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AS 2006 675

Decisione N. 2/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Decisione n. 2/2004 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo

Adottata il 9 dicembre 2004 Entrata in vigore per la Svizzera il 9 dicembre 2004

Il Comitato, visto l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli2 (di seguito denominato «l’accordo agricolo»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, dell’allegato 11, considerando quanto segue:

(1) L’accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo sono state modificate una prima volta con decisione n. 2/2003, del 25 novembre 2003, del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo3. In generale, tale deci- sione tiene conto della legislazione in vigore il 31 dicembre 2002. Per il caso parti- colare dell’encefalopatia spongiforme bovina, tale legislazione tiene conto della legislazione in vigore l’11 luglio 2003. (3) L’appendice 5 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è stata modificata una seconda volta con decisione n. 1/2004, del 28 aprile 2004, del Comitato misto vete- rinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alla modifica dell’appendice 5 dell’alle- gato 11 dell’accordo4. (4) È opportuno modificare il testo delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato

11 dell’accordo in considerazione dei cambiamenti intervenuti nelle legislazioni

comunitaria e svizzera in vigore il 26 luglio 2004, decide:

1 Dal testo originale francese (RO 2006 675).

2 RS 0.916.026.81.

3 GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.

4 GU L 160 del 30.4.2004, pag. 116.

2004-2614 675

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2004 RU 2006

Art. 1 Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dalle appendici riportate in allegato alla presente decisione.

Art. 2 La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle Parti.

Art. 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa diviene effettiva alla data dell’ultima firma.

Firmata a Basilea, il 9 dicembre 2004.

Per il Comitato misto veterinario:

Il capo della delegazione Il capo della delegazione della Confederazione Svizzera: della Comunità europea: Hans Wyss Jaana Husu-Kallio

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Allegato

Appendice 1

Misure di lotta/notifica delle malattie

I. Afta epizootica A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo-

del 29 settembre 2003, relativa a ozie (LFE), modificata da ultimo il misure comunitarie di lotta contro 20 giugno 2003 (RS 916.40), in par- l’afta epizootica, che abroga la diret- ticolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura tiva 85/511/CEE e le decisioni contro le epizoozie molto contagiose, 84/531/CEE e 91/665/CEE e recante scopi della lotta) e 57 (disposizioni modifica della direttiva 92/46/CEE d’esecuzione di carattere tecnico, (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1) collaborazione internazionale)

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

epizoozie (OFE), modificata da ulti- mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipola- zione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfe- zione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto conta- giose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l’afta epizootica)

3. Ordinanza del 14 giugno 1999

sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimen- to, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l’afta epizootica)

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B. Modalità di applicazione particolari 1. Di norma, la Commissione e l’Ufficio federale di veterinaria si notificano l’inten- zione di procedere ad una vaccinazione d’emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veteri- nario. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di allarme. Tale piano è oggetto della disposizione d’esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale di veterinaria. 3. Il laboratorio comune di riferimento per l’identificazione del virus dell’afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

II. Peste suina classica A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- del 23 ottobre 2001, relativa a misure ozie (LFE), modificata da ultimo il comunitarie di lotta contro la peste 20 giugno 2003 (RS 916.40), in par- suina classica (GU L 316 ticolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura dell’1.12.2001, pag. 5), modificata da contro le epizoozie molto contagiose, ultimo dall’atto relativo alle condizioni scopi della lotta) e 57 (disposizioni di adesione all’Unione europea della esecutive di carattere tecnico, colla- Repubblica ceca, della Repubblica di borazione internazionale) Estonia, della Repubblica di Cipro, 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle della Repubblica di Lettonia, della epizoozie (OFE), modificata da ulti- Repubblica di Lituania, della Repubbli- mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), ca di Ungheria, della Repubblica di in particolare gli articoli 2 (epizoozie Malta, della Repubblica di Polonia, molto contagiose), 40–47 (elimina- della Repubblica di Slovenia e della zione e valorizzazione dei rifiuti), Repubblica slovacca e agli adattamenti 49 (manipolazione di microrganismi dei trattati sui quali si fonda l’Unione patogeni per l’animale), 73 e 74 europea – Allegato II: Elenco di cui (pulizia e disinfezione), 77–98 all’articolo 20 dell’Atto di adesione – (disposizioni comuni riguardanti le

6. Agricoltura – B. Normativa veterina- epizoozie molto contagiose),

ria e fitosanitaria – I. Normativa veteri- 116–121 (constatazione della peste naria (GU L 236 del 23.9.2003, suina alla macellazione, misure pag. 381) specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)

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Comunità europea Svizzera

3. Ordinanza del 14 giugno 1999

sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

4. Ordinanza del 23 giugno 2004 con-

cernente l’eliminazione dei sottopro- dotti di origine animale (OESPA), (RS 916.441.22)

B. Modalità di applicazione particolari 1. La Commissione e l’Ufficio federale di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere ad una vaccinazione d’emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. Se necessario e in applicazione dell’articolo 117, paragrafo 5, dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3. In applicazione dell’articolo 121 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera

s’impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario. 4. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano d’allarme. Tale piano è oggetto della disposizione d’esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale di veterinaria. 5. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 6. Se necessario, in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 2, dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni d’esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell’allegato della decisione 2002/106/CE (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71). 7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hanno- ver, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le opera- zioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto labora- torio sono quelli previsti dall’allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

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III. Peste equina A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- 29 aprile 1992, che fissa le norme di ozie (LFE), modificata da ultimo il controllo e le misure di lotta contro la 20 giugno 2003 (RS 916.40), in par- peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, ticolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura pag. 19), modificata da ultimo dall’atto contro le epizoozie molto contagiose, relativo alle condizioni di adesione scopi della lotta) e 57 (disposizioni all’Unione europea della Repubblica d’esecuzione di carattere tecnico, ceca, della Repubblica di Estonia, della collaborazione internazionale) Repubblica di Cipro, della Repubblica 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle di Lettonia, della Repubblica di Litua- epizoozie (OFE), modificata da ulti- nia, della Repubblica di Ungheria, della mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), Repubblica di Malta, della Repubblica in particolare gli articoli 2 (epizoozie di Polonia, della Repubblica di Slove- molto contagiose), 49 (manipolazio- nia e della Repubblica slovacca e agli ne di microrganismi patogeni per adattamenti dei trattati sui quali si l’animale), 73 e 74 (pulizia e disin- fonda l’Unione europea – Allegato II: fezione), 77–98 (disposizioni comuni Elenco di cui all’articolo 20 dell’Atto di riguardanti le epizoozie molto conta- adesione – giose), 112–115 (misure specifiche

6. Agricoltura – B. Normativa veteri- riguardanti la lotta contro la peste

naria e fitosanitaria – I. Normativa equina) veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l’arti- colo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Qualora si sviluppi in Svizzera un’epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere ad un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s’impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di quest’esame. 2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, M-28110 Algete, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall’allegato III della direttiva 92/35/CEE.

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3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 4. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano d’intervento. Tale piano è oggetto della disposizione d’esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale di veterinaria.

