AS 2006 5697
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli emolumenti IUFFP)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli emolumenti IUFFP)
del 22 settembre 2006 Approvato l’8 novembre 2006 dal Consiglio federale
Il Consiglio dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP), visto l’articolo 33 capoverso 3 dell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 20051, emana il seguente regolamento:
Art. 1 Principio e campo d’applicazione 1 L’Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) percepi- sce emolumenti per le sue offerte di formazione e i servizi. 2 Non rientrano sotto il presente regolamento le attività secondarie commerciali di cui all’articolo 5 dell’ordinanza IUFFP.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto il presente regolamento non preveda altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Art. 3 Cicli di studio 1 Ogni semestre vengono percepiti emolumenti per cicli di studio di diploma e cicli di studio di master.
2 Gli emolumenti sono stabiliti in funzione dei punti ECTS. Per ogni punto ECTS
viene percepito un emolumento di 20 franchi.
3 In caso di ripetizione, l’emolumento per ogni punto ECTS del ciclo di studio
dev’essere nuovamente pagato.
4 L’emolumento per l’iscrizione ai cicli di studio ammonta a 100 franchi.
5 Il Consiglio dello IUFFP può adeguare al rincaro gli emolumenti.
RS 412.106.16
2006-2728 5697
Regolamento degli emolumenti IUFFP RU 2006
Art. 4 Perfezionamenti e altre offerte di formazione
1 Per le offerte di perfezionamento e le altre offerte di formazione rivolte ai
responsabili della formazione professionale vengono percepiti emolumenti da 25 a
250 franchi per mezza giornata di formazione. L’emolumento è proporzionale alle
spese derivanti. Possono inoltre essere addebitate spese accessorie. 2 Per le offerte di perfezionamento proposte dai partner della formazione professio- nale e per le altre offerte di formazione importanti per il controllo e la gestione della formazione professionale oppure che vengono assolte in vista dell’esercizio di un’attività di pubblico interesse, non vengono percepiti emolumenti. Segnatamente si tratta di: a. offerte per la formazione di periti d’esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale (art. 47 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale; LFPr); b. perfezionamenti per l’attuazione di riforme della formazione professionale di base (capitoli 2 e 3 LFPr). 3 Il Consiglio dello IUFFP può adeguare al rincaro il quadro generale degli emolu- menti.
Art. 5 Servizi
1 Gli emolumenti per servizi vengono stabiliti in funzione del tempo richiesto.
2 A dipendenza delle conoscenze specifiche del personale competente, la tariffa
oraria varia da 90 a 200 franchi.
3 Il Consiglio dello IUFFP può adeguare al rincaro la tariffa oraria.
Art. 6 Disposizioni transitorie Gli emolumenti per le offerte di formazione vengono riscossi a partire dal semestre invernale 2007/2008.
Art. 7 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
22 settembre 2006 In nome del Consiglio dello IUFFP: Il presidente, Stefan C. Wolter Il segretario del Consiglio, Josef Kuhn
3 RS 412.10