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AS 2006 5611

Ordinanza del DFE sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2007

Ordinanza del DFE sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2007

del 30 novembre 2006

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il 2007 a: a. 248 950 franchi per forniture; b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi; c. 9,575 milioni di franchi per opere edili; d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automo- bilistici della Posta Svizzera appaltano per esercitare in Svizzera la loro atti- vità nel settore del trasporto passeggeri.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFE del 30 novembre 20052 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2006 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

30 novembre 2006 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

RS 172.056.12 1 RS 172.056.1 2 RU 2005 5677

2006-3197 5611

Adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2007 RU 2006