IV. Influenza aviaria A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- del 19 maggio 1992, che istituisce delle ozie (LFE), modificata da ultimo il misure comunitarie di lotta contro 20 giugno 2003 (RS 916.40), in par- l’influenza aviaria (GU L 167 del ticolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura 22.6.1992, pag. 1), modificata da ulti- contro le epizoozie molto contagiose, mo dall’atto relativo alle condizioni di scopi della lotta) e 57 (disposizioni adesione all’Unione europea della d’esecuzione di carattere tecnico, Repubblica ceca, della Repubblica di collaborazione internazionale) Estonia, della Repubblica di Cipro, 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle della Repubblica di Lettonia, della epizoozie (OFE), modificata da ulti- Repubblica di Lituania, della Repubbli- mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), ca di Ungheria, della Repubblica di in particolare gli articoli 2 (epizoozie Malta, della Repubblica di Polonia, molto contagiose), 49 (manipola- della Repubblica di Slovenia e della zione di microrganismi patogeni per Repubblica slovacca e agli adattamenti l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfe- dei trattati sui quali si fonda l’Unione zione), 77–98 (disposizioni comuni europea – Allegato II: Elenco di cui riguardanti le epizoozie molto conta- all’articolo 20 dell’Atto di adesione – giose), 122–125 (misure specifiche

6. Agricoltura – B. Normativa veterina- riguardanti la lotta contro l’influenza

ria e fitosanitaria – I. Normativa veteri- aviaria) naria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l’arti- colo 8 (laboratorio di riferimento)

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B. Modalità di applicazione particolari 1. Il laboratorio comune di riferimento per l’influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa desi- gnazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall’allegato V della direttiva 92/40/CEE. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano d’emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione d’esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale di veterinaria. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 18 della direttiva 92/40/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

V. Malattia di Newcastle A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- 14 luglio 1992, che istituisce misure ozie (LFE), modificata da ultimo il comunitarie di lotta contro la malattia 20 giugno 2003 (RS 916.40), in par- di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, ticolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura pag. 1), modificata da ultimo dall’atto contro le epizoozie molto contagiose, relativo alle condizioni di adesione scopi della lotta) e 57 (disposizioni all’Unione europea della Repubblica d’esecuzione di carattere tecnico, ceca, della Repubblica di Estonia, della collaborazione internazionale) Repubblica di Cipro, della Repubblica 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle di Lettonia, della Repubblica di Litua- epizoozie (OFE), modificata da ulti- nia, della Repubblica di Ungheria, della mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), Repubblica di Malta, della Repubblica in particolare gli articoli 2 (epizoozie di Polonia, della Repubblica di Slove- molto contagiose), 40–47 (elimina- nia e della Repubblica slovacca e agli zione e valorizzazione dei rifiuti), adattamenti dei trattati sui quali si 49 (manipolazione di microrganismi fonda l’Unione europea – Allegato II: patogeni per l’animale), 73 e 74 Elenco di cui all’articolo 20 dell’Atto di (pulizia e disinfezione), 77–98 adesione – (disposizioni comuni riguardanti le

6. Agricoltura – B. Normativa veterina- epizoozie molto contagiose),

ria e fitosanitaria – I. Normativa vete- 122–125 (misure specifiche riguar- rinaria (GU L 236 del 23.9.2003, danti la lotta contro la malattia di pag. 381) Newcastle)

3. Ordinanza del 14 giugno 1999

sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003

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Comunità europea Svizzera

(RS 172.216.1), in particolare l’arti- colo 8 (laboratorio di riferimento)

4. Istruzione (direttiva tecnica)

dell’Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramyxovirosi dei piccioni (Bollettino dell’Ufficio federale di veterinaria n. 90 (13) pag. 113 (vaccinazione ecc.))

5. Ordinanza del 23 giugno 2004 con-

cernente l’eliminazione dei sottopro- dotti di origine animale (OESPA), (RS 916.441.22)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central

Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall’allegato V della direttiva 92/66/CEE. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano d’emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione d’esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale di veterinaria. 3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

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VI. Malattie dei pesci A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- 24 giugno 1993, recante misure comu- ozie (LFE), modificata da ultimo il nitarie minime di lotta contro talune 20 giugno 2003 (RS 916.40), in par- malattie dei pesci (GU L 175 del ticolare gli articoli 1, 1a e 10 (misura 19.7.1993, pag. 23), modificata da contro le epizoozie) e 57 (disposi- ultimo dall’atto relativo alle condizioni zioni di esecuzione di carattere tecni- di adesione all’Unione europea della co, collaborazione internazionale) Repubblica ceca, della Repubblica di 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle Estonia, della Repubblica di Cipro, epizoozie (OFE), modificata da ulti- della Repubblica di Lettonia, della mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), Repubblica di Lituania, della Repubbli- in particolare gli articoli 3 e 4 (epi- ca di Ungheria, della Repubblica di zoozie considerate), 61 (obblighi de- Malta, della Repubblica di Polonia, gli appaltatori di un diritto di pesca e della Repubblica di Slovenia e della degli organi incaricati di sorvegliare Repubblica slovacca e agli adattamenti la pesca), 62–76 (misure di lotta in dei trattati sui quali si fonda l’Unione generale), 275–290 (misure specifi- europea – Allegato II: Elenco di cui che riguardanti le malattie dei all’articolo 20 dell’Atto di adesione – pesci, laboratorio di diagnosi)

6. Agricoltura – B. Normativa veterina-

ria e fitosanitaria – I. Normativa veteri- naria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Attualmente l’allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è pre- sente in Svizzera. In Svizzera l’anemia contagiosa del salmone è classificata come una malattia da eradicare, in virtù della modifica I dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 28 marzo 2001 (RO 2001 1337). La situazione sarà riesaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l’entrata in vigore del presente allegato. 2. Attualmente l’allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l’Ufficio federale di veterinaria s’impegna ad adottare le misure d’emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 3. Nei casi di cui all’articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l’informazione avrà luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 4. Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veteri- nære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, DK-8200 Århus, Danimarca. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni

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derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall’allegato C della direttiva 93/53/CEE. 5. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano d’intervento. Tale piano è oggetto della disposizione d’esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale di veterinaria. 6. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 93/53/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII. Encefalopatia spongiforme bovina A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Regolamento (CE) n. 999/2001 del 1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla Parlamento europeo e del Consiglio, del protezione degli animali (OPAn), 22 maggio 2001, recante disposizioni modificata da ultimo il 27 giugno per la prevenzione, il controllo e 2001 (RS 455.1), in particolare l’eradicazione di alcune encefalopatie l’articolo 64f (procedimenti di spongiformi trasmissibili (GU L 147 stordimento) del 31.5.2001, pag. 1), modificato da 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- ultimo dal regolamento (CE) cernente l’importazione, il transito e n. 876/2004 della Commissione, del l’esportazione di animali e prodotti 29 aprile 2004, che modifica l’allegato animali (OITE), modificata da ultimo VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), del Parlamento europeo e del Consiglio in particolare gli articoli 3 (Ufficio concernente gli scambi di ovini e capri- federale di veterinaria), 25–58 (im- ni da riproduzione (GU L 162 del portazione) e 64–77 (esportazione) 30.4.2004, pag. 52)

3. Ordinanza (1/90) del 13 giugno 1990

concernente un divieto temporaneo all’importazione di ruminanti e di prodotti derivanti da tali animali provenienti dalla Gran Bretagna (RS 916.443.39)

4. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derra-

te alimentari (LDerr), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispe- zione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari)

5. Ordinanza del 1° marzo 1995

sull’igiene delle carni (OIgC), modi- ficata da ultimo il 23 giugno 2004

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Comunità europea Svizzera

(RS 817.190), in particolare gli articoli 31–33 (controllo degli animali da macello), 48 (compiti degli ispettori delle carni) e 49–54 (compiti dei controllori delle carni)

6. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle

derrate alimentari (ODerr), modifica- ta da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 817.02), e in particolare l’articolo 122 (parti della carcassa improprie al consumo)

7. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

epizoozie (OFE), modificata da ulti- mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (defini- zioni e abbreviature), 36 (patente),

