglianza della costante osservanza dei criteri di scelta. L’investitore dev’essere informato nel prospetto sui rischi connessi. 3 La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV. Essa controlla se: a. il calcolo del valore netto di inventario e quello del prezzo di emissione e di riscatto delle quote sono conformi alla legge e al regolamento del fondo; b. le decisioni di investimento sono conformi alla legge e al regolamento del fondo; c. il risultato è utilizzato conformemente al regolamento del fondo.
Art. 74 Cambiamento di banca depositaria 1 Le disposizioni sul cambiamento di direzione del fondo (art. 33) si applicano per analogia al cambiamento di banca depositaria. 2 Nel caso della SICAV, il cambiamento di banca depositaria necessita di un contrat- to scritto e della previa approvazione dell’autorità di vigilanza. 3 L’autorità di vigilanza pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.
17 RS 952.0
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Sezione 2: Prospetto e prospetto semplificato
Art. 75 Prospetto 1 La direzione del fondo e la SICAV pubblicano un prospetto per ogni investimento collettivo di capitale aperto. 2 Il prospetto contiene il regolamento del fondo, salvo che agli interessati venga comunicato dove il regolamento stesso può essere ottenuto separatamente prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione. Il Consiglio federale stabilisce quali ulteriori indicazioni devono figurare nel prospetto. 3 Il prospetto deve essere messo gratuitamente a disposizione su richiesta delle per- sone interessate prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.
Art. 76 Prospetto semplificato 1 Per i fondi in valori mobiliari, i fondi immobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali è pubblicato un prospetto semplificato. 2 Il prospetto semplificato contiene un compendio delle indicazioni essenziali del prospetto. Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni essenziali. 3 Il prospetto semplificato è redatto in modo facilmente comprensibile per l’investi- tore medio. 4 Il prospetto deve essere offerto gratuitamente a ogni persona interessata prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.
Art. 77 Disposizioni comuni 1 Ogni pubblicità deve rinviare al prospetto e al prospetto semplificato e indicare dove possono essere ottenuti. 2 Il prospetto, il prospetto semplificato e ogni loro modifica devono essere presentati senza indugio all’autorità di vigilanza.
Sezione 3: Statuto degli investitori
Art. 78 Acquisto e riscatto 1 Mediante la conclusione del contratto o tramite la sottoscrizione e il versamento gli investitori acquistano: a. nel caso del fondo di investimento, in funzione delle quote da loro acquista- te, un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di parteci- pazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento; b. nel caso della SICAV, in funzione delle azioni da loro acquistate, una parte- cipazione alla società e all’utile di bilancio.
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2 Gli investitori sono di norma autorizzati a esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote e il loro pagamento in contanti. I certificati di quote devono essere resti- tuiti in vista della loro distruzione. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli nel caso degli investimenti collettivi di capitale con diverse classi di quote. 4 L’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe all’obbligo di versamento e paga- mento. 5 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto i diritti patrimo- niali sono disciplinati dagli articoli 93 capoverso 2 e 94 capoverso 2.
Art. 79 Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento 1 Il Consiglio federale può, a mente delle direttive di investimento (art. 54 segg., 59 segg. e 69 segg.), prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di più difficile valutazione o con accesso limitato al mercato. 2 Esso può tuttavia sospendere il diritto di riscatto in qualsiasi momento al massimo per cinque anni.
Art. 80 Prezzo di emissione e di riscatto Il prezzo di emissione e il prezzo di riscatto delle quote sono stabiliti in funzione del valore netto di inventario per quota il giorno di valutazione, aumentato o diminuito delle commissioni e dei costi eventuali.
Art. 81 Dilazione del rimborso 1 Il Consiglio federale stabilisce in quali casi il regolamento del fondo può, nell’inte- resse di tutti gli investitori, prevedere una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote. 2 In casi straordinari l’autorità di vigilanza può, nell’interesse di tutti gli investitori, autorizzare una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.
Art. 82 Riscatto coatto Il Consiglio federale prescrive il riscatto coatto se: a. è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segna- tamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro; b. l’investitore non adempie più le esigenze legali, regolamentari, contrattuali o statutarie per partecipare a un investimento collettivo di capitale.
Art. 83 Calcolo e pubblicazione del valore netto di inventario 1 Il valore netto di inventario degli investimenti collettivi di capitale aperti è calcola- to in funzione del valore venale alla fine dell’esercizio, nonché per ogni giorno di emissione e di riscatto di quote.
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2 Il valore netto di inventario risulta dal valore venale degli investimenti dopo dedu- zione degli impegni eventuali, diviso per il numero di quote in circolazione. 3 L’autorità di vigilanza può ammettere un metodo diverso da quello di cui al capo- verso 2 per calcolare il valore netto di inventario, a condizione che corrisponda agli standard internazionali e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudi- cato. 4 La direzione del fondo e la SICAV pubblicano a intervalli regolari i valori netti di inventario.
Art. 84 Diritto di informazione 1 La direzione fondo e la SICAV forniscono su richiesta agli investitori informazioni sulle basi di calcolo del valore netto di inventario per quota. 2 Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l’esercizio dei diritti societari o di creditore, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informa- zioni richieste. 3 Gli investitori possono chiedere al giudice della sede della direzione del fondo o della SICAV che l’ufficio di revisione o un altro perito esaminino i fatti che necessi- tano chiarimenti e presentino loro un rendiconto.
Art. 85 Azione di restituzione In caso di prelievo illecito di beni o di privazione di vantaggi patrimoniali a scapito dell’investimento collettivo di capitale aperto, gli investitori possono intentare un’azione di restituzione in favore dell’investimento collettivo leso.
Art. 86 Rappresentante della comunità di investitori 1 Gli investitori possono chiedere al giudice di nominare un rappresentante se rendo- no attendibili le pretese di restituzione in favore dell’investimento collettivo di capitale aperto.
2 Il giudice pubblica la nomina negli organi di pubblicazione dell’investimento
collettivo di capitale aperto.
3 La persona che rappresenta gli investitori dispone dei loro medesimi diritti.
4 Se il rappresentante propone un’azione di restituzione in favore dell’investimento collettivo di capitale aperto, i singoli investitori non possono più esercitare tale azione. 5 Le spese del rappresentante sono a carico del patrimonio del fondo sempreché il giudice non disponga una diversa ripartizione.
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Sezione 4: Contabilità, valutazione e rendiconto
Art. 87 Obbligo di tenere una contabilità Per ogni investimento collettivo di capitale aperto è tenuta una contabilità separata. Sono applicabili gli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni18 sempreché la presente legge o le disposizioni di esecuzione non dispongano altrimenti.
Art. 88 Valutazione al valore venale 1 Gli investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi pagati sul merca- to principale. 2 Gli altri investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento della valutazione.
