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AS 2007 1039

Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Modifica del 9 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 12b, 28 capoverso 2 e 2bis, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC),

Art. 4 cpv. 5 Abrogato

Art. 4a Diritto all’attribuzione di un determinato elemento d’indirizzo 1 In linea di principio, non sussiste alcun diritto all’attribuzione di un determinato elemento d’indirizzo. 2 Il titolare di un numero telefonico a cui corrisponde un nome di dominio in virtù delle norme nazionali o internazionali può pretendere l’attribuzione del nome di dominio in questione.

3 L’Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

Art. 7a Trasferimento in caso di fusione 1 L’impresa nata da una fusione diventa titolare di tutti gli elementi d’indirizzo che erano attribuiti alle imprese preesistenti.

2 Se la neocreata impresa diventa titolare di un numero di elementi d’indirizzo

superiore al limite stabilito per ogni titolare, l’Ufficio federale stabilisce il termine entro cui l’impresa deve rinunciare agli elementi d’indirizzo in eccesso.

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Art. 11 cpv. 3 3 Un elemento d’indirizzo è considerato revocato se il titolare decede o è radiato dal registro di commercio a seguito di un fallimento o di una liquidazione.

Art. 12 cpv. 1 e 1bis

1 La revoca degli elementi d’indirizzo è immediatamente efficace.

1bis L’Ufficio federale può decidere di posticipare l’efficacia della revoca se questa tocca utenti di elementi d’indirizzo in servizio o se lo esigono importanti ragioni tecniche o economiche.

Art. 13d cpv. 2 2 Il delegato riceve un indennizzo adeguato se la modifica dell’autorizzazione o del contratto gli causa un danno finanziario in relazione ai compiti di gestione e attribu- zione di elementi d’indirizzo a lui delegati. Questo indennizzo non comprende la compensazione del mancato guadagno.

Art. 13g cpv. 2 2 I delegati sono tenuti a trasmettere gratuitamente all’Ufficio federale le informa- zioni necessarie per allestire una statistica ufficiale. Per il rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 97–103 dell’ordinanza del 9 marzo 20073 sui servizi di telecomunicazione.

Art. 13h Prezzo Fatto salvo l’articolo 40 capoversi 3 e 4 LTC, i delegati fissano liberamente il prezzo dei loro servizi di gestione e di attribuzione di elementi d’indirizzo purché esista una concorrenza efficace sul mercato interessato.

Art. 13j cpv. 1 lett. b

1 Se un delegato non rispetta più i suoi obblighi, l’Ufficio federale può:

b. esigere che gli introiti conseguiti illecitamente siano consegnati alla Confe- derazione o rimborsati alla comunità in questione di titolari di elementi d’indirizzo;

Art. 13k Fine dell’attività delegata 1 L’Ufficio federale revoca l’autorizzazione o disdice il contratto senza indennizzo se un delegato non soddisfa più le condizioni per lo svolgimento dell’attività dele- gata, cessa ogni attività o va in fallimento. 2 Può revocare l’autorizzazione o disdire il contratto versando un indennizzo appro- priato al delegato se le condizioni di fatto o di diritto sono cambiate e se la revoca o

3 RS 784.101.1; RU 2007 945

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la disdetta è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti. Questo inden- nizzo non comprende la compensazione del mancato guadagno. Tiene conto dell’im- porto ricevuto da parte del delegato secondo il capoverso 5 lettera b per l’assistenza fornita. 3 L’Ufficio federale può assumere il compito della gestione e dell’attribuzione degli elementi d’indirizzo in questione o incaricare un altro delegato di assumerlo. Assu- me tale compito se nessun candidato si è annunciato o soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell’attività delegata. 4 I titolari mantengono nei confronti del nuovo delegato o dell’Ufficio federale le loro pretese sugli elementi d’indirizzo che sono stati loro attribuiti. 5 Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, è tenuto a collaborare e a fornire al nuovo delegato o all’Ufficio federale tutto l’aiuto e l’assistenza tecnica e organizzativa necessaria a garantire la continuità e la sicurezza della gestione degli elementi d’indirizzo delegati. Hanno diritto a un indennizzo basato sull’utilità della loro assistenza. Su richiesta, l’indennizzo è fissato dall’Ufficio federale. Il delegato o la massa fallimentare devono mettere a disposizione: a. gratuitamente il loro giornale delle attività ai sensi dell’articolo 13f e tutti gli altri dati e informazioni conservati che riguardano i titolari degli elementi d’indirizzo attribuiti o che registrano le attività di gestione di tali elementi e le loro caratteristiche soprattutto tecniche; b. l’infrastruttura tecnica e informatica indispensabile al proseguimento del compito delegato. 6 Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, fa in modo che i titolari a cui ha attribuito elementi d’indirizzo siano messi al corrente della cessazione della sua attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese.