61 (obbligo di notifica), 130 (sorve-

glianza del bestiame svizzero), 175–185 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all’interno del Paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica)

8. Ordinanza del 10 giugno 1999 sul

libro dei prodotti destinati all’ali- mentazione degli animali, (OLA1A), modificata da ultimo il 15 dicembre

2003 (RS 916.307.1), in particolare

l’articolo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l’allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti) e l’allegato 4 (elenco delle sostanze vietate)

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B. Modalità di applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per l’encefalopatia spongiforme bovina

(BSE) è: Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa impu- tabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall’allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001. 2. In applicazione dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza per l’esecuzione delle misure di lotta contro la BSE. 3. In applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza d’infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile sono sottoposti ad una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un’indagine clinica ed epidemiologica effet- tuata dall’autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in labora- torio sotto sorveglianza ufficiale. In applicazione dell’articolo 177 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione dell’animale in caso di sospetto di BSE. L’animale sospetto deve essere abbattuto in modo incruento, la carcassa incenerita e il cervello inviato al laboratorio svizzero di riferimento per la BSE. In applicazione dell’articolo 10 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema di identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina. In applicazione degli articoli 178 e 179 dell’ordinanza sulle epizoozie, in caso di diagnosi di BSE, in Svizzera vengono abbattuti sia gli animali infetti sia i loro discendenti diretti. Dal 1° luglio 1999, si procede ugualmente all’abbattimento dell’intera coorte (l’abbattimento della mandria è stato in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999). 4. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati mem- bri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d’allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri della Comunità vige il divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell’articolo 183 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1° gennaio 2001, il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

5. In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conforme-

mente all’allegato III, capitolo A, del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità istituiscono un programma annuale di sorveglianza della BSE. Il pro- gramma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d’urgenza, sui bovini morti nell’azienda o risultati contagiati a

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seguito di un’ispezione ante mortem e su tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. I test diagnostici rapidi per la BSE utilizzati dalla Svizzera sono elencati all’alle- gato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001. In applicazione dell’articolo 175a dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sotto- pone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi abbattuti d’urgenza, i bovini morti nell’azienda o risultati contagiati a segui- to di un’ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai

30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di

controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori. 6. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all’articolo 6 e al capitolo B dell’allegato III e all’allegato IV (3.II) del regolamento (CE) n. 999/2001.

7. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veteri-

nario, segnatamente a titolo dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C. Informazioni supplementari

1. Dal 1° gennaio 2003, in applicazione dell’ordinanza del 20 novembre 2002

concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei rifiuti d’origine animale nel 2003 (RS 916.406), la Svizzera ha introdotto incentivi finan- ziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempreché essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2. In applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conforme-

mente all’allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR). La colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 12 mesi è annoverata tra gli MSR. In applicazione degli articoli 181 e 182 dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’arti- colo 122 dell’ordinanza sulle derrate alimentari, la Svizzera ha adottato una politica di rimozione dei MSR dalla catena alimentare animale e umana. La colonna verte- brale dei bovini di età superiore ai 30 mesi è annoverata tra gli MSR.

3. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L

273 del 10.10.2002, pag. 1) definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti d’origine animale non destinati al consumo umano applicabili agli Stati membri della Comunità. In applicazione dell’articolo 13 dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sotto- prodotti d’origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti d’origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell’azienda.

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VIII. Altre malattie A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- del 17 dicembre 1992, che introduce ozie (LFE), modificata da ultimo il misure generali di lotta contro alcune 20 giugno 2003 (RS 916.40), in par- malattie degli animali nonché misure ticolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure specifiche per la malattia vescicolare contro le epizoozie molto contagiose, dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, scopi della lotta) e 57 (disposizioni pag. 69), modificata da ultimo dall’atto di esecuzione di carattere tecnico, relativo alle condizioni di adesione collaborazione internazionale) all’Unione europea della Repubblica 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle ceca, della Repubblica di Estonia, della epizoozie (OFE), modificata da ulti- Repubblica di Cipro, della Repubblica mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), di Lettonia, della Repubblica di Litua- in particolare gli articoli 2 (epizoozie nia, della Repubblica di Ungheria, della molto contagiose), 49 (manipolazio- Repubblica di Malta, della Repubblica ne di microrganismi patogeni per di Polonia, della Repubblica di Slove- l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfe- nia e della Repubblica slovacca e agli zione), 77–98 (disposizioni comuni adattamenti dei trattati sui quali si riguardanti le epizoozie molto conta- fonda l’Unione europea – Allegato II: giose), 103–105 (misure specifiche Elenco di cui all’articolo 20 dell’Atto di riguardanti la lotta contro la malattia adesione – vescicolare dei suini)

6. Agricoltura – B. Normativa veteri-

naria e fitosanitaria – I. Normativa 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, sull’organizzazione del Dipartimento pag. 381) federale dell’economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l’arti- colo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Nei casi di cui all’articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l’informazione avrà luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa impu- tabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall’allegato III della direttiva 92/119/CEE. 3. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano d’emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione d’esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale di veterinaria.

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4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

IX. Notifica delle malattie A. Legislazioni

Comunità europea Svizzera

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- del 21 dicembre 1982, concernente la ozie (LFE), modificata da ultimo il notifica delle malattie degli animali 20 giugno 2003 (RS 916.40), in par- nella Comunità (GU L 378 del ticolare gli articoli 11 (denuncia e 31.12.1982, pag. 58), modificata da dichiarazione delle malattie) e 57 ultimo dalla decisione 2004/216/CE (disposizioni di esecuzione di della Commissione, del 1° marzo 2004, carattere tecnico, collaborazione che modifica la direttiva 82/894/CEE internazionale) del Consiglio concernente la notifica 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle delle malattie degli animali nella epizoozie (OFE), modificata da ulti- Comunità al fine di includere talune mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), malattie degli equidi e talune malattie in particolare gli articoli 2–5 (malat- delle api nell’elenco delle malattie tie considerate), 59–65 e 291 (obbli- soggette a denuncia (GU L 67 del go di denuncia, notifica), 292–299 5.3.2004, pag. 27) (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa)

B. Modalità di applicazione particolari La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

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Appendice 2

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

I. Bovini e suini A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 26 giugno 1964, relativa a problemi epizoozie (OFE), modificata da di polizia sanitaria in materia di scambi ultimo il 23 giugno 2004 intracomunitari di animali delle specie (RS 916.401), in particolare gli arti- bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, coli 27–31 (mercati, esposizioni), pag. 1977/64), modificata da ultimo 34–37 (commercio), 73 e 74 (pulizia dal regolamento (CE) n. 21/2004 del e disinfezione), 116–121 (peste sui- Consiglio, del 17 dicembre 2003, che na africana), 135–141 (malattia di istituisce un sistema di identificazione Aujeszky), 150–157 (brucellosi e di registrazione degli animali delle bovina), 158–165 (tubercolosi), specie ovina e caprina e che modifica il 166–169 (leucosi bovina enzootica), regolamento (CE) n. 1782/2003 e le 170–174 (IBR/IPV), 175–195 (ence- direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE falopatie spongiformi), 186–189 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) (infezioni genitali bovine), 207–211 (brucellosi suina), 297 (riconosci- mento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione)

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con-

cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di pro- dotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11)

B. Modalità di applicazione particolari 1. In applicazione dell’articolo 297, primo comma, dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all’articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell’applicazione del pre- sente allegato, in conformità con le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l’elenco dei centri di raccolta riconosciu- ti, dei trasportatori e dei commercianti. 2. L’informazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