Art. 89 Rapporto annuale e semestrale 1 Un rapporto annuale è pubblicato per ogni investimento collettivo di capitale aper- to entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; il rapporto annuale contiene segnatamente: a. il conto annuale, composto del conto patrimoniale o del bilancio e del conto economico, nonché le indicazioni relative all’utilizzazione del risultato e alla esposizione dei costi; b. il numero di quote emesse e di quote riscattate durante l’esercizio, nonché il numero di quote in circolazione alla fine dell’esercizio; c. l’inventario del patrimonio del fondo in funzione del valore venale, nonché il valore calcolato su questa base (valore netto di inventario) di ogni quota l’ultimo giorno dell’esercizio; d. i principi di valutazione e di calcolo del valore netto di inventario; e. un elenco delle compere e delle vendite; f. il nome o la ditta delle persone alle quali sono delegati compiti; g. indicazioni su affari di particolare importanza economica o giuridica, segna- tamente su:
1. modifiche del regolamento del fondo,
2. questioni essenziali di interpretazione della legge e del regolamento del
fondo,
3. cambiamenti di direzione del fondo e di banca depositaria,
4. cambiamenti di persone responsabili della direzione del fondo, della
SICAV o del gerente patrimoniale,
5. contenzioso;
18 RS 220
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h. il risultato dell’investimento collettivo di capitale aperto (performance), eventualmente confrontato con investimenti similari (benchmark); i. un rapporto succinto dell’ufficio di revisione sulle indicazioni che precedono e, nel caso dei fondi immobiliari, anche le indicazioni di cui all’articolo 90. 2 Il conto patrimoniale del fondo di investimento e il bilancio della SICAV devono essere allestiti in base ai valori venali. 3 Un rapporto semestrale deve essere pubblicato entro due mesi dalla fine della pri- ma metà dell’esercizio. Esso contiene un conto patrimoniale non sottoposto a revi- sione o un bilancio non sottoposto a revisione e un conto economico, come pure le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e. 4 I rapporti annuali e semestrali devono essere inoltrati all’autorità di vigilanza al più tardi contemporaneamente alla loro pubblicazione. 5 Essi devono essere tenuti gratuitamente a disposizione delle persone interessate durante un periodo di dieci anni.
Art. 90 Conto e rapporto annuali dei fondi immobiliari 1 Il conto annuale dei fondi immobiliari mobiliari è composto di un conto patrimo- niale consolidato o di un bilancio e di un conto economico consolidati del fondo immobiliare e delle società immobiliari che ne fanno parte. L’articolo 89 si applica per analogia.
2 I beni fondiari devono essere allibrati al loro venale nel conto patrimoniale.
3 L’inventario del patrimonio del fondo deve menzionare il prezzo di acquisto e la stima del valore venale dei beni fondiari. 4 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 89, il rapporto e il conto annuali contengo- no indicazioni relative ai periti incaricati delle stime, ai metodi di stima e ai tassi di capitalizzazione e di sconto utilizzati.
Art. 91 Prescrizioni dell’autorità di vigilanza L’autorità di vigilanza emana le altre prescrizioni relative all’obbligo di tenere una contabilità, alla valutazione, al rendiconto e all’obbligo di pubblicazione.
Sezione 5: Investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto
Art. 92 Definizione Ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto (Umbrella-Funds) costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante e ha un proprio valore netto di inventario.
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Art. 93 Fondo di investimento multi-comparto 1 L’investitore in un fondo di investimento multi-comparto ha diritto soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale al quale partecipa.
2 Ogni segmento patrimoniale risponde soltanto dei propri impegni.
Art. 94 SICAV multi-comparto 1 Gli investitori partecipano soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patri- moniale di cui detengono le azioni. 2 Ogni segmento patrimoniale risponde soltanto dei propri impegni. Nei contratti con terzi la SICAV deve indicare la limitazione di responsabilità a un determinato seg- mento patrimoniale. La SICAV risponde con il suo intero patrimonio se la limitazio- ne non viene indicata. Sono fatti salvi gli articoli 55 e 100 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni19.
Sezione 6: Ristrutturazione e scioglimento
Art. 95 Ristrutturazione
1 Sono ammesse le seguenti ristrutturazioni:
a. nel caso del fondo di investimento, l’unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni; b. nel caso della SICAV, il trasferimento patrimoniale ai sensi della legge del 3 ottobre 200320 sulla fusione (art. 70 segg.). 2 Il trasferimento patrimoniale ai sensi del capoverso 1 lettera b può essere iscritto nel registro di commercio soltanto successivamente alla sua approvazione (art. 15) da parte dell’autorità di vigilanza.
Art. 96 Scioglimento
1 Il fondo di investimento è sciolto:
a. se è di durata indeterminata, mediante disdetta da parte della direzione del fondo o della banca depositaria; b. se è di durata determinata, alla data stabilita; c. per decisione dell’autorità di vigilanza:
1. se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su propo-
sta della direzione del fondo o della banca depositaria,
2. se il patrimonio scende al di sotto del minimo,
3. nei casi di cui agli articoli 133 segg.
19 RS 220 20 RS 221.301
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2 La SICAV è sciolta:
a. se è di durata indeterminata, per decisione degli azionisti imprenditori sem- preché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse; b. se è di durata determinata, alla data stabilita; c. per decisione dell’autorità di vigilanza:
1. se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su propo-
sta degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse,
2. se il patrimonio scende al di sotto del minimo,
3. nei casi di cui agli articoli 133 segg;
d. negli altri casi previsti dalla legge. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dei segmenti patrimo- niali.
4 La direzione del fondo e la SICAV rendono immediatamente noto lo scioglimento
all’autorità di vigilanza e lo pubblicano negli organi di pubblicazione.
Art. 97 Conseguenze dello scioglimento
1 A scioglimento avvenuto del fondo di investimento o della SICAV non possono
più essere emesse o riscattate quote. 2 Gli investitori del fondo di investimento hanno diritto a una quota proporzionale del ricavo della liquidazione. 3 Gli azionisti investitori della SICAV hanno diritto a una quota proporzionale del risultato della liquidazione. Gli azionisti imprenditori sono collocati nel grado suc- cessivo. Per il rimanente sono applicabili gli articoli 737 segg. del Codice delle obbligazioni21.
Titolo terzo: Investimenti collettivi di capitale chiusi Capitolo 1: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale
Art. 98 Definizione 1 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è una società il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitale. Un socio almeno è illimita- tamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispon- dono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale (capitale accoman- dato). 2 Gli accomandatari devono essere società anonime con sede in Svizzera. Essi pos- sono operare come accomandatari in una sola società in accomandita per investi- menti collettivi di capitale.
21 RS 220
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3 Gli accomandanti devono essere investitori qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3.
Art. 99 Relazione con il Codice delle obbligazioni Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni22 relative alla società in accomandita.