Art. 14b cpv. 3 primo periodo, 4 e 4bis 3 Fatti salvi i casi di mancato pagamento e di solvibilità dubbia, il gestore del regi- stro è tenuto a offrire i suoi servizi a tutti gli utenti ai sensi dell’articolo 1 lettera a dell’ordinanza del 9 marzo 20074 sui servizi di telecomunicazione. … 4 Il gestore del registro può essere tenuto a concludere con un mandatario indipen- dente con una stabile organizzazione sul territorio svizzero un contratto volto alla conservazione, a beneficio dell’Ufficio federale, del sistema di registrazione e di gestione dei nomi di dominio con tutti i dati e le informazioni relativi ai titolari dei nomi di dominio e le caratteristiche soprattutto tecniche dei nomi di dominio attri- buiti. L’Ufficio federale è autorizzato a dare istruzioni al mandatario, esercitare o far esercitare il sistema nonché i dati e le informazioni conservati soltanto se: a. il gestore del registro va in fallimento; b. il gestore del registro cessa la sua attività ma non trasmette al nuovo gestore del registro o all’Ufficio federale i dati o le informazioni necessarie alla gestione del dominio «.ch»;

4 RS 784.101.1; RU 2007 945

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c. il gestore del registro non è più in grado di adempiere i suoi compiti ai sensi dell’articolo 14a capoverso 2; d. lo esigono circostanze straordinarie. 4bis L’Ufficio federale disciplina le modalità tecniche e amministrative. Esso approva il contratto tra il gestore del registro e il suo mandatario prima che questo sia con- cluso.

Art. 14c Relazioni giuridiche e approvazione delle condizioni generali 1 Le relazioni giuridiche del gestore del registro con i richiedenti e i titolari di nume- ri di dominio sono disciplinate dalle disposizioni di diritto privato. Nelle sue relazio- ni contrattuali con i richiedenti e i titolari dei nomi di dominio, il gestore del regi- stro, rispetta i principi e gli obblighi di diritto pubblico. 2 Il gestore del registro stabilisce le condizioni generali della sua offerta di servizi, specialmente i prezzi, e le sottopone all’Ufficio federale per approvazione. Quest’ul- timo deve pronunciarsi entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione di tutte le informazioni richieste. Le condizioni generali del gestore del registro si applicano ai titolari e ai richiedenti di nomi di dominio soltanto se sono state approvate dall’Uffi- cio federale. 3 Le modifiche delle condizioni generali che non riguardano gli interessi dei clienti non sottostanno ad approvazione. L’Ufficio federale disciplina le modalità ammini- strative. 4 Il gestore del registro pubblica le condizioni generali della sua offerta di servizi.

Art. 14cbis Prezzi dei servizi 1 Il gestore del registro fissa i prezzi dei suoi servizi in funzione dei costi sostenuti e della necessità di realizzare utili equi. Sono considerati solo i costi di un fornitore efficace. 2 Il gestore del registro esamina almeno ogni 18 mesi se il prezzo dei suoi servizi corrisponde ai costi sostenuti e alla necessità di realizzare utili equi. Comunica il risultato del suo esame all’Ufficio federale. Se i prezzi si sono rivelati troppo elevati nel corso di un dato periodo, l’importo cumulato percepito in eccesso dal gestore del registro viene impiegato nel periodo seguente per abbassare il prezzo della sua offerta di servizi.

Art. 14cter Offerta di servizi all’ingrosso 1 Il gestore del registro è tenuto a fornire un’offerta di servizi all’ingrosso a coloro che intendono attribuire nomi di dominio a terzi e gestirli per conto di questi ultimi se soddisfano le condizioni tecniche e amministrative previste a tale scopo. Questa offerta deve essere attrattiva sia sotto il profilo dei prezzi che dei servizi offerti.