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3. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestia- me bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s’impegna a soddis- fare le condizioni seguenti: a) ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di cam- pioni adeguati prelevati in caso di aborto; b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa (fanno) parte l’animale (o gli animali) sospetto(i) della specie bovina. Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condi- zioni di cui all’allegato A, parte II, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambi- to del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 4. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguar- da la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a) è istituito un sistema d’identificazione che permetta, per ogni bovino, di risa- lire alla mandria d’origine; b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale; c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti; d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le man-

drie d’origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tuberco- losi al momento dell’autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni ad un esame di laboratorio; e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l’esistenza della tubercolosi bovina;

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f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito viene ritirata; g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l’attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all’allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l’animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima. Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle con- dizioni di cui all’allegato A, parte I, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’am- bito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 5. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni previste all’allegato D, capitolo I (F) della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica; b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale; c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un’autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti; d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revo- ca del sequestro;

e) il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno

90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l’Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

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6. Ai fini dell’applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla rinotracheite contagiosa bovina; b) i tori d’allevamento d’età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico; c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche; d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro; e) il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l’eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo. Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20) si applicano mutatis mutandis. L’Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qual- siasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale quali- fica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 7. Ai fini dell’applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky; b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky tra cui prove virolo- giche o sierologiche; c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica

di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revo- ca del sequestro; d) il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici effettuati ad almeno 21 giorni di intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso hanno dato un risultato negativo.

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Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2001/618/CE (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48), modificata da ultimo dalla decisione 2004/320/CE (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 75), si applicano mutatis mutandis. L’Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qual- siasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifi- ca. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l’Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della que- stione. 9. In Svizzera, l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna è inca- ricato del controllo ufficiale delle tubercoline a norma dell’allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE. 10. In Svizzera, l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell’allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE. 11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamen- ti seguenti: per il modello 1: – nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue: – al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue: ‹– malattia: rinotracheite bovina infettiva, – conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;›; per il modello 2: – nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue: – al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue: ‹– malattia: di Aujeszky – conformemente alla decisione 2001/618/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;›;

12. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, i bovini oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti attestazioni sanitarie: ‹– I bovini: – sono identificati tramite un sistema d’identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare

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che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni pre- cedenti la diagnosi; – non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina; – sono nati dopo il 1° giugno 2001.›.

II. Ovini e caprini A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 28 gennaio 1991, relativa alle condi- epizoozie (OFE), modificata da ulti- zioni di polizia sanitaria da applicare mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), negli scambi intracomunitari di ovini e in particolare gli articoli 27–31 (mer- caprini (GU L 46 del 19.2.1991, cati, esposizioni), 34-37 (commer- pag. 19), modificata da ultimo dalla cio), 73–74 (pulizia e disinfezione), decisione 2004/554/CE della Commis- 142–149 (rabbia), 158–165 (tuber- sione, del 9 luglio 2004, che modifica colosi), 166–169 (scrapie), 190–195 l’allegato E della direttiva 91/68/CEE (brucellosi ovina e caprina), 196–199 del Consiglio e l’allegato I della deci- (agalassia contagiosa), 200–203 sione 79/542/CEE del Consiglio per (artrite/encefalite caprina), 233–235 quanto riguarda l’aggiornamento dei (brucellosi del montone), 297 modelli di certificati sanitari relativi (approvazione dei mercati, centri di agli ovini e ai caprini (GU L 248 del raccolta, stazioni di disinfezione) 22.7.2004, pag. 1) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di pro- dotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della

direttiva 91/68/CEE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veteri- nario. 2. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

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3. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna ad attuare le misure previste all’allegato A, capitolo I, punto II.2. della direttiva 91/68/CEE. In caso d’insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell’evolversi della situazione. 4. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comu- nità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III. Equidi A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 26 giugno 1990, relativa alle condi- epizoozie (OFE), modificata da zioni di polizia sanitaria che disciplina- ultimo il 23 giugno 2004 (RS no i movimenti di equidi e le importa- 916.401), in particolare gli articoli zioni di equidi in provenienza dai Paesi 112–115 (peste equina), 204–206 terzi (GU L 224 del 18.8.1990, (morbo coitale maligno, encefalo- pag. 42), modificata da ultimo dalla mielite, anemia contagiosa, morva), direttiva 2004/68/CE, del 26 aprile 240–244 (metrite contagiosa equina) 2004, che stabilisce norme di polizia 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- sanitaria per le importazioni e il transito cernente l’importazione, il transito e nella Comunità di determinati ungulati l’esportazione di animali e di pro- vivi, che modifica le direttive dotti animali (OITE), modificata da 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga ultimo il 23 giugno 2004 la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 (RS 916.443.11) del 30.4.2004, pag. 320)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l’informa- zione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l’informa- zione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. Le disposizioni degli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE si applicano

mutatis mutandis alla Svizzera.

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IV. Pollame e uova da cova A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 15 ottobre 1990, relativa alle norme epizoozie (OFE), modificata da ul- di polizia sanitaria per gli scambi intra- timo il 23 giugno 2004 comunitari e le importazioni in prove- (RS 916.401), in particolare gli arti- nienza dai Paesi terzi di pollame e coli 25 (trasporto), 122–125 (peste uova da cova (GU L 303 del aviaria e malattia di Newcastle), 31.10.1990, pag. 6), modificata da 255–261 (salmonella enteritidis), ultimo dall’atto relativo alle condizioni 262–265 (laringotracheite conta- di adesione all’Unione europea della giosa aviaria) Repubblica ceca, della Repubblica di 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- Estonia, della Repubblica di Cipro, cernente l’importazione, il transito e della Repubblica di Lettonia, della l’esportazione di animali e prodotti Repubblica di Lituania, della Repub- animali (OITE), modificata da ulti- blica di Ungheria, della Repubblica di mo il 23 giugno 2004 Malta, della Repubblica di Polonia, (RS 916.443.11), in particolare della Repubblica di Slovenia e della l’articolo 64a (riconoscimento degli Repubblica slovacca e agli adattamenti stabilimenti di esportazione) dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all’articolo 20 dell’Atto di adesione –

6. Agricoltura – B. Normativa veteri-

naria e fitosanitaria – I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti. 2. Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna. 3. All’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condi- zione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

4. In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere

s’impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è ‹CH›.

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5. All’articolo 9, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 6. All’articolo 10, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 7. All’articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condi- zione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle e di conseguenza possiede la qualifica di Paese ‹che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle›. L’Ufficio federale di vete- rinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle con- dizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le dispo- sizioni del presente paragrafo. 9. All’articolo 15, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri

della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’allegato IV della direttiva 90/539/CEE. 11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s’impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

V. Animali e prodotti d’acquacoltura A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 28 gennaio 1991, che stabilisce le epizoozie (OFE), modificata da ul- norme di polizia sanitaria per la com- timo il 23 giugno 2004 mercializzazione di animali e prodotti (RS 916.401), in particolare gli arti- d’acquacoltura (GU L 46 del coli 275–290 (malattie dei pesci e 19.2.1991, pag. 1), modificata da dei crostacei) e 297 (riconoscimento ultimo dal regolamento (CE) degli stabilimenti, delle zone e dei n. 806/2003 del Consiglio, del laboratori) 14 aprile 2003, recante adeguamento 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- alla decisione 1999/468/CE delle cernente l’importazione, il transito e disposizioni relative ai comitati che l’esportazione di animali e prodotti assistono la Commissione animali (OITE), modificata da ulti- nell’esercizio delle sue competenze di mo il 23 giugno 2004 esecuzione previste negli atti del