Art. 100 Registro di commercio
1 La società è costituita mediante l’iscrizione nel registro di commercio.
2 La notificazione dei fatti da iscrivere o delle loro modifiche deve essere firmata da tutti gli accomandatari al registro di commercio, oppure essergli inoltrata per scritto, munita delle loro firme legalizzate.
Art. 101 Ditta La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica.
Art. 102 Contratto di società e prospetto
1 Il contratto di società deve contenere disposizioni relative:
a. alla ditta e alla sede; b. allo scopo; c. alla ditta e alla sede degli accomandatari; d. all’importo del capitale accomandato complessivo: e. alla durata; f. alle esigenze di ingresso e di uscita degli accomandanti; g. alla tenuta del registro degli accomandanti; h. agli investimenti, alla politica di investimento, alle limitazioni di investimen- to, alla ripartizione dei rischi, ai rischi connessi agli investimenti, nonché alle tecniche di investimento; i. alla delega della gestione e della rappresentanza; j. al ricorso a un ufficio di deposito e a un ufficio di pagamento.
2 Il contratto di società necessita della forma scritta.
3 Il prospetto concretizza segnatamente le indicazioni contenute nel contratto di società di cui al capoverso 1 lettera h.
22 RS 220
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Art. 103 Investimenti
1 La società effettua investimenti in capitale di rischio.
2 Il Consiglio federale può autorizzare anche altri investimenti.
Art. 104 Divieto di concorrenza 1 Gli accomandanti sono autorizzati a effettuare, senza il consenso dell’accomanda- tario, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e a partecipare ad altre imprese. 2 Sempreché il contratto di società non preveda altrimenti, gli accomandatari posso- no effettuare, senza il consenso degli accomandanti, altre operazioni per conto pro- prio e per conto di terzi e partecipare ad altre imprese, purché ciò sia reso pubblico e non pregiudichi gli interessi della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.
Art. 105 Ingresso e uscita degli accomandanti
1 Sempreché il contratto di società lo preveda, l’accomandatario può decidere in
merito all’ingresso e all’uscita degli accomandanti. 2 Sono fatte salve le disposizioni del Codice delle obbligazioni23 relative all’esclu- sione dei soci della società in accomandita. 3 Il Consiglio federale può prescrivere l’esclusione coatta. Essa è retta dall’artico- lo 82.
Art. 106 Consultazione e informazione 1 Gli accomandanti sono autorizzati a consultare in ogni momento i libri della socie- tà. I segreti d’affari delle società in cui investe la società in accomandita rimangono preservati. 2 Gli accomandanti hanno il diritto di essere informati almeno una volta per trime- stre sull’andamento degli affari della società.
Art. 107 Ufficio di revisione La società designa un ufficio di revisione (art. 126 segg.).
Art. 108 Rendiconto 1 Gli articoli 88 segg. si applicano per analogia al rendiconto della società e alla valutazione del patrimonio. 2 Sono presi in considerazione gli standard riconosciuti a livello internazionale.
23 RS 220
Legge sugli investimenti collettivi RU 2006
Art. 109 Scioglimento La società è sciolta: a. per decisione dei soci; b. per i motivi previsti dalla legge e dal contratto di società; c. per decisione dell’autorità di vigilanza nei casi previsti dagli articoli 133 segg.
Capitolo 2: Società di investimento a capitale fisso
Art. 110 Definizione La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni24 (art. 620 segg. CO): a. il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitali; b. i cui azionisti non devono necessariamente essere qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3; e c. la quale non è quotata in una borsa svizzera.
Art. 111 Ditta 1 La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SICAF). 2 Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni25 relati- ve alla ditta della società anonima.
Art. 112 Relazione con il Codice delle obbligazioni Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni26 relative alla società anonima.
Art. 113 Azioni
1 Le azioni sono interamente liberate.
2 È vietata l’emissione di azioni con diritto di voto privilegiato27, di buoni di parte- cipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate. 3 Il Consiglio federale può prescrivere il riscatto coatto. Esso è retto dall’articolo 82.
24 RS 220 25 RS 220 26 RS 220 27 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
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Art. 114 Ufficio di deposito e di pagamento La SICAF dispone di un ufficio di deposito e di un ufficio di pagamento.
Art. 115 Politica di investimento e limitazioni di investimento 1 La SICAF disciplina nello statuto e nel regolamento di investimento gli investi- menti, la politica di investimento, le limitazioni di investimento, la ripartizione dei rischi nonché i rischi connessi agli investimenti. 2 Agli investimenti si applicano l’articolo 69 e, per analogia, gli articoli 64, 70 e 71.
3 Le modifiche del regolamento di investimento sono decise dall’assemblea generale a maggioranza dei voti delle azioni rappresentate.
Art. 116 Prospetto La SICAF allestisce un prospetto. Al prospetto si applicano per analogia gli artico- li 75 e 77.
Art. 117 Rendiconto Oltre alle disposizioni della legislazione sulle società anonime in materia di presen- tazione dei conti, al rendiconto si applicano per analogia l’articolo 89 capoverso 1 lettere a e c–i, nonché capoversi 2–4 e l’articolo 90.
Art. 118 Ufficio di revisione La SICAF designa un ufficio di revisione (art. 126 segg.).
Titolo quarto: Investimenti collettivi di capitale esteri Capitolo 1: Definizione e approvazione
Art. 119 Definizione
1 Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri:
a. i patrimoni accumulati in vista dell’investimento collettivo di capitale sulla base di un contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi e gestiti da una direzione del fondo con sede e amministrazione principale all’estero; b. le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all’estero il cui scopo è l’investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori dispongono del diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario. 2 Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patri- moni analoghi con sede e amministrazione principale all’estero il cui scopo è l’inve- stimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli
Legge sugli investimenti collettivi RU 2006
investitori non dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
Art. 120 Obbligo di approvazione 1 I documenti determinanti degli investimenti collettivi di capitale esteri, come il prospetto di vendita, lo statuto o il contratto del fondo, necessitano dell’approvazio- ne dell’autorità di vigilanza se tali investimenti sono pubblicizzati in Svizzera o a partire dalla Svizzera.
2 L’approvazione è conferita se:
a. l’investimento collettivo di capitale è sottoposto nello Stato di sede della direzione del fondo o della società a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori; b. la direzione del fondo o la società corrispondono alle disposizioni della pre- sente legge per quanto riguarda l’organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento; c. la designazione dell’investimento collettivo di capitale non induce in ingan- no, né presta a confusione; d. sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote distribuite in Svizzera. 3 Il Consiglio federale può prevedere una procedura d’approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un’autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita.
Art. 121 Ufficio di pagamento 1 Come ufficio di pagamento va prevista una banca ai sensi della legge dell’8 no- vembre 193428 sulle banche. 2 Gli investitori possono esigere l’emissione e il riscatto delle quote presso l’ufficio di pagamento.
