AS 2006 5599
Ordinanza dell'Assemblea federale che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale
Ordinanza dell’Assemblea federale che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 20 dicembre 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 131 capoverso 3 della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale; visto l’articolo 49 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale amministrativo federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20063, decreta:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri
Art. 101 Trattamento dei dati L’Ufficio federale, le competenti autorità cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.
Art. 110 Sistema di fascicoli personali e di documentazione L’Ufficio federale, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le competenti autorità cantonali, gestisce un sistema di gestione automatizzata dei fascicoli personali e della documentazione.
2006-1337 5599
Adeguamento di taluni atti normativi alle disposizioni della legge RU 2006
Art. 112, rubrica Abrogata
Art. 113 e 114 Abrogati
Cifra II. 1 dell’allegato Legge del 26 giugno 19985 sull’asilo
Art. 109 cpv. 3
3 Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, di norma sulla base
degli atti, sui ricorsi contro le decisioni secondo l’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr6.
Cifra II. 3 dell’allegato Legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale federale
Art. 83 lett. c n. 5 e 6 Il ricorso è inammissibile contro: c. le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
5. le deroghe alle condizioni d’ammissione,
6. la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il
cambiamento d’impiego del titolare di un permesso per frontalieri, non- ché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
2. Legge del 26 giugno 19988 sull’asilo
Art. 106 cpv. 1 e 2
1 Concerne solo i testi tedesco e francese
2 Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.
5 RS 142.31 6 FF 2005 6545 7 RS 173.110; RU 2006 1205 8 RS 142.31
Adeguamento di taluni atti normativi alle disposizioni della legge RU 2006
3. Modifica del 16 dicembre 20059 della legge del 26 giugno 199810
sull’asilo
Cifra I
Art. 98a Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale L’Ufficio federale o il Tribunale amministrativo federale comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale le informazioni e i mezzi di prova concer- nenti richiedenti l’asilo seriamente sospettati di aver commesso un crimine contro il diritto internazionale, in particolare un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità, genocidio o tortura.
Art. 105 Ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio federale Contro le decisioni dell’Ufficio federale può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 200511 sul Tribunale amministrativo federale.
Art. 108 cpv. 5 5 Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolariz- zati mediante l’invio ulteriore dell’originale firmato, conformemente alle norme dell’articolo 52 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.
Art. 109 Termine d’evasione dei ricorsi 1 Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–35a e 40 capoverso 1.
2 Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi sui
ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 32–35a, se si rinuncia allo scambio di scritti e non sono necessari ulteriori atti processuali.
3 Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, di norma sulla base
degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 22 capoversi 2–4 e all’articolo 13b capoverso 1 lettera e LDDS13. 4 Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro due mesi sui ricorsi contro decisioni materiali che richiedono ulteriori chiarimenti secondo l’articolo 41.
9 RU 2006 4746 10 RS 142.31 11 RS 173.32; RU 2006 2197 12 RS 172.021 13 RS 142.20
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Art. 110 cpv. 4 4 I termini sono al massimo di due giorni lavorativi per le procedure concernenti:
a. il rifiuto dell’entrata in Svizzera e l’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto secondo l’articolo 22 capoversi 2–4; b. l’ordine di carcerazione secondo l’articolo 13b capoverso 1 lettera e
1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.
Cifra IV Coordinamento con la legge federale del 16 dicembre 200515 sugli stranieri (LStr)
Art. 105 Ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio federale Contro le decisioni dell’Ufficio federale può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 200516 sul Tribunale amministrativo federale.
Art. 109 cpv. 3
3 Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, di norma sulla base
degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 22 capoversi 2–4 e all’ar- ticolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr17.
Cifra 1 dell’allegato Legge federale del 26 marzo 193118 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2005, capoverso 6
6 Abrogato
14 RS 142.20 15 FF 2005 6545 16 RS 173.32; RU 2006 2197 17 FF 2005 6545 18 RS 142.20
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4. Legge federale del 24 marzo 200019 concernente la promozione
dell’immagine della Svizzera all’estero
Art. 7 Abrogato
5. Legge federale del 4 ottobre 199120 sul diritto fondiario rurale
Art. 88, rubrica e capoverso 3 Rubrica: Abrogata 3 Per il rimanente, la tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’am- ministrazione della giustizia federale.
Art. 89 Abrogato
6. Legge federale dell’11 aprile 188921 sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 20a, titolo marginale e cpv. 2 n. 3 5. Procedura 2 Alla procedura avanti alle autorità cantonali di vigilanza si appli- avanti alle autorità cantonali di cano le disposizioni seguenti: vigilanza
3. l’autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto
salvo l’articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti.
Art. 28 P. Comunicazione 1 I Cantoni indicano al Consiglio federale i circondari di esecuzione e circa l’organizza- zione nel Cantone dei fallimenti, l’organizzazione dei relativi uffici, come pure le auto- rità designate in applicazione della presente legge.
2 Il Consiglio federale provvede alla conveniente pubblicità di tali
indicazioni.
19 RS 194.1 20 RS 211.412.11 21 RS 281.1
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7. Legge federale del 7 ottobre 199422 sugli Uffici centrali di polizia
giudiziaria della Confederazione
Art. 14 cpv. 3
3 Contro detta comunicazione non può essere utilizzato alcun rimedio giuridico.
Tuttavia, l’interessato può esigere che il presidente della corte del Tribunale ammi- nistrativo federale competente per la protezione dei dati verifichi la comunicazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o l’esecuzione della raccomandazione da lui inviata. Il presidente comunica all’interessato, con una risposta standard, che la verifica è avvenuta conformemente al senso della richiesta.