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Consiglio adottati secondo la procedu- (RS 916.443.11), in particolare ra di consultazione (GU L 122 del l’articolo 64a (riconoscimento degli 16.5.2003, pag. 1) stabilimenti di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari 1. L’informazione di cui all’articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell’ambi- to del Comitato misto veterinario. 2. L’eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario. 3. L’eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario. 4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere s’impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria. 5. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 6. a) Per l’immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all’allegato E, capitolo 1, della direttiva 91/67/CEE. b) Per l’immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da un’azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all’alle- gato E, capitolo 2, della direttiva 91/67/CEE. c) Per l’immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all’allegato E capi- tolo 3 della direttiva 91/67/CEE. d) Per l’immissione sul mercato di molluschi provenienti da un’azienda ricono- sciuta, il modello di documento di trasporto figura all’allegato E capitolo 4 della direttiva 91/67/CEE. e) Per l’immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei di allevamento, nonché delle relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi, alla IHN, alla SHV, alla bonamiosi o alla marteiliosi, il modello di documento di trasporto figura all’allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione. f) Per l’immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici vivi, nonché delle relative uova e gameti, il modello di documento di trasporto figura all’allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione.

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VI. Embrioni bovini A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 25 settembre 1989, che stabilisce le epizoozie (OFE), modificata da ulti- condizioni di polizia sanitaria per gli mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), scambi intracomunitari e le importa- in particolare gli articoli 56–58 (tra- zioni da Paesi terzi di embrioni di sferimento di embrioni) animali domestici della specie bovina 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), cernente l’importazione, il transito e modificata da ultimo dal regolamento l’esportazione di animali e (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del prodotti animali (OITE), modificata 14 aprile 2003, recante adeguamento da ultimo il 23 giugno 2004 alla decisione 1999/468/CE delle dispo- (RS 916.443.11), in particolare gli sizioni relative ai comitati che assistono articoli 64a e 76 (riconoscimento la Commissione nell’esercizio delle sue degli stabilimenti di esportazione) competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggio- ranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

B. Modalità di applicazione particolari 1. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2. a) Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della

Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all’allegato C della direttiva 89/556/CEE. b) Per gli embrioni bovini oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comu- nità e la Svizzera non è richiesta alcuna modalità di applicazione particolare relativa all’encefalopatia spongiforme bovina.

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VII. Sperma bovino A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 14 giugno 1988, che stabilisce le epizoozie (OFE), modificata da ulti- esigenze di polizia sanitaria applicabili mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), agli scambi intracomunitari ed alle in particolare gli articoli 51–55 importazioni di sperma surgelato di (inseminazione artificiale) animali della specie bovina (GU L 194 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- del 22.7.1988, pag. 10), modificata da cernente l’importazione, il transito e ultimo dalla decisione 2004/101/CE l’esportazione di animali e prodotti della Commissione, del 6 gennaio animali (OITE), modificata da ultimo 2004, che modifica l’allegato D della il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), direttiva 88/407/CEE del Consiglio con in particolare gli articoli 64a e 76 riguardo ai certificati sanitari applica- (riconoscimento dei centri di insemi- bili agli scambi intracomunitari di nazione come impresa di esporta- sperma di animali della specie bovina zione) (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa. 2. L’informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. a) Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comu-

nità e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all’allegato D della direttiva 88/407/CEE. b) Per lo sperma bovino oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera non è richiesta alcuna modalità di applicazione particolare rela- tiva all’encefalopatia spongiforme bovina.

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VIII. Sperma suino A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 26 giugno 1990, che stabilisce le epizoozie (OFE), modificata da ulti- esigenze di polizia sanitaria applicabili mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), agli scambi intracomunitari ed alle in particolare gli articoli 51–55 importazioni di sperma di animali della (inseminazione artificiale) specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- pag. 62), modificata da ultimo dal cernente l’importazione, il transito e regolamento (CE) n. 806/2003 del l’esportazione di animali e di pro- Consiglio, del 14 aprile 2003, recante dotti animali (OITE), modificata da adeguamento alla decisione ultimo il 23 giugno 2004 1999/468/CE delle disposizioni relative (RS 916.443.11), in particolare gli ai comitati che assistono la Commis- articoli 64a e 76 (riconoscimento dei sione nell’esercizio delle sue compe- centri d’inseminazione come impresa tenze di esecuzione previste negli atti d’esportazione) del Consiglio adottati secondo la pro- cedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

B. Modalità di applicazione particolari 1. L’informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all’allegato D della direttiva 90/429/CEE.

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IX. Altre specie A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 13 luglio 1992, che stabilisce norme epizoozie (OFE), modificata da ulti- sanitarie per gli scambi e le importa- mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), zioni nella Comunità di animali, sper- in particolare gli articoli 51–55 ma, ovuli e embrioni non soggetti, per (inseminazione artificiale) e 56–58 quanto riguarda le condizioni di polizia (trasferimento di embrioni) sanitaria, alle normative comunitarie 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con- specifiche di cui all’allegato A, sezione cernente l’importazione, il transito e I, della direttiva 90/425/CEE (GU L l’esportazione di animali e di prodot-

268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata ti animali (OITE), modificata da

da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE ultimo il 23 giugno 2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che (RS 916.443.11), in particolare gli stabilisce norme di polizia sanitaria per articoli 25–30 (importazione di cani le importazioni e il transito nella e gatti e di altri animali), 64 (condi- Comunità di determinati ungulati vivi, zioni d’esportazione), 64a e 76 (rico- che modifica le direttive 90/426/CEE e noscimento dei centri d’insemina- 92/65/CEE e che abroga la direttiva zione e dei gruppi di raccolta come 72/462/CEE) (GU L 139 del 30.4.2004, impresa d’esportazione) pag. 320)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini del presente allegato, il presente capitolo verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei capitoli I–V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI–VIII.

2. La Comunità europea e la Svizzera s’impegnano affinché gli scambi di animali

vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall’applicazione del presente allegato e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 20. 3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE. 4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall’attestato di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.

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Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 92/65/CEE. 5. L’informazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 6. a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE. b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l’Irlanda, Malta e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE. c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l’Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10, paragra- fo 3, della direttiva 92/65/CEE. d) Il sistema d’identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dalla decisione 2004/557/CE della Commissione, del 2 luglio 2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 18). Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla deci- sione 2003/803/CE della Commissione (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1). 7. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompa- gnati dai certificati previsti dalla decisione 95/388/CE (GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30).

8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della

Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 95/307/CE (GU L 185 del 4.8.1995, pag. 58). 9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/294/CE (GU L 182 del 2.8.1995, pag. 27). 10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/483/CE (GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30). 11. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l’informa- zione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 12. Per gli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera degli animali vivi di cui al punto 1, i certificati previsti nella seconda e nella terza parte dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE si applicano mutatis mutandis. 13. Gli animali di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, che hanno subito una quarantena in un centro riconosciuto e che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli previsti dalla direttiva 92/65/CEE.

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Appendice 3

Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai Paesi terzi

I. Comunita europea – Legislazione A. Bovini, suini, ovini e caprini Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sani- tari e di polizia sanitaria all’importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai Paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

B. Equidi Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

C. Pollame e uova da cova Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica d’Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

D. Animali di acquacoltura Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

E. Molluschi Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa le norme che disciplinano la produzione e l’immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

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F. Embrioni bovini Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condi- zioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

G. Sperma bovino Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14.6.1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.07.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione, del 6 gennaio

2004 (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).