Art. 122 Trattati internazionali Il Consiglio federale è autorizzato a concludere, sulla base del riconoscimento reci- proco di normative e di misure equivalenti, trattati internazionali che, per gli inve- stimenti collettivi di capitale originari degli Stati contraenti, prevedono un mero obbligo di comunicazione invece dell’obbligo di approvazione.
28 RS 952
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Capitolo 2: Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri
Art. 123 Mandato 1 Se gli investimenti collettivi di capitale esteri sono pubblicizzati in Svizzera o a partire dalla Svizzera, la direzione del fondo e la società devono incaricare previa- mente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all’articolo 124. È fatto salvo l’articolo 122. 2 La direzione del fondo e la società si impegnano a fornire al rappresentante tutte le informazioni necessarie all’assunzione dei suoi compiti.
Art. 124 Obblighi 1 Il rappresentante rappresenta l’investimento collettivo di capitale estero nei con- fronti degli investitori e dell’autorità di vigilanza. Il suo potere di rappresentanza non può essere limitato. 2 Il rappresentante adempie gli obblighi legali di comunicazione, di pubblicazione e di informazione e si attiene alle norme di comportamento di organizzazioni del set- tore che l’autorità di vigilanza ha dichiarato standard minimo. La sua identità deve essere menzionata in tutte le pubblicazioni.
Art. 125 Luogo di esecuzione 1 Il luogo di esecuzione delle quote distribuite in Svizzera di un investimento collet- tivo di capitale estero è alla sede del rappresentante. 2 Esso sussiste alla sede del rappresentante anche dopo la revoca dell’autorizzazione o lo scioglimento dell’investimento collettivo di capitale estero.
Titolo quinto: Revisione e vigilanza Capitolo 1: Revisione
Art. 126 Mandato 1 Le persone seguenti designano un ufficio di revisione riconosciuto dall’autorità di vigilanza: a. la direzione del fondo per sé stessa e per i fondi di investimento che ammi- nistra; b. la SICAV; c. la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. la SICAF; e. il gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale; f. il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
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2 Il mandato conferito all’ufficio di revisione deve essere approvato previamente dall’autorità di vigilanza.
3 Devono essere controllati dal medesimo ufficio di revisione:
a. la direzione del fondo e i fondi di investimento da essa amministrati; b. la SICAV e, se del caso, la direzione del fondo che essa ha incaricato con- formemente all’articolo 51 capoverso 5. 4 L’autorità di vigilanza può consentire eccezioni nei casi di cui al capoverso 3 lettera b.
Art. 127 Riconoscimento dell’ufficio di revisione 1 L’autorità di vigilanza riconosce l’ufficio di revisione se quest’ultimo è indipen- dente e adempie le condizioni di autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1.
2 Il Consiglio federale può prevedere ulteriori condizioni di riconoscimento.
Art. 128 Compiti dell’ufficio di revisione 1 L’ufficio di revisione controlla se i titolari dell’autorizzazione adempiono le pre- scrizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari ed effettua revisioni interme- die senza preannuncio. Ogni anno controlla segnatamente: a. il conto annuale del fondo di investimento, della SICAV, della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e della SICAF; b. il conto annuale di tutte le società immobiliari appartenenti al fondo immobi- liare o alla società di investimento immobiliare; c. il prospetto e il prospetto semplificato; d. il conto annuale della direzione del fondo, del gerente patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale svizzeri nonché del rappresentante degli investimenti collettivi di capitale esteri. 2 La revisione deve essere effettuata con la diligenza di un revisore ordinario e qua- lificato. 3 L’ufficio di revisione redige un rapporto di revisione dettagliato e un rapporto suc- cinto sui suoi controlli; essa sottopone il rapporto dettagliato ai titolari dell’auto- rizzazione e all’autorità di vigilanza. 4 Se constata infrazioni o irregolarità, l’ufficio di revisione ne informa senza indugio l’autorità di vigilanza. 5 L’autorità di vigilanza disciplina l’esecuzione della revisione e la redazione del rapporto di revisione.
Art. 129 Segreto della revisione 1 L’ufficio di revisione ha il divieto di fornire agli investitori o a terzi le informazio- ni che gli sono state confidate o di cui ha preso conoscenza nell’esercizio delle sue attività.
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2 Sono fatte salve le disposizioni federali e cantonali sull’obbligo di testimoniare e di informare le autorità.
Art. 130 Obblighi di informazione 1 I titolari dell’autorizzazione, i periti incaricati delle stime nonché le società immo- biliari che fanno parte dell’investimento collettivo di capitale consentono all’ufficio di revisione di prendere visione dei libri contabili, dei giustificativi, nonché dei rapporti dei periti incaricati delle stime e gli forniscono tutte le informazioni neces- sarie all’adempimento del suo obbligo di revisione. 2 L’ufficio di revisione di diritto bancario della banca depositaria e l’ufficio di revisione degli altri titolari dell’autorizzazione si prestano collaborazione reciproca.
Art. 131 Cambiamento dell’ufficio di revisione 1 In caso di cambiamento dell’ufficio di revisione i motivi ne devono essere comuni- cati all’autorità di vigilanza.
2 Il cambiamento deve essere previamente approvato dall’autorità di vigilanza.
Capitolo 2: Vigilanza
Art. 132 Autorità di vigilanza
1 La Commissione federale delle banche è l’autorità di vigilanza.
2 Essa rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l’osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari. 3 Essa non controlla l’opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell’autorizzazione.
4 Pubblica la sua prassi, segnatamente per il tramite di circolari.
Art. 133 Ripristino della situazione legale 1 Se constata violazioni delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamen- tari o altre irregolarità, l’autorità di vigilanza ordina le misure necessarie al ripristino della situazione legale e impartisce a tale scopo un termine adeguato. 2 Se i diritti degli investitori sembrano minacciati, l’autorità di vigilanza può obbli- gare i titolari dell’autorizzazione a fornire garanzie. 3 Se, nonostante diffida, la sua decisione esecutoria non è rispettata nel termine impartito, l’autorità di vigilanza può prendere essa stessa le misure ordinate, a spese della parte inadempiente.
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Art. 134 Revoca dell’autorizzazione o dell’approvazione 1 L’autorità di vigilanza revoca l’autorizzazione se il suo titolare non ne adempie più le condizioni o ha violato gravemente gli obblighi legali, statutari, regolamentari o contrattuali. 2 L’autorità di vigilanza revoca l’approvazione di un investimento collettivo di ca- pitale se le condizioni di approvazione non sono più adempite o gli obblighi legali, statutari, regolamentari o contrattuali sono stati gravemente violati. 3 L’autorità di vigilanza può disporre la liquidazione di titolari dell’autorizzazione ai quali è stata revocata l’autorizzazione o di investimenti collettivi di capitale ai quali è stata revocata l’approvazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 135 Misure in caso di attività non autorizzata o non approvata 1 L’autorità di vigilanza può disporre lo scioglimento di persone che operano senza la sua autorizzazione o approvazione. 2 Per tutelare gli interessi degli investitori, l’autorità di vigilanza può prescrivere la trasformazione dell’investimento collettivo di capitale in una forma conforme alla legge.