8. Legge del 6 ottobre 198923 sulle attività giovanili
Titolo prima dell’art. 10 Sezione 4: Consultazione
Art. 10 Abrogato
Art. 11, rubrica Rubrica: Abrogata
9. Ordinanza dell’Assemblea federale del 30 marzo 194924
sull’amministrazione dell’esercito
Art. 7 cpv. 3 3 Le controversie inerenti a pretese sorte dalle osservazioni di revisione sono decise dalla Base logistica dell’esercito.
Art. 14 Eventuali controversie concernenti il diritto al soldo sono decise dalla Base logistica dell’esercito.
22 RS 360 23 RS 446.1 24 RS 510.30
Adeguamento di taluni atti normativi alle disposizioni della legge RU 2006
Art. 39 cpv. 4 4 Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell’accantonamento verso la Confederazione sono decise dalla Base logistica dell’esercito.
Art. 40 cpv. 5 5 Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell’accantonamento verso i Comuni sono decise dalla Base logistica dell’esercito.
10. Legge federale del 20 dicembre 195725 sulle ferrovie
Art. 15 cpv. 4
4 La Confederazione si assume le spese d’inchiesta. Essa intraprende
azione di regresso nei confronti delle persone che hanno causato l’in- cidente intenzionalmente o per negligenza grave. Può rivalersi anche su altre persone coinvolte che abbiano causato o considerevolmente esteso la procedura.
11. Legge dell’8 ottobre 200426 sui trapianti
Art. 68 1 Contro le decisioni pronunciate in virtù della presente legge o delle sue disposizio- ni d’esecuzione è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. 2 Se un ricorso contro una decisione relativa all’attribuzione di organi è fondato, il Tribunale amministrativo federale accerta soltanto in quale misura la decisione impugnata viola il diritto federale. 3 Per il rimanente, la tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’am- ministrazione della giustizia federale.
12. Legge del 15 dicembre 200027 sugli agenti terapeutici
Art. 84 cpv. 2 2 L’Istituto è autorizzato a impugnare le decisioni delle autorità cantonali e del Tri- bunale amministrativo federale in applicazione della presente legge e della sua legislazione d’esecuzione, mediante i rimedi giuridici del diritto cantonale o del diritto federale.
25 RS 742.101 26 FF 2004 4821 27 RS 812.21
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13. Legge del 6 ottobre 199528 sul servizio civile
Art. 65 Procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale 1 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è gratuita, purché non si tratti di un ricorso temerario. Non vengono versate ripetibili. 2 I ricorsi contro le decisioni con cui una persona che deve prestare servizio civile è convocata o trasferita a un impiego per un aiuto in caso di catastrofe o di situazione d’emergenza (art. 7a e 23) non hanno effetto sospensivo. 3 L’organo d’esecuzione può togliere l’effetto sospensivo ai ricorsi contro convoca- zioni a impieghi nel quadro di programmi prioritari. 4 Per il rimanente, la tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’am- ministrazione della giustizia federale.
14. Legge federale del 25 giugno 198229 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
6 Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla compe- tente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell’autorità di vigi- lanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell’istruzione, d’ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell’effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.
Art. 74 Particolarità dei rimedi giuridici 1 Le decisioni dell’autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. 2 La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all’articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconside- rato.
28 RS 824.0 29 RS 831 40; RU 2006 2197
Adeguamento di taluni atti normativi alle disposizioni della legge RU 2006
15. Legge federale del 18 dicembre 199830 sulle case da gioco
Art. 48 cpv. 3 lett. e
3 Per l’adempimento dei suoi compiti la Commissione può:
e. impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni del Tribunale ammini- strativo federale in applicazione della presente legge e della sua legislazione d’esecuzione.
16. Legge dell’8 novembre 193431 sulle banche
Art. 24 cpv. 3 3I ricorsi ai sensi del capoverso 2 non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell’istruzione può, su domanda, accordare l’effetto sospensivo.
17. Legge del 24 marzo 199532 sulle borse
Art. 38 cpv. 5 5 Il cliente può impugnare entro dieci giorni mediante ricorso al Tribunale ammini- strativo federale la decisione dell’autorità di vigilanza concernente la trasmissione di informazioni alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. L’articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196833 sulla procedura amministrativa non è applicabile.
II Coordinamento dell’articolo 110 capoverso 4 lettera b della legge del 26 giugno 199834 sull’asilo nella versione del 20 dicembre 200635 con la legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri (LStr)
Con l’entrata in vigore della LStr l’articolo 110 capoverso 4 lettera b della legge sull’asilo avrà il seguente tenore: b. l’ordine di carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5
30 RS 935.52 31 RS 952.0 32 RS 954.1 33 RS 172.021 34 RS 142.31 35 RU 2006 5601 36 FF 2005 6545 37 FF 2005 6545
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III 1 Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2 Il numero 1 entra in vigore con la legge federale del 16 dicembre 200538 sugli
stranieri. 3 Il numero 3 entra in vigore con la modifica del 16 dicembre 200539 della legge del 26 giugno 199840 sull’asilo; ne sono eccettuate le disposizioni che secondo la deci- sione del Consiglio federale dell’8 novembre 200641 entrano in vigore il 1° gennaio 2007.
4 Il numero 11 entra in vigore con la legge dell’8 ottobre 200442 sui trapianti.
Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006 Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist La segretaria: Elisabeth Barben Il segretario: Ueli Anliker
38 FF 2005 6545 39 RU 2006 4745 40 RS 142.31 41 RU 2006 4767 42 FF 2004 4821