H. Sperma suino Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

I. Altri animali vivi Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

II. Svizzera – Legislazione Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11). Agli effetti dell’applicazione del presente allegato, per quanto riguarda la Svizzera, lo zoo di Zurigo è approvato come centro autorizzato, in applicazione delle dispo- sizioni dell’allegato C della direttiva 92/65/CEE.

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III. Norme di applicazione Di norma, l’Ufficio federale di veterinaria applicherà le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l’Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. In questo caso, a prescindere dalla possibilità di applicazione immediata di tali misure, si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni ade- guate. Qualora l’Ufficio federale di veterinaria desideri attuare misure meno restrit- tive, ne informa in via preliminare i servizi competenti della Commissione. In questo caso si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Nell’attesa di tali soluzioni, le autorità svizzere non mettono in atto le misure progettate.

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Appendice 4

Zootecnia, ivi compresa l’importazione da Paesi terzi

I. Comunita europea – Legislazione A. Bovini Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modifi- cata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

B. Suini Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

C. Ovini, caprini Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

D. Equidi a) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55). b) Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scam- bi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di parte- cipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60).

E. Animali di razza pura Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

F. Importazione dai Paesi terzi Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all’importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da Paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12 7.1994, pag. 66).

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II. Svizzera – Legislazione Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l’allevamento di animali, modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RS 916.310).

III. Norme di applicazione Lasciando impregiudicate disposizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere si impegnano a far sì che, per quanto riguar- da le sue importazioni, la Svizzera applichi le disposizioni contemplate dalla diret- tiva 94/28/CE del Consiglio. In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.

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Appendice 5

Controlli e canoni

Capitolo 1 Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera I. Sistema TRACES A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Decisione 2004/292/CE della Commis- Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle sione, del 30 marzo 2004, relativa epizoozie (OFE), modificata da ultimo all’applicazione del sistema TRACES e il 23 giugno 2004 (RS 916.401) recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63)

B. Modalità di applicazione particolari La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, inserisce la Svizzera nel sistema TRACES, come previsto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione. Per gli scambi di animali vivi, del loro sperma, dei loro ovuli e embrioni, tra la Comunità europea e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES, in applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti d’origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44). Se necessario, vengono definite misure transitorie nell’ambito del Comitato misto veterinario.

II. Norme per gli equini I controlli relativi agli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29), modifi- cata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

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L’attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 22 è di competenza del Comitato misto veterinario.

III. Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1. Definizioni:

– Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a

10 km al momento della spedizione di animali verso un altro Stato membro

o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità. – Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della gior- nata, gli animali vengano ricondotti nell’azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera. 2. Per il pascolo tra gli Stati membri e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pas- colo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23), modificata da ultimo dalla decisione 2004/318/CE (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 71). Tuttavia, ai fini del presente allegato, l’articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti: – il riferimento al periodo compreso tra il 1° maggio e il 15 ottobre è sostituito dai termini ‹l’anno civile›; – per la Svizzera, le parti di cui all’articolo 1 della decisione 2001/672/CE menzionate nell’allegato corrispondente sono: Svizzera Cantone di Zurigo Cantone di Berna Cantone di Lucerna Cantone di Uri Cantone di Svitto Cantone di Obvaldo Cantone di Nidvaldo Cantone di Glarona Cantone di Zugo Cantone di Friburgo Cantone di Soletta Cantone di Basilea Città Cantone di Basilea Campagna Cantone di Sciaffusa Cantone di Appenzello Esterno

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Cantone di Appenzello Interno Cantone di San Gallo Cantone dei Grigioni Cantone di Argovia Cantone di Turgovia Cantone del Ticino Cantone di Vaud Cantone del Vallese Cantone di Neuchâtel Cantone di Ginevra Cantone del Giura In applicazione dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare l’articolo 7 (registrazione), e dell’ordinanza del 18 agosto 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.404), in particolare l’articolo 2 (contenuto della banca dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che deve essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini. 3. Per il pascolo tra gli Stati membri e la Svizzera, il veterinario ufficiale del Paese di spedizione: a) notifica la spedizione degli animali all’autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE; b) procede all’esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza per il pascolo; gli animali devono essere debitamente identificati; c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 11. 4. Il veterinario ufficiale del Paese di destinazione procede al controllo degli anima- li al momento della loro introduzione nel territorio di detto Paese, allo scopo di veri- ficarne la conformità alle norme del presente Allegato. 5. Per tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doga- nale.

6. Il detentore degli animali:

a) deve dichiarare per iscritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adot- tate in virtù del presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera; b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all’applicazione del presente allegato;

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c) offre la propria piena collaborazione per l’espletamento dei controlli dogana- li o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del Paese di spedizione o del Paese di destinazione. 7. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del Paese del luogo di pascolo: a) notifica la spedizione degli animali all’autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE; b) procede all’esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza per il pascolo; gli animali devono essere debitamente identificati; c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 11. 8. In caso d’insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da soste- nere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario. 9. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 8, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri e la Svizzera: a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende; b) il detentore degli animali s’impegna a segnalare all’autorità veterinaria com- petente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende; c) il certificato sanitario di cui al punto 11 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all’atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta; d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all’atto della prima spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell’anno civile in questione; e) le disposizioni del punto 7 non si applicano; f) il detentore degli animali s’impegna a comunicare all’autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo. 10. In deroga alle disposizioni previste per i canoni all’appendice 5, capitolo 3,

punto VI, lettera D, per il pascolo giornaliero tra gli Stati membri e la Svizzera i canoni previsti sono riscossi una sola volta per anno civile. 11. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giorna- liero, di animali delle specie bovine, e per il rientro dal pascolo frontaliero di animali delle specie bovine (rientro normale o anticipato).

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Comunita europea Certificato intracomunitario

II. Informazioni sanitarie (1);(2) II.a. Numero di II.b. Numero di riferimento del riferimento locale certificato

A.* Certificato sanitario per il pascolo frontaliero (3) o per il pascolo giorna- liero (3) (4) degli animali delle specie bovine

Parte II: Certificato Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: ogni animale della partita di cui sopra A.1. proviene da un’azienda d’origine e da un’area che, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, non sono soggette ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie degli animali che colpiscono i bovini; A.2. proviene da un allevamento d’origine sito in uno Stato membro o parte del suo territorio: a) in cui è stata istituita una rete di sorveglianza, approvata tramite la decisione .../.../CE della Commissione; e – nel caso della Svizzera – tramite l’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I), b) riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi, brucellosi; A.3. è un animale d’allevamento (3) o da produzione (3) che: a) ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi 30 giorni o, se di età inferiore a 30 giorni, è vissuto sin dalla nascita nell’azienda d’origine e che nessun animale importato da un Paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell’azienda; b) non è stato in contatto negli ultimi 30 giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto 2. E che: A.4. in data ........ (inserire la data) i suddetti animali, nelle 48 ore precedenti la partenza prevista, sono stati oggetto di un’ispezione e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa; A.5. l’azienda d’origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l’area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie degli animali che colpiscono i bovini; A.6. sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio; A.7. gli animali di cui sopra soddisfano le garanzie addizionali per l’IBR/IPV, conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, mutatis mutandis, conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999; A.8. al momento dell’ispezione, gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE (5).

A.9. Data d’arrivo al pascolo (6): .......... A.10. Data di partenza dal pascolo prevista: ..........