Art. 136 Altre misure 1 L’autorità di vigilanza può, in casi motivati, designare periti ai sensi dell’artico- lo 64 capoverso 1 per la stima degli investimenti dei fondi immobiliari o delle socie- tà immobiliari di investimento. 2 Essa può revocare i periti designati dai fondi immobiliari o dalle società immobi- liari di investimento.
Art. 137 Designazione di un incaricato dell’inchiesta
1 L’autorità di vigilanza può incaricare una persona indipendente e competente
(incaricato dell’inchiesta) di svolgere un’inchiesta presso un titolare dell’autorizza- zione se i diritti degli investitori appaiono seriamente minacciati oppure se necessa- rio all’accertamento dei fatti o all’attuazione di una misura di vigilanza da essa ordinata. 2 Essa precisa nella decisione di designazione i compiti dell’incaricato dell’inchiesta. Stabilisce in quale misura questi può agire al posto degli organi del titolare dell’au- torizzazione. 3 Il titolare dell’autorizzazione deve consentire all’incaricato dell’inchiesta l’accesso ai suoi locali nonché esibirgli tutti i documenti e dargli le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti. 4 Il titolare dell’autorizzazione sopporta i costi dell’incaricato dell’inchiesta. Deve fornire un anticipo dei costi su ordine dell’autorità di vigilanza.
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Art. 138 Designazione di un amministratore 1 L’autorità di vigilanza può designare un amministratore al titolare dell’autorizza- zione incapace di gestire. Essa pubblica la designazione negli organi di pubblica- zione. 2 Entro sei mesi l’amministratore propone all’autorità di vigilanza misure per il ripristino della situazione legale o lo scioglimento del titolare dell’autorizzazione. 3 L’autorità di vigilanza pronuncia in merito ai costi dell’amministratore e stabilisce se e in quale misura il titolare dell’autorizzazione incapace di gestire deve rimbor- sare tali costi all’investimento collettivo di capitale.
Art. 139 Obbligo di informazione 1 I titolari dell’autorizzazione e le persone che esercitano una funzione nell’ambito della presente legge devono mettere a disposizione dell’autorità di vigilanza tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito. L’autorità di vigilanza può ordinare esami supplementari. 2 Se vi è motivo di supporre che una persona esercita senza autorizzazione un’atti- vità disciplinata dalla presente legge, l’autorità di vigilanza può: a. richiedere a questa persona o al suo ufficio di revisione le informazioni e i documenti necessari al chiarimento dei fatti; b. designare un incaricato dell’inchiesta a spese della persona interessata.
Art. 140 Notificazione delle sentenze I tribunali civili cantonali e il Tribunale federale notificano gratuitamente all’autorità di vigilanza copia integrale delle sentenze rese nelle controversie tra le persone o società sottoposte alla presente legge e gli investitori.
Art. 141 Procedura applicabile 1 La procedura dinanzi all’autorità di vigilanza è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196829 sulla procedura amministrativa. 2 Le decisioni dell’autorità di vigilanza possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale amministrativo federale. 3 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali dell’organizzazione giu- diziaria. L’autorità di vigilanza è legittimata a ricorrere contro le decisioni del Tri- bunale amministrativo federale.
Art. 142 Scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza 1 L’autorità di vigilanza può chiedere alle autorità estere di vigilanza informazioni e documenti relativi a titolari dell’autorizzazione e a investimenti collettivi di capitale, se necessari all’esecuzione della presente legge.
29 RS 172.021
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2 Essa può trasmettere alle autorità estere di vigilanza informazioni e documenti non accessibili al pubblico, relativi a titolari dell’autorizzazione e a investimenti colletti- vi di capitale, sempreché queste autorità: a. siano vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale; b. utilizzino le informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza diretta sui titolari dell’autorizzazione e sugli investimenti collettivi di capitale; c. trasmettano queste informazioni a autorità competenti e a organi che eser- citano funzioni di vigilanza nell’interesse pubblico soltanto conformemente a un’autorizzazione generale in virtù di un trattato internazionale o con l’accordo dell’autorità di vigilanza. 3 L’autorità di vigilanza nega il proprio accordo se le informazioni devono essere trasmesse ad autorità penali e sia esclusa l’assistenza giudiziaria in materia penale. Essa decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia. 4 Se le informazioni che l’autorità di vigilanza deve trasmettere concernono singoli investitori è applicabile la legge federale del 20 dicembre 196830 sulla procedura amministrativa. 5 Entro i limiti del capoverso 2, il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare mediante trattati internazionali la collaborazione con le autorità estere di vigilanza.
Art. 143 Controlli sul posto 1 Ai fini dell’esecuzione della presente legge, l’autorità di vigilanza può effettuare o fare effettuare da uffici di revisione controlli diretti presso succursali estere di titola- ri svizzeri dell’autorizzazione, la cui vigilanza consolidata le incombe nell’ambito dei controlli del Paese d’origine. 2 Su richiesta delle autorità estere di vigilanza essa può autorizzare queste ultime a effettuare o a fare effettuare da uffici di revisione controlli diretti presso titolari dell’autorizzazione in mano straniera, la cui vigilanza consolidata incombe loro nell’ambito dei controlli del Paese d’origine. Essa può vincolare i controlli a condi- zioni. Il titolare dell’autorizzazione può esigere un accompagnamento. 3 Se, nell’ambito di verifiche eseguite direttamente in Svizzera, un’autorità di vigi- lanza estera intende prendere visione di informazioni che concernono direttamente o indirettamente singoli investitori, l’autorità svizzera di vigilanza raccoglie essa stessa le informazioni e le trasmette all’autorità estera richiedente. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196831 sulla procedura amministrativa.
Art. 144 Rilevamento di dati 1 Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, l’autorità di vigilanza è autorizzata a rilevare dati relativi all’attività commerciale dei titolari dell’autorizzazione e all’evoluzione
30 RS 172.021 31 RS 172.021
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degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati; essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati.
2 I terzi incaricati devono serbare il segreto sui dati rilevati.
3 Sono fatti salvi gli obblighi di fornire informazioni statistiche alla Banca nazionale svizzera sanciti dalla legge federale del 3 ottobre 200332 sulla Banca nazionale e la competenza dell’autorità di vigilanza e della Banca nazionale di scambiarsi dati.