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2 Il gestore del registro non può subordinare il trasferimento da parte di un titolare del suo nome di dominio a un terzo che beneficia di un’offerta di servizi all’ingrosso al pagamento di un prezzo, a condizioni amministrative o a un periodo di disdetta che rappresenterebbero un motivo d’impedimento per il trasferimento. 3 Il gestore del registro pubblica le condizioni generali e il prezzo della sua offerta di servizi all’ingrosso.

Art. 14d cpv. 1 1 Il gestore del registro può concludere un contratto con l’organizzazione mantello incaricata della gestione dei nomi di dominio a livello internazionale. L’Ufficio federale approva il contratto prima della firma.

Art. 14e cpv. 3 e 5

3 Le domande di rinnovo del contratto devono essere presentate almeno 18 mesi

prima della sua scadenza. 5 L’Ufficio federale fornisce il contratto ai terzi che lo richiedono. Può anche render- lo accessibile mediante procedura di richiamo o pubblicarlo in un altro modo. Le clausole e gli allegati contenenti segreti commerciali non sono comunicati.

Art. 14f cpv. 2, 3 e 6 2 Esso non verifica la fondatezza dei diritti di utilizzare le indicazioni alfanumeriche del nome di dominio. Le controversie relative ai diritti privati che terzi detengono sull’indicazione alfanumerica di un nome di dominio sono disciplinate dal diritto civile. 3 L'articolo 4 capoversi 2 e 3 lettere a, abis e c nonché gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8, 9 e 11 capoversi 1 lettera c e 3 non si applicano alla gestione e all’attribuzione dei nomi di dominio. L’utilizzo da parte del titolare di elementi d’indirizzo subordinati ai sensi dell’articolo 6 non sottostà all’autorizzazione del gestore del registro. 6 Qualora il titolare di un nome di dominio rinuncia a questo nome e lo fa simultane- amente attribuire a un nuovo titolare (trasferimento), l’importo richiesto dal gestore del registro per la gestione annuale va accreditato al nuovo titolare al pro-rata del periodo d’abbonamento in corso non ancora scaduto.

Art. 14h cpv. 1 lett. g Abrogato

Art. 15d cpv. 2 e 3 2 Determinano i gruppi di numeri brevi riservati esclusivamente all’offerta di servizi a contenuto erotico o pornografico e si assicurano che tali servizi siano offerti uni- camente tramite i numeri di questo gruppo.

3 Abrogato

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Art. 17 cpv. 1 lett. b 1 L’Ufficio federale può attribuire indicativi ai fornitori di servizi di telecomunica- zione per: b. consentire l’accesso a servizi speciali;

Art. 18 cpv. 2 e 3 2 Non è riscossa alcuna tassa per la gestione degli indicativi utilizzati senza attribu- zione formale.

3 L’Ufficio federale emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 24b cpv. 1, 3 e 4

1 Abrogato

3 L’Ufficio federale compila una lista dei numeri attribuiti individualmente. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter disporre delle informazioni che indichino presso quale fornitore di servizi di telecomunicazione è in servizio un numero attribuito e quali sono le modalità da rispettare per i relativi collegamenti.

4 L’Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

Art. 24c cpv. 3

3 Il titolare di un numero attribuito individualmente deve, su domanda, indicare

all’Ufficio federale quali prestazioni forniva in un determinato momento.

Art. 31a cpv. 1bis e 3bis 1bis Il numero attribuito può essere utilizzato per la messa a disposizione di servizi d’informazione basati sui servizi a valore aggiunto (servizi connessi). L’Ufficio federale determina i servizi connessi autorizzati. 3bis Il prezzo deve essere indicato al cliente prima dell’utilizzo del servizio connesso. L’Ufficio federale può prevedere eccezioni.

Art. 52 cpv. 3 Abrogato

Art. 53 Abrogato

Art. 54 cpv. 1–5, 6bis e 6ter 1–5 Abrogati

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6bis Entro il 30 settembre 2007 i fornitori di servizi di telecomunicazione devono cessare l’esercizio dei numeri 1141 e 1144. Informano chi chiama questi numeri della loro messa fuori servizio, ma non possono indicare numeri sostitutivi deter- minati. 6ter Entro il 30 giugno 2008 i fornitori di servizi di telecomunicazione devono ces- sare l’esercizio del numero 175.

Art. 54a–56c Abrogati

II 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.

2 L’articolo 14f capoverso 6 entra in vigore il 1° settembre 2007.

3 L’articolo 14cter capoversi 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

9 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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