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B.* Certificato sanitario per il rientro dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine (ritorno normale o anticipato) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: B.1. in data ........ (data delle operazioni di carico degli animali o 48 ore prima della partenza) gli animali di cui sopra (elenco degli animali in caso di ritorno anticipato (3) o elenco degli animali che figurano sul certificato originale corrispondente (3);(7);(8)) sono stati oggetto di un’ispezione e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa; B.2. l’area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie degli animali che colpiscono i bovini, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi o leucosi nel corso del periodo di pascolo.

* Parte A da compilare per l’andata al pascolo frontaliero o per il pascolo giornaliero, parte B da compilare per il ritorno dal pascolo frontaliero (1) I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE, il giorno dell’emissione del certificato o almeno entro le 24 ore che precedono la data prevista dell’arrivo degli animali. (2) Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell’esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro d’origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l’intero periodo di pascolo. (3) Depennare la menzione non pertinente. (4) Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l’intero periodo di pascolo. (5) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l’idoneità degli animali al trasporto. (6) Il codice di registrazione del pascolo è indicato nella parte I.13 (numero di autorizzazione) del presente certificato. (7) Qualora uno o più animali siano ritornati nell’azienda di origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall’elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale. (8) Il numero del certificato sanitario utilizzato per l’ingresso degli animali nell’area di pascolo è indicato nella parte I.6 del presente certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Nome (in lettere maiuscole):...................... Qualifica e titolo:....................................... ................................................................... Unità veterinaria locale (U.V.L.): .............. N. dell’U.V.L.: .......................................... ................................................................... Data:........................................................... Firma: ........................................................ Timbro

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IV. Norme specifiche A. Gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea saranno soggetti unica- mente ad un controllo documentale ad uno dei punti di entrata in territorio svizzero. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del dipartimento Haut-Rhin o dei Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald e della città di Friburgo i.B. Tale disposizione potrà essere estesa ad altri macelli situati lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera. B. Gli animali destinati all’enclave doganale di Livigno saranno soggetti unicamen- te ad un controllo documentale a Ponte Gallo. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del Cantone dei Grigioni. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone sotto controllo doganale situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera. C. Gli animali destinati al Cantone dei Grigioni saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a La Drossa. Questa norma si applica soltanto agli animali originari dell’enclave doganale di Livigno. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera. D. Per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro punto del territorio della CE e transitanti sul territorio della Svizzera, è richiesto unicamente un preavviso notifi- cato alle autorità veterinarie svizzere. Questa norma si applica soltanto ai treni la cui composizione non è modificata durante il tragitto.

V. Norme per gli animali in transito sul territorio della Comunità o della Svizzera A. Gli animali vivi originari della Comunità che devono attraversare il territorio svizzero sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autori- tà svizzere. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari. B. Gli animali vivi originari della Svizzera che devono attraversare il territorio della Comunità sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità comunitarie. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari. Le autorità svizzere garantiscono che gli animali di cui trattasi sono scortati da un certificato di accettazione rilasciato dalle autorità del primo Paese terzo destinatario.

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VI. Disposizioni generali Le seguenti disposizioni si applicano in tutti i casi non contemplati ai precedenti punti II–V. A. Gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera destinati all’importa- zione sono soggetti ai seguenti controlli: – controlli documentali. B. Gli animali vivi originari di paesi diversi da quelli di cui al presente allegato, già sottoposti ai controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE, modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repub- blica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione euro- pea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381), sono soggetti ai seguenti controlli: – controlli documentali.

VII. Punti di entrata – Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera A. Per la Comunità:

Per la Germania: – Konstanz Strasse strada – Weil am Rhein/Mannheim ferrovia, strada; Per la Francia: – Saint Julien/Bardonnex strada – Ferney-Voltaire/Ginevra aereo – Saint-Louis/Basilea aereo, strada; Per l’Italia: – Campocologno ferrovia – Chiasso strada, ferrovia – Grand San Bernardo-Pollein strada; Per l’Austria: – Feldkirch-Tisis strada – Höchst strada – Feldkirch-Buchs ferrovia.

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B. Per la Svizzera: Con la Germania: – Thayngen strada – Kreuzlingen strada – Basilea strada/ferrovia/aereo; Con la Francia: – Bardonnex strada – Basilea strada/aereo – Ginevra aereo; Con l’Italia: – Campocologno ferrovia – Chiasso strada/ferrovia – Martigny strada; Con l’Austria: – Schaanwald strada – St. Margrethen strada – Feldkirch-Buchs ferrovia.

Capitolo 2 Importazioni dai Paesi terzi I. Legislazione I controlli relativi alle importazioni dai Paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni previste dalla direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.4.1991, pag. 56), modificata da ultimo dall’atto relativo alle condizioni di ade- sione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polo- nia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

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II. Modalità di applicazione A. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d’ispezione frontalieri sono situati a Basilea-Mulhouse aeroporto, Ferney- Voltaire/Ginevra aeroporto e Zurigo aeroporto. Le ulteriori modifiche sono di com- petenza del Comitato misto veterinario. B. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

Capitolo 3 Disposizioni specifiche Per la Francia, i casi di Ferney-Voltaire/Ginevra aeroporto e St. Louis/Basilea aero- porto saranno oggetto di consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario. Per la Svizzera, i casi di Ginevra-Cointrin aeroporto e Basilea-Mulhouse aeroporto saranno oggetto di consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.

I. Mutua assistenza A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoo- del 21 novembre 1989, relativa alla zie (LFE), modificata da ultimo il mutua assistenza tra le autorità ammini- 20 giugno 2003 (RS 916.40), in parti- strative degli Stati membri e alla colla- colare l’articolo 57 borazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootec- nica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)

B. Modalità di applicazione particolari L’applicazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

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II. Identificazione degli animali A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle

del 27 novembre 1992, relativa epizoozie (OFE), modificata da ulti- all’identificazione e alla registrazio- mo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), ne degli animali (GU L 355 del in particolare gli articoli 7–22 5.12.1992, pag. 32), modificata dal (registrazione e identificazione) regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identifica- zione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 2. Ordinanza del 18 agosto 1999 con-

Parlamento europeo e del Consiglio, cernente la banca dati sul traffico di del 17 luglio 2000, che istituisce un animali, modificata da ultimo il sistema di identificazione e di regi- 20 novembre 2002 (RS 916.404) strazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1), modificato dall’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repub- blica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polo- nia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all’articolo 20 dell’Atto di adesione. 6. Agricoltura – B. Normativa veterinaria e fito- sanitaria – I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)

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B. Modalità di applicazione particolari 1. L’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quinto comma e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di compe- tenza del Comitato misto veterinario. 2. Per i movimenti interni in Svizzera di suini, di ovini e di caprini, la data da pren- dere in considerazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, è il 1° luglio 1999.

3. Nel quadro dell’articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per

l’eventuale impiego di dispositivi elettronici di identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.

III. Protezione degli animali A. Legislazioni Comunità europea Svizzera

1. Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla

del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali, modificata protezione degli animali durante il da ultimo il 27 giugno 2001 trasporto e recante modifica delle (RS 455.1) direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340 del 11.12.1991, pag. 17), modificata da ultimo dal regolamen- to (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adegua- mento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la proce- dura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 con-

Consiglio, del 25 giugno 1997, cernente l’importazione, il transito e riguardante i criteri comunitari per i l’esportazione di animali e di prodot- punti di sosta e che adatta il ruolino ti animali (OITE), modificata da di marcia previsto dall’allegato della ultimo il 23 giugno 2004 direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del (RS 916.443.11) 2.7.1997, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2003 del Consiglio, dell’11 giugno 2003, che modifica il

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Comunità europea Svizzera

regolamento (CE) n. 1255/97 per quanto concerne l’utilizzo dei punti di sosta (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 21)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Le autorità svizzere si impegnano a rispettare le disposizioni della direttiva 91/628/CE per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità europea e per le importa- zioni dai Paesi terzi. 2. L’informazione di cui all’articolo 8, quarto comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veteri-

nario, segnatamente in base all’articolo 10 della direttiva 91/628/CEE e all’arti- colo 65 dell’ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11). 4. L’informazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

IV. Sperma, ovuli ed embrioni Le disposizioni del capitolo 1, punto VI e del capitolo 2 della presente appendice si applicano mutatis mutandis.