Titolo sesto: Responsabilità e disposizioni penali Capitolo 1: Responsabilità
Art. 145 Principio 1 Chiunque viola i suoi obblighi risponde del danno causato alla società, ai singoli investitori e ai creditori della società, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile. Possono essere rese responsabili tutte le persone che si occupano della costituzione, della gestione, dell’amministrazione patrimoniale, della distribuzione, della revisione o della liquidazione appartenenti: a. alla direzione del fondo; b. alla SICAV; c. alla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. alla SICAF; e. alla banca depositaria; f. ai distributori; g. al rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri; h. all’ufficio di revisione; i. al liquidatore. 2 La responsabilità ai sensi del capoverso 1 si applica anche ai periti incaricati delle stime, al rappresentante della comunità degli investitori, all’incaricato dell’inchiesta e all’amministratore. 3 Chiunque delega a un terzo l’esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. Sono fatti salvi gli articoli 31 capoverso 5 e 73 capoverso 2.
4 La responsabilità degli organi della direzione del fondo, della SICAV e della
SICAF è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni33 relative alla società anonima.
32 RS 951.11 33 RS 220
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5 La responsabilità della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società in acco- mandita.
Art. 146 Solidarietà e regresso 1 Se più persone sono responsabili di un danno, ognuna di esse risponde solidalmen- te nella misura in cui il danno le può essere imputato personalmente a motivo della sua colpa e delle circostanze. 2 L’attore può proporre azione nei confronti di più responsabili per la totalità del danno e chiedere al giudice di stabilire nell’ambito della medesima procedura il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti. 3 Il giudice disciplina il regresso sui responsabili tenendo conto di tutte le circo- stanze.
Art. 147 Prescrizione 1 L’azione di risarcimento si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, ma al più tardi in un anno dopo il rimborso di una quota e in tutti i casi in dieci anni dal giorno in cui l’atto pregiudizievole si è verificato. 2 Se l’azione è riconducile a un reato per il diritto penale prevede una prescrizione di maggiore durata, tale prescrizione si applica anche alla pretesa civile.
Capitolo 2: Disposizioni penali
Art. 148 Delitti 1 È punito con la detenzione o con la multa sino a 1 000 000 di franchi chiunque, intenzionalmente34: a. funge senza autorizzazione da direzione del fondo, da SICAV, da banca depositaria, da società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, da SICAF, da gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale sviz- zeri, da distributore o da rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri; b. costituisce senza autorizzazione o senza approvazione un investimento col- lettivo di capitale; c. in quanto banca o commerciante di valori mobiliari, costituisce senza auto- rizzazione un portafoglio collettivo interno;
34 All’entrata in vigore della modifica del 13 dic. 2002 del Codice penale (RU 2006 3459) la frase introduttiva dell’art. 148 cpv. 1 riceve il seguente tenore: 1 È punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
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d. rivolge senza autorizzazione o senza approvazione appelli al pubblico per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri; e. non tiene una contabilità regolare o non conserva conformemente alle pre- scrizioni i libri, i giustificativi e i documenti; f. nel conto annuale, nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale, nel prospet- to e nel prospetto semplificato o in altre informazioni:
1. fornisce indicazioni false o tace fatti importanti,
2. non fornisce tutte le indicazioni prescritte;
g. trattandosi del conto annuale, del rapporto annuale, del rapporto semestrale, del prospetto e del prospetto semplificato:
1. non li allestisce o non li allestisce in modo regolare,
2. non li pubblica o non li pubblica entro il termine prescritto,
3. non li presenta o non li presenta entro il termine prescritto all’autorità di
vigilanza,
4. non li fa controllare da un ufficio di revisione riconosciuto;
h. fornisce indicazioni false o rifiuta di fornire indicazioni all’ufficio di revisio- ne, all’incaricato dell’inchiesta, all’amministratore, al liquidatore o all’au- torità di vigilanza; i. in quanto ufficio di revisione riconosciuto, viola gravemente gli obblighi che gli incombono, segnatamente fornisce false indicazioni nel rapporto di revi- sione, tace fatti importanti, omette una comunicazione prescritta all’autorità di vigilanza o divulga segreti di revisione; j. in quanto perito incaricato delle stime, viola gravemente gli obblighi che gli incombono; k. divulga, anche dopo la fine dei rapporti ufficiali o di servizio oppure dell’esercizio della professione, un segreto di clienti che gli è stato confidato in qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di una dire- zione del fondo o di cui ha avuto conoscenza in virtù della sua funzione.
2 È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 50 000 franchi.
Art. 149 Contravvenzioni
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. viola le disposizioni sulla protezione contro le confusioni e gli inganni (art. 12); b. fornisce indicazioni non ammesse, false o fallaci nella pubblicità su un inve- stimento collettivo di capitale; c. rivolge appelli al pubblico per un portafoglio collettivo interno;
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d. non effettua le comunicazioni prescritte all’autorità di vigilanza, alla Banca nazionale svizzera o agli investitori o vi inserisce false indicazioni; e. offre al pubblico un prodotto strutturato senza che:
1. siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a,
2. vi sia un prospetto semplificato,
3. il prospetto semplificato adempia i requisiti di cui all’articolo 5 capo-
verso 2.
2 È punito con la multa sino a 150 000 franchi chi ha agito per negligenza.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 25 000 franchi.
4 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, non
ottempera a una decisione passata in giudicato dell’autorità di vigilanza con la com- minatoria della pena del presente articolo o a una decisione dell’autorità di ricorso.
Art. 150 Perseguimento penale e prescrizione delle contravvenzioni 1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni al segreto di clienti (art. 148 cpv. 1 lett. k) incombono ai Cantoni. 2 Per il rimanente, le infrazioni di cui agli articoli 148 e 149 sono perseguite e giudi- cate dal Dipartimento federale delle finanze, conformemente alla legge federale del 22 marzo 197435 sul diritto penale amministrativo.
3 L’azione penale per le contravvenzioni si prescrive in sette anni.
Art. 151 Obbligo di denuncia 1 Se ha conoscenza di atti punibili in virtù della presente legge, l’autorità di vigilan- za deve denunciarli al Dipartimento federale delle finanze. 2 Se ha conoscenza di altri atti punibili, essa ne deve informare le autorità competen- ti per il perseguimento penale.
Titolo settimo: Disposizioni finali e transitorie
Art. 152 Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Esso può autorizzare l’autorità di vigilanza a emanare disposizioni tecniche e amministrative di esecu- zione. 2 Nell’emanazione di ordinanze il Consiglio federale tiene conto delle esigenze determinanti della legislazione delle Comunità europee.
35 RS 313.0
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Art. 153 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 154 Disposizioni transitorie per i fondi di investimento svizzeri 1 Le procedure di modifica dei regolamenti dei fondi e di cambiamento di direzione del fondo o di banca depositaria pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il diritto procedurale anteriore. 2 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge le direzioni dei fondi devono: a. pubblicare un prospetto semplificato per ogni fondo immobiliare e per ogni altro fondo per investimenti tradizionali; b. fornire all’autorità di vigilanza la prova che i gerenti patrimoniali di investi- menti collettivi di capitale svizzeri da esse incaricati sottostanno a una vigi- lanza statale. 3 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge le direzioni dei fondi devono sottoporre per approvazione all’autorità di vigilanza il testo adattato dei regolamenti dei fondi. 4 In casi particolari l’autorità di vigilanza può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.
Art. 155 Disposizioni transitorie per gli investimenti collettivi di capitale esteri 1 Entro sei mesi a contare dall’entrata in vigore della presente legge gli investimenti collettivi di capitale esteri che risulteranno soggetti alla presente legge devono annunciarsi all’autorità di vigilanza e presentare un’istanza di approvazione. Essi possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione di approvazione. 2 L’autorità di vigilanza si pronuncia sull’approvazione entro due anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge. 3 In casi particolari l’autorità di vigilanza può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.
Art. 156 Disposizioni transitorie per i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri 1 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono pubblicare e presentare all’autorità di vigilanza un prospetto semplificato per ogni investimento collettivo di capitale estero da essi rappresentato in Svizzera e ivi paragonabile a un fondo immobiliare o a un altro fondo per investimenti tradizionali. 2 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono fornire all’autorità di vigilanza la prova della designazione di un ufficio di revisione (art. 126 segg.).
Legge sugli investimenti collettivi RU 2006
Art. 157 Disposizioni transitorie per i titolari dell’autorizzazione e gli investimenti collettivi di capitale svizzeri 1 Entro sei mesi a contare dall’entrata in vigore della presente legge le persone seguenti devono annunciarsi all’autorità di vigilanza: a. le SICAF; b. i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. 2 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge essi ne devono soddisfare le esigenze e presentare un’istanza di autorizzazione o di approvazione. Possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione di autorizza- zione. 3 L’autorità di vigilanza pronuncia sull’autorizzazione o sull’approvazione entro due anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge. 4 In casi particolari l’autorità di vigilanza può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.
Art. 158 Disposizioni transitorie per i soggetti giuridici che utilizzano una designazione ai sensi dell’articolo 12 1 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge i soggetti giuri- dici la cui designazione viola l’articolo 12 devono adeguarla. 2 Se l’adeguamento di designazione richiesto non è effettuato entro i termini, l’auto- rità di vigilanza accorda una proroga al soggetto giuridico. Trascorsa infruttuosa la proroga, l’autorità di vigilanza pronuncia lo scioglimento del soggetto giuridico in vista della sua liquidazione e designa i liquidatori.
Art. 159 Referendum e entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 23 giugno 2006 Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Legge sugli investimenti collettivi RU 2006
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.36
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.
22 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
36 FF 2006 5335
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Allegato (art. 153)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I La legge federale del 18 marzo 199437 sui fondi di investimento è abrogata.
II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 3 ottobre 200338 sulla fusione
Art. 2 lett. a Ai sensi della presente legge si intendono per: a. soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le ditte individuali39 iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di dirit- to pubblico;
Art. 69 cpv. 1, primo periodo 1 Le società iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investi- menti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e le impre- se individuali iscritte nel registro di commercio possono trasferire l’intero patrimo- nio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro soggetto giuridico di diritto privato. ...
2. Legge del 24 marzo 200040 sul foro
Art. 32 Investimenti collettivi di capitale Per le azioni degli investitori contro la direzione del fondo, la società di investimen- to a capitale variabile, la società in accomandita per investimenti collettivi di capita- le, la società di investimento a capitale fisso, la banca depositaria, l’amministratore patrimoniale, il distributore, il rappresentante di investimenti collettivi di capitale
37 RU 1994 2523, 2000 2355, 2004 1985, 2006 2197 38 RS 221.301 39 Con l’entrata in vigore della modifica del Codice delle obbligazioni del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata), FF 2005 6473: «imprese individuali». 40 RS 272
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esteri, il revisore, il liquidatore, i periti incaricati della stima, il rappresentante della comunità degli investitori, l’osservatore nonché l’amministratore di un investimento collettivo di capitale è imperativo il foro della sede di ogni singolo titolare dell’auto- rizzazione.
3. Legge federale dell’11 aprile 188941 sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 39 cpv. 1 n. 13 e 14 1 L’esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159–176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177–189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità: 13. società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del 23 giu. 200642 sugli investimenti collettivi, LICol); 14. società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol).
4. Legge federale del 27 giugno 197343 sulle tasse di bollo
Art. 1 cpv. 1 lett. b n. 5
1 La Confederazione riscuote tasse di bollo su:
b. la negoziazione dei seguenti titoli svizzeri e esteri:
5. quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giu-
gno 200644 sugli investimenti collettivi (LICol);
Art. 4 cpv. 2 2 Nella presente legge le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’artico- lo 109 LICol45 sono equiparate alle società di capitali.
Art. 6 cpv. 1 lett. i.
1 Non soggiacciono alla tassa:
i. la creazione di quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol46.
41 RS 281.1 42 RS 951.31; RU 2006 5379 43 RS 641.10 44 RS 951.31; RU 2006 5379 45 RS 951.31; RU 2006 5379 46 RS 951.31; RU 2006 5379
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Art. 13 cpv. 2 lett. a n. 3
2 Sono documenti imponibili:
a. titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera:
3. quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol47;
Art. 14 cpv. 1 lett. a e b
1 Non soggiacciono alla tassa:
a. l’emissione di azioni, quote di società a garanzia limitata e di società coope- rative, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol48, obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri, comprese l’assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l’assegnazione di titoli in occasio- ne di un’emissione successiva; b. il conferimento di documenti che servono a liberare azioni svizzere o estere, quote in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di parteci- pazione e quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol;
1 Sono considerati investitori esentati ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2:
b. gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi dell’articolo 7 LICol49; c. gli investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell’articolo 119 LICol;
5. Legge federale del 2 settembre 199950 concernente l’imposta
sul valore aggiunto
Art. 18 n. 19 lett. f Sono esclusi dall’imposta:
19. le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali:
f. la distribuzione di quote e la gestione di investimenti collettivi di capi- tale ai sensi della legge del 23 giugno 200651 sugli investimenti collet- tivi (LICol) da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, non- ché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol; la distribuzione di quote e la gestione delle
47 RS 951.31; RU 2006 5379 48 RS 951.31; RU 2006 5379 49 RS 951.31; RU 2006 5379 50 RS 641.20 51 RS 951.31; RU 2006 5379
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società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e;
6. Legge federale del 14 dicembre 199052 sull’imposta federale diretta
Art. 10 rubrica e cpv. 2 Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale 2 Il reddito degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200653 sugli investimenti collettivi (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con posses- so fondiario diretto.