V. Canoni A. Per i controlli degli animali vivi provenienti da Paesi terzi diversi da quelli di cui al presente allegato, le autorità svizzere s’impegnano a riscuotere canoni almeno equivalenti a quelli previsti nell’allegato C, capitolo 2, della direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell’1.7.1996, pag. 1). B. Per gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera, destinati all’impor- tazione nella Comunità o nella Svizzera, vengono riscossi i seguenti canoni: – 2,5 EUR/t, entro un minimo di 15 EUR ed un massimo di 175 EUR per partita. C. Non viene riscosso alcun canone: – per gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea; – per gli animali destinati all’enclave doganale di Livigno; – per gli animali destinati al Cantone dei Grigioni;

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– per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro luogo della CE; – per gli animali vivi originari della Comunità che transitano sul territorio del- la Svizzera; – per gli animali vivi originari della Svizzera che transitano sul territorio della Comunità; – per gli equidi. D. Per gli animali destinati al pascolo frontaliero, vengono riscossi i seguenti canoni: – 1 EUR/capo per il Paese di spedizione e 1 EUR/capo per il Paese di destina- zione, entro un minimo di 10 EUR ed un massimo di 100 EUR per partita. E. Ai fini del presente capitolo, s’intende per ‹partita› un quantitativo omogeneo di animali dello stesso tipo, scortati dal medesimo certificato o documento sanitario, convogliati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico speditore, prove- nienti dallo stesso Paese o dalla stessa regione d’esportazione ed aventi la medesima destinazione.

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Appendice 6

Prodotti di origine animale

Capitolo 1 Settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano

Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera e Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni particolari

Norme CE Norme svizzere

Sanità 64/432/CEE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), Sì Il latte e i prodotti lattiero-caseari della specie animale 92/46/CEE modificata da ultimo il 23 giuno 2004 (RS 916.401), bovina destinati al consumo umano, oggetto di – bovini in particolare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, scambi tra gli Stati membri della Comunità e la 177, 224 e 295 Svizzera, devono essere accompagnati dai soli documenti d’accompagnamento commerciali Sanità 92/46/CEE Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’assicurazione della Sì previsti dal capitolo II della direttiva 92/46/CEE. pubblica qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera In conformità con l’articolo 10 della direttiva (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL), modificata da ultimo 92/46/CEE, la Svizzera compila l’elenco degli l’8 marzo 2002 (RS 916.351.0) stabilimenti di trasformazione e degli stabilimenti Ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 concernente di trattamento da essa riconosciuti e l’elenco dei l’assicurazione della qualità nella produzione lattiera, modifi- centri di raccolta e di normalizzazione cata da ultimo il 20 dicembre 2002 (RS 916.351.021.1) riconosciuti. Ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 concernente l’assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte, modificata da ultimo il 20 dicembre 2002 (RS 916.351.021.2)

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Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera e Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni particolari

Norme CE Norme svizzere

Ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 concernente l’assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte, modificata da ultimo il 20 dicembre 2002 (RS 916.351.021.3) Ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 concernente l’assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio, modificata da ultimo il 20 dicembre 2002 (RS 916.351.021.4)

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Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, ivi compresi latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina non destinati al consumo umano

Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera e Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni particolari

Norme CE Norme svizzere

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Ordinanza del 1° marzo 1995 sull’igiene delle Sì Per le sue importazioni, la Svizzera applica le Parlamento europeo e del Consiglio, del carni (OIgC), modificata da ultimo il stesse disposizioni di cui agli allegati VII, 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative 23 giugno 2004 (RS 817.190) VIII, X (certificati) e XI (paesi), conforme- ai sottoprodotti di origine animale non destinati Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie mente all’articolo 29 del regolamento (CE) al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 n. 1774/2002. pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (RS 916.401) È proibito lo scambio di materiali delle (CE) n. 780/2004 della Commissione, del categorie 1 e 2, salvo talune applicazioni 26 aprile 2004, recante misure transitorie a Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di tecniche previste dal regolamento (CE) norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del n. 1774/2002 (misure transitorie fissate dal Parlamento europeo e del Consiglio, relative animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), regolamento (CE) n. 878/2004 della all’importazione e al transito di alcuni prodotti Commissione). provenienti da alcuni Paesi terzi (GU L 123 del in particolare gli articoli 51, 64a, 76 e 77 27.4.2004, pag. 64) (riconoscimento come stabilimento di I materiali della categoria 3, oggetto di scambi esportazione, condizioni di importazione e di commerciali tra gli Stati membri della esportazione dei sottoprodotti animali) Comunità e la Svizzera devono essere Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente accompagnati dai documenti commerciali e l’eliminazione dei sottoprodotti di origine certificati sanitari previsti dal capitolo III animale (OESPA) (RS 916.441.22) dell’allegato II, conformemente agli articoli 7 e

8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera compila l’elenco degli stabilimenti corrispondenti.

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Capitolo II Settori diversi da quelli contemplati al capitolo I I. Esportazioni dalla Comunità verso la Svizzera Queste esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intra- comunitari. Tuttavia, in tutti i casi, le autorità competenti rilasceranno un certificato attestante il rispetto di tali condizioni, il quale accompagnerà ciascuna partita di merci. Ove necessario, i modelli di certificato verranno discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità Queste esportazioni verranno effettuate alle condizioni previste dalla pertinente normativa comunitaria. I modelli di certificato verranno discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario. Nell’attesa della definizione di tali modelli, restano validi i certificati attualmente in uso.

Capitolo III Passaggio di un settore del capitolo II al capitolo I Non appena la Svizzera avrà adottato una normativa a suo avviso equivalente a quella comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice verrà completato quanto prima possibile alla luce dei risultati dell’esame effettuato.

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Appendice 11

Punti di contatto

Per la Comunità europea Direttore Sicurezza alimentare; fitosanitaria, sanità e benessere degli animali, questioni inter- nazionali Direzione generale ‹Salute e tutela dei consumatori› (DG SANCO) Commissione europea Rue Froissart 101 B-1049 Bruxelles

Altri contatti importanti: Direttore Ufficio alimentare e veterinario Grange Irlanda Capo Unità Questioni internazionali in materia alimentare, veterinaria e fitosanitaria Direzione generale ‹Salute e tutela dei consumatori› (DG SANCO) Commissione europea Rue Froissart 101 B-1049 Bruxelles

Per la Svizzera: Ufficio federale di veterinaria CH-3003 Berna Telefono: (41-31) 323 85 01/02 Fax: (41-31) 324 82 56

Altri contatti importanti: Ufficio federale della sanità pubblica Unità principale sicurezza delle derrate alimentari CH-3003 Berna Telefono: (41-31) 322 95 55 Fax: (41-31) 322 95 74 Centrale del Servizio d’ispezione e di consultazione del settore lattiero-caseario Schwarzenburgstrasse 161 CH-3097 Liebefeld-Berna Telefono: (41-31) 323 81 03 Fax: (41-31) 323 82 27

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Decisione N. 2/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo | Lexipedia | Lexipedia