Art. 20 cpv. 1 lett. e
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
e. i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale, nel- la misura in cui la totalità dei proventi supera i proventi del possesso fondia- rio diretto.
Art. 49 cpv. 2 2 Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell’ar- ticolo 58 LICol54 sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società di investi- mento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.
Art. 56 lett. j Sono esenti dall’imposta: j. gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempre- ché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza profes- sionale esentate dall’imposta conformemente alla lettera e o casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall’imposta conforme- mente alla lettera f.
Art. 66 rubrica e cpv. 3 Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale 3 Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all’imposta sull’utile per il red- dito da possesso fondiario diretto.
52 RS 642.11 53 RS 951.31; RU 2006 5379 54 RS 951.31; RU 2006 5379
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Titolo prima dell’art. 72 Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale
Art. 72 L’imposta sull’utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto è del 4,25 per cento dell’utile netto.
Art. 129 cpv. 3 3 Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto devono presen- tare all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale, un’attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.
7. Legge federale del 14 dicembre 199055 sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 7 cpv. 3 3 I proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200656 sugli investimenti collettivi (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; i proventi da quote di partecipazione a inve- stimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili soltanto se la totalità dei redditi del fondo supera i redditi del possesso fondiario diretto.
Art. 13 cpv. 3 3 Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondia- rio diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell’investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto.
Art. 20 cpv. 1 1 Le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sono assimilati alle altre persone giuridiche gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell’ar- ticolo 58 LICol57. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’artico- lo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.
55 RS 642.14 56 RS 951.31; RU 2006 5379 57 RS 951.31; RU 2006 5379
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Art. 23 cpv. 1 lett. i e cpv. 4
1 Sono esenti dall’imposta unicamente:
i. gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempre- ché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza profes- sionale esentate dall’imposta conformemente alla lettera d o casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall’imposta conforme- mente alla lettera e.
4 Le persone giuridiche menzionate nel capoverso 1 lettere d–g ed i sottostanno
nondimeno in tutti i casi all’imposta sui guadagni immobiliari. Le disposizioni relative ai beni sostitutivi (art. 8 cpv. 4), agli ammortamenti (art. 10 cpv. 1 lett. a), agli accantonamenti (art. 10 cpv. 1 lett. b) e alla deduzione delle perdite (art. 10 cpv. 1 lett. c) si applicano per analogia.
Art. 26 rubrica e cpv. 3 Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale 3 Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all’imposta sull’utile per il red- dito da possesso fondiario diretto.
Art. 45 lett. d Devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo fisca- le: d. gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto, sui rap- porti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.
8. Legge federale del 13 ottobre 196558 sull’imposta preventiva
Art. 4 cpv. 1 lett. c e cpv. 2
1 L’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli
interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: c. da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200659 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all’estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera;
2 Il trasferimento all’estero della sede di una società anonima, di una
società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si appli-
58 RS 642.21 59 RS 951.31; RU 2006 5379
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ca per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.
Art. 5 cpv. 1 lett. b
1 Non sono soggetti all’imposta preventiva:
b. i profitti di capitale conseguiti in un investimento collettivo di capitale ai sensi della LICol60 e i proventi derivanti dal pos- sesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;
Art. 9 cpv. 3
3 Le disposizioni della presente legge, quando trattano di investimenti
collettivi di capitale ai sensi della LICol61, si applicano a tutte le persone che esercitano le funzioni corrispondenti. Le società di inve- stimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol sono, nella presente legge, assimilate alle società di capitali.
Art. 10 cpv. 2
2 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della
LICol62, soggetto fiscale sono la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso e la società in accomandita. Se una maggioranza di soci illimita- tamente responsabili di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ha il domicilio all’estero o se i soci illimitatamen- te responsabili sono persone giuridiche cui partecipano in maggioran- za persone con domicilio o sede all’estero, la banca depositaria della società in accomandita risponde in solido per l’imposta sui redditi che riversa.
Art. 11 cpv. 2
2 L’ordinanza d’esecuzione stabilisce a quali condizioni l’imposta pre-
ventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote di investimenti col- lettivi di capitale ai sensi della LICol63 qualora venga presentata una dichiarazione bancaria (affidavit).
caso di fondi di tesaurizzazione il credito fiscale sorge al momento dell’accredito del reddito imponibile (art. 4 cpv. 1 lett. c).
60 RS 951.31; RU 2006 5379 61 RS 951.31; RU 2006 5379 62 RS 951.31; RU 2006 5379 63 RS 951.31; RU 2006 5379
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Art. 15 cpv. 1
1 Sono solidalmente responsabili con il contribuente:
a. per l’imposta preventiva dovuta da una persona giuridica, da una società commerciale senza personalità giuridica o da un investimento collettivo di capitale che vengono sciolti: le per- sone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del rica- vato della liquidazione; b. per l’imposta preventiva dovuta da una persona giuridica o da un investimento collettivo di capitale che trasferisce la sede all’estero: gli organi e, nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la banca depositaria, si- no a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica e dell’investimento collettivo di capitale.
Art. 26 2. Investimenti L’investimento collettivo di capitale che paga l’imposta preventiva sui collettivi di capitale redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol64 (art. 10 cpv. 2) ha diritto, per conto dell’investimento collettivo di capitale, al rimborso dell’imposta preventiva ritenuta a suo carico; l’articolo 25 è applicabile per analogia.
Art. 27 4. Portatori I portatori, domiciliati all’estero, di quote di investimenti collettivi di stranieri di quote di investimenti capitale ai sensi della LICol65 hanno diritto al rimborso dell’imposta collettivi di preventiva dedotta dal reddito fruttato dalle quote, a condizione che capitale almeno l’80 per cento del reddito provenga da fonte estera.
Art. 69 cpv. 2 e 70 Abrogati
9. Legge del 10 ottobre 199766 sul riciclaggio di denaro
Art. 2 cpv. 2 lett. b, bbis e c
2 Sono intermediari finanziari:
b. le direzioni dei fondi, sempreché gestiscano conti di quote e offrano o distri- buiscano esse stesse quote di investimenti collettivi di capitale;
64 RS 951.31; RU 2006 5379 65 RS 951.31; RU 2006 5379 66 RS 955.0
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bbis. le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale fisso e i gerenti patrimoniali ai sensi della legge del 23 giugno 200667 sugli inve- stimenti collettivi, sempreché offrano o distribuiscano essi stessi quote di investimenti collettivi di capitale; c. gli istituti d’assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200468 sulla sor- veglianza degli assicuratori che praticano l’assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
67 RS 951.31; RU 2006 5379 68 RS 961